Art. 6 — Definitività dei tributi, diritti, maggiorazioni ed interessi di mora corrisposti
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'art. 6 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139 - che dispone la irripetibilità dei tributi, diritti, maggiorazioni ed interessi di mora, corrisposti per poter beneficiare del condono dalla legge stessa concesso - tiene conto della situazione in atto alla quale si lega la concessione del beneficio, diretto a risolvere il rapporto dare-avere tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria in forza dell'accertamento da questa effettuato. Il condono opera, in sostanza, dal momento in cui il contribuente lo chiede adempiendo regolarmente alle condizioni imposte dalla legge, tra cui il pagamento tempestivo dei tributi accertati come evasi; verrebbero, invero, frustrate le finalità perseguite con esso dallo Stato se dovesse trovare applicazione solo dopo l'accertamento della sussistenza o meno dei presupposti che stanno alla base del tributo. L'irripetibilità di quanto versato per fruire del beneficio non assume quindi figura e carattere di imposizione fiscale autonoma, per cui non è fondata la questione di legittimità costituzionale della citata disposizione, sollevata in riferimento all'art. 23 Cost. sull'assunto che attraverso l'assolutezza del divieto della ripetibilità verrebbe ad essere imposta una prestazione patrimoniale non giustificata e non giustificabile, qualora venissero a mancare i presupposti atti a legittimare all'origine la pretesa del tributo accertato.
Art. 6 Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria · Art. 23 cost. · Art. 53 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1966 al 22 dicembre 2008. 27 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I tributi, i diritti, le maggiorazioni e gli interessi di mora corrisposti per beneficiare delle disposizioni di cui alla presente legge non sono in nessuno caso ripetibili.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-12-23;1139~art6 · fonte del testo
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