Corte costituzionale

Sentenza n. 191/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/11/1971 · relatore Paolo Rossi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.lgs. 437/1948

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, ultima

parte, e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437 (proroga dei

termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli

uffici giudiziari), ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73,

promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1969 dal tribunale di

Napoli nel procedimento civile vertente tra Principato Maria e la

società Autostrade - Concessioni e Costruzioni Autostrade -, iscritta

al n. 62 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 76 del 25 marzo 1970.

Visti gli atti di costituzione di Principato Maria e d'intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1971 il Giudice relatore

Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La signora Principato Maria, con atto notificato il 21 maggio 1968,

conveniva davanti al tribunale di Napoli la Società Costruzioni

autostrade per opporsi alla determinazione dell'indennità relativa ad

un suo terreno in Nola, secondo decreto d'esproprio notificato il 17

aprile.

La Società convenuta eccepiva la tardività dell'opposizione,

pervenuta quattro giorni dopo la scadenza del termine di giorni trenta.

Replicava la signora Principato, osservando che la citazione era

stata consegnata all'ufficiale giudiziario in tempo largamente utile

per la notifica a mezzo posta, e dall'ufficiale stesso spedita

raccomandata il giorno 11 maggio, come da bolli e ricevuta.

Produceva certificati dei direttori provinciali delle poste di

Napoli e Roma attestanti esser dovuto il ritardo allo sciopero del

personale, iniziato il 13 e finito il 18 maggio.

L'attrice invocava il diritto a giovarsi della proroga dei termini

prevista dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, per i casi di

mancato funzionamento degli uffici giudiziari, anche se il Ministro di

grazia e giustizia non aveva creduto di provvedere; e deduceva

l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 24 e 3

della Costituzione, degli artt. 1, ultima parte, e 2 del citato decreto

legislativo 9 aprile 1948, in quanto farebbero dipendere dalla

diligenza del Ministro un accertamento obiettivo indispensabile al

cittadino per conseguire giustizia e parità di trattamento.

Il tribunale, con ordinanza 3 dicembre 1969, ritenne non

manifestamente infondata l'eccezione e ravvisò un altro motivo di

possibile incostituzionalità del decreto legislativo 9 aprile 1948, n.

437, sotto il profilo dell'art. 87 della Costituzione, perché il

decreto con il quale volta per volta si accerta che gli uffici

giudiziari non sono o non sono stati in grado di funzionare avrebbe

natura di regolamento di esecuzione e sarebbe quindi riservato al

Presidente della Repubblica.

Si sono costituiti ritualmente in questa sede la signora Principato

e il Presidente del Consiglio dei ministri.

Memorie sono state prodotte hinc et inde.

La parte privata sviluppa ampiamente la tesi della disuguaglianza

di trattamento, ingiustificata e irrazionale, in caso di mancata

emissione del decreto da parte del Ministro della giustizia, insistendo

nel mettere in luce la violazione del diritto di difesa.

L'Avvocatura dello Stato sostiene anzitutto l'irrilevanza,

affermando che il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, ratificato

con legge 10 febbraio 1953, n. 73, sarebbe applicabile esclusivamente

al mancato funzionamento degli uffici giudiziari, i quali non avrebbero

sospeso o rallentato la loro attività durante lo sciopero postale di

cui si parla.

Nel merito nega la fondatezza della questione proposta, osservando

che il decreto ministeriale che determina il mancato funzionamento

degli uffici giudiziari può essere inquadrato tra gli atti

d'accertamento che l'amministrazione è tenuta ad emanare sussistendone

i presupposti. Considerato in diritto :

1. - La Corte deve esaminare anzitutto l'eccezione di irrilevanza.

Sostiene l'Avvocatura generale dello Stato che il decreto legislativo 9

aprile 1948, n. 437, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73,

prevedendo la proroga dei termini di decadenza nella sola ipotesi di

"mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari", non può

venir applicato estensivamente quando l'osservanza dei termini sia resa

difficile, o anche impossibile, da circostanze esterne agli uffici

giudiziari come, nella specie in esame, da uno sciopero delle Poste.

L'eccezione è infondata. Il servizio delle notificazioni per mezzo

della Posta è previsto nel nostro ordinamento come mezzo comune

d'eseguire le notifiche in materia civile e penale (artt. 149 c.p.c.;

178 c.p.p.; 107 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 e disposizioni

richiamate). Tale servizio è legato all'ordinario funzionamento degli

uffici di giustizia e vanno considerati ausiliari degli ufficiali

giudiziari gli ufficiali delle Poste. Né può certo dirsi che il

funzionamento degli uffici giudiziari sia regolare quando risultino

inoperanti norme di legge in una materia così importante come quella

delle notificazioni.

2. - Priva di fondamento è la questione di legittimità degli

artt. 1, ultima parte, e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n.

437, in ordine all'art. 87, comma quinto, della Costituzione che

attribuisce al Presidente della Repubblica la facoltà d'emanare

regolamenti d'esecuzione.

Il decreto con il quale il Ministro di grazia e giustizia riconosce

l'eccezionalità dell'evento, determina il periodo di mancato

funzionamento degli uffici giudiziari e proroga i termini di decadenza,

è un atto amministrativo da emettersi volta per volta, nell'ambito

proprio degli accertamenti di competenza ministeriale. Comunque per

quanto riguarda la materia regolamentare questa Corte ha già ritenuto

che un'eventuale attribuzione di competenza al Ministro non viola

l'art. 87, comma quinto, della Costituzione (sent. n. 79 del 1970).

3. - Sotto un profilo unico vanno esaminate le eccezioni di

illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo

9 aprile 1948, n. 437, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e

3, primo comma, della Costituzione.

Non vi è dubbio alcuno che il diritto alla difesa e l'uguaglianza

di trattamento in parità di situazioni siano costituzionalmente

garantiti. Potrebbe anche essere vero (ed è questione riservata al

giudice del merito) che il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437,

conferisca al cittadino, come si legge nell'ordinanza, "un diritto

soggettivo alla proroga del termine perentorio in tutti i casi in cui

egli si sia trovato nell'impossibilità di compiere tempestivamente

atti presso gli uffici giudiziari, o a mezzo del personale addetto a

questi uffici". Ma ciò non importa affatto la denunciata

illegittimità degli artt. 1, ultima parte, e 2 del decreto che

attribuisce al Ministro di grazia e giustizia il potere-dovere di

constatare il mancato funzionamento degli uffici, di deteminarne le

proporzioni, le conseguenze e di emettere il relativo decreto di

proroga dei termini.

Opportunamente il compito di accertare il verificarsi di situazioni

eccezionali, cui debbano corrispondere adeguati provvedimenti previsti

da norme generali del nostro sistema, è affidato al potere esecutivo,

che solo può assicurare accurata rilevazione e valutazione dei

fenomeni, uniformità di criteri e uguaglianza di trattamento.

Il cittadino ragionevolmente interessato alla ricognizione del

mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari ha facoltà

di rivolgersi al Ministro di grazia e giustizia per chiedere

l'emissione del relativo decreto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi della motivazione, la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, ultima parte, e 2 del

decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437 (proroga dei termini di

decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici

giudiziari), ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73, in

riferimento agli artt. 87, quinto comma, 24, secondo comma, 3, primo

comma, della Costituzione, sollevata dall'ordinanza 3 dicembre 1969 del

tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1971.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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