Corte costituzionale

Sentenza n. 185/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1975 · relatore Leonetto Amadei

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge

23 dicembre 1966, n. 1139 (condono di sanzioni non aventi natura penale

in materia tributaria), promosso con ordinanza emessa il 30 marzo dalla

Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra la

società Molino Felice Saini e l'Amministrazione delle finanze dello

Stato, iscritta al n. 238 del registro ordinanze 1973 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione dell'Amministrazione finanziaria dello

Stato;

udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1975 il Giudice relatore

Leonetto Amadei;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni

Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per

l'Amministrazione finanziaria.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

A seguito di verifica effettuata il 30 aprile 1964 dal nucleo della

polizia tributaria, venivano rilevate, a carico della s.p.a. Molino

Felice Saini, varie infrazioni alle disposizioni sul pagamento

dell'IGE.

L'Intendenza di finanza di Novara condannava, con ordinanza

notificata l'8 febbraio 1966, la società al pagamento di lire

11.412.696 per IGE evasa e di lire 23.466.000 per pena pecuniaria.

In pendenza del ricorso al Ministero delle finanze veniva emanata

la legge 23 dicembre 1966, n. 1139, contenente disposizioni sul condono

di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria.

La società pur non rinunciando al proprio ricorso provvedeva al

pagamento del tributo evaso in relazione alle infrazioni contestate ai

nn. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 dell'ordinanza dell'Intendenza.

Con decreto 17 luglio 1970, il Ministro per le finanze accoglieva

il ricorso relativamente agli addebiti di cui ai nn. 1, 2, 4 e 7 e

dichiarava condonate le infrazioni di cui ai nn. 8 e 9, confermando nel

resto il provvedimento impugnato.

Con citazione del 9 novembre 1970 la società conveniva davanti al

tribunale di Torino l'Amministrazione finanziaria dello Stato

chiedendo, tra l'altro, la condanna della predetta Amministrazione al

rimborso della somma di lire 3.447.694 a suo tempo corrisposta per le

infrazioni di cui ai nn. 2 e 7.

Il tribunale di Torino, con sentenza 8 ottobre-6 novembre 1971,

respingeva la domanda di rimborso delle somme pagate in applicazione

dell'art. 6 della legge n. 1139 del 1966, per le infrazioni

riconosciute inesistenti.

Avverso la sentenza interponeva appello la società Saini.

La Corte di appello di Torino, con ordinanza del 30 marzo 1973,

sollevava d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 23 e 53, primo comma della Costituzione, del

precitato art. 6 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139.

Per la Corte di appello la violazione dell'art. 23 della

Costituzione discenderebbe dal fatto che l'art. 6 della legge n. 1139

del 1966, precludendo nella assolutezza del suo dettato la

ripetibilità delle somme corrispondenti al tributo evaso anche quando,

come nella specie, venga accertata la inesistenza del tributo,

imporrebbe una prestazione patrimoniale non giustificata sulla base del

principio costituzionale che fa divieto di imposizioni di tale natura

senza una esplicita previsione normativa. Tale principio esigerebbe,

nella interpretazione ad esso data dalla Corte costituzionale con le

sentenze nn. 4 e 30 del 1967, non soltanto che il potere di imporre una

prestazione abbia base in una legge, ma anche che questa indichi

nell'attribuire il potere, i criteri idonei a delimitare la

discrezionalità dell'ente impositore nell'esercizio del potere stesso.

Nel caso il contestato art. 6 consentirebbe una imposizione al di

fuori di una norma che la giustifichi è quindi un atto di esercizio di

potere arbitrario.

Il primo comma dell'art. 53 della Costituzione, relativo alla

capacità contributiva, risulterebbe violato in quanto l'art. 6

consentirebbe la richiesta di un tributo in mancanza del presupposto

che lo legittimi: il rapporto tra l'entità del tributo stesso e la

capacità contributiva del soggetto al quale viene imposto.

Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri e si è costituita l'Amministrazione finanziaria

dello Stato, in persona del Ministro pro-tempore, ambedue rappresentati

e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato.

Per l'Avvocatura dello Stato la interpretazione dell'art. 6 della

legge n. 1139 ipotizzata dalla Corte di appello sarebbe inaccettabile

sia dal punto di vista letterario' sia dal punto di vista logico, in

quanto una volta effettuato' a norma dell'art. 3 della stessa legge, il

pagamento dei tributi evasi, al fine di poter conseguire il condono,

non si potrebbe più far luogo all'accertamento della inesistenza dei

presupposti per l'applicazione dei tributi stessi. In effetti la esatta

interpretazione dell'art. 6 porterebbe a dover ritenere che la

irripetibilità dei tributi corrisposti per beneficiare del condono

sarebbe una logica conseguenza del consolidarsi, attraverso la stessa

richiesta di volere usufruire del condono, della legittimità dell'atto

amministrativo di accertamento e di imposizione.

In sostanza il legislatore avrebbe offerto al contribuente una

duplice libera scelta, o beneficiare del condono alle condizioni e con

le conseguenze prestabilite dalla legge che lo concede o rinunziare al

condono stesso utilizzando i rimedi giuridici concessi per contrastare

la esistenza dei presupposti in base ai quali sarebbe stata determinata

la imposizione tributaria.

D'altra parte, a parere dell'Avvocatura, l'art. 6 non disporrebbe

alcuna prestazione patrimoniale; questa troverebbe la sua collocazione

nelle singole leggi che disciplinano le imposte e per le quali il

condono può avere applicazione.

Sul secondo profilo di incostituzionalità riferito all'art. 53,

primo comma, della Costituzione, l'Avvocatura osserva che la

incostituzionalità non è ipotizzabile sotto il precedente profilo, in

quanto muoverebbe da quella stessa interpretazione della norma

impugnata che sarebbe da non accogliere.

Poiche la irripetibilità di quanto pagato per beneficiare del

condono importerebbe, per le motivazioni suespresse, la implicita

rinuncia al ricorso proposto dal contribuente avverso l'accertamento e

il conseguente consolidarsi della legittimità di questo, l'indice

rivelatore di ricchezza, presupposto del tributo, rimarrebbe

necessariamente quello già accertato. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza della Corte di appello di Torino propone, in

riferimento agli artt. 23 e 53, primo comma, della Costituzione, la

questione di legittimità dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1966, n.

1139 - condono di sanzioni non aventi natura penale in materia

tributaria - che dispone la non ripetibilità dei tributi, dei diritti,

delle maggiorazioni e degli interessi di mora corrisposti per

beneficiare delle disposizioni di cui alla legge stessa.

La questione non è fondata.

2 - La legge n. 1139 del 1966, fra le condizioni che subordinano la

concessione del condono tributario impone anche quella che venga

effettuato, nel termine di 120 giorni dalla data della sua entrata in

vigore, il pagamento dei tributi evasi e delle indennità di mora (art.

3, primo comma, n. 2). Uniformandosi ad un costante indirizzo in

materia, il legislatore ha disposto, nel ricordato art. 6, la non

ripetibilità in nessun caso delle somme corrisposte.

In tale sistema il giudice a quo ha ritenuto dover ravvisare una

possibile violazione sia dell'art. 23 della Costituzione, per il quale

nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non

in base alla legge, sia dell'art. 53, per il quale tutti sono tenuti a

concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità

contributiva.

3. - L'ordinanza di rinvio muove dalla considerazione che l'art. 6

della legge n. 1139 del 1966 imporrebbe, attraverso l'istituto della

non ripetibilità, una prestazione patrimoniale non giustificata e non

giustificabile qualora venissero a mancare i presupposti atti a

legittimare all'origine la pretesa del tributo accertato. L'istituto

della non ripetibilità assumerebbe, in tal caso, figura e carattere di

una vera e propria imposizione fiscale autonoma, direttamente

ricollegata al condono e da questo derivabile.

Questa interpretazione dell'art. 6 della legge data dal giudice

proponente non tiene conto che il pagamento tempestivo dei tributi

accertati come evasi costituisce condizione per l'applicazione del

provvedimento di clemenza; ciò sta a significare che si deve aver

riguardo, ai fini della soluzione della questione di legittimità, a

quello che è l'aspetto della posizione contributiva del soggetto,

possibile beneficiario del condono, al momento dell'emanazione del

provvedimento stesso. Tale posizione contributiva è senz'altro quella

giuridicamente fissata dall'atto formale impositivo, in conformità

alla legge tributaria che lo consente.

Sotto questo profilo non può, pertanto, essere ravvisata alcuna

illegittimità nella norma che impone la condizione del pagamento dei

tributi considerati come evasi e la loro irrepetibilità, in quanto,

appunto, la norma tiene conto della situazione in atto alla quale si

lega la concessione del beneficio, diretto a risolvere il rapporto

dare-avere tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria in forza

dell'accertamento da questa effettuato.

Il condono opera, in sostanza, dal momento in cui il contribuente

lo chiede adempiendo regolarmente alle condizioni imposte dalla legge;

verrebbero meno, invero, le finalità perseguite con esso dallo Stato

se dovesse trovare applicazione solo dopo l'accertamento della

sussistenza o meno dei presupposti che stanno alla base del tributo.

Per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 53 della

Costituzione, la Corte osserva che non può condividersi la tesi del

proponente che, dall'art. 6 della legge risulterebbe violato il

principio che ogni tributo deve essere commisurato alla capacità

contributiva del soggetto a cui il tributo stesso viene applicato e

richiesto. Il divieto della ripetibilità si pone al di fuori del

meccanismo giuridico su cui poggia l'accertamento e l'imposizione del

tributo. È proprio la richiesta del condono che impedisce ogni

accertamento in via amministrativa o in via giudiziaria sulla eventuale

illegittima imposizione del tributo.

In sostanza, il decreto di condono pone l'interessato di fronte ad

una alternativa: o soggiacere alla pretesa della pubblica

amministrazione onde definire la pendenza tributaria attraverso la

richiesta del beneficio o esperire i rimedi giuridici che la legge

prevede per contrastare la pretesa stessa. Tutto ciò si inserisce

razionalmente in quelle che sono le finalità del provvedimento di

clemenza: una regolamentazione giuridica del rapporto pendente tra il

contribuente e l'Amministrazione finanziaria che renda indenne

l'interessato dalle sanzioni conseguenti al mancato adempimento del

quale la legge tributaria gli fa carico e che dirima, nel contempo,

ogni controversia in ordine alla regolarità della obbligazione

tributaria alla sua fonte. Presupposto dell'applicazione del

provvedimento di clemenza è senz'altro l'accettazione volontaria e non

obbligatoria delle condizioni che la legge di condono impone al

debitore tributario perché possa beneficiarne.

Una volta accettate le condizioni, automaticamente la pretesa

contributiva della pubblica amministrazione, consacrata dall'atto

originario di imposizione di tributo, trova una sua concreta e valida

legittimazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139 (condono di sanzioni

non aventi natura penale in materia tributaria) proposta, in

riferimento agli artt. 23 e 53, primo comma, della Costituzione, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1975:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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