Corte costituzionale

Sentenza n. 193/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/06/1996 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma,

della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del

giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello

svolgimento di competizioni agonistiche), come sostituito dall'art.

1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 717, recante

misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di

competizioni agonistiche), promosso con ordinanza emessa il 16

ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Macerata nel procedimento penale a carico di

Enrico Alberto Pallorito, iscritta al n. 832 del registro ordinanze

1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50,

prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1996 il giudice

relatore Massimo Vari.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento, instaurato su richiesta del

pubblico ministero, per la convalida del provvedimento assunto dal

questore di Macerata nei confronti di Enrico Alberto Pallorito,

contenente l'ordine di comparire all'ufficio di polizia durante

l'orario di svolgimento delle competizioni sportive, il giudice per

le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Macerata

ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale, dell'art. 6, terzo comma, della legge

13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle

scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di

competizioni agonistiche), come sostituito dall'art. 1 della legge 24

febbraio 1995, n. 45 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per

prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni

agonistiche).

2. - Il rimettente, premesso che, in base all'art. 6 della legge n.

401 del 1989, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 45 del 1995,

il questore può emanare due distinti provvedimenti - l'uno

consistente nel divieto di accesso ai luoghi delle competizioni

agonistiche e l'altro nell'ordine di comparire innanzi all'ufficio di

polizia durante l'orario di svolgimento delle competizioni stesse -

rileva che, ai sensi del terzo comma della disposizione denunciata,

la procedura di controllo giurisdizionale riguarda esclusivamente il

secondo provvedimento.

Detta limitazione risulterebbe "irrazionale e in contrasto con

l'art. 3 Cost.", considerato che la legge non indica una particolare

differenziazione in ordine ai presupposti dei due provvedimenti;

entrambi i provvedimenti incidono con caratteri anche di particolare

gravità su un bene, quale la libertà di circolazione e locomozione,

costituzionalmente garantito (art. 16 della Costituzione); per tutto

il resto, comprese le conseguenze di carattere penale per il

contravventore, la disciplina è, nei due casi, identica; il testo

originario del decreto-legge n. 717 del 1994 prevedeva una procedura

di rapidissimo controllo giurisdizionale anche per il divieto di

accesso, evidenziando così la disparità di trattamento venutasi a

creare e confermando la prospettata interpretazione relativa alla

distinzione tra i due provvedimenti.

Considerata perciò "la rilevanza della questione" in quanto il

giudice per le indagini preliminari potrebbe "togliere efficacia

(negando la convalida) all'ordine contenente la prescrizione a

comparire, ma nulla potrebbe nei confronti del contestuale ma

distinto provvedimento contenente il divieto di accesso, pur se

dovesse riconoscere in ipotesi insussistenti i presupposti per

l'adozione del medesimo", si richiede una decisione "interpretativa

di accoglimento" e non una additiva, sussistendo non già una

pluralità di rimedi, spettanti alla scelta del legislatore, "bensì

un'unica possibilità logica di rimediare" al contrasto con il

parametro indicato, "attraverso l'estensione della disciplina al caso

non contemplato".

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per

chiedere che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata.

Secondo la difesa erariale, la questione, pur a volerla ritenere

ammissibile, attesa la richiesta di una sentenza interpretativa di

accoglimento, è infondata, giacché "il trattamento normativo deve

essere uniforme ove le situazioni regolate siano omogenee" e non

quando "sussistano fondate ragioni per differenziarlo", come nella

specie. Mentre, infatti, il divieto di accesso ai luoghi in cui si

svolgono competizioni agonistiche "integra una limitazione al diritto

di circolazione e non al diritto di libertà personale", e pertanto

può essere rimesso all'autorità di pubblica sicurezza, l'ordine di

comparizione al comando di polizia "ha una portata più ampia",

imponendo al destinatario del primo provvedimento anche "un obbligo

di fare", che giustifica la convalida da parte dell'autorità

giudiziaria. Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura

circondariale di Macerata solleva questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 13 dicembre

1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse

clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di

competizioni agonistiche), come sostituito dall'art. 1 della legge 24

febbraio 1995, n. 45 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per

prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni

agonistiche).

La disposizione, denunciata dal rimettente nel terzo comma, prevede

la facoltà per il questore di adottare misure di tipo preventivo nei

confronti di persone che, secondo quanto precisato al primo comma,

risultino denunciate o condannate per determinati reati, o abbiano

preso parte a episodi di violenza in occasione di manifestazioni

sportive, ovvero in tali occasioni abbiano incitato, inneggiato o

indotto alla violenza. Tali misure, secondo quanto stabilito dal

medesimo primo comma, possono consistere nel divieto di accesso ai

luoghi di svolgimento delle manifestazioni sportive specificamente

indicate nonché ai luoghi, del pari specificamente indicati,

interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che

partecipano o assistono alle competizioni medesime. A questi soggetti

il questore può prescrivere altresì di comparire presso l'ufficio o

il comando di polizia in orario compreso nel periodo di tempo nel

quale si svolgono le competizioni sportive per le quali vige il

richiamato provvedimento interdittivo (secondo comma). Prescrizione

quest'ultima che, ai sensi del terzo comma, va comunicata al

competente procuratore della Repubblica presso la pretura

circondariale, il quale, ove ne ritenga sussistenti i presupposti,

entro quarantotto ore dalla notifica, chiede la convalida del

provvedimento al giudice per le indagini preliminari.

2. - Secondo l'ordinanza di rimessione, la disposizione del terzo

comma - nella parte in cui non prevede che la speciale procedura di

sindacato giurisdizionale stabilita per l'ordine di comparire

personalmente nell'ufficio di polizia durante le competizioni

agonistiche concerna anche il divieto di accesso ai luoghi in cui si

svolgono le competizioni stesse - sarebbe in contrasto con l'art. 3

della Costituzione, per "irrazionale" disparità di trattamento

riguardo a provvedimenti per i quali non è dato cogliere, nella

legge, una particolare differenziazione né in ordine ai presupposti,

né in ordine all'incidenza "su un bene, quale la libertà di

circolazione e locomozione, costituzionalmente garantito (art. 16)",

né in ordine alle previste analoghe conseguenze dal punto di vista

penale in caso di trasgressione.

3. - La questione non è fondata.

Sulla scorta di quanto prospettato dal rimettente, il quale lamenta

una non giustificabile diversità di regime fra i due provvedimenti,

la Corte ritiene che la valutazione ad essa richiesta dall'ordinanza

riguardi essenzialmente la sussistenza o meno, nella disposizione

denunciata, di elementi normativi arbitrariamente discriminatori.

Si tratta, dunque, alla stregua di quanto affermato in una recente

sentenza (n. 89 del 1996), di individuare le ragioni per cui una

determinata disciplina operi, all'interno del tessuto egualitario

dell'ordinamento, quella specifica distinzione, sì da trarne le

dovute conseguenze in punto di corretto uso del potere normativo.

Così definito l'ambito del controllo di costituzionalità della

disposizione qui oggetto di impugnativa, la Corte è dell'avviso che

essa non sia priva di "ragione" nel senso dianzi delineato.

Va considerato che la norma prevede l'adozione di due provvedimenti

aventi portata ed effetti fra loro differenti, atti ad incidere in

grado diverso sulla libertà del soggetto destinatario e pertanto

ragionevolmente differenziati anche nella disciplina dei rimedi. Il

provvedimento che impone l'obbligo a comparire negli uffici di

polizia viene a configurarsi come atto idoneo ad incidere sulla

libertà personale del soggetto tenuto a comparire, imponendone la

presenza negli uffici addetti al controllo dell'osservanza della

misura e comportando, altresì, una restrizione della sua libertà di

movimento durante una fascia oraria determinata. Questo carattere

della misura, evidenziato, del resto, già in sede parlamentare, con

il richiamo all'art. 13 della Costituzione, spiega perché essa sia

stata circondata da particolari garanzie, che si completano nel

previsto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di convalida del

giudice per le indagini preliminari (art. 6, quarto comma).

Diversa portata assume l'altro provvedimento, consistente più

semplicemente nell'interdizione all'accedere agli stadi o agli altri

luoghi dove si svolgono le previste manifestazioni sportive, con una

minore incidenza sulla sfera della libertà del soggetto.

Si deve, d'altra parte, escludere che la scelta dell'uno o di

entrambi i provvedimenti sia affidata al mero arbitrio del questore,

tenuto a determinarsi motivatamente per l'adozione dell'uno, ovvero

di entrambi, sulla base di una ponderata valutazione delle

circostanze oggettive e soggettive tali da indurre a ritenere

sufficiente solo il primo, e cioè il divieto di accesso ai luoghi

ove si svolgono le competizioni sportive, ovvero da consigliare anche

il secondo, vale a dire l'obbligo di presentazione al posto di

polizia.

Non sembra, conclusivamente, che la disposizione denunciata risulti

censurabile sotto il profilo della ragionevolezza, tanto più che

anche il provvedimento consistente nel divieto di frequentare i

luoghi di manifestazioni agonistiche è suscettibile di autonomo

controllo giurisdizionale innanzi al giudice competente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, terzo comma, della legge 13 dicembre 1989, n. 401

(Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e

tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni

agonistiche), come sostituito dall'art. 1 della legge 24 febbraio

1995, n. 45 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per

prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni

agonistiche), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Macerata, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:193 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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