Corte costituzionale

Sentenza n. 185/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/04/1992 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 25d.P.R. 203/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, sesto

comma, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive

CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in

materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti

inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai

sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, numero 183), promosso

con ordinanza emessa il 21 giugno 1991 dal Pretore di Vicenza -

Sezione distaccata di Lonigo nel procedimento penale a carico di Dal

Lago Silvio, iscritta al n. 542 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento penale a carico di Silvio Dal Lago,

imputato del reato di cui all'art. 25, sesto comma, del d.P.R. 24

maggio 1988, n. 203 per aver effettuato il trasferimento di un forno

di fusione dell'ottone e di due sabbiatrici senza aver richiesto la

prescritta autorizzazione preventiva, il Pretore di Vicenza, con

ordinanza del 21 giugno 1991 (r.o. n. 542/1991) ha osservato che il

suddetto art. 25, sesto comma, del d.P.R. n. 203 del 1988 considera

reato "il trasferimento dell'impianto senza l'autorizzazione

prescritta dall'art. 13". Ma l'art. 13 riguarda l'autorizzazione per

la continuazione delle emissioni di impianti preesistenti all'entrata

in vigore della normativa disposta dal decreto, mentre

l'autorizzazione da richiedersi per il trasferimento dell'impianto in

altra località è contemplata dall'art. 15. Ciò premesso, il

giudice a quo enuncia il sospetto di incostituzionalità - per

violazione degli artt. 25, secondo comma, 24, secondo comma e 3 della

Costituzione - del citato art. 25, sesto comma, del d.P.R. 24 maggio

1988, n. 203, "nella parte in cui, prevedendo la punibilità del

trasferimento dell'impianto avvenuto senza l'autorizzazione di cui

all'art. 13, anziché di cui all'art. 15 non pone il destinatario

della norma in condizioni di sapere quale tipo di autorizzazione

debba essere richiesta all'autorità amministrativa per l'esercizio

della propria attività".

Illustrando la questione, il Pretore di Vicenza ricorda che il

d.P.R. in esame (emanato ai sensi dell'art. 76 Cost. e della legge 16

aprile 1987, n. 183, per l'attuazione delle direttive comunitarie nn.

80/779, 82/884, 84/360 e 85/203), prevede vari tipi di

autorizzazione: a) nel caso di impianto costruito dopo l'entrata in

vigore del d.P.R. n. 203 del 1988, è richiesta l'autorizzazione ex

art. 6 e la norma è sanzionata dall'art. 24; b) nel caso di impianto

preesistente all'entrata in vigore del citato d.P.R. l'autorizzazione

richiesta è quella ex artt. 12 e 13, e le sanzioni relative sono

previste dai primi cinque commi dell'art. 25; c) in caso di modifica

sostanziale o di trasferimento dell'impianto, nuovo o preesistente,

è necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 15. Stante l'attuale

formulazione dell'art. 25, comma sesto, che non contiene alcun

riferimento all'art. 15, la omessa richiesta e l'omesso rilascio

dell'autorizzazione preveduta dall'art. 15 è sfornita di sanzione,

non potendo tale caso rientrare in quello radicalmente diverso

indicato dagli artt. 12 e 13, relativo alla continuazione nello

stesso luogo dell'attività produttiva in un impianto preesistente.

Tale situazione di incertezza normativa sembra essere stata

determinata da un errore materiale del legislatore, il quale, nel

formulare il sesto comma dell'art. 25 ha richiamato l'art. 13, che si

riferisce esclusivamente all'autorizzazione per impianti

preesistenti, anziché l'art. 15 che fissa l'obbligo di preventiva

autorizzazione per modifiche e trasferimenti degli impianti. Ciò

determina nel cittadino destinatario della norma in esame - osserva

il giudice a quo - una situazione di assoluta incertezza in ordine al

precetto penale con conseguente impossibilità di sapere quali sono

gli obblighi cui deve attenersi. Viene pertanto leso il principio di

tassatività della norma penale riconducibile all'art. 25, secondo

comma, Cost., che richiede una precisa determinazione della

fattispecie legale, tale da rendere chiaro al cittadino ciò che è

penalmente lecito e ciò che è penalmente illecito, in conformità

con il brocardo "nullum crimen sine lege poenali scripta et stricta".

Tale principio è diretto a garantire la certezza del diritto e a

fronteggiare gli arbìtri del potere giudiziario, precludendo a

quest'ultimo la possibilità di punire i fatti non espressamente

previsti dalla legge. Il predetto principio tende anche ad assicurare

l'eguaglianza giuridica dei cittadini a parità di condotta e la

possibilità di conoscere ciò che è e ciò che non è penalmente

vietato, onde consapevolmente decidere il proprio comportamento (art.

3). Esso incide direttamente, infine, sul diritto di difesa (art. 24,

secondo comma, Cost.): ed invero l'assenza di tassatività della

norma penale rende inattuabile il diritto alla difesa e quindi alla

precisa contestazione dell'addebito, atteso che la genericità della

norma incriminatrice reagisce sulla formulazione del capo di

imputazione (nel caso di specie era stato contestato all'imputato di

non aver richiesto due autorizzazioni: quella di cui all'art. 13 e

quella di cui all'art. 15, lettera b) del d.P.R. n. 203 del 1988).

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per il

tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la Corte

dichiari non fondata la questione di costituzionalità proposta con

l'ordinanza in esame. Secondo l'Avvocatura il principio di

tassatività della norma penale non risulta violato, dovendosi

considerare: a) che la fattispecie materiale è definita nella

"modifica o trasferimento dell'impianto senza l'autorizzazione

prescritta" .. sicché il richiamo all'art. 13 appare - per questa

parte - la conseguenza di mero errore materiale, atteso che è l'art.

15 a dettare la regola dell'autorizzazione nei due casi indicati; b)

che il comma sesto dell'art. 25 è collocato dopo la disciplina

penale relativa agli impianti nuovi (art. 24) ed esistenti (art. 25,

commi da 1 a 5), proprio perché la disposizione abbraccia l'una e

l'altra categoria di impianti; c) che, comunque, in riferimento alla

nuova autorizzazione, che deve intervenire prima della modifica o del

trasferimento dell'impianto, lo stesso impianto si qualifica come

esistente; e perciò l'autorità preposta al rilascio del

provvedimento - quanto alle condizioni sostanziali da valutare ai

fini dell'atto di assenso - non potrà non valutare quelle indicate

nella prima parte dell'art. 13: donde la possibilità di giustificare

per questa via, il richiamo all'art. 13 relativo alle condizioni

sostanziali dell'autorizzazione.

La parte privata non si è costituita. Considerato in diritto

1. - Il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 sottopone ad autorizzazione

da parte della regione la costruzione, l'esercizio, la modificazione

e il trasferimento di impianti che provochino emissioni nell'aria e

sanziona penalmente il compimento di tali attività senza la prevista

autorizzazione, ovvero in difformità da essa o in violazione delle

relative prescrizioni.

In particolare, l'art. 6 prevede e regola la domanda di

autorizzazione che deve essere presentata alla regione o alla

provincia autonoma per la costruzione di un nuovo impianto e l'art.

24 punisce con sanzioni variamente articolate colui che inizia la

costruzione di un nuovo impianto o ne attiva l'esercizio in mancanza

dell'autorizzazionestessa, ovvero violandone le prescrizioni o non

osservando gli obblighi di comunicazione ad essa collegati. L'art. 12

stabilisce che anche per gli impianti già esistenti alla data di

entrata in vigore del decreto deve essere presentata domanda di

autorizzazione e l'art. 13 disciplina tale autorizzazione

prevedendone le condizioni e i termini nonché gli accertamenti e le

prescrizioni che ad essa accedono. I primi cinque commi e il comma

settimo dell'art. 25 stabiliscono le sanzioni applicabili a chi,

esercitando un impianto esistente, non presenta la domanda di

autorizzazione suddetta, ovvero non osserva le prescrizioni impartite

o comunque non rispetta i valori di emissione stabiliti direttamente

dalla legge regionale o statale. Infine, l'art. 15 stabilisce che

sono sottoposte a preventiva autorizzazione: a) la modifica

sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o

quantitative delle emissioni inquinanti; b) il trasferimento

dell'impianto in altra località. Il comma sesto dell'art. 25 prevede

le sanzioni penali per le relative violazioni, ma queste ultime vi

sono così descritte: "Chi esegue la modifica o il trasferimento

dell'impianto senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 13".

Il riferimento all'art. 13 risulta essere il frutto di un errore

materiale di redazione del testo legislativo, posto che

l'autorizzazione per la modifica o il trasferimento dell'impianto,

come si è riportato, è quella prescritta dall'art. 15 e non quella

prescritta dall'art. 13. In questo senso si sono espressi sia il

giudice a quo, sia l'Avvocatura Generale dello Stato ed il medesimo

rilievo è stato formulato dalla dottrina che si è occupata

dell'argomento. In via meramente subordinata l'Avvocatura propone una

giustificazione del riferimento all'art. 13 osservando che le

condizioni sostanziali da valutare ai fini dell'atto di assenso non

possono essere che quelle indicate nella prima parte del medesimo

art. 13. Ma tale rilievo appare volto ad individuare i contenuti e le

condizioni della nuova autorizzazione che deve essere richiesta in

caso di modifica o trasferimento dell'impianto esistente, ma resta il

fatto che la norma che prescrive tale nuova autorizzazione è l'art.

15 e non l'art. 13.

L'errore è da far risalire all'originaria redazione del testo

normativo, posto che non vi sono discordanze, sul punto, tra il testo

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e l'originale del decreto

legislativo emanato dal Presidente della Repubblica.

Il Pretore di Vicenza ritiene che tale errore materiale determini

una situazione di incertezza, a causa della quale il cittadino non è

posto in grado di sapere quale sia il precetto penale né, quindi,

quale sia la condotta alla quale egli deve attenersi per non

incorrere nella sanzione. Tale situazione - osserva il giudice a quo

- si pone in contrasto con l'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, ma anche con il principio di uguaglianza giuridica dei

cittadini a parità di condotta, stabilito dall'art. 3 e con il

diritto di difesa, consacrato dall'art. 24.

2. - La questione è fondata.

Con la sentenza n. 364 del 1988, questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 cod. pen. nella parte in

cui tale norma consentiva che fossero chiamati a rispondere

penalmente anche coloro che versano in uno stato di inevitabile e

quindi scusabile ignoranza della legge penale, quale quello

oggettivamente determinato da assoluta oscurità del testo

legislativo.

Prima ancora che costituire vincoli in ordine alla disciplina

legislativa del requisito della colpevolezza, i principi

costituzionali che la Corte ha posto a base di tale sua decisione

riguardano la formulazione stessa delle norme penali e concorrono a

definire il contenuto del principio di determinatezza stabilito

dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, inteso non soltanto

quale garanzia contro l'arbitrio del giudice, ma anche quale presidio

della libertà e della sicurezza dei cittadini.

Il principio di determinatezza della norma penale, infatti, ha,

tra i suoi portati, quello di imporre al legislatore l'obbligo "di

formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico

della chiarezza e della intellegibilità dei termini impiegati"

(sentenza n. 96 del 1981).

La essenziale funzione di garanzia della persona e della sua

libertà, assolta dal principio di legalità dei reati e delle pene,

implica che "nelle prescrizioni tassative del codice il soggetto deve

poter trovare, in ogni momento, cosa gli è lecito e cosa gli è

vietato: ed a questo fine sono necessarie leggi precise, chiare,

contenenti riconoscibili direttive di comportamento" (sentenza n. 364

del 1988).

Con tali enunciati, la Corte non ha ovviamente inteso affermare

che le norme penali debbano necessariamente essere formulate in modo

così chiaro ed univoco da non dar luogo a dubbi interpretativi. Ma

vi sono requisiti minimi di riconoscibilità e di intellegibilità

del precetto penale - che rappresentano anche, peraltro, requisiti

minimi di razionalità dell'azione legislativa - in difetto dei quali

la libertà e la sicurezza giuridica dei cittadini sarebbero

pregiudicate.

Questo è quanto si verifica nel caso in esame, in cui l'errore

materiale di redazione del testo legislativo, quale è stato

evidenziato nel precedente paragrafo, costituisce per il cittadino

una vera e propria insidia, palesemente idonea ad impedirgli la

comprensione del precetto penale, o, quanto meno, a fuorviarlo.

L'errore stesso, peraltro, introduce nella formulazione letterale

della disposizione un elemento certo, pur se involontario, di

irrazionalità e di contraddittorietà rispetto al contesto normativo

in cui la disposizione è inserita e come tale determina anche una

violazione di quel canone di coerenza delle norme che è espressione

del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

È pertanto sindacabile da parte di questa Corte il vizio

consistente nell'errore materiale di redazione legislativa, che

infici il testo della disposizione, pregiudicando, nella misura e nei

modi che ricorrono nel caso in esame, la riconoscibilità e

l'intelleggibilità del precetto penale con essa disposto. Rilevato un

simile vizio, la Corte, in adempimento della sua funzione di

conformazione dell'ordinamento legislativo al dettato costituzionale,

deve dichiarare l'illegittimità costituzionale della parte della

disposizione specificamente viziata e dalla quale deriva il difetto

di riconoscibilità e di intellegibilità del precetto.

Né - così operando - viene a prodursi, ad opera della pronunzia

della Corte, un precetto penale nuovo rispetto a quello dettato dal

legislatore.

Il carattere evidente del lapsus risultante nel testo normativo fa

sì che la correzione da apportare è solo rivolta a far

corrispondere pienamente la lettera della legge alla volontà che il

legislatore intendeva enunciare. La presente decisione, pertanto, non

aggiunge alcunché alla norma impugnata, ma si limita a rendere ad

essa quella intellegibilità che i principi costituzionali sopra

richiamati richiedono per i precetti penali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, sesto comma,

del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, (Attuazione delle direttive CEE

numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia

di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e

di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi

dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, numero 183), nella parte in

cui fa riferimento alla "autorizzazione prescritta dall'art. 13"

anziché alla "autorizzazione prescritta dall'art. 15".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 13 aprile 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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