Corte costituzionale

Sentenza n. 198/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/2000 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8,

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero), promosso con ordinanza emessa il

26 novembre 1998 dal Pretore di Modena nel procedimento civile tra

Igbinobaro Grace Igbiniken e il Prefetto di Modena, iscritta al

n. 104 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno

1999;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Una cittadina extracomunitaria proponeva, ai sensi

dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione

e norme sulla condizione dello straniero), un reclamo tardivo avverso

il decreto prefettizio di espulsione, sostenendo che la copia

notificatale, contrariamente a quanto previsto da tale disposizione,

non era accompagnata dalla traduzione in una lingua a lei nota.

Circostanza, questa, che le aveva impedito di conoscere nel suo

esatto contenuto il provvedimento, e di proporre tempestivo reclamo.

L'opponente chiedeva quindi di essere rimessa in termini, e il

Pretore di Modena ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 113

della Costituzione, questione di legittimità del citato art. 13,

nella parte in cui non consente il reclamo tardivo, allorché il

destinatario non abbia potuto rispettare il termine di legge per caso

fortuito, forza maggiore o, come nella specie, per l'omessa

traduzione del provvedimento stesso in una lingua conosciuta dal

destinatario.

In proposito il giudice a quo osserva che i termini perentori, ai

sensi dell'art. 153 del codice di procedura civile, non sono

prorogabili e che nella vicenda al suo esame non è possibile la

rimessione in termini, poiché nel sistema del processo civile essa

è prevista dall'art. 184-bis del codice di rito soltanto per le

decadenze incolpevoli che si verificano all'interno della singola

fase processuale.

Nel motivare sulla rilevanza, il Pretore riconosce che

l'opponente aveva diritto alla notifica del provvedimento espulsivo

corredato dalla traduzione in lingua inglese e sostiene che la norma

oggetto di censura violerebbe gli artt. 24 e 113 della Costituzione,

poiché rende eccessivamente difficoltosa la tutela dei diritti del

cittadino extracomunitario, precludendogli la possibilità del

reclamo anche quando il mancato rispetto del termine non implichi

colpa.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,

con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso

per l'infondatezza della questione, affermando che il rimettente

avrebbe potuto superare in via interpretativa i dubbi di

costituzionalità. La difesa del Governo ricorda che la remissione in

termini per errore scusabile costituisce "principio generalissimo" e

soggiunge che la decadenza non si verifica quando l'atto non sia

compiuto legittimamente: nel caso di specie, la mancata traduzione

avrebbe pertanto impedito il decorso del termine per l'impugnativa. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Modena dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo n. 286

del 1998, nella parte in cui non consentirebbe l'opposizione tardiva

avverso il decreto prefettizio di espulsione dello straniero quando

questi non abbia avuto conoscenza, senza colpa, del suo esatto

contenuto.

2. - La questione non è fondata.

In base alla prospettazione del rimettente, il termine di cinque

giorni, fissato per il reclamo dal citato art. 13, comma 8, si

consumerebbe anche nel caso in cui il decreto di espulsione non sia

portato a conoscenza dell'interessato ovvero gli sia comunicato in

modo non intelligibile, perché - come si verifica nella vicenda de

qua - privo di traduzione.

Così interpretata, la norma lederebbe l'art. 24 della

Costituzione. Ma questa lettura della disciplina, dalla quale muove

il rimettente, non è l'unica consentita.

Al riguardo si deve premettere che l'art. 2, comma 1, del decreto

legislativo n. 286 dispone che "allo straniero comunque presente alla

frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti

fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto

interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di

diritto internazionale generalmente riconosciuti". Anche allo

straniero deve quindi essere riconosciuto il pieno esercizio del

diritto di difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione e tutelato

altresì dal Patto internazionale sui diritti civili e politici

stipulato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo

con la legge 25 ottobre 1977, n. 881, ove all'art. 13 si stabilisce

che "uno straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno

Stato parte del presente Patto non può esserne espulso se non in

base a una decisione presa in conformità della legge e, salvo che vi

si oppongano imperiosi motivi di sicurezza nazionale, deve avere la

possibilità di far valere le proprie ragioni contro la sua

espulsione, di sottoporre il proprio caso all'esame dell'autorità

competente, o di una o più persone specificamente designate da detta

autorità, e di farsi rappresentare innanzi ad esse a tal fine".

Principio analogo è poi ribadito nell'art. 1 del Protocollo n. 7

alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984,

ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98.

È da considerare, altresì, che il diritto a un riesame del

provvedimento di espulsione, con piena garanzia del diritto di

difesa, spetta non soltanto agli stranieri che soggiornano

legittimamente in Italia, ma anche a coloro che sono presenti

illegittimamente sul territorio nazionale, come testimonia la lettera

dell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo n. 286 del 1998, ov'è

ripresa la formula, contenuta nell'art. 2, comma 1, dello straniero

"comunque presente [...] nel territorio dello Stato".

Il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dello straniero

presuppone, dunque, che qualsiasi atto proveniente dalla pubblica

amministrazione, diretto a incidere sulla sua sfera giuridica, sia

concretamente conoscibile. Ciò vuol dire, con specifico riferimento

al decreto di espulsione, che questo deve essere redatto anche nella

lingua del destinatario ovvero, se non sia possibile, in una di

quelle lingue che - per essere le più diffuse - si possano ritenere

probabilmente più accessibili dal destinatario. A tali principi si

è del resto conformato il legislatore, statuendo, all'art. 13, comma

7, che "il decreto di espulsione [...] nonché ogni altro atto

concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati

all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di

impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta,

ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o

spagnola".

3. - Lo straniero (anche irregolarmente soggiornante) gode di

tutti i diritti fondamentali della persona umana, fra i quali quello

di difesa, il cui esercizio effettivo implica che il destinatario di

un provvedimento, variamente restrittivo della libertà di

autodeterminazione, sia messo in grado di comprenderne il contenuto e

il significato.

Ora, va ricordato il principio - che si rinviene nel sistema e

ispira le singole disposizioni positive - secondo cui ogni qual volta

la legge fissa un termine perentorio, prevedendone la decorrenza dal

compimento di un determinato atto, è necessario che quest'ultimo sia

effettivamente compiuto, non contenga vizi e sia portato a conoscenza

di colui che è onerato dal rispetto di esso.

La traduzione del decreto di espulsione è dunque preordinata ad

assicurare la sua effettiva conoscibilità; e questa è presupposto

essenziale per l'esercizio del diritto di difesa, di cui gode anche

lo straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale.

4. - Ciò premesso, è devoluta alla giurisdizione di merito la

valutazione se nella vicenda in esame possa considerarsi conseguito

lo scopo dell'atto, che è quello di consentire al destinatario il

pieno esercizio del diritto di difesa: ciò postula che il

provvedimento di espulsione sia materialmente portato a conoscenza

dell'interessato, o gli sia comunicato con modalità che ne

garantiscano in concreto la conoscibilità. Sarà il giudice a quo in

particolare, a valutare se l'omessa traduzione impedisca, ai sensi

dell'art. 13, comma 7, il decorso del termine perentorio di cinque

giorni per l'impugnazione, o se l'espellendo, malgrado la mancanza di

traduzione, abbia comunque avuto tempestiva conoscenza del

provvedimento, secondo quanto dimostrato, in ipotesi, dalla pubblica

amministrazione.

Risulta chiaro da quanto si è detto che l'art. 13, comma 8, non

deve essere letto necessariamente nel senso proposto dal rimettente.

Infatti, l'esigenza primaria di non vanificare il diritto di azione

fa sì che nell'ipotesi di ignoranza senza colpa del provvedimento di

espulsione - in particolare per l'inosservanza dell'obbligo di

traduzione dell'atto - debba ritenersi non decorso il termine:

possibilità interpretativa, questa, che non è esclusa dal tenore

letterale della disposizione in esame. Onde non vi è lesione degli

artt. 24 e 113 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),

sollevata, con riferimento agli articoli 24 e 113 della Costituzione,

dal Pretore di Modena con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente e Redattore: Guizzi

Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:198 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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