Corte costituzionale

Sentenza n. 187/1981

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/12/1981 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

il 21 dicembre 1977 dall'Assemblea regionale siciliana recante

"Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale 30 gennaio

1956, n. 8, concernente indennità mensile e rimborso spese per

missioni al Presidente della Regione ed agli Assessori" promosso con

ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, notificato

il 29 dicembre 1977, depositato in cancelleria il 5 gennaio 1978 ed

iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1978.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Giunta regionale

siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 21 ottobre 1981 il Giudice relatore

Giuseppe Ferrari;

uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente, e

l'avv. Luigi Maniscalco Basile, per la Regione Sicilia.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nella seduta del 21 dicembre 1977, l'Assemblea regionale

siciliana approvava un disegno di legge composto di due soli articoli e

recante il titolo "Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge 30

gennaio 1956, n. 8, concernente indennità mensile e rimborso spese per

missioni al Presidente della Regione ed agli Assessori". Con l'art. 1 -

quello successivo conteneva la consueta formula promulgativa - veniva

disposto che l'art. 1 della legge regionale testualmente richiamata nel

titolo "deve essere interpretato nel senso che le indennità mensili

ivi previste vanno corrisposte a favore del Presidente e degli

Assessori regionali nella misura mensile netta pari ai trattamenti

economici mensili complessivi spettanti rispettivamente al Presidente

ed ai Vice Presidenti dell'Assemblea regionale, al netto degli oneri

tributari". Il successivo 24 dicembre - e perciò nel termine di tre

giorni prescritto dall'art. 28, primo comma, dello Statuto della

Regione siciliana - il suddetto provvedimento legislativo veniva

notificato al Commissario dello Stato, il quale lo impugnava il 29

dello stesso mese - e perciò sempre nel rispetto del termine di cinque

giorni prescritti dai menzionati articolo e comma dello Statuto -,

chiedendo a questa Corte di volerne dichiarare l'illegittimità

costituzionale per violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione,

in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 5 e 6 della legge

statale 31 ottobre 1965, n. 1261, e degli articoli 47 e 48 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 597. Ad integrazione dei succinti dati che

precedono, va detto altresì che, essendo assente dalla sede in quel

periodo il Commissario dello Stato, l'atto veniva impugnato dal Vice

Commissario.

2. - Gli argomenti a sostegno dell'impugnazione sono agevolmente

sintetizzabili:

l'interpretazione che la legge impugnata dà dell'articolo della

citata legge regionale n. 8 del 1956 è "artificiosa", "fittizia ed

inconsistente sul piano giuridico". Essa, modificando nella sostanza la

portata effettiva della precedente disciplina in tema di trattamento

economico dei membri della Giunta, sottrae tale trattamento al normale

regime di imposizione tributaria, "e ciò, in violazione, sia del

disposto dell'art. 53 Cost., che sancisce per tutti i cittadini

l'obbligo di concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro

capacità contributiva, sia del combinato disposto degli articoli 1, 5

e 6 della legge statale 31 ottobre 1956, n. 1261, e degli articoli 47 e

48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, che prevedono un particolare

regime fiscale esclusivamente per le indennità spettanti ai membri del

Parlamento ai sensi dell'art. 69 Cost. e dell'art. 48 del medesimo

d.P.R. n. 597, ma non anche per le altre indennità spettanti ai

parlamentari medesimi e ad altri privati cittadini che siano investiti

dell'esercizio di pubbliche funzioni". Si creerebbe, insomma, un

"regime tributario privilegiato a favore del Presidente e degli

Assessori regionali (esenzione fiscale in ragione di 6/10

dell'ammontare dell'indennità percepita ex articolo 1 legge regionale

n. 8 del 1956), regime che nella fattispecie si risolve in un onere a

carico della pubblica finanza a ristoro di un sacrificio patrimoniale

che invece grava sul singolo cittadino in ragione della propria

capacità contributiva".

3. - Il Presidente della Giunta regionale siciliana costituitosi

per resistere al ricorso, ha eccepito preliminarmente

l'inammissibilità del ricorso, rilevando che, poiché lo Statuto

siciliano prevede all'art. 27 esclusivamente la figura del Commissario

dello Stato, il quale è organo costituzionale, in quanto esercita una

funzione costituzionale, solo quest'organo monocratico ha la

legitimatio ad processum in relazione a giudizi costituzionali. Il Vice

Commissario dello Stato, invece, dal quale appunto è stato proposto il

ricorso de quo, risulta istituito, col compito di coadiuvare il

Commissario dello Stato e di sostituirlo in caso di assenza od

impedimento, dal d.P.R. 4 giugno 1969, 488, il cui articolo 2 ne

dispone la nomina con decreto del Presidente del Consiglio, "mentre

l'articolo 27, a garanzia della Regione, demanda la nomina del

Commissario dello Stato al Capo dello Stato". Ma il d.P.R. n. 488 del

1969, che reca norme di attuazione dello Statuto, è costituzionalmente

illegittimo, perché le norme di attuazione, pur avendo rilevanza

costituzionale, non sono leggi costituzionali, e per di più il decreto

presidenziale in discorso "non ha nemmeno il carattere di legge formale

poiché non è un decreto legislativo", con la conseguenza che non può

modificare lo Statuto, il quale risulta, invece, modificato, sia

"perché aggiunge un altro organo sostitutivo all'organo monocratico

previsto dal citato articolo 27", sia perché ne prevede la nomina,

come già rilevato, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

Sulla base delle suesposte considerazioni, viene espressamente e

formalmente dedotta l'illegittimità costituzionale del d.P.R. 4 giugno

1969, n. 488. Ed al riguardo, anzi, riaffermando che tale decreto non

ha natura di legge formale, la difesa della Regione chiede a questa

Corte, in via principale, la disapplicazione del suddetto articolo 2 ai

fini della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ed in via

subordinata la fissazione di apposita udienza per l'esame della

questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 2 del d.P.R.

n. 488 del 1969 per contrasto con l'articolo dello Statuto siciliano.

4. - Nell'imminenza della discussione del ricorso, entrambe le

parti hanno presentato memoria, insistendo nelle ragioni già esposte.

In particolare, l'Avvocatura dello Stato osserva che la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. n. 488 del 1969

è manifestamente infondata: poiche innegabilmente, in caso di

temporanea vacanza, assenza o impedimento, va assicurata la continuità

dell'organo monocratico, il solo dubbio, peraltro meramente teorico, è

se la supplenza debba essere espressamente disposta dalla legge ovvero

se esista una regola generale, secondo cui la funzione vicaria spetta

alla persona più anziana fra i componenti l'ufficio; inoltre, nella

specie la disposizione di cui all'art. 2 del d.P.R. non modifica la

disciplina preesistente, ma ne colma una lacuna; infine, tanto il

Commissario, quanto il Vice Commissario dello Stato vengono entrambi

nominati "sentito il Consiglio dei ministri", e perciò entrambi dal

Governo, con la sola differenza, non certo sostanziale, del decreto del

Presidente della Repubblica nell'un caso, del decreto del Presidente

del Consiglio nell'altro caso. Nel merito, poi, ribaditi gli argomenti

di cui al ricorso, denunzia la violazione dell'art. 81 Cost. per il

fatto che non sarebbe prevista in bilancio la copertura della maggiore

spesa e che, in ogni caso, la previsione di essa nel bilancio del 1978

risulterebbe chiaramente incongrua, proprio per l'effetto retroattivo

della legge che si autodefinisce interpretativa.

A sua volta, la difesa della Regione, richiamandosi alla relazione

che accompagnava il disegno di legge, pone nuovamente in evidenza che

la mens legislatoris è volta ad eliminare la sperequazione

verificatasi di fatto tra i membri della Giunta, da un lato, ed il

Presidente ed i Vice Presidenti dell'Assemblea, dall'altro, in

conseguenza del sistema tributario che assoggetta all'imposizione IRPEF

le indennità di questi ultimi solo per quattro decimi, e che la

maggiorazione, disposta allo scopo di assicurare al Presidente della

Giunta ed agli Assessori la parità di trattamento economico con il

Presidente ed i Vice Presidenti dell'Assemblea, non modifica il sistema

tributario dello Stato in ordine alla imposizione IRPEF.

Alla pubblica udienza del 21 ottobre 1981 le difese delle parti

hanno ampiamente illustrato le rispettive ragioni, arricchendole,

l'Avvocatura dello Stato con il rilievo che l'imposta non può

trasferirsi a soggetto diverso da quello che ne è gravato, e la

difesa della Regione con l'eccezione che la legge regionale n. 8 del

1956 doveva essere impugnata nei termini di decadenza prescritti. Considerato in diritto :

1. - L'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso non

può essere accolta.

Indipendentemente dal documento prodotto alla pubblica udienza

dall'Avvocatura dello Stato, dal quale risulta l'assenza del

Commissario dello Stato dalla sede "per ragioni di servizio" dal 17

dicembre 1977 al 17 gennaio 1978, la lettura dell'art. 28 dello

Statuto, quale viene prospettata dalla difesa della Regione, risulta

riduttiva, in quanto limitata ad un solo dato testuale - la locuzione

"Commissario dello Stato" - e prescinde dalla proposizione relativa

finale dello stesso articolo, che viceversa è imprescindibile. Proprio

in virtù dell'integrazione conferitale da tale proposizione, infatti,

la norma assurge a valore di compiuta disciplina, nella quale soltanto

la figura dell'organo dello Stato nella Regione siciliana può essere

esattamente, realisticamente e razionalmente valutata, anche alla

stregua di inviolabili principi costituzionali.

2. - A sensi della suddetta proposizione relativa, il Commissario

dello Stato, cui le leggi dell'Assemblea regionale vanno inviate entro

tre giorni, può impugnare tali leggi "entro i successivi cinque

giorni". La tesi della Regione, secondo cui - poiché il Vice

Commissario non è previsto dallo Statuto siciliano e può pertanto

esercitare solo funzioni interne - la legittimazione a promuovere

giudizi di costituzionalità sarebbe assolutamente infungibile, nel

senso che essa spetterebbe esclusivamente al Commissario dello Stato,

comporterebbe l'inammissibile conseguenza della non operatività del

potere di impugnazione nei periodi di legittima assenza o legittimo

impedimento del Commissario dello Stato. E poiché si devono in ogni

caso rispettare - a non dir altro - gli articoli 32, primo comma, e 36,

ultimo comma, Cost., il primo dei quali "tutela la salute come

fondamentale diritto dell'individuo", mentre il secondo proclama il

"diritto... a ferie annuali" irrinunziabili, la sola alternativa per

ovviare all'eventualità di un'assenza per legittimo impedimento è la

soluzione adottata col d.P.R. 4 giugno 1969, n. 488, il cui art. 2

prevede appuntola nomina di un Vice Commissario, che non solo "coadiuva

il Commissario dello Stato", ma anche "lo sostituisce in caso di

assenza o impedimento".

3. - La difesa della Regione, pur riconoscendo l'esistenza del

principio generale che ammette l'esercizio vicario delle funzioni nelle

strutture gerarchizzate, afferma tuttavia che tale principio non è

trasferibile dal campo del diritto amministrativo a quello

dell'ordinamento costituzionale, ed in particolare nel caso di specie,

in cui "una funzione costituzionale (tale è la promozione di un

giudizio costituzionale) sia affidata da una norma costituzionale ad un

organo costituzionale monocratico". Non occorre certo affrontare la

problematica del concetto di "organo costituzionale", degli indici di

riconoscimento di tale categoria, quali teorizzati dalla dottrina,

delle prerogative che vi sono connesse, né ricordare che nel nostro

ordinamento un elenco di detti organi - ai fini penali tassativo - si

rinviene solo nel codice penale (articolo 289), per convenire che la

deduzione della natura di organo costituzionale insostituibile dalla

titolarità del potere di promuovere giudizi costituzionali prova

troppo: è sufficiente in proposito tenere presente quanto si è

dilatata l'area degli organi e, in genere, delle entità soggettive cui

è stata ormai riconosciuta la legittimazione a promuovere, sia pure in

via incidentale, giudizi che hanno pur sempre per oggetto la

legittimità costituzionale delle leggi. Appare allora superfluo

aggiungere che la natura di organo amministrativo, quale innegabilmente

è pur sempre il Commissario dello Stato (come del resto questa Corte

ha già avuto occasione di affermare con la sentenza n. 6/1970), non

sembra, tanto sul piano concettuale, quanto sul piano positivo,

conciliabile con quella di organo costituzionale. Inoltre, nella

specie, l'organo de quo è portatore di interessi obiettivi, che

possono perciò essere tutelati egualmente bene dall'organo vicario, il

quale ripete anch'esso l'investitura, come esattamente ha osservato

l'Avvocatura dello Stato, dal Governo della Repubblica ed appartiene

anch'esso vale la pena di sottolineare alla medesima alta dirigenza

dello Stato.

4. - Va disattesa inoltre quella parte della eccezione preliminare,

secondo cui l'art. 2 del d.P.R. n. 488 del 1969 non avrebbe natura di

legge formale, e va conseguentemente rigettata la correlativa richiesta

di disapplicazione della summenzionata norma o, in caso contrario, di

fissazione di altra udienza per l'esame della questione di legittimità

costituzionale della stessa norma in relazione all'articolo 27 dello

Statuto siciliano.

Trattasi, infatti, di norme di attuazione dello Statuto - il che la

stessa Regione afferma esplicitamente nei suoi atti difensivi -, delle

quali questa Corte ha già riconosciuto la natura legislativa.

5. - Nel merito, la legge impugnata appare nella sua interezza

viziata da illegittimità costituzionale.

Nell'ordinamento statale, i membri del Governo hanno un trattamento

economico complessivo pari a quello dei gradi gerarchici più elevati.

Così dispone l'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212. Nello

stesso ordinamento, i membri del Parlamento godono, invece, di un

trattamento privilegiato, nel senso che le relative indennità

parlamentari non soggiacciono per intero al normale regime di

tassazione, ma ne sono esentate nella misura del sessanta per cento,

che poi l'articolo 2, penultimo comma, della legge 24 aprile 1980, n.

146, ha ridotto al trenta per cento. Così stabiliva già la legge 31

ottobre 1965, n. 1261, invocando esplicitamente l'art. 69 Cost. e nel

dichiarato intento di "garantire il libero svolgimento del mandato";

così ha disposto più compiutamente e definitivamente il d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597, sull'istituzione e disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche. In particolare, l'art. 47, primo comma,

lettera d), di tale normativa assimila al reddito di lavoro dipendente

le indennità "percepite dai membri del Parlamento " e quelle,

"comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le

funzioni di cui agli articoli 134 e 135 Cost."; a sua volta, il

successivo art. 48, quarto comma, stabilisce che "le indennità

indicate alla lettera d) dell'art. 47 costituiscono reddito nella

misura del quaranta per cento del loro ammontare al netto dei

contributi previdenziali".

Se si considera poi che, al contrario, "le indennità, i gettoni di

presenza o altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle

province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni", pur

essendo anch'essi assimilati, per espresso dettato del medesimo art.

47, lett. e), al reddito di lavoro dipendente, non risultano sottratti

al normale regime di tassazione, il sistema creato con la riforma del

1973 risulta con tutta chiarezza: il trattamento tributario

privilegiato non spetta ai membri del Governo, bensì esclusivamente ai

membri del Parlamento - nonché, ai sensi dell'art. 6 della legge n.

1261 del 1965, anche "ai consiglieri delle regioni a statuto speciale"

e, per effetto dell'art. 47, lett. d), del d.P.R. n. 597 del 1973, alle

altre cariche elettive -, ma neppure per ogni indennità, gettone di

presenza o altro compenso percepito nell'esercizio di pubbliche

funzioni, bensì esclusivamente per le indennità di cui alla già

menzionata lett. d) dell'articolo 47 del d.P.R. n. 597 del 1973. Se si

considera altresì che, con deliberazione n. 605 del 13 febbraio 1975,

la sezione di controllo della Corte dei conti dichiarò parzialmente

illegittimi, rifiutandone il visto e la registrazione, due decreti del

Presidente della Regione siciliana, proprio perché e nella parte in

cui, facendo applicazione dell'art. 1 della legge regionale 30 gennaio

1956, n. 8, sottraevano al normale regime di tassazione le indennità

corrisposte ai membri della Giunta, non può non ritenersi che la legge

impugnata dal Vice Commissario dello Stato si pone in immediato

rapporto di consecuzione, non solo temporale, con la pronuncia della

sezione di controllo della Corte dei conti e con i rilievi ivi

contenuti. Essa risulta, infatti, adottata proprio al fine di superare

l'ostacolo rappresentato dalla Corte dei conti. E non può certo dirsi

conforme ai sistema costituzionale, configurandosi, anzi, come un caso

esemplare di sviamento strumentale della funzione legislativa, il

ricorso appunto allo strumento della legge interpretativa, per porre il

vizio rilevato dall'organo di controllo al riparo da tale controllo.

6. - Il problema dell'indennità ai membri della Giunta regionale

venne affrontato dall'Assemblea siciliana ancor prima della

costituzionalizzazione dello Statuto, e precisamente con la legge

regionale 29 dicembre 1947, n. 19, che recava il titolo di

"determinazione della indennità mensile al Presidente della Regione ed

agli Assessori e del rimborso spese per incarichi agli stessi o ai

Deputati". Tale legge stabiliva, quantificandole, e con decorrenza dal

primo giugno dello stesso anno, le diverse misure dell'indennità

mensile - al lordo - per il Presidente della Regione, per gli Assessori

effettivi e per quelli supplenti. Il suddescritto sistema durò poco

meno di un decennio, essendo stato sostituito nel 1956 dall'art. 1

della legge n. 8, a sensi del quale l'indennità mensile, con

decorrenza dal 1 agosto 1955, non è più quantificata, ma prevista in

misura pari - sempre al lordo, tuttavia - al trattamento economico

mensile spettante, rispettivamente, al Presidente ed ai Vice Presidenti

dell'Assemblea regionale siciliana.

Non rileva al riguardo la constatazione che il trattamento

economico di questi ultimi, cui è stato ancorato quello dei membri

della Giunta, non essendo disposto con legge, ma con atto interno del

Consiglio di Presidenza dell'Assemblea in virtù dell'articolo 11 del

relativo regolamento, può subire periodiche variazioni. Rileva,

viceversa, il dato di fatto che il sistema instaurato nel 1956, il

quale testualmente stabilisce per i membri della Giunta - è bene

ripeterlo - una indennità mensile "lorda", non ha dato motivo a

questione per circa un ventennio, cioè dal 1956 al 1975. Fu solo in

quest'ultima data, infatti, che nacque la questione, e precisamente

quando la Corte dei conti in sede di controllo ebbe occasione di

esaminare i due decreti dei quali si è già detto, emanati in materia

dal Presidente della Regione siciliana nell'ottobre del precedente

anno 1974. La competente sezione di controllo non ammise al visto ed

alla registrazione i due decreti, ma non già perché negasse la

legittimità dell'attribuzione di un'indennità mensile ai membri della

Giunta o dell'assunzione come parametro di quella dei membri della

Presidenza dell'Assemblea, bensì esclusivamente perché il

particolare regime di tassazione, riservato ai membri di organi

elettivi, risultava dai due decreti esteso ai membri del governo

regionale, mentre non spetta neppure ai membri del governo nazionale.

In altre parole, quel particolare regime di tassazione costituisce

una deroga, come verrà precisato nel seguito della presente

motivazione, e la sua estensione oltre i casi tassativamente previsti

costituisce un'applicazione nuova e diversa; nuova e diversa, sia

rispetto alla lettera della legge regionale n. 8 del 1956, sia rispetto

all'applicazione costantemente fattane in passato. Ma allora la legge

impugnata, risolvendosi in sostanza nell'espansione dell'ambito di

quella deroga, non già interpreta, ma dispone. Essa, insomma, non è

interpretativa, bensì innovativa, e ne è prova - documentale, si

direbbe - il mutamento della formula "indennità mensile lorda",

coniata già nel 1947 e ribadita nel 1956, in "misura mensile netta",

introdotta con la sedicente interpretazione autentica, nell'intento di

realizzare mediante un atto legislativo quel medesimo disegno che non

era stato possibile realizzare con un atto amministrativo.

Ma non è interpretativa anche per una considerazione di diverso

ordine. Il legislatore può sempre riformare la disciplina vigente,

modificando la legge anteriore, ed un legislatore regionale dotato di

potestà esclusiva, godendo di ampia discrezionalità, sia pure nei

limiti delle leggi costituzionali, può sempre disciplinare

l'ordinamento degli uffici e degli enti regionali, come appunto

previsto dall'articolo 14, lett. p), dello Statuto della Regione

siciliana. Non può, però, dirsi che faccia egualmente buon uso della

sua potestà il legislatore che si sostituisca al potere cui è

riservato il compito istituzionale di interpretare la legge,

dichiarandone mediante altra legge l'autentico significato con valore

obbligatorio per tutti e, quindi, vincolante anche per il giudice,

quando non ricorrano quei casi in cui la legge anteriore riveli gravi

ed insuperabili anfibologie o abbia dato luogo a contrastanti

applicazioni, specie in sede giurisprudenziale.

Ora, la legge regionale siciliana n. 8 del 1956 non contiene sul

punto formule ambigue, né ha provocato, almeno per circa un ventennio,

contrasti in sede applicativa. La legge impugnata, quindi, ha solo il

nome di interpretazione autentica.

7. - La difesa della Regione sostiene che la legge impugnata non ha

inteso "sottrarre al normale regime di imposizione tributaria

l'indennità spettante al Presidente della Regione ed agli Assessori":

il legislatore regionale del 1956 aveva disposto che membri della

Giunta e membri della Presidenza dell'Assemblea godessero di

trattamenti economici di pari entità. Tale essendo la mens

legislatoris - prosegue la difesa della Regione - è una volta che per

effetto dell'esonero, nella misura di sei decimi, dall'imposta sul

reddito delle persone fisiche (IRPEF), riconosciuto solo ai membri

della Presidenza dell'Assemblea, si è verificata una notevole

differenza tra i due ordini di retribuzione, la sola via per

ristabilire fra le due categorie la parità voluta dal legislatore del

1956 è appunto quella di riconoscere al Presidente della Giunta ed

agli Assessori una "retribuzione lorda maggiore di quella attribuita

al Presidente ed ai Vice Presidenti dell'Assemblea, di guisa che la

stessa, diminuita di tutti i tributi applicabili, dei quali è prevista

puntuale applicazione, risulti pari, al netto, a quella che, al netto,

ricevono, rispettivamente, il Presidente ed i Vice Presidenti

dell'Assemblea". Mediante tale meccanismo, conclude la stessa difesa, i

membri della Giunta non ottengono un regime tributario privilegiato; al

contrario, anzi, i loro emolumenti sono esposti ad una tassazione più

elevata e ad una maggiore decurtazione.

Appare con tutta chiarezza come la sopra riassunta prospettazione

sia abilmente imperniata solo sulla parità dei trattamenti economici

dei membri della Giunta e di quelli della Presidenza. Tale parità è

innegabilmente un dato normativo letterale, che si rinviene sia nella

legge del 1956 sia in quella impugnata. Ma la questione riceve esatta

soluzione non gia argomentando da quest'unico elemento, ma solo se

impostata nei suoi esatti e più ampi termini.

Sembra indubitabile che la legge impugnata trae origine, meglio che

occasione, dalla riforma tributaria, cioè dall'istituzione e

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF):

questa reca la data del 1973 (d.P.R. n. 597), i due decreti del

Presidente della Regione siciliana, dichiarati illegittimi dalla Corte

dei conti, recano la data del 1974. Ne deriva che si tratta

essenzialmente di questione di diritto tributario. Ne offre conferma la

relazione illustrativa della legge impugnata, che proprio alla

imposizione IRPEF fa espresso richiamo.

Sembra altrettanto indubitabile che, se si tiene presente

l'articolo 53, primo comma, Cost. secondo cui "tutti sono tenuti a

concorrere alle stesse pubbliche in ragione della loro capacità

contributiva", la norma di cui all'articolo 48, quarto comma del

menzionato d.P.R. n. 597 del 1973, la quale stabilisce che le

indennità dei membri degli organi elettivi "costituiscono reddito

nella misura del qualità per cento", si configura come una deroga al

suddetto principio costituzionale; una deroga consistente in una

esenzione parziale dall'imposta, e perciò insuscettibile, in quanto

tale, di interpretazione estensiva, e che inoltre solo il legislatore

statale può motivatamente disporre.

Valutando adesso la legge impugnata alla stregua delle due

puntualizzazioni che precedono, risulta che questa, disponendo in

materia tributaria, ha esteso un'esenzione parziale - di cui peraltro i

membri della Giunta già godono in quanto consiglieri regionali - a

categorie non previste dal sistema instaurato col d.P.R. n. 597 del

1973, così violando l'art. 53, primo comma, Cost. - ma anche l'art. 3

primo comma, Cost., in rapporto a tutti gli altri contribuenti - oltre

che la riserva di legge statale sulle esenzioni fiscali. Basta al

riguardo porre mente al meccanismo escogitato dalla legge nel suo

effettivo concretarsi, quale in definitiva viene descritto nella stessa

relazione illustrativa: la disparità nasce in seguito all'esonero

parziale riconosciuto all'una categoria, ma non anche all'altra; la

parità si ristabilisce versando a questa una maggiorazione che

corrisponda perfettamente alla maggiore imposta da essa dovuta. Ma

così il tributo viene effettivamente, anche se indirettamente, pagato

dalla finanza regione, non gravando più sul contribuente, e si

consegue, sì la effettiva parità di trattamento retributivo, ma si

consegue, prima ancora, l'effettiva parità fiscale. La legge può

certamente stabilire le indennità dei membri della Giunta nelle misure

che ritiene più congrue, ma una legge interpretativa non e,

altrettanto certamente, lo strumento più idoneo e costituzionalmente

legittimo, quando disponga una maggiorazione del trattamento economico

di alcuni pubblici dipendenti al fine di esonerare tali contribuenti

dal pagamento, sia pur solo parziale, delle imposte dovute secondo il

sistema tributario.

E poi appena il caso di osservare che, contrariamente a quanto

eccepito dalla difesa della Regione nella pubblica udienza, non vi era

motivo di impugnare la legge n. 8 del 1956 entro i previsti termini di

decadenza, dato che le censure di incostituzionalità sono rivolte, non

già contro questa legge, bensì contro la interpretazione autentica di

essa. E, per quanto riguarda il richiamo nella memoria dell'Avvocatura

dello Stato all'articolo 81 Cost., basterà rilevare che nessuna

questione risulta sollevata nel ricorso con riguardo a tale ultima

disposizione costituzionale.

Poiché, infine, l'articolo 1 della legge regionale siciliana in

epigrafe risulta costituzionalmente illegittimo per violazione degli

articoli 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost., il ricorso proposto

dal Vice Commissario dello Stato il 29 dicembre 1977 va accolto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana in data 21 dicembre 1977, recante

"Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale 30 gennaio

1956, n. 8, concernente indennità mensile e rimborso spese per

missioni al Presidente della Regione ed agli Assessori".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1981.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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