Corte costituzionale

Sentenza n. 199/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/07/1985 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della

Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federale di

Germania in materia di assicurazioni sociali, conclusa in Roma il 5

maggio 1953 e resa esecutiva con legge 17 luglio 1954, n. 823, promosso

con ordinanza emessa il 20 gennaio 1980 dal Pretore di Avellino nel

procedimento civile vertente tra Iantosca Felice e l'INAIL, iscritta al

n. 162 del registro ordinanze del 1981 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 172 dell'anno 1981.

Visto l'atto di costituzione dell'INAIL nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1985 il Giudice relatore

Giuseppe Ferrari;

uditi l'avv. Carlo Monaco per l'INAIL e l'Avvocato dello Stato

Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza in data 20 gennaio 1980 il Pretore di Avellino

esponeva che i genitori viventi a carico di un lavoratore italiano

deceduto nella Repubblica federale tedesca a seguito di infortunio sul

lavoro avevano convenuto in giudizio l'INAIL affinché, a norma della

legge 8 aprile 1976, n. 174, ripristinasse la rendita loro erogata dal

Comitato delle rendite della RFT sino al 25 giugno 1976. A tale data,

infatti, ogni versamento era stato sospeso sul presupposto

dell'avvenuta decadenza dal diritto ai sensi della legislazione

germanica, la quale prevede che nulla più sia dovuto ai genitori

superstiti dal giorno in cui il lavoratore deceduto avrebbe compiuto,

se fosse sopravvissuto, il trentacinquesimo anno di età. L'INAIL aveva

chiesto il rigetto della domanda deducendo, tra l'altro, che in virtù

del principio della territorialità della legislazione sociale - nella

specie previsto dall'art. 2 della Convenzione tra la Repubblica

italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di

assicurazioni sociali, ratificata con legge 17 luglio 1954, n. 823 -

andava applicata la legge dello Stato nel cui territorio il lavoratore

si trovava.

Sulla scorta di tali premesse, il Pretore di Avellino, ritenuto che

in virtù dell'art. 2 della menzionata Convenzione e dell'art. 3 della

legge di ratifica n. 823 del 1954 "i cittadini italiani nella

Repubblica federale di Germania e i cittadini tedeschi nella Repubblica

italiana sono sottoposti alla legislazione dello Stato contraente nel

cui territorio si trovano" e che nella specie la legislazione tedesca

applicabile effettivamente escludeva il beneficio della rendita a

favore dei ricorrenti all'atto in cui il defunto avrebbe compiuto il

trentacinquesimo anno di età, mentre, per converso, la corrispondente

norma italiana di cui all'art. 85, n. 3, del d.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124, prevede che la rendita venga liquidata ai genitori che vivevano a

carico del lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro sino all'epoca

della loro morte, ha sollevato, su eccezione dei ricorrenti, in

riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale "dell'art. 2 dell'allegato 2 alla legge 17

luglio 1954, n. 823 e art. 3 della stessa legge" nella parte in cui non

prevedono, in caso di infortunio mortale di un lavoratore italiano

all'estero, "l'applicazione a favore dei congiunti superstiti residenti

in Italia dell'eventuale legislazione sociale italiana che sia più

favorevole; e, partitamente, che per i genitori superstiti a carico

debba trovare applicazione il disposto dell'art. 85, n. 3, del d.P.R.

30 giugno 1965, n. 1124".

Ad avviso del giudice a quo, la circostanza che "due identiche

situazioni giuridiche e di fatto che vedono coinvolti cittadini

italiani siano disciplinate da diversa normativa" darebbe luogo ad

un'evidente disparità di trattamento in violazione del disposto di cui

all'art. 3 Cost. e non realizzerebbe pienamente quella tutela che

l'art. 35 (ultimo comma) Cost. prescrive per il lavoro italiano

all'estero.

2. - L'INAIL si è costituito in giudizio instando, senza peraltro

svolgere alcuna argomentazione, per la declaratoria "della irrilevanza

e della manifesta infondatezza" della sollevata questione di

legittimità costituzionale.

3. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta per il Presidente del

Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione venga dichiarata

infondata assumendo, in primo luogo, che le diverse norme in materia

non sono state poste entrambe dallo stesso legislatore italiano, al

quale solo la Costituzione evidentemente si rivolge, sicché

difetterebbero gli stessi presupposti per addurre una violazione del

principio di uguaglianza; in secondo luogo, che, comunque, la

denunziata disparità di trattamento si giustifica in base ad una

differenza di situazioni e di regimi previdenziali che non possono

riduttivamente valutarsi solo sotto l'aspetto considerato dal giudice a

quo; in terzo luogo, che sarebbe contrario ad ogni ragionevolezza

pretendere che la Repubblica federale tedesca assicuri ai superstiti

dei lavoratori italiani un trattamento più favorevole di quello

riservato ai propri cittadini; da ultimo, che l'art. 35 Cost. è

disposizione sicuramente programmatica che, in parte de qua, può

venire attuata solo attraverso gli accordi internazionali.

4. - L'INAIL, nell'imminenza della discussione, ha poi depositato

memoria istando per la declaratoria di inammissibilità per irrilevanza

e, in subordine, di infondatezza della sollevata questione di

legittimità costituzionale.

Quand'anche - si afferma in memoria - si pervenisse alla

conclusione che la norma esecutiva del trattato italo-germanico sia

incostituzionale, la disposizione di cui all'art. 13 del regolamento

della CEE n. 1408 del 1971 (che è immediatamente applicabile negli

Stati membri) disciplinerebbe comunque allo stesso modo il rapporto

previdenziale sottoposto all'esame del giudice a quo: in ogni caso,

cioè, dovrebbe ritenersi applicabile la legislazione previdenziale

tedesca.

Nel merito, si nega recisamente che la diversità di trattamento

fra situazioni di fatto profondamente differenti possa integrare alcuna

violazione del principio di uguaglianza; e si afferma, anzi, che

proprio in ottemperanza al disposto di cui all'art. 35 Cost. l'Italia

ha stipulato con la Germania federale la Convenzione del 1953, grazie

alla quale il rigore del principio della territorialità del regime

previdenziale è stato attenuato, garantendosi il pagamento delle

prestazioni dovute ai superstiti anche quando questi risiedano in uno

Stato diverso da quello nel cui territorio l'attività lavorativa fu

prestata.

5. - Alla pubblica udienza del 21 maggio 1985 le parti insistevano

per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. Considerato in diritto :

1. - L'ordinamento previdenziale germanico prevede che, in caso di

infortunio mortale sul lavoro, ai superstiti a carico del lavoratore

sia corrisposta, anche se residenti in altro Stato, una rendita sino al

virtuale compimento del 35 anno del defunto. Tale disciplina si applica

anche ai lavoratori italiani in Germania per effetto dell'art. 2 della

Convenzione italo-tedesca (ratificata con la legge 17 maggio 1954, n.

823), il quale, infatti, stante la natura pubblicistica della normativa

sociale, su cui poggia il principio c.d. della "territorialità " della

normativa in parola, riconosciuto dai Paesi membri della CEE, sancisce

l'assoggettamento dei lavoratori alla legislazione dello Stato in cui

lavorano e subiscono l'infortunio. Nella specie, in seguito al decesso

per infortunio di tal Iantosca Carmine - il cui rapporto di lavoro,

alle dipendenze di una ditta tedesca, era sorto ed ebbe esecuzione in

Germania, ove pure avvenne l'evento mortale - , l'ente assicuratore

tedesco erogò ai genitori superstiti, residenti in Italia e già a

carico del deceduto, la prescritta rendita, ma solo sino al 25 giugno

1976. Da ciò, l'azione dei genitori superstiti dinanzi al Pretore di

Avellino quale giudice del lavoro, con richiesta all'INAIL di volere

ripristinare, a norma della legge 8 aprile 1976, n. 174, la rendita

della quale sino ad allora avevano goduto.

Il giudice a quo, dopo avere rilevato che per la identica

fattispecie, mentre la legislazione tedesca dispone la decadenza dalla

rendita al virtuale compimento del 35 anno del defunto lavoratore,

quella italiana, viceversa, ne dispone l'erogazione sino alla morte dei

superstiti a carico (art. 85, n. 3, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124),

denuncia la violazione degli artt. 3 e 35 Cost., per disparità di

trattamento e non adeguata tutela del lavoro italiano all'estero, ad

opera dell'art. 2 dell'allegato 2 alla menzionata legge di ratifica

823/1954 e dell'art. 3 della stessa legge, "nella parte in cui non

prevede... l'applicazione dell'eventuale legislazione sociale italiana

che sia più favorevole...". È appena il caso di rilevare al riguardo

che l'impugnazione dell'inesistente art. 3 della legge di ratifica è

evidente errore materiale, dovendosi più esattamente ritenere

impugnato l'art. 3 della menzionata Convenzione.

2. - Una questione sostanzialmente affine - trattavasi della misura

di contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la

vecchiaia a favore di un lavoratore italiano in Olanda - è stata

giudicata irrilevante da questa Corte (sent. n. 122 del 1976) sulla

base della considerazione che "quand'anche... si pervenisse a

dichiarazione d'incostituzionalità della norma nazionale impugnata,

rimarrebbe sempre ferma la norma comunitaria a disciplinare

nell'identico modo il rapporto previdenziale". La riportata motivazione

vale a maggior ragione nel caso in esame, in cui il lavoratore italiano

era alle dipendenze di una ditta tedesca ed il rapporto di lavoro era

sorto ed ebbe svolgimento in Germania, sicché la questione dev'essere

dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2 e 3 della Convenzione tra la Repubblica

italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di

assicurazioni sociali, resa esecutiva con legge 17 luglio 1954, n. 823,

sollevata dal Pretore di Avellino, in riferimento agli artt. 3 e 35

della Costituzione, con ordinanza in data 20 gennaio 1980 (reg. ord. n.

162 del 1981).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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