Corte costituzionale

Sentenza n. 198/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/07/1976 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 12r.d. 3269/1923
  • art. 14r.d. 3269/1923

applicata al caso

  • art. 11r.d. 3269/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 11,

12 e 14 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 maggio 1973 dalla commissione tributaria

di secondo grado di Milano nel procedimento vertente tra Bigotto Alba

Rosa ed altra e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta

al n. 207 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974;

2) ordinanza emessa il 15 aprile 1973 dal tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra Tiberto Luigi e l'Amministrazione

delle finanze dello Stato, iscritta al n. 318 del registro ordinanze

1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del

9 ottobre 1974.

Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione finanziaria dello

Stato;

udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1976 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

udito il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per

l'Amministrazione delle finanze dello Stato.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - La commissione tributaria di secondo grado, sezione

speciale-diritto di Milano, nel procedimento promosso da Alba Rosa

Bigotto ed Emilia Velischek contro l'Amministrazione finanziaria dello

Stato, ha sollevato, con ordinanza del 23 maggio 1973, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 11 e 14 del r.d. 30 dicembre

1923, n. 3269 (legge di registro) in riferimento agli artt. 3 e 53

della Costituzione, e nei limiti di cui appresso.

In punto di fatto ha ricordato che nel procedimento civile vertente

tra Anita Bigotto e Venturino Pomati (che avevano acquistato per

scrittura privata registrata e non trascritta un piccolo appezzamento

di terreno da podere di Giuseppe Bigotto) ed i detti Alba Rosa Bigotto

ed Emilia Velischek (eredi di Giuseppe Bigotto, che avevano venduto per

atto notarile lo stesso bene a Maria Valeria Velischek) e il loro

avente causa, il tribunale di Milano aveva dichiarato, con sentenza del

19 dicembre 1960 la simulazione della seconda vendita ed accolto la

domanda attrice di rivendica, e che a seguito di ciò l'ufficio atti

giudiziari di Milano aveva provveduto alla valutazione del terreno che

si assumeva retrocesso; che le contribuenti avevano proposto ricorso;

che nei frattempo la Corte d'appello di Milano aveva dichiarato la

nullità della sentenza del tribunale nonché di tutti gli atti del

relativo giudizio a partire dal 20 marzo 1968 e precisamente dalla data

in cui gli attori erano stati dichiarati falliti; e che ad essa sezione

speciale per l'esame della questione di diritto erano stati rinviati

gli atti della commissione di secondo grado di Milano, adita

dall'ufficio e dalle contribuenti che in via principale avevano chiesto

l'accertamento di non dovere alcuna imposta.

Ciò premesso, il giudice a quo ha ritenuto che, essendo stata

dichiarata nulla la sentenza del tribunale (con decisione di secondo

grado passata in giudicato), "nulla - tanto meno la cennata

retrocessione - poteva, nel caso di specie, essere ravvisata in essa" e

che, però, a sensi dell'art. 11 della legge di registro (che impone il

pagamento dei relativi tributi anche "nei casi di registrazione di atti

comunque nulli, salva la restituzione nei casi tassativamente indicati

dall'art. 14" che, peraltro, non prevede casi di specie) sulla più

volte citata sentenza del tribunale sarebbe dovuto il tributo di

registro per la retrocessione ivi ravvisabile ed esso non sarebbe

rimborsabile.

E nel contempo ha reputato che vadano contro gli artt. 3 e 53 della

Costituzione, l'art. 11 nella parte in cui sostanzialmente impone la

tassazione anche di atti mai posti in essere ("atti comunque nulli") e

l'art. 14 nella parte in cui non dispone la restituzione di tributi

pagati in relazione a negozi inesistenti o inefficaci.

Ha ricordato, infine, che la questione presentava rilevanza ai fini

del decidere.

2. - Eseguite le necessarie comunicazioni, notificazioni e

pubblicazione dell'ordinanza, davanti a questa Corte non c'è stata

costituzione di parti, e non ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri.

3. - L'ufficio del registro atti giudiziari di Milano, in sede di

registrazione della sentenza del 13 gennaio 1966 del tribunale di

quella città con cui il convenuto Luigi Tiberto era stato condannato a

corrispondere all'attore Giuseppe Ferretti la somma di lire

cinquemilioni, a titolo di provvisionale, quale parziale risarcimento

per l'accertata inadempienza contrattuale dello stesso convenuto,

consistita nella mancata stipulazione del contratto definitivo di

permuta di certi beni, aveva applicato il tributo di registro sulla

enunciazione del contratto di permuta e aveva liquidato in pari tempo

l'imposta giudiziale di condanna sulla somma di lire cinquemilioni, gli

accessori e le sopratasse, ingiungendone il pagamento al Tiberto con

atto notificato il 2 ottobre 1967. In pari data aveva intimato

ulteriormente al Tiberto di provvedere al pagamento dell'imposta

suppletiva dovuta sulla retrocessione dei beni controversi (dal

Ferretti al Tiberto) essendosi rilevato che la sentenza in tassazione

dava atto della successiva vendita di detti beni, operata dal Tiberto

a favore di un terzo.

Il Tiberto, con atto di citazione del 23 ottobre 1967, aveva

convenuto in giudizio davanti al tribunale di Milano l'Amministrazione

delle finanze, chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità delle

ingiunzioni.

Il tribunale, tutto ciò premesso, preso atto che nelle more del

giudizio la anzidetta sentenza del 13 gennaio 1966 era stata riformata

dalla Corte d'appello di Milano che aveva assolto il Tiberto da ogni

domanda contro di lui proposta dal Ferretti e che la sentenza d'appello

era stata confermata in cassazione, e provvedendo sulla domanda diretta

all'accertamento della non debenza del titolo graduale di registro

sulla sentenza di cui sopra, con ordinanza del 15 aprile 1973,

richiamati gli artt. 12 e 14 (recte: 11 e 12) della legge di registro

e rilevato che tra i casi di restituzione del tributo corrisposto non

è compreso quello della riforma in sede di gravame della sentenza di

primo grado in base alla quale la detta corresponsione del tributo ha

avuto luogo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 53 e 3 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt.

12 e 14 della legge di registro, perché le norme denunciate violano i

principi della capacità contributiva che condizionano la misura

massima del tributo nel senso che questo non può mai essere fissato

ad un livello superiore alla capacità dimostrata dall'atto o dal fatto

economico, ed il principio costituzionale di eguaglianza in quanto la

discrezionalità del legislatore trova sempre un limite nella

ragionevolezza della disparità di trattamento tra cittadini.

Il tribunale, con l'ordinanza di rimessione, ha infine ricordato la

sentenza di questa Corte n. 200 del 1972, con cui è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale dei detti artt. 12 e 14 nella parte in

cui non prevedono la restituzione dell'imposta a seguito di riforma di

sentenza traslativa di diritto.

4. - Davanti a questa Corte si è costituita solamente la

Amministrazione delle finanze dello Stato che, a mezzo dell'Avvocato

generale dello Stato, ha chiesto che sia dichiarata la non fondatezza

della questione.

Secondo la difesa dello Stato l'imposta di registro è una imposta

di atto applicabile in occasione difatti ed atti giuridici (tra cui le

sentenze) e l'obbligazione tributaria sorge con il verificarsi di tali

presupposti (e non in relazione al reddito del contribuente) ed

indipendentemente da eventi ulteriori. Le sentenze, in quanto

comportino condanna al pagamento di somme, danno titolo per la

riscossione della cosiddetta imposta giudiziale e come tali non possono

sottrarsi alla disciplina contenuta negli artt. 12 e 14 della legge di

registro.

Non sarebbe perciò violato l'art. 53 della Costituzione, secondo

cui la capacità contributiva del soggetto passivo di imposta deve

essere in relazione al presupposto da cui deriva l'obbligazione

tributaria.

L'art. 14 della legge di registro, per altro, non incide sul

principio di eguaglianza, perché, prevedendo talune eccezioni al

criterio della non ripetibilità delle tasse regolarmente versate,

"contiene una esplicazione della discrezionalità legislativa di

adottare, nei limiti della ragionevolezza, una disparità di

trattamento, in relazione a situazioni obiettivamente diverse".

5. - All'udienza del 19 maggio 1976 il vice avvocato generale dello

Stato Giovanni Albisinni ha confermato le conclusioni prese con l'atto

di costituzione in giudizio. Considerato in diritto :

1. - Con le due ordinanze indicate in epigrafe, rispettivamente

della commissione tributaria di secondo grado, sezione

speciale-diritto, di Milano e del tribunale di Milano sono sollevate

questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e

53 della Costituzione, degli artt. 11, 12 e 14 del r.d. 30 dicembre

1923, n. 3269 (che approva la legge di registro).

Poiché le questioni sono identiche o strettamente connesse, i due

procedimenti vanno riuniti e le relative cause sono decise con unica

sentenza.

2. - Con la sentenza n. 200 del 1972 questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale degli artt. 12 e 14 della legge di

registro "nella parte in cui non prevedono, ai fini della restituzione

della imposta proporzionale, l'ipotesi che sia stata riformata la

sentenza con la quale si attua il trasferimento di un diritto".

In quell'occasione era stata denunciata l'illegittimità della

disciplina relativa all'imposta proporzionale di registro, dovuta per

le sentenze traslative di diritti, e la questione è stata esaminata

limitatamente alla registrazione di tali sentenze.

Ora, con le due ordinanze si prospetta il contrasto della stessa

disciplina con le disposizioni di cui agli artt. 3 e 53 della

Costituzione, con riferimento alle ipotesi che la imposta sia dovuta

per la registrazione di sentenza che contenga la enunciazione di un

atto non registrato e che a codesta sentenza ne segua un'altra, passata

in cosa giudicata, con cui la prima sia dichiarata nulla ovvero

riformata in toto e rispettivamente e specificamente perché emessa in

un procedimento davanti al tribunale validamente promosso da un

imprenditore commerciale e irritualmente proseguito dopo la

dichiarazione di fallimento dello stesso o perché contenente la detta

enunciazione dell'atto senza che ne fosse ammissibile la prova o

comunque ne fosse stata provata l'esistenza.

E gli artt. 3 e 53 della Costituzione sarebbero violati, secondo la

commissione tributaria di Milano, dall'art. 11 "nella parte in cui

sostanzialmente impone la tassazione anche di atti mai posti in essere

("atti comunque nulli") e dall'art 14 "nella parte in cui non dispone

la restituzione di tributi pagati in relazione a negozi inesistenti od

inefficaci", e secondo il tribunale di Milano, dagli artt. 12 e 14 (e

dall'art. 11, sostanzialmente anch'esso denunciato) sotto il profilo

che con le relative norme il tributo sarebbe fissato ad un livello

superiore alla capacità contributiva dimostrata dall'atto o dal fatto

economico ed il legislatore, imponendo il pagamento di un tributo

indebito ed escludendo il rimborso di quanto indebitamente pagato,

avrebbe determinato una disparità di trattamento tra cittadini,

facendo uso della propria discrezionalità al di là del limite della

ragionevolezza.

3. - Anche se la distinta considerazione dei due momenti o profili

della registrazione della sentenza (e quindi dell'imposizione e

riscossione del tributo di registro) e dell'accertamento della nullità

originaria di quell'atto o della riforma dello stesso (e quindi

dell'eventuale diritto alla restituzione o rimborso del tributo

corrisposto) potrebbe apparire non rilevante ai fini della decisione

delle questioni all'esame di questa Corte, perché nei casi di specie

sostanzialmente si discute se sia o meno dovuto il tributo non ancora

corrisposto ancorché preteso e richiesto, ovvero circa il diritto al

rimborso di quello corrisposto e non dovuto, di entrambi i profili o

momenti non si può non parlare atteso che, con le due ordinanze, viene

denunciata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge di

registro (oltre quella dei successivi artt. 12 e 14).

Occorre, quindi, in primo luogo giudicare sulla fondatezza o meno

della questione di legittimità costituzionale di detto art. 11.

Con la sentenza n. 200 del 1972 questa Corte, occupandosi solo

della disciplina relativa all'imposta proporzionale di registro dovuta

per le sentenze traslative di diritto, ha, come si è detto, dichiarato

l'illegittimità costituzionale degli artt. 12 e 14 della legge di

registro nella parte in cui non prevedono, ai fini della restituzione

dell'imposta proporzionale l'ipotesi che sia stata riformata la

sentenza con la quale si attua il trasferimento di un diritto, ma, nel

contempo, ha affermato in motivazione, che "sotto il profilo

costituzionale non ha rilevanza il fatto che il tributo sia corrisposto

all'atto della registrazione di una o più sentenze non ancora passate

in giudicato". Con quest'ultima osservazione ha implicitamente ammesso,

di fronte ad una denuncia di illegittimità costituzionale che

concerneva anche l'art. 11, che non andasse contro gli artt. 3, 24 e

53 della Costituzione la norma (di cui all'articolo ora citato) che

imponeva l'obbligo di corrispondere l'imposta di registro "anche nei

casi di registrazione di atti comunque nulli" e quindi, ed a maggior

ragione, di sentenze suscettibili di essere riformate (o dichiarate

nulle, o annullate, o revocate).

Codesto orientamento merita di essere confermato. Anche nella

presente occasione il problema va esaminato con riferimento all'ipotesi

in cui l'atto soggetto a registrazione sia costituito da una sentenza.

E per tale ipotesi deve ritenersi che la sollevata questione non sia

fondata.

A proposito della registrazione della sentenza, e cioè di

un'operazione che non è facoltativa, ma obbligata o necessaria, e da

eseguirsi in termine fisso, concorrono due interessi, quello dello

Stato a percepire un compenso per il servizio reso ai soggetti

interessati alla registrazione e ad avere un tributo in occasione di un

trasferimento di ricchezza, e quello del contribuente a concorrere alle

entrate fiscali dello Stato sulla base della propria capacità

contributiva.

Nel concorso di codesti due interessi, con il disposto dell'art. 11

della legge di registro secondo cui "le tasse stabilite dalla legge

sono dovute anche nei casi di atti comunque nulli", si dà vita ad una

norma che, basandosi sull'id quod plerumque accidit (e cioè sul fatto

che di regola l'atto sottoposto alla registrazione è valido ed

efficace) e sui compiti logicamente attribuibili al procuratore del

registro (e cioè sulla impossibilità per questo di indagare circa la

regolarità dell'atto), considera prevalente il primo interesse. Ma nel

contempo anche il secondo interesse, sia pure in modo subordinato ed

accessorio, trova tutela, giacché è fatta salva la restituzione delle

tasse "nei casi tassativamente indicati dall'art. 14".

L'art. 11, pertanto, nella parte in cui consente che la imposta di

registro (ricorrendo le condizioni di legge) sia dovuta anche nei casi

di registrazione di sentenza nulla o riformabile, non appare in

contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, perché detta

sentenza finché non sia dichiarata nulla o riformata con altra

sentenza passata in cosa giudicata, denuncia direttamente o

indirettamente un trasferimento di ricchezza assoggettabile all'imposta

di registro.

4. - Diversamente stanno le cose a proposito degli articoli 12 e 14

della legge di registro.

Anche a tal riguardo le questioni prospettate con le ordinanze in

epigrafe vanno considerate entro i limiti della loro sostanziale

portata e cioè in quanto sono relative alle norme di cui ai detti

articoli, nelle parti in cui, non prevedono, ai fini della restituzione

dell'imposta, le ipotesi che sia stata dichiarata nulla la sentenza che

dichiara la nullità di una compravendita simulata e dalla quale si

desume la retrocessione del bene dal simulato acquirente al simulato

alienante, ovvero che sia stata riformata la sentenza che contiene la

enunciazione di atto traslativo di proprietà (non registrato) e dalla

quale si desume la relativa retrocessione.

Le questioni così individuate sono fondate.

In entrambe le ipotesi, sono dovute imposte in sede di

registrazione della sentenza di primo grado. E non rileva se la

sentenza sia traslativa di diritti (come nella ipotesi di cui alla

citata sentenza n. 200 del 1972) ovvero (come nelle specie) in essa si

contenga enunciazione di atto (non registrato) o da essa si desuma una

retrocessione di diritti. Perché, tanto nel primo caso che negli altri

è considerato come giuridicamente non esistente sin dall'inizio o è

sostituito integralmente agli effetti giuridici l'atto giurisdizionale

documentato nella sentenza di primo grado.

Nelle ipotesi ora considerate si è fuori dalle previsioni di cui

agli artt. 12 e 14 della legge di registro.

Per quanto si sia potuto ritenere il contrario, c'è da escludere

che tra gli "atti dichiarati nulli con sentenza pronunciata in

contraddittorio tra i contraenti e passata in giudicato" possano

rientrare le sentenze dichiarate nulle con sentenza pronunciata in

contraddittorio tra le stesse parti e passata in giudicato, perché la

norma di cui all'art. 14 n. 2 è eccezionale e quindi di stretta

interpretazione e perché la deroga ivi contenuta presuppone

l'esistenza di una nullità originaria dell'atto alla quale non abbia

contribuito la volontà o il consenso delle parti ed invece sulla sorte

sia pure definitiva di una sentenza affetta da nullità hanno modo di

influire le parti non proponendo contro di essa alcuna impugnativa e

facendola passare in cosa giudicata. Né vi possono rientrare le

sentenze che siano oggetto di riforma con sentenza che intervenga nei

successivi gradi dello stesso giudizio, perché in tale caso si è

fuori del campo degli "atti dichiarati nulli".

Ma nelle ipotesi in considerazione ricorrono le ragioni che a suo

tempo hanno indotto questa Corte ad emettere la sentenza n. 200 del

1972.

Come nelle ipotesi in cui il trasferimento del diritto, che trovi

il titolo nella sentenza, non esiste, a seguito di riforma della

sentenza e viene quindi a mancare l'oggetto della imposizione

tributaria, l'imposta di registro che sia stata corrisposta, deve

essere restituita; così non può non discendere lo stesso effetto

qualora con successiva sentenza passata in giudicato venga dichiarata

la nullità assoluta (e non la pura e semplice inesistenza) o venga

riformata in toto la sentenza che contenga la enunciazione dell'atto

traslativo di diritti non registrato e però soggetto a registrazione

e/o da cui si desuma una retrocessione di diritti: l'atto da

registrare sostanzialmente non esiste e viene anche qui a mancare

l'oggetto dell'imposizione tributaria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 12 e 14 della

legge di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269), nella parte in cui

non prevedono, ai fini della restituzione della imposta, le ipotesi che

sia stata dichiarata nulla o riformata la sentenza, in cui si contenga

l'enunciazione di un atto soggetto a registrazione o da cui si desuma

la retrocessione di un diritto;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11 della citata legge di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n.

3269) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,

con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO

ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:198 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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