Corte costituzionale

Sentenza n. 196/1975

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/07/1975 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

citata

  • art. 3d.P.R. 1273/1960
  • art. 39d.P.R. 1273/1960
  • art. 76d.P.R. 1273/1960
  • art. 77d.P.R. 1273/1960

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 28 agosto

1960, n. 1273 (Norme sulla scala mobile delle retribuzioni dei

lavoratori dipendenti dalle imprese industriali), promosso con

ordinanza emessa il 16 giugno 1973 dal pretore di San Ginesio nel

procedimento penale a carico di Tirabasso Piergiorgio, iscritta al n.

307 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 236 del 12 settembre 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1975 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni

Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 16 giugno 1973 il Pretore di San Ginesio,

nel corso di procedimento penale a carico di Tirabasso Piergiorgio

(imputato - tra l'altro - della contravvenzione di cui all'art. 8 della

legge 14 luglio 1959, n. 741, per aver omesso di corrispondere ai

propri dipendenti gli scatti di contingenza maturati nel periodo dal 5

maggio 1971 al 31 marzo 1972, violando l'art. 1 del d.P.R. 28 agosto

1960, n. 1273 che ha attribuito forza di legge all'accordo

interconfederale 15 gennaio 1957 per la scala mobile delle retribuzioni

relativamente al settore industria), ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3,39,76 e 77, comma primo, Cost., questioni di legittimità

costituzionale del predetto art. 1 d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1273.

Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza in

epigrafe, nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

deducendo l'infondatezza delle questioni sollevate. Considerato in diritto :

1. - L'accordo interconfederale 15 gennaio 1957, relativo alla

scala mobile dei dipendenti delle imprese industriali, cui è stata

attribuita efficacia erga omnes con il d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1273,

emanato in attuazione della delega conferita con la legge 14 luglio

1959, n. 741, prevede, tra l'altro, che le associazioni stipulanti

possano, con successivi accordi, modificare il sistema di rilevazione

dei prezzi e di costruzione degli indici (v. dichiarazione a verbale

annessa all'art. 5 e protocollo n. 1).

Il giudice a quo, dovendo decidere sulla sussistenza del reato

previsto dall'art. 8 della già citata legge n. 741 del 1959 (e del

quale era stato chiamato a rispondere un datore di lavoro per aver

omesso di versare ai propri dipendenti gli scatti di contingenza

maturati nel periodo dal 5 maggio 1971 al 31 marzo 1972 computati anche

ai sensi dei successivi accordi 16 luglio 1960 e 29 luglio 1963)

prospetta il dubbio che il già citato d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1273

contrasti:

a) con l'art. 39 Cost., posto a tutela dell'autonomia contrattuale

delle associazioni sindacali, in quanto, riconoscendo forza di legge al

summenzionato accordo 15 gennaio 1957 anche nella parte in cui

attribuisce ai soggetti stipulanti il potere di modificarne il

contenuto, avrebbe reso possibile che accordi, successivi allo spirare

del termine indicato dall'art. 1 della legge n. 741 del 1959, assumano

efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie

interessate;

b) con gli artt. 76 e 77, comma primo, Cost., sotto il profilo

sostanziale che, in tal modo, si sarebbe attribuito ai sindacati, in

via di sub-delega, non consentita dalla legge, il potere di modificare

l'accordo recepito.

Lo stesso decreto viene poi impugnato nel suo complesso, in

riferimento all'art. 3 Cost., sia perché la disciplina della scala

mobile contenuta nell'accordo in questione non prevederebbe un

trattamento uguale per tutti i dipendenti delle imprese industriali,

attesi i differenti valori, in lire giornaliere. che lo scatto di

contingenza assume per le diverse categorie; e sia perché la sua

disciplina non sarebbe applicabile a tutti i lavoratori subordinati.

2. - Le questioni vanno dichiarate inammissibili.

Per vero, secondo i principi costantemente affermati dalla

giurisprudenza di questa Corte, il conferimento di efficacia erga omnes

ai contratti collettivi di lavoro, in attuazione della delega di cui

alla legge 14 luglio 1959, n. 741, non può consentire (art. 5) che

clausole, pur non estranee all'oggetto della delega (art. 1) ma

tuttavia contrarie a norme imperative o a precetti costituzionali, si

trasformino in norme aventi vigore di legge. Tali clausole, in quanto

non suscettibili di essere recepite in legge, conservano l'originario

carattere contrattuale, con la conseguenza che spetta al giudice

ordinario, e non a questa Corte, pronunziarsi sull'asserito contrasto

di esse con norme imperative di legge e con precetti costituzionali e,

in base ai risultati dell'accertamento, definire il giudizio,

riconoscendo o negando loro forza di legge.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

del d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1273 (Norme sulla scala mobile delle

retribuzioni dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali),

sollevate, in riferimento agli artt. 3, 39, 76 e 77, comma primo, della

Costituzione, dal pretore di San Ginesio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:196 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari