Corte costituzionale

Sentenza n. 193/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1981 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 32,

commi primo e secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei

lavoratori) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 gennaio 1976 dal pretore di Firenze nel

procedimento civile vertente tra Garzella Giulio e la S.A.S. Malesci,

iscritta al n. 233 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 del 1976;

2) ordinanza emessa il 2 luglio 1976 dal tribunale di Lucca nel

procedimento civile vertente tra la S.p.A. Nuova Salpit e Arpesella

Aldo, iscritta al n. 614 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 1976;

3) ordinanza emessa il 22 marzo 1977 dal pretore di Bari nel

procedimento civile vertente tra Cianciotta Roberto e la Banca

Commerciale Italiana, iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1977 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 del 1977;

4) ordinanza emessa il 23 dicembre 1977 dal pretore di Lucca nel

procedimento civile vertente tra Cardinotti Augusto e la Cassa di

Risparmio di Lucca, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1978 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 1978.

Visti gli atti di costituzione della Soc. Malesci, della Soc.

Nuova Salpit, della Banca Commerciale Italiana e della Cassa di

Risparmio di Lucca e gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 ottobre 1981 il Giudice relatore

Oronzo Reale;

uditi gli avvocati Nicola Pinto, per la Soc. Malesci, Luigi

Calabrese, per la Soc. Nuova Salpit e per la Cassa di Risparmio di

Lucca, Enrico Ciccotti, per la Banca Commerciale Italiana e l'Avvocato

dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza in data 28 gennaio 1976 (R.O. n. 233 del 1976),

il pretore di Firenze, giudice del lavoro, ha sollevato questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 32, secondo

comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), per

preteso contrasto con gli artt. 51, primo e terzo comma, 3, primo e

secondo comma, e 36, primo comma, della Costituzione.

Il giudice a quo era stato investito del caso di Giulio Garzella,

dipendente della S.A.S. Malesci, eletto consigliere comunale a Pisa e

nominato poi assessore. Questi lamentava che la Società non aveva

provveduto a retribuire le assenze che egli era costretto a compiere

onde assolvere il suo mandato di assessore comunale; a suo avviso, una

retta interpretazione dell'art. 32 della legge n. 300 del 1970, visto

alla luce dei principi di cui all'art. 51 della Costituzione,

comporterebbe l'esattezza della tesi secondo cui se ai consiglieri

comunali è dovuta la retribuzione anche per il periodo di tempo

necessario per espletare il loro mandato, a maggior ragione il medesimo

trattamento dovrebbe essere riconosciuto ai sindaci ed agli assessori.

Tale tesi interpretativa, contrastata dalla resistente società

Malesci, veniva ritenuta infondata dal pretore di Firenze, il quale,

sulla base della lettera della legge, argomentava nel senso che proprio

il secondo comma dell'art. 32 citato escludeva che il trattamento dei

consiglieri comunali (o provinciali) potesse essere lo stesso di quello

ivi autonomamente previsto per i sindaci e gli assessori. Fermo dunque

che la legge prevede che i consiglieri comunali hanno diritto a

permessi retribuiti per il "tempo strettamente necessario

all'espletamento del mandato" (primo comma dell'art. 32) e i sindaci e

gli assessori comunali "hanno diritto anche a permessi non retribuiti

per un minimo di trenta ore mensili" (secondo comma dello stesso

articolo), il giudice a quo dubitava della conformità a Costituzione

di tale disciplina sotto i seguenti profili:

a) disparità di trattamento (ingiustificata) tra i cittadini

lavoratori subordinati e non; mentre infatti i primi sarebbero comunque

soggetti ad una perdita economica conseguente all'accettazione, da

parte loro, delle suddette cariche, i secondi, mediante l'esercizio

dell'attività professionale (o simili) in altre ore, o con diversi

criteri organizzativi, potrebbero evitare qualunque pregiudizio

economico. A ciò deve aggiungersi che il lavoratore subordinato

privato, in conseguenza dello svolgimento dei compiti di sindaco od

assessore, vedrebbe leso un bene, la retribuzione, costituzionalmente

protetto dall'art. 36 Cost.; e che ove questi, per non perdere parte

della retribuzione, rinunciasse alle cariche suddette, si realizzerebbe

una limitazione di fatto del principio di eguaglianza e, ancora, "un

impedimento di ordine economico alla partecipazione dei lavoratori

all'organizzazione politica del Paese", in contrasto con l'art. 3,

cpv., della Costituzione;

b) disparità di trattamento tra dipendenti privati abbienti e non

abbienti: "i primi possono assumere la carica di sindaco o di assessore

perché sono in grado di rinunciare senza danno per sé e per la

famiglia a una parte della retribuzione; i secondi no"; c)

discriminazione tra lavoratori dipendenti privati e pubblici; per

questi ultimi, la legge 12 dicembre 1966, n. 1078, prevede infatti una

"precisa perequazione" in forza della quale, con variazioni determinate

in ragione delle diverse situazioni di fatto, conservano "l'intero

trattamento economico ordinario corrente pel rapporto di impiego

pubblico...".

Secondo il giudice a quo l'art. 51, primo e terzo comma, della

Costituzione, andrebbe inteso nel senso che le condizioni di

eguaglianza di cui al primo comma debbano essere assicurate anche dalla

inesistenza di norme che ostacolino l'accesso alle cariche elettive ai

non abbienti o ai lavoratori subordinati; mentre la disposizione di cui

al terzo comma andrebbe rettamente intesa nel senso che "il diritto di

disporre del tempo necessario..." comporterebbe il "non sacrificio" di

altri diritti costituzionalmente protetti, quale quello alla

retribuzione.

Peraltro il pretore di Firenze, richiamando l'art. 7 del T.U. 5

aprile 1951, n. 203 e non, invece, la sopravvenuta e già vigente legge

26 aprile 1974, n. 169, affermava che se il detto art. 7 "stabilisse

l'obbligo della perequazione mediante adeguata indennità di carica,

l'art. 32, secondo comma, dello Statuto (dei lavoratori) non sarebbe

viziato di illegittimità", così come se la legge n. 1078/1966 non

disponesse la perequazione a favore dei dipendenti pubblici, sarebbe

eliminata la incostituzionale diseguaglianza tra dipendenti pubblici e

privati. "Questa situazione complessiva - soggiungeva il pretore sarà

- affrontata dalla Corte costituzionale con gli strumenti tecnici e le

valutazioni ritenuti più opportuni, comprese eventuali indicazioni al

legislatore"; mentre il giudice della causa si limita a denunciare per

sospetta incostituzionalità "l'art. 32, secondo comma, dello Statuto

dei lavoratori che egli sarebbe chiamato ad applicare, nel contesto di

altre norme pure viziate nel combinato disposto che definisce la

fattispecie legale". E pertanto nel dispositivo dell'ordinanza il

pretore chiede alla Corte la "decisione delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 32, secondo comma, della legge n. 300/1970

(Statuto dei lavoratori) e norme connesse, nei sensi di cui in

motivazione, in relazione agli artt. 51, primo e terzo comma, 3, primo

e secondo comma, e 36, primo comma, della Costituzione".

2. - L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata;

spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per il

tramite dell'Avvocatura generale dello Stato e si costituiva la Malesci

S.A.S. Quest'ultima, nel rilevare che la questione era stata sollevata

d'ufficio dal giudice a quo, si esimeva dall'entrare nel merito della

questione, limitandosi a sottolineare per un verso la diversa

disciplina introdotta dalla legge n. 169 del 1974, e, per contro, a

manifestare perplessità circa l'invito, rivolto dal giudice a quo alla

Corte, di dare eventuali indicazioni al legislatore. La stessa Malesci

con successiva memoria confuta le motivazioni del pretore, con ampio

riferimento alla dottrina, alla giurisprudenza e ai lavori preparatori

della legge n. 300/1970 e chiede che la questione sia dichiarata

infondata.

L'Avvocatura dello Stato chiedeva una declaratoria di infondatezza

della questione sottoposta al giudizio della Corte; si sottolineava

infatti che la più volte ricordata legge n. 169 del 1974 ha reso

obbligatoria la corresponsione di una indennità di carica ai sindaci

ed agli assessori comunali, quanto meno in un caso come quello

sottoposto al giudizio del pretore di Firenze. Anche se può in

concreto verificarsi il caso che l'indennità di carica non sia

sufficiente a coprire totalmente la eventuale decurtazione della

retribuzione che consegue alla fruizione di permessi non retribuiti

onde ottemperare agli obblighi conseguenti alla carica, tale situazione

deve essere vista nell'ottica del legislatore che si è ispirato ad un

criterio equitativo" tale da evitare "alle aziende intollerabili

aggravi", che avrebbero potuto incidere negativamente sui livelli

occupazionali.

A ciò si aggiunga per un verso che le cariche elettive di che

trattasi rivestono precipuo carattere pubblico e sono espletate

nell'interesse della collettività, sicché esulano dal rapporto

contrattuale tra cittadino ed aziende; e che, con riferimento alla

denunciata sperequazione tra dipendenti pubblici e privati, il

sacrificio connesso alla residuale disparità di trattamento si

giustifica razionalmente in base al fatto che l'aggravio dei costi in

un caso grava sul privato datore di lavoro e nell'altro su enti

esponenti di quei medesimi interessi collettivi che le cariche

pubbliche elettive di che trattasi devono garantire.

3. - Con ordinanza in data 22 marzo 1977 (R.O. n. 390 del 1977), il

pretore di Bari, giudice del lavoro nella causa promossa da Roberto

Cianciotta contro la Banca Commerciale Italiana per ottenere che gli

fosse corrisposta la retribuzione anche relativamente alle assenze

attinenti all'espletamento della carica di sindaco del comune di

Bitetto, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.

32, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, in riferimento

agli artt. 51, primo e terzo comma, 3, primo e secondo comma, e 36,

primo comma, della Costituzione, in termini sostanzialmente coincidenti

con quelli di cui all'ordinanza del pretore di Firenze.

Con specifico riguardo alla normativa di cui alla legge n. 169 del

1974, il giudice a quo ritiene che la stessa non valga a sanare la

sperequazione di trattamento, in quanto l'indennità di carica è

rimessa "alla deliberazione dell'organo elettivo" e indeterminata nel

quantum. Lamenta anzi che la mancata previsione, nella stessa legge, di

un meccanismo di perequazione retributiva analogo a quello previsto

dalla legge n. 1078 del 1966 per i dipendenti pubblici contribuisca a

creare la denunciata illegittimità costituzionale dell'art. 32 della

legge n. 300 del 1970.

4. - L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata;

spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per il

tramite dell'Avvocatura dello Stato e si costituiva la Banca

Commerciale Italiana. Quest'ultima osservava che:

a) il sistema previsto dagli artt. 31 e 32 della legge n. 300 del

1970 risponde a criteri di logica e di equità; i consiglieri comunali

devono infatti partecipare unicamente alle sedute consiliari (che, tra

l'altro, spesso si svolgono in orari non coincidenti con quelli di

ufficio o di fabbrica), mentre le cariche di sindaco o di assessore

assorbono assai di più. Se è concepibile, in ragione della funzione

pubblica cui sono preordinate, che le limitate assenze dei consiglieri

possano gravare sul datore di lavoro, ove anche le ben più consistenti

assenze derivanti dall'espletamento dei compiti di sindaco o di

assessore fossero a carico del datore di lavoro, la normativa sarebbe

incostituzionale perché stabilirebbe un gravame ad esclusivo carico

dei datori di lavoro, in antitesi con l'art. 53 Cost. Né può essere

considerato irrilevante che ove la legge consentisse la piena

retribuzione dei dipendenti privati, questi godrebbero di un

trattamento ingiustificatamente di favore rispetto ai lavoratori non

subordinati, i quali, secondo le stesse argomentazioni del giudice a

quo, solo mediante il prolungamento del loro orario di lavoro oltre il

normale, potrebbero mantenere inalterato il loro guadagno.

Ma è tutto il sistema contenuto nella legge n. 300 del 1970 che

dimostra chiaramente che l'onere della retribuzione viene accollato al

datore di lavoro solo relativamente ad assenze di lieve entità quali

assemblee, permessi sindacali, permessi di due ore giornaliere per

allattamento; non nei casi di aspettativa per motivi sindacali,

sospensione obbligatoria o facoltativa per maternità o puerperio e

simili. Tendenzialmente, è rilevabile l'orientamento del legislatore a

diminuire progressivamente il peso economico, per il datore di lavoro,

dell'assenza giustificata del lavoratore, in proporzione alla durata

dell'assenza stessa;

b) nell'ipotesi in cui la situazione normativa vigente non fosse

ritenuta conforme a Costituzione, il vizio di illegittimità

costituzionale dovrà riguardare pertanto non l'art. 32 della legge n.

300 del 1970, ma la normativa che non prevede che l'indennità da

corrispondersi ai sindaci ed agli assessori a carico dell'ente

amministrato debba essere pari all'ammontare della retribuzione cui gli

stessi dovrebbero rinunciare.

Con successiva memoria la Banca Commerciale Italiana ha ribadito e

sviluppato le argomentazioni svolte nell'atto di costituzione,

osservando che se anche ad assessori e sindaci dipendenti da privati si

garantisse l'intera retribuzione, si incorrerebbe nella

incostituzionalità di porre a carico dei datori di lavoro un gravame

derivante dall'adempimento di compiti di interesse pubblico.

L'Avvocatura dello Stato chiedeva che la proposta questione fosse

dichiarata infondata, svolgendo considerazioni analoghe a quelle

riassunte a proposito dell'ordinanza del pretore di Firenze.

5. - Con ordinanza in data 23 dicembre 1977 (R.O. n. 379 del

1978), il pretore di Lucca, giudice del lavoro nella causa promossa da

Augusto Cardinotti contro la Cassa di Risparmio di Lucca onde ottenere

la intera retribuzione anche relativamente alle assenze derivanti

dall'adempimento dei compiti scaturenti dall'espletamento della carica

di vicesindaco-assessore anziano del comune di Villa Basilica,

sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 32,

secondo comma, della legge n. 300 del 1970 in relazione all'art. 3

della Costituzione, in quanto la detta norma violerebbe il principio di

eguaglianza, discriminando tra lavoratori eletti alla carica di

consiglieri comunali e "lavoratori eletti alla (ulteriore) carica di

sindaco o di assessore in ordine al regime dei permessi, trattandosi di

situazioni sostanzialmente identiche".

6. - L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata;

spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per il

tramite dell'Avvocatura generale dello Stato e si costituiva la Cassa

di Risparmio di Lucca. Quest'ultima chiedeva una declaratoria di

infondatezza della proposta questione, assumendo che è

costituzionalmente legittimo che il legislatore disciplini in modo

differenziato situazioni apparentemente simili, ove sia razionalmente

giustificato il differente trattamento normativo. Con successiva

memoria la Cassa di Risparmio di Lucca ribadisce le ragioni che

porterebbero alla infondatezza della questione e difende la logica del

sistema degli artt. 31 e 32 dello Statuto dei lavoratori.

L'Avvocatura dello Stato sostiene che le situazioni, diversamente

regolate dal primo e secondo comma dell'art. 32 della legge n. 300 del

1970, sono oggettivamente diverse, sia per la qualità delle funzioni

che per la entità delle prestazioni che il loro assolvimento può

comportare, anche in ordine alle conseguenze che ne possono derivare

quanto al rapporto di lavoro.

Il sistema delineato dagli artt. 31 e 32 dello Statuto dei

lavoratori ha dato attuazione corretta del dettato dell'art. 51 della

Costituzione, ampliando anzi le garanzie costituzionalmente previste.

Se infatti il lavoratore, ex art. 51 della Costituzione, ha diritto ad

essere esentato dalla prestazione lavorativa nei limiti del tempo

necessario all'adempimento dei suoi compiti pubblici, conservando il

posto di lavoro, l'ambito operativo del dettato costituzionale non si

estenderebbe fino a garantire anche la intera retribuzione, in ragione

della sinallagmaticità delle prestazioni, caratteristica del rapporto

di lavoro.

Lo Statuto dei lavoratori, nell'attuare normativamente il dettato

costituzionale, ne ha ampliato i contenuti delineando un sistema

complesso, che, onde favorire un più ampio esercizio della funzione,

prevede per un verso la possibilità, a discrezione del lavoratore

eletto a cariche pubbliche, di ottenere l'aspettativa non retribuita

per tutta la durata del mandato, ovvero di godere delle facoltà

previste nell'art. 32. Ed è in questa ottica del tutto ragionevole

che, soprattutto per i lavoratori chiamati ad espletare i compiti di

sindaco o di assessore, la cui tutela sotto il profilo retributivo deve

essere considerata anche in relazione al diritto, sancito dalla legge

n. 169 del 1974, alla indennità di carica, va valutata la legittimità

costituzionale della normativa impugnata, la quale, in attuazione di

criteri logici ed equitativi, ha diversamente, ma razionalmente,

regolamentato le diverse possibili situazioni.

7. - Con ordinanza in data 2 luglio 1976, il tribunale di Lucca

sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale del

primo comma dell'art. 32 della legge n. 300 del 1970, in relazione

agli artt. 3, primo comma, 51, terzo comma, e 53, primo comma, della

Costituzione.

Nell'ordinanza di rimessione (R.O. n. 614 del 1976) si dava atto

che con sentenza del 10-13 febbraio 1976, il pretore di Pistoia aveva

accolto il ricorso di Aldo Arpesella, consigliere del comune di

Capannori, il quale chiedeva che la Società Nuova Salpit gli

corrispondesse la retribuzione per tutto il tempo in cui egli era

rimasto assente dal lavoro per partecipare alle riunioni consiliari.

Avverso tale sentenza, la resistente Società aveva proposto appello,

prospettando pregiudizialmente la possibile illegittimità

costituzionale dell'art. 32, primo comma, dello Statuto dei

lavoratori, per contrasto con l'art. 51, comma terzo, della

Costituzione, nella parte in cui tale norma prevede che vengano

accordati permessi retribuiti ai lavoratori eletti consiglieri

comunali.

Il Tribunale, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la

questione, ne investiva la Corte, sulla base delle seguenti

argomentazioni:

a) premesso che il rapporto sinallagmatico è pur sempre alla base

della relazione tra datore di lavoro e lavoratore, l'art. 51 della

Costituzione garantisce al lavoratore subordinato il solo diritto a

disporre del tempo necessario ed a conservare il posto di lavoro; non

è perciò prevista alcuna garanzia relativa alla retribuzione, cosa

del resto logica, atteso che non può aversi la prestazione lavorativa.

Sarebbe perciò violato l'art. 51, comma terzo, della Costituzione;

b) sarebbe anche violato il combinato disposto degli artt. 3 e 53

della Costituzione; infatti e il principio di eguaglianza e quello

secondo cui tutti i cittadini devono concorrere alle pubbliche spese in

ragione della loro capacità contributiva verrebbero ad essere lesi del

fatto che sarebbe imposto "un carico particolare ad una sola categoria

di cittadini" (i datori di lavoro) in conseguenza dello svolgimento di

una pubblica funzione, peraltro già incidente sulla collettività in

forza delle disposizioni degge 14 agosto 1971, n. 1301 e d.P.R. 11

gennaio 1956, n. 5) che assegnano ai consiglieri comunali l'indennità

di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio;

c) il tribunale ritiene altresì che possa prospettarsi l'eventuale

violazione dell'art. 3 della Costituzione in relazione alla situazione

normativa che discende dal raffronto tra l'art. 31 e l'art. 32 della

legge n. 300 del 1970; infatti, in forza dell'art. 31, i lavoratori che

optano per l'aspettativa non retribuita altro non avrebbero che la

conservazione del posto, mentre, in forza dell'art. 32, coloro i quali

non ritengano di avvalersi di tale facoltà conserverebbero l'intera

retribuzione, oltre alle altre indennità previste dalla legge.

8. - L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata; si

costituiva la Nuova Salpit S.p.A. e spiegava intervento il Presidente

del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale

dello Stato.

La difesa della Società aderiva alle argomentazioni svolte

nell'ordinanza, insistendo in particolare sulla violazione degli artt.

3 e 51 della Costituzione. Con successiva memoria la Salpit insiste nel

chiedere la fondatezza della questione argomentando dall'art. 51 che

garantirebbe solo la conservazione del posto.

L'Avvocatura dello Stato, invece, chiedeva che la proposta

questione fosse dichiarata infondata; all'uopo osservava che l'art. 3

della Costituzione non può venire invocato perché la comparazione

deve avvenire tra chi liberamente sceglie l'aspettativa e chi invece

altrettanto liberamente sceglie di continuare a lavorare, situazioni

queste obiettivamente diverse. E sottolineava che l'art. 51 della

Costituzione non sembra soffrire violazione alcuna dalla ulteriore

previsione normativa di conservazione oltre che del posto di lavoro,

del relativo trattamento economico, mentre l'art. 53 della Costituzione

non entra neanche in discussione, riguardando tale precetto

costituzionale... i criteri di proporzionalità che devono presiedere

alle prestazioni fiscali, imposte ai soggetti passivi, mentre la norma

impugnata attiene con la forza dell'evidenza ad una fase diversa da

quella relativa alla provvista dei fondi necessari". Considerato in diritto :

1. - Le tre ordinanze dei pretori di Firenze, di Bari di Lucca e

quella del tribunale di Lucca indicate in epigrafe e riassunte in

narrativa sollevano questioni di legittimità costituzionale relative

alla medesima norma di legge: i giudizi possono quindi essere riuniti e

decisi con unica sentenza.

2. - Le questioni proposte possono essere così enucleate e

raggruppate.

A) L'art. 32, comma secondo, della legge n. 300 del 1970 (Statuto

dei lavoratori), che accorda ai lavoratori (dipendenti privati) eletti

alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente di

giunta provinciale o di assessore provinciale, permessi non retribuiti

per un minimo di trenta ore mensili, sarebbe in contrasto con l'art. 3

della Costituzione, discriminando irragionevolmente fra lavoratori

subordinati e lavoratori autonomi, i quali secondi, a differenza dei

primi, possono recuperare il lavoro produttivo sacrificato per

esercitare la carica pubblica (Ord. n. 233 del 1976 e n. 390 del 1977

rispettivamente del pretore di Firenze e del pretore di Bari).

B) La stessa norma contrasterebbe con gli artt. 3 e 51, primo

comma, della Costituzione, perché le condizioni di eguaglianza per

l'accesso alle cariche elettive sarebbero violate dall'ostacolo, che

per tale accesso deriverebbe, ai non abbienti, e non agli abbienti,

dalla mancata retribuzione del tempo dedicato alla funzione pubblica

(ordinanze del pretore di Firenze e del pretore di Bari).

C) La stessa norma violerebbe nuovamente l'art. 3 della

Costituzione perché discriminerebbe irragionevolmente i lavoratori

dipendenti privati da quelli dipendenti pubblici i quali, quando siano

eletti sindaci o assessori dei comuni con popolazione superiore a

100.000 abitanti (a 50.000 abitanti se trattasi di capoluoghi di

provincia), possono farsi collocare in aspettativa, e in ogni caso sono

autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario

all'espletamento del mandato, senza perdere la retribuzione, e ciò in

virtù degli artt. 1 e 2 della legge n. 1078 del 1966 (ordinanze del

pretore di Firenze e del pretore di Bari).

D) La stessa norma violerebbe anche l'art. 3, secondo comma, della

Costituzione, perché, ove il lavoratore fosse costretto dalla mancanza

di retribuzione del tempo dedicato alla carica a rinunciare ad essa, si

verificherebbe un impedimento economico alla partecipazione del

lavoratore alla organizzazione politica del Paese (ordinanze del

pretore di Firenze e del pretore di Bari).

E) La stessa norma violerebbe anche l'art. 51, terzo comma, della

Costituzione, poiché nel diritto, da esso sancito, di disporre del

tempo necessario all'esercizio della funzione pubblica elettiva

dovrebbe intendersi incluso quello di mantenere la retribuzione,

garantita al lavoratore dall'art. 36 della Costituzione (ordinanze del

pretore di Firenze e del pretore di Bari).

F) La stessa norma violerebbe sotto altro profilo l'art. 3 della

Costituzione negando nel secondo comma ai lavoratori eletti alle

cariche di sindaco o assessore comunale (o di presidente di giunta

provinciale o assessore provinciale) quella retribuzione dei permessi

che il primo comma salva, invece, per i lavoratori eletti alla carica

di consigliere comunale o provinciale; e ciò con ingiustificata

discriminazione di situazioni sostanzialmente identiche (ordinanza del

pretore di Lucca).

G) L'art. 32, primo comma, dello Statuto dei lavoratori, stabilendo

che le assenze dal servizio per il tempo strettamente necessario

all'espletamento del mandato di consigliere comunale o provinciale

avvengano "senza alcuna decurtazione della retribuzione", sarebbe in

contrasto con l'art. 51 della Costituzione il quale accorda al chiamato

a funzione pubblica elettiva solo il diritto di disporre del tempo

necessario e di conservare il posto di lavoro (ordinanza del tribunale

di Lucca).

H) La stessa norma, ponendo a carico della categoria dei datori di

lavoro privati il costo dell'espletamento (da parte dei dipendenti) di

una funzione pubblica, sarebbe in contrasto con l'art. 53 della

Costituzione che pone le spese pubbliche a carico di tutti i cittadini

in ragione della loro capacità contributiva (ordinanza del tribunale

di Lucca).

I) Infine, la stessa norma si porrebbe nuovamente in contrasto con

l'art. 3 della Costituzione discriminando ingiustificatamente tra i

lavoratori chiamati a cariche pubbliche elettive che scelgono di essere

collocati in aspettativa non retribuita, come dispone l'art. 31 dello

Statuto dei lavoratori, e quelli che si avvalgono invece del diritto di

assentarsi dal servizio senza decurtazione della retribuzione per il

tempo necessario all'espletamento del mandato (ordinanza del tribunale

di Lucca).

3. - Nessuna delle questioni è fondata.

Non lo è quella riassunta sotto la lettera A (discriminazione

irragionevole tra lavoratori dipendenti e autonomi). Il fatto che i

secondi, a differenza dei primi, non avendo vincoli di orario propri

del lavoro dipendente, possono recuperare la loro attività produttiva

in ore diverse da quelle dedicate alla funzione pubblica, non integra

affatto una ingiusta diversità di trattamento di situazioni eguali,

perché il sacrificio di tempo per adempiere le funzioni pubbliche,

altrimenti utilizzabili in attività economicamente produttive, è

richiesto sia ai lavoratori dipendenti che a quelli autonomi. Né

rileva che questi ultimi possano, con ulteriore impegno di tempo e di

attività, produrre quello che non hanno potuto produrre nelle ore

assorbite dalla carica pubblica: basti considerare che da questa

ulteriore attività essi avrebbero ricavato un beneficio aggiuntivo, e

non sostitutivo, se avessero potuto disporre anche del tempo dedicato

alla carica.

4. - Del pari non è fondata la questione riassunta sotto la

lettera B (violazione dell'uguglianza nel concorrere alla funzione

pubblica, derivante dalla diversa capacità economica). Che la

maggiore agiatezza o ricchezza costituisca un vantaggio, consenta più

agevolmente di dedicare tempo all'attività pubblica (come ad ogni

altra attività), sottraendolo a quella produttiva, è certamente un

fatto non positivo, che le moderne legislazioni vanno progressivamente

affrontando, con l'eliminare o attenuare la gratuità delle funzioni

pubbliche elettive, proprio al fine di conseguire una sempre più ampia

possibilità di accesso ad esse.

L'attribuzione di indennità agli eletti a funzioni pubbliche, che

è una conquista piuttosto recente delle democrazie, si è andata

estendendo dal parlamento alle regioni e anche alle province ed ai

comuni.

Proprio per quanto riguarda i sindaci ed assessori (e anche i

consiglieri) comunali, dei quali si occupavano i pretori di Firenze e

di Bari che hanno sollevato la questione in esame, la legge n. 169 del

1974 stabilisce l'attribuzione di indennità. E il pretore di Firenze,

essendosi richiamato erroneamente alla legge n. 203 del 1951 e non alla

sopravvenuta e già vigente legge n. 169 del 1974, ha dichiarato, come

si è ricordato in narrativa, che se l'art. 7 della legge n. 203 "

stabilisse l'obbligo della perequazione mediante adeguata indennità di

carica, l'art. 32, secondo comma, dello Statuto (dei lavoratori) non

sarebbe viziato di illegittimità". Una questione di legittimità

relativa alla adeguatezza della indennità, e in generale al sistema

dei compensi previsto nella legge n. 169 del 1974 avrebbe dovuto essere

(e non è stata) sollevata in ipotesi contro le disposizioni di questa

legge, non dell'art. 32 dello Statuto dei lavoratori.

5. - Meno evidente. ma pur sempre sicura è la infondatezza della

questione riassunta sotto la lettera C (diverso trattamento dei

dipendenti privati da quelli pubblici). È vero che - come si è già

ricordato - la legge n. 1078 del 1966 consente ai dipendenti dello

Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Enti autonomi

territoriali di una certa importanza quanto a popolazione, di ottenere

l'aspettativa (art. 1), e in ogni altro caso di assentarsi dal servizio

per il tempo necessario all'espletamento del mandato (art. 2), senza

perdere la retribuzione.

Ma da questo diverso trattamento dei dipendenti pubblici non deriva

una violazione del principio di eguaglianza, che presuppone la

identità o la omogeneità delle situazioni poste a confronto. La Corte

ha avuto più volte occasione di escludere tale omogeneità fra le

categorie dei dipendenti pubblici e privati. Così a proposito del

diverso regime della pignorabilità degli stipendi (sentenze n. 209

del 1975 e n. 49 del 1976), osservando ciò nonostante il processo di

osmosi che si è venuto verificando tra impiego pubblico e privato,

sussistono fra i due rapporti differenze riconducibili fra l'altro a

particolari e apprezzabili interessi ed esigenze della pubblica

amministrazione e legittimanti diversità di disciplina dei rapporti

medesimi. Così a proposito dei benefici combattentistici concessi ai

dipendenti pubblici e non a quelli privati (sentenza n. 194 del 1976),

rilevando la "peculiare natura del rapporto di pubblico impiego... in

vista degli scopi propri" della pubblica amministrazione.

E trattandosi nella questione in esame della diversità dell'onere

che, per agevolare la partecipazione alle pubbliche funzioni elettive,

viene posto a carico del datore di lavoro pubblico e di quello privato,

non può prescindersi neppure dalla rilevanza che ha la diversa entità

delle risorse rispettive.

6. - La questione riassunta sotto la lettera D (violazione

dell'art. 3, secondo comma, della Costituzione, nell'ipotesi che la

mancata retribuzione del tempo dedicato all'espletamento della carica

di sindaco o assessore non consenta al lavoratore la sua accettazione)

è nata dall'errato presupposto che la legge vigente non attribuisca

indennità ai sindaci ed agli assessori. Caduto il presupposto, come

si è visto esaminando la questione riassunta sotto la lettera B, cade

la questione.

7. - Egualmente non fondata è la questione riassunta sotto la

lettera E (violazione dell'art. 51, terzo comma, della Costituzione, il

quale garantirebbe ai chiamati alle cariche elettive la disponibilità

del tempo necessario senza sacrificio della retribuzione).

La questione è stata recentemente (sentenza n. 35 del 1981)

affrontata e decisa dalla Corte nel senso della non fondatezza nella

analoga materia del compenso di tre giorni di ferie retribuite ai

lavoratori dipendenti chiamati ad assolvere funzioni elettorali in

occasione di elezioni amministrative. "Il terzo comma dell'art. 51

della Costituzione - ha ritenuto la Corte - si limita a stabilire il

principio della conservazione del posto di lavoro, quanto al lavoratore

chiamato a funzioni elettive; ma non richiede affatto, pur non

escludendolo a priori, che il periodo di assenza dal lavoro nel corso

del quale la prestazione del lavoratore sia resa impossibile od

inesigibile dall'esercizio delle funzioni predette, venga retribuito

né in tutto né in parte". Ciò significa che l'art. 51 della

Costituzione salva la discrezionalità del legislatore ordinario nel

disporre che il tempo impiegato nella funzione pubblica elettiva dal

lavoratore sia o no retribuito, e in quale misura, dal datore di lavoro

o dalla collettività. A impedire questa conclusione non soccorre il

richiamo, fatto di passaggio dal pretore di Firenze, all'art. 36 della

Costituzione, il quale garantisce al lavoratore la proporzione fra

retribuzione e quantità e qualità del lavoro, e quindi non è

certamente invocabile nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore

per sostenere che debba essere compensato, e totalmente, il lavoro non

svolto a causa dell'impegno nella pubblica funzione.

8. - La Corte ritiene parimenti non fondata la questione sollevata

dal pretore di Lucca con riferimento all'art. 32, secondo comma, dello

Statuto dei lavoratori (ingiustificata discriminazione, in ordine al

regime dei permessi, fra lavoratori eletti alla carica di consigliere

comunale e lavoratori eletti alla ulteriore carica di sindaco o di

assessore). Nell'affermare che si tratta di situazioni identiche, il

pretore non ha considerato che la diversità e incontrollabilità del

tempo richiesto per la funzione di sindaco o di assessore, rispetto a

quello richiesto per la funzione di consigliere comunale, non

consentivano di porre a carico del datore di lavoro la remunerazione

del tempo occorrente, per la loro ben altrimenti impegnativa funzione

di sindaco e di assessore, aggiunto a quello ("strettamente

necessario": art. 32, comma primo) occorrente per l'espletamento del

mandato di consigliere. In ogni caso bisogna tener conto della più

volte richiamata legge n. 169 del 1974 che attribuisce a tutti i

sindaci, all'assessore anziano dei comuni con popolaziqne oltre i 5.000

abitanti e a tutti gli assessori dei comuni con popolazione superiore

ai 30.000 abitanti o capoluoghi di provincia una indennità mensile,

che si aggiunge alle indennità di presenza concesse ai consiglieri

comunali (e quindi anche al sindaco e agli assessori) per ogni seduta

del consiglio in tutti i comuni (artt. 1, 2 e 5 della legge n. 169 del

1974).

La denunciata discriminazione è dunque insussistente: il

legislatore non ha favorito i consiglieri comunali rispetto ai sindaci

e agli assessori perché tutti, in quanto consiglieri, hanno diritto

alla retribuzione da parte del datore di lavoro, del tempo necessario

all'espletamento del mandato di consigliere; perché i sindaci di tutti

i comuni e gli assessori dei comuni nei quali la funzione ha maggiore

importanza usufruiscono di una indennità mensile cui si aggiunge la

indennità di presenza alle sedute del consiglio. Deve dunque

escludersi che, così provvedendo alle varie situazioni, il legislatore

sia uscito fuori dai confini di una sua discrezionalità

costituzionalmente legittima.

9. - Non meno infondate si appalesano le censure che in direzione

opposta vengono sollevate dal tribunale di Lucca contro l'art. 32 dello

Statuto dei lavoratori. Della prima di esse (l'art. 32, primo comma,

dello Statuto dei lavoratori, conservando al dipendente la retribuzione

del tempo strettamente necessario da lui sottratto al lavoro per

l'espletamento del mandato di consigliere comunale, violerebbe l'art.

51 della Costituzione che accorda ai chiamato a funzioni pubbliche

elettive solo il diritto di disporre del tempo necessario e di

conservare il posto) si è già esclusa la fondatezza ricordando, al n.

7, che la Corte ha ritenuto nella sentenza n. 35 dei 1981 che l'art. 51

non impone, ma non esclude, che la legge ordinaria possa stabilire che

il periodo di assenza dal lavoro per l'espletamento della funzione

pubblica sia retribuito in tutto o in parte come dispone l'art. 32

dello Statuto dei lavoratori nei limiti che esso fissa, mantenendo la

retribuzione per il tempo "strettamente necessario" all'adempimento del

mandato di consigliere comunale.

Del resto alla interpretazione che dell'art. 51, terzo comma, fa il

tribunale di Lucca resiste chiaramente la lettera della norma:

accordare il diritto (quello di disporre del tempo necessario

all'adempimento delle funzioni pubbliche elettive), non significa

vietare al legislatore ordinario di accordare altri diritti, si intende

nei limiti derivanti da altre disposizioni costituzionali.

10. - Più delicata si presenta l'altra questione di

costituzionalità proposta dal tribunale di Lucca e relativa all'art.

32, primo comma, dello Statuto dei lavoratori, per il contrasto in cui

esso, ponendo a carico della categoria dei datori di lavoro il costo

dell'espletamento, da parte dei dipendenti, di una funzione pubblica,

si porrebbe con l'art. 53 Cost. (questione sopra riassunta sotto la

lettera H).

Tuttavia anche tale questione non appare fondata.

Tanto se la remunerazione dovuta dal datore di lavoro al dipendente

impegnato nell'espletamento della carica pubblica si voglia far

rientrare nella categoria della "spesa pubblica" di cui all'art. 53

della Costituzione, quanto se, più propriamente, la si voglia

classificare come una delle prestazioni patrimoniali di cui all'art. 23

della Costituzione, assorbente è comunque la considerazione che l'una

e l'altra delle citate norme costituzionali vanno lette in connessione

con l'art. 51 della Costituzione. Questo, infatti, già con l'imporre

espressamente "la conservazione del posto di lavoro", pone sul datore

di lavoro un onere, in alcuni casi di non poco rilievo, dimostrando in

tal modo che la soddisfazione dell'interesse costituzionale alla

possibilità di tutti i cittadini di concorrere alle cariche elettive,

ben può giustificare un ragionevole sacrificio dell'interesse dei

privati datori di lavoro. Non si può, in linea di principio, negare

che sul richiamato interesse costituzionale possa fondarsi la

ragionevolezza della norma ordinaria (appunto il censurato art. 52,

primo comma, dello Statuto dei lavoratori) che prevede l'obbligo della

retribuzione dei permessi per l'espletamento della carica di

consigliere, previsti limitatamente al "tempo strettamente necessario".

Né a questa conclusione potrebbe vittoriosamente opporsi il richiamo

alla sinallagmaticità del rapporto di lavoro, posto che l'onere

addossato al datore è pur sempre strettamente connesso allo

svolgimento in atto di quello stesso rapporto.

11. - L'ultima questione è quella pure proposta dal tribunale di

Lucca e sopra riassunta sotto la lettera I (violazione dell'art. 3

della Costituzione per l'ingiustificata discriminazione - nell'art. 52

in rapporto all'art. 31 dello Statuto dei Lavoratori - fra i lavoratori

che scelgono l'aspettativa non retribuita e quelli che scelgono i

permessi per il tempo strettamente necessario, senza perdere la

retribuzione).

La questione non è fondata. La scelta fra richiedere l'aspettativa

o l'autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente

necessario è facoltativa da parte del lavoratore. Il principio di

eguaglianza non potrebbe, dunque, immaginarsi violato a danno del

lavoratore che ha optato per l'una o per l'altra soluzione consentita

dalla legge.

12. - La Corte non può astenersi dall'osservare conclusivamente,

dopo aver dichiarato la infondatezza delle singole questioni di

legittimità costituzionale sollevate dai quattro giudici a quibus

contro l'art. 32 dello Statuto dei lavoratori, che questa norma è

parte di un sistema, nato e sviluppato negli ultimi decenni, con il

quale il legislatore repubblicano ha voluto progressivamente risolvere,

con successive normative, il problema dell'accesso, non limitato dalle

condizioni economiche, alle cariche pubbliche elettive.

Questo sistema è certamente perfettibile, come dimostra la sua

stessa evoluzione; ma il compito di operare in tale senso compete al

legislatore ordinario che possiede e deve conciliare tutti i dati del

complesso problema.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei

lavoratori), sollevate con riferimento agli artt. 3, 36, 51, primo e

terzo comma, e 53 della Costituzione dai pretori di Firenze, di Bari,

di Lucca, nonché dal tribunale di Lucca con le ordinanze di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1981.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:193 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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