Corte costituzionale

Sentenza n. 197/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1975 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

21 ottobre 1964, n. 1013 (Istituzione di una imposta speciale sul

reddito dei fabbricati di lusso), promossi con quattro ordinanze emesse

dal tribunale di Genova, due in data 27 marzo 1973, le altre in data 4

e 30 giugno 1973 nei procedimenti civili iniziati da Pertusio Giovanna

ed altro, Vignati Marisa, Capra D'Angelo Paola ed altri, Vianello

Francesco contro la Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritte

ai nn. 306, 320, 321 e 341 del registro ordinanze 1973 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 236 del 12 settembre

1973, n. 249 del 26 settembre 1973 e n. 263 del 10 ottobre 1973.

Visti gli atti di costituzione di Capra D'Angelo Paola ed altri e

di Vianello Francesco, nonché gli atti d'intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1975 il Giudice relatore

Michele Rossano;

udito l'avv. Victor Uckmar, per Capra D'Angelo ed altri, l'avv.

Gustavo Barbantini, per Vianello, ed il sostituto avvocato generale

dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento civile - promosso da Pertusio Giovanna e

Bafico Giuseppe contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato con

citazione 30 novembre 1970 - il tribunale di Genova, con ordinanza 4-18

giugno 1973, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 legge 21 ottobre

1964, n. 1013, sollevata dagli attori con riferimento agli artt. 3, 23

e 53 della Costituzione. Dopo avere richiamato gli argomenti addotti

dalle parti a sostegno dell'eccezione di illegittimità costituzionale,

ha osservato che - tenuta presente la giurisprudenza della Corte

costituzionale, secondo cui il principio della riserva di legge,

sancito dall'art. 23 Cost., è rispettato allorquando la norma

istitutiva del tributo contenga la determinazione di presupposti, di

garanzie e di limiti sufficienti a circoscrivere la potestà dell'ente

impositore (sentenza n. 2 del 30 gennaio 1962) - è quanto meno dubbio

se nella specie la formazione delle categorie e classi catastali,

eseguita attraverso un procedimento amministrativo sulla scorta di

criteri elaborati dalla stessa Amministrazione, ancorché

costituzionalmente legittima in vista della concreta determinazione

della base imponibile del tributo fondiario (Corte costituzionale

sentenza 31 marzo 1965, n. 16), possa costituire, altresì, valido

strumento per l'individuazione di un nuovo e speciale tributo, che

trovi sufficiente precisazione nella legge sulla base di elementi

formali e sostanziali, sì da non trasgredire al precetto del citato

art. 23 della Costituzione.

Ha, infine, rilevato che gli attori non avevano addotto alcun

motivo in ordine alla denunciata incostituzionalità dell'art. 3 della

menzionata legge n. 1013 del 1964 ed all'asserito contrasto dell'art. 1

della medesima legge con l'art. 101 della Costituzione.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti

private. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, il quale,

con atto 15 settembre 1973, ha chiesto che la questione di legittimità

costituzionale sia dichiarata infondata.

Lo stesso tribunale di Genova - nel corso dei due procedimenti

civili promossi rispettivamente da Vignati Maria e da Capra D'Angelo

Paola, Caponago Dal Monte Enrica, Arezzi Gianni Luigi, Dietzsch

Leopoldo Alberto, soc. per az. SIMIA contro l'Amministrazione delle

finanze dello Stato con citazioni 20 gennaio 1971 e 25 luglio 1970 - ha

pronunciato, su istanza delle parti, due ordinanze identiche in data 27

marzo 1973, che non menzionano né la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 legge n. 1013 del 1964 ed il contrasto

dell'art. 1 stessa legge con l'art. 101 Cost., ma sono, nel resto,

uguali, in sostanza, all'ordinanza 4-18 giugno 1973, sopra citata.

Altra ordinanza, dal contenuto uguale, nella sostanza, a quello

delle precedenti, è stata pronunciata, in data 30 giugno 7 luglio

1973, dal medesimo tribunale di Genova nel procedimento civile promosso

da Vianello Francesco contro l'Amministrazione delle finanze dello

Stato con citazione 20 novembre 1970.

Nei tre giudizi davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato

generale dello Stato, con atti in data 15 settembre 1973 aventi lo

stesso contenuto di quello depositato nel precedente giudizio promosso

con l'ordinanza 4-18 giugno 1973.

Si sono costituiti Capra D'Angelo Paola, Caponago Dal Monte Enrica,

Arezzi Gianni Luigi, Dietzsch Leopoldo Alberto e la s.p.a. SIMIA con

deduzioni 5 settembre 1973, chiedendo che venga dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 legge 21 ottobre 1964, n.

1013, per contrasto con gli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione. I

medesimi, nelle deduzioni 5 settembre 1973, hanno affermato - dopo

avere richiamato le norme che regolano la composizione delle

Commissioni censuarie - che i componenti di tali Commissioni non godono

di quell'indipendenza assoluta che è prescritta dalla Costituzione e

ciò in palese violazione dell'art. 101 della Costituzione.

Si è costituito anche Vianello Francesco con deduzioni 29

settembre 1973, nelle quali ha affermato che sussiste il rilevato

contrasto degli artt. 1 e 3 legge n. 1013 del 1964 con gli artt. 3,

23, 101 e 53 della Costituzione.

Le parti, già costituite, Paolo Capra D'Angelo, Enrica Caponago

Dal Monte, Gianni Luigi Arezzi, Leopoldo Alberto Dietzsch e la soc.

SIMIA hanno depositato, il 10 maggio 1975, memoria nella quale hanno

esposto ulteriori considerazioni relativamente al denunciato contrasto

dell'art. 1 legge n. 1013 del 1964 con gli artt. 3, 23 e 53 Cost.,

affermando, inoltre, che la composizione delle Commissioni censuarie è

poco conforme ai principi costituzionali, dato che i membri di esse -

nominati e scelti dal Ministro per le finanze anche fra funzionari

dello Stato in attività di servizio - non possono considerarsi

indipendenti ed imparziali. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze sollevano la medesima questione che, pertanto,

può essere decisa con unica sentenza.

2. - Secondo il giudice a quo l'art. 1 legge 21 ottobre 1964, n.

1013, istitutiva di un'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di

lusso, violerebbe l'art. 23 Cost. e, in relazione con esso, gli artt. 3

e 53 Cost. in quanto la norma censurata ha riferimento alle

disposizioni del catasto, le quali, costituzionalmente valide per la

formazione della base imponibile del tributo fondiario, lascerebbero

alla discrezione dell'Amministrazione la precisazione degli elementi

sostanziali rilevanti per l'applicazione del tributo speciale. Il

dubbio di costituzionalità sarebbe giustificato dalla giurisprudenza

di questa Corte, secondo cui il principio di riserva di legge stabilito

dall'art. 23 Cost. "è rispettato allorché la norma impositiva

contenga la determinazione di presupposti, di garanzie e limiti

sufficienti a circoscrivere la potestà dell'ente impositore".

Tale precisazione della questione, di esclusiva competenza del

giudice che esercita il potere di iniziativa del processo incidentale

di legittimità costituzionale, delimita il giudizio della Corte.

Pertanto non possono essere prese in esame le altre censure dedotte

dalle parti.

3. - La questione, in tali limiti precisata, non è fondata.

Le ordinanze di rinvio del tribunale di Genova ritengono "quanto

meno dubbio se, nella specie, la formazione delle categorie e classi

catastali, eseguita attraverso un procedimento amministrativo sulla

scorta di criteri elaborati dalla stessa pubblica Amministrazione,

ancorché costituzionalmente legittima in vista della concreta

determinazione della base imponibile del tributo fondiario (sent. n. 16

del 1965), possa costituire altresì valido strumento per

l'individuazione dell'oggetto di un nuovo e speciale tributo che trovi

sufficienti precisazioni nella legge sulla base di elementi sostanziali

e non meramente formali, si da non trasgredire al precetto dell'art. 23

Cost.".

Ora, nelle stesse ordinanze di rinvio si ammette la legittimità

costituzionale delle norme sul catasto e del relativo procedimento

amministrativo per la determinazione dei gruppi, delle categorie e

della inclusione in essi degli immobili al fine della specificazione

dei parametri degli imponibili dei redditi. E conseguentemente si

ammette la legittimità delle inclusioni, nella osservanza della

disciplina sul catasto, nelle categorie A/1 e A/8 (abitazioni

signorili), che comprendono abitazioni considerate anteriormente di

lusso. Non si ravvisa, pertanto, sul piano razionale, fondato il dubbio

di legittimità per violazione dell'art. 3 Cost. da parte della norma

censurata, che prevede, per gli immobili compresi nella categoria A/1 e

A/8, il tributo calcolato sul reddito concernente tali categorie per

quelle abitazioni che anteriormente erano considerate di lusso ed ora

sono ritenute abitazioni signorili. La determinazione dei criteri,

prevista in generale dall'art. 23 Cost. nei casi di imposizioni

patrimoniali, non è richiesta dalla disciplina sul catasto non

impugnata e ritenuta legittima nella stessa ordinanza.

Esclusa la violazione dell'art. 23 Cost., consegue che devono

ritenersi non fondate le affermate violazioni degli artt. 3, primo

comma, e 53 Cost., prospettate sul presupposto della pretesa lesione

della riserva di legge.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 1 legge 21 ottobre 1964, n. 1013 (Istituzione di una imposta

speciale sul reddito dei fabbricati di lusso), sollevate dal tribunale

di Genova con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli

artt. 3,23 e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:197 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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