Corte costituzionale

Sentenza n. 190/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/05/1995 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, quarto

comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore

dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni,

della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della

Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori

anziani licenziati), e 34 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di

attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul

riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), promosso con ordinanza

emessa il 1 agosto 1994 dal Pretore di Viterbo nel procedimento

civile vertente tra Fantini Antonio e l'I.N.P.S. iscritta al n. 600

del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 1995 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Uditi gli avv.ti Giacomo Giordano e Giuseppe Fabiani per

l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente

del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo

ottenuto dall'I.N.P.S. contro Antonio Fantini per la restituzione

della somma di L. 8.445.728 indebitamente percepita a titolo di

indennità di disoccupazione speciale per il periodo 1 luglio 1987-15

luglio 1988, il Pretore di Viterbo, con ordinanza in data 1 agosto

1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 8,

quarto comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e 34 del d.P.R.

26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui non prevedono che

l'indennità di disoccupazione, in caso di rioccupazione con rapporto

a tempo determinato, sia sospesa per la durata del rapporto anziché

perduta definitivamente.

Ad avviso del giudice rimettente, la normativa denunciata si

porrebbe in contrasto: a) col principio di eguaglianza, perché

prevede la perdita definitiva del diritto all'indennità sia in caso

di rioccupazione stabile sia in caso di rioccupazione con rapporto di

lavoro a tempo determinato, benché si tratti di situazioni diverse;

b) con l'art. 4 della Costituzione, perché induce il disoccupato a

rifiutare offerte di lavoro a tempo determinato al fine di evitare la

perdita dell'indennità di disoccupazione per un periodo più lungo

della durata dell'occupazione temporanea; c) con l'art. 38, secondo

comma, della Costituzione, perché per un periodo più o meno lungo

(nel caso di specie nove mesi) il disoccupato viene privato di mezzi

adeguati alle sue esigenze di vita; d) con l'art. 97, primo comma,

della Costituzione, perché il probabile rifiuto da parte del

disoccupato delle occasioni di lavoro di breve durata si traduce in

un mancato risparmio per l'I.N.P.S.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituito l'I.N.P.S. chiedendo che la questione sia dichiarata

infondata.

Quanto all'art. 3 della Costituzione, l'Istituto osserva che in

base ai principi fondamentali della materia (fissati dagli artt. 52,

54 e 55 del r.d. 7 dicembre 1924, n. 2270) la rioccupazione non

determina la cessazione dello stato di disoccupazione, con perdita

conseguente del diritto all'indennità, solo se contenuta in limiti

di tempo e di modo molto ristretti, entro i quali il caso di specie

non è riconducibile.

Quanto all'art. 4 della Costituzione, la temporaneità

dell'occupazione disponibile non è per sé sola, almeno in ogni

caso, giustificato motivo di rifuto dell'offerta.

Considerazioni analoghe valgono ad escludere anche i dubbi di

costituzionalità riferentisi agli artt. 38 e 97 della Costituzione.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

In una memoria depositata in prossimità dell'udienza di

discussione, l'interveniente rileva che il ricorrente, fruitore

dell'indennità di disoccupazione speciale, ha svolto attività di

lavoro a tempo determinato per un periodo di tre mesi, e ciò,

facendo venir meno lo stato di disoccupato qualificato dalle

particolari condizioni previste dall'art. 8 della legge n. 1115 del

1968, ha prodotto la decadenza dal diritto all'indennità speciale,

salvo il diritto al trattamento ordinario di disoccupazione qualora,

cessato il lavoro temporaneo, ne sussistano i requisiti. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Viterbo ha sollevato, in riferimento agli artt.

3, 4, 38 e 97 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 8, quarto comma, della legge 5 novembre

1968, n. 1115, e 34 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, "nella parte

in cui non prevedono che l'indennità di disoccupazione speciale in

caso di rioccupazione con rapporto a tempo determinato possa essere

sospesa per la durata del rapporto, anziché essere perduta".

L'effetto della perdita definitiva dell'indennità speciale,

lamentato dal giudice rimettente, è determinato dal rinvio, disposto

dalla prima delle disposizioni impugnate, alle norme vigenti per il

trattamento ordinario di disoccupazione, e quindi all'art. 52 del

r.d. 7 dicembre 1924, n. 2270, secondo cui "l'assicurato cesserà dal

percepire l'indennità .. b) quando abbia trovato nuova occupazione".

2. - La questione non è fondata.

L'indennità speciale di disoccupazione, prevista dall'art. 8

della legge n. 1115 del 1968 (abrogato dall'art. 16, comma 4, della

legge 23 luglio 1991, n. 223, ma applicabile nel giudizio a quo)

presuppone, come l'indennità ordinaria, lo stato di disoccupazione

derivante dalla cessazione di un rapporto di lavoro, salvi i casi

eccezionali previsti dagli artt. 54 e 55 del citato regolamento del

1924, nessuno dei quali ricorre nella specie.

Il successivo reimpiego del lavoratore, quale che sia il tipo del

nuovo contratto, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o

parziale, comporta la cessazione dello stato di disoccupazione e, con

esso, il diritto al trattamento previdenziale precedentemente

corrisposto a questo titolo. Tale conseguenza è fondata precisamente

sull'art. 38 della Costituzione, e ciò esclude anche la violazione

degli altri parametri costituzionali addotti dal giudice rimettente.

Nel caso di rioccupazione con contratto a termine, ancorché alle

dipendenze di un'impresa industriale, il ripristino del trattamento

speciale di disoccupazione previsto dall'art. 8 della legge n. 1115

del 1968 non è possibile, perché esso presuppone la cessazione per

licenziamento di un rapporto di lavoro, immediatamente precedente, a

carattere continuativo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 8, quarto comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115

(Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa

integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la

disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in

favore dei lavoratori anziani licenziati), e 34 del d.P.R. 26 aprile

1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4

aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i

superstiti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 97 della

Costituzione, dal Pretore di Viterbo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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