Corte costituzionale

Sentenza n. 188/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/05/1991 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. b)

della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria

della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli

a motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio

1990 dal Tribunale di Crotone nel procedimento civile vertente tra

Rocca Salvatore ed altra e Fabiano Antonia ed altra iscritta al n. 39

del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1991 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Udito l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio civile promosso in seguito a un

incidente stradale, avvenuto nel luglio 1983, nel quale era deceduto,

investito in una manovra di retromarcia, un minore discendente

legittimo (nipote ex filio) del conducente dei veicolo investitore,

il Tribunale di Crotone, con ordinanza del 9 gennaio 1990, pervenuta

alla Corte costituzionale il 23 gennaio 1991, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera b) della legge 24

dicembre 1969, n. 990, modificato dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857,

convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, "nella parte in cui

dispone che non sono considerati terzi e non hanno diritto ai

benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria

stipulati a norma della presente legge il coniuge, gli ascendenti e i

discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate

alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini

fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con queste

o siano a loro carico".

Circa la rilevanza della questione il giudice remittente osserva

che nel caso di specie non è invocabile l'art. 3 della direttiva del

Consiglio della CEE 30 dicembre 1983, n. 84/5, che vieta

l'esclusione, a motivo del legame di parentela, dal beneficio

dell'assicurazione obbligatoria, per quanto riguarda i danni alle

persone, dei membri della famiglia dell'assicurato, del conducente o

di qualsiasi altra persona la cui responsabilità civile sia sorta a

causa di un sinistro e sia coperta dall'assicurazione. La citata

norma comunitaria potrebbe essere applicata solo ai sinistri occorsi

dopo il 1° gennaio 1988, cioè dopo la scadenza del termine indicato

dall'art. 5 per il recepimento della direttiva negli ordinamenti

degli Stati membri, mentre il sinistro di cui è causa risale al

luglio 1983.

Nel merito la norma denunciata è ritenuta contrastante col

principio di eguaglianza perché discrimina alcune categorie di terzi

danneggiati, escludendole dai benefici dell'assicurazione

obbligatoria, per il solo fatto del vincolo di parentela col

proprietario o col conducente dall'autoveicolo, arbitrariamente

reputato di tale natura da ingenerare il sospetto di collusioni a

danno della società assicuratrice.

Sarebbe violato anche l'art. 2 Cost. dovendosi "riconoscere il

diritto inviolabile dell'uomo ad essere tutelato nella persona e

nelle sue cose dalla circolazione dei veicoli che per se stessa

rappresenta un'attività socialmente pericolosa".

2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura rileva che la questione è stata più volte ritenuta

manifestamente infondata dalla Corte di cassazione. Ricorda inoltre

come in una fattispecie normativa per certi versi analoga,

concernente il testo originario dell'art. 4, lettera c) della legge

n. 990 del 1969, che non ammetteva alla tutela dell'assicurazione i

terzi trasportati, questa Corte avesse escluso un contrasto con

l'art. 3 Cost. "proprio per la peculiarità della situazione dei

danneggiati contemplati nella norma, che giustificava una disciplina

differenziata rispetto agli altri terzi", finalizzata

all'introduzione del nuovo regime, e dei conseguenti oneri per

l'assicurato, "in modo graduale" (sentenze nn. 55 del 1975 e 264 del

1976). La direttiva CEE del 1983, confrontata con la precedente del

1972, confermerebbe che la gradualità dell'estensione

dell'assicurazione obbligatoria è stata ritenuta razionale anche a

livello comunitario.

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 2 Cost. si obietta che

l'obbligatorietà dell'assicurazione della responsabilità civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore non può

evidentemente essere annoverata tra i diritti inviolabili della

persona. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Crotone sospetta di contrarietà agli artt. 2

e 3 della Costituzione l'art. 4, lettera b) della legge 24 dicembre

1969, n. 990, modificato dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857,

convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, nella parte in cui nega

la qualità di terzo, e il connesso diritto ai benefici dei contratti

di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivanti

dalla circolazione degli autoveicoli, al coniuge, agli ascendenti e

ai discendenti legittimi naturali o adottivi dell'assicurato, nonché

agli affiliati e agli altri parenti e affini fino al terzo grado con

lui conviventi o viventi a suo carico.

2. - Per stabilire la rilevanza della questione è sufficiente

osservare che da essa dipende l'applicabilità o l'inapplicabilità

della norma impugnata nel giudizio principale ai fini dell'esonero da

responsabilità della società assicuratrice in ragione del rapporto

di parentela in linea retta della vittima col conducente del veicolo

investitore. Resta impregiudicata la questione ulteriore, estranea al

campo della giustizia costituzionale, se e quali conseguenze

l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale possa

avere sulla validità del contratto di assicurazione de quo alla

stregua dei principi del diritto civile.

3. - La questione è fondata limitatamente alla responsabilità

per i danni alle persone.

Secondo la Corte di cassazione (sentenze nn. 5532 del 1978, 5106

del 1981, 5527 del 1986), "tra il danneggiato che sia estraneo

all'assicurato-danneggiante e quello che sia legato da un rapporto di

parentela vi è una differenza di situazione che ben può ispirare al

legislatore, nella sua discrezionalità, discipline diverse". Ciò

non significa che il vincolo di parentela del danneggiato con

l'assicurato sia per sé solo un criterio razionale di esclusione dai

benefici dell'assicurazione, ma soltanto che lo diventa se e nella

misura in cui sia qualificato da indici idonei a dimostrare la

ragionevolezza della discriminazione. Tale forza dimostrativa non è

riconoscibile, in ordine ai danni alle persone, ai due argomenti

addotti nei lavori preparatori della legge n. 990 del 1969 (cfr. Atti

parl.-Senato, V legisl., n. 895-A, pag. 14): a) la comunanza di

interessi dei soggetti indicati nell'art. 4, lettera b), con

l'assicurato giustifica la presunzione che il danno da essi sofferto

si converta in danno al patrimonio dello stesso assicurato; b) nei

loro confronti vi è il timore di facili collusioni con l'assicurato

per porre in essere sinistri non genuini o per inflazionare le

conseguenze di un sinistro realmente accaduto.

Il primo argomento presuppone l'esistenza tra i membri di un

gruppo parentale di una comunione giuridica di interessi patrimoniali

che non è riconosciuta nel nostro diritto; comunque potrebbe semmai

giustificare l'esclusione della tutela assicurativa per i danni alle

cose, non per i danni alle persone. Chiaramente inconsistente, con

riguardo a quest'ultima categoria di danni, è il secondo argomento,

come riconosce anche la relazione al disegno di legge n. 281 di

iniziativa parlamentare presentato al Senato il 23 luglio 1987,

successivamente fuso con altri nel testo unificato della proposta di

legge n. 5272 approvata il 21 novembre 1990, la quale prevede

l'estensione dei benefici dell'assicurazione obbligatoria ai

familiari del proprietario e del conducente per quanto concerne i

danni alle persone, in conformità dell'art. 3 della direttiva CEE 30

dicembre 1983, n. 84/5.

Nella prospettiva (incerta) di una prossima conclusione

dell'accennato iter legislativo in corso, l'Avvocatura dello Stato

richiama anche il criterio di gradualità dell'estensione del regime

di assicurazione obbligatoria, ammesso dalle sentenze di questa Corte

nn. 55 del 1975 e 264 del 1976 per giustificare l'originaria

esclusione dalla tutela assicurativa delle persone trasportate. Ma

questo criterio era legato al presupposto dell'inapplicabilità in

quel caso della responsabilità civile ex art. 2054 cod. civ., alla

quale il legislatore del 1969 aveva riferito l'obbligo di

assicurazione del proprietario del veicolo, mentre il caso in esame

cade sotto l'articolo citato. Indipendentemente da tale rilievo, il

criterio di gradualità non può essere invocato per giustificare una

inerzia legislativa che si prolunga da oltre ventun anni e che dal 1°

gennaio 1988 costituisce inadempimento di un preciso obbligo

giuridico dello Stato italiano derivante dall'art. 5 della citata

direttiva comunitaria.

Per quanto riguarda i danni alle persone, in relazione ai quali

assume rilievo preminente la tutela costituzionale della salute, la

disparità di trattamento prevista dalla norma impugnata non è

giustificata, e pertanto viola il principio di cui all'art. 3 Cost.

4. - Rimane assorbito il motivo di impugnativa riferito all'art. 2

Cost.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, lettera b),

della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria

della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli

a motore e dei natanti), modificato dal d.l. 23 dicembre 1976, n.

857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, nella parte in cui

esclude dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria, per

quanto riguarda i danni alle persone, il coniuge, gli ascendenti e i

discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate

alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini

fino al terzo grado delle medesime quando convivano con esse o siano

a loro carico.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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