Corte costituzionale

Sentenza n. 183/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1976 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 177 bis,

secondo comma, in relazione all'art. 170, secondo comma, del codice di

procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1973 dal

giudice istruttore del tribunale di Padova nel procedimento penale a

carico di Risaliti Lozere ed altri, iscritta al n. 124 del registro

ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 126 del 15 maggio 1974.

Udito nella camera di consiglio dell'8 aprile 1976 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In un procedimento penale a carico di Lozere Risaliti, il

giudice istruttore del tribunale di Padova rilevato in premessa che

l'imputato dimorante all'estero in luogo noto (ove già gli era stato

recapitato avviso di procedimento) aveva fatto pervenire nomina di un

difensore di fiducia del foro di Firenze, senza, però, provvedere a

dichiarare od eleggere domicilio nel territorio dello Stato; e ritenuto

che, conseguentemente, in tale situazione, ex art. 177 bis cpv. cod.

proc. pen., doveva, comunque, emettersi (per la notifica dell'emanando

mandato di comparizione e degli atti penali successivi) il decreto

previsto dall'art. 170 cod. proc. pen. e che, inoltre, doveva nel

decreto stesso nominarsi (per la successiva comunicazione dell'avviso

perfezionativo della notifica) un difensore di ufficio "nel luogo in

cui si procede" (essendo, nella previsione della richiamata norma

dell'art. 170, tale nomina inderogabilmente prescritta "anche quando

l'imputato è provvisto di proprio difensore, ma fuori del luogo in cui

si procede") - con ordinanza 13 giugno 1973, ha ritenuto rilevante e

non manifestamente infondata ed ha, quindi (di ufficio), sollevato

"questione di legittimità costituzionale dell'art. 177 bis cpv. cod.

proc. pen. in relazione all'art. 170 cpv. cod. proc. pen. nella parte,

appunto, in cui quest'ultimo prescrive la nomina di un difensore

all'imputato che non ne abbia già uno nel luogo in cui si procede".

Ha dubitato, infatti, il giudice a quo che la normativa impugnata

violi, innanzi tutto, il precetto della eguaglianza (art. 3 della

Costituzione), implicando - nei confronti degli imputati irreperibili e

di quelli ad essi equiparati - una "arbitraria limitazione alla

generale facoltà di una efficace designazione di difensore in

qualunque luogo esso si trovi".

Anche il precetto dell'art. 24 della Costituzione è sembrato,

d'altra parte, al giudice a quo, vulnerato (relativamente al principio,

in particolare - in esso implicitamente contenuto - di "prevalenza

della difesa fiduciaria su quella ufficiosa"); giacché verrebbe, nella

specie, appunto, a determinarsi un "sostanziale estraneamento del

difensore di fiducia da attività processuali di cui avrebbe diritto di

avere notizia", e cio in conseguenza della mera circostanza di non

trovarsi nel luogo in cui si procede.

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte non vi è stata costituzione

di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza di rinvio investe questa Corte della questione se

sia costituzionalmente legittimo, o no, l'articolo 177 bis, cpv., del

codice di procedura penale "in relazione al richiamato art. 170 cpv.

stesso codice e per la parte in cui quest'ultimo prescrive la nomina di

un difensore all'imputato che non ne abbia già uno nel luogo in cui si

procede".

Il dubbio di legittimità è sollevato in relazione alla

fattispecie di imputato residente all'estero in luogo noto, nei cui

confronti, per la mancata elezione od indicazione del domicilio in

Italia, va emesso il decreto di irreperibilità ex art. 170 cod. proc.

pen., con conseguente nomina di un difensore di ufficio, per non essere

quello di fiducia, in precedenza indicato, "nel luogo in cui si

procede". Ed è formulato con riferimento ai parametri di cui agli

artt. 3 e 24 della Costituzione.

Il giudice a quo motiva l'ipotizzata violazione, quanto all'art. 3,

sul rilievo della "arbitraria limitazione che la normativa impugnata

apporterebbe alla generale facoltà di una efficace designazione di

difensore in qualunque luogo esso si trovi"; e, quanto all'art. 24, in

considerazione del "sostanziale estraneamento del difensore di fiducia

da attività processuali di cui avrebbe diritto di avere notizia", che

verrebbe a determinarsi (in conseguenza della mera circostanza del non

essere nel luogo in cui si procede) in contrasto con il principio di

"prevalenza della difesa fiduciaria su quella ufficiosa".

2. - La questione non è fondata.

La nomina all'imputato (anche se questo abbia un proprio difensore

di fiducia altrove residente) di un difensore di ufficio "nel luogo in

cui si procede" è prescritta al fine della comunicazione a

quest'ultimo dell'avviso di deposito nella cancelleria degli atti da

notificarsi a seguito del decreto di irreperibilità ex art. 170 cod.

proc. pen., l'emissione del quale nei confronti dell'imputato che si

trovi all'estero in luogo noto, e non abbia, però, in Italia eletto od

indicato domicilio, discende dall'art. 177 bis, cpv., cod. proc. pen.:

per la parte de qua già riconosciuto legittimo con sentenza della

Corte n. 178 del 1974. È da escludere che la detta nomina contrasti

con i precetti di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

È decisivo, al riguardo, il rilievo che le notificazioni al cui

compimento è preordinato il congegno previsto dal citato articolo 170

riguardano, non già atti di cui il difensore abbia diritto di avere

conoscenza in proprio, sibbene atti che all'imputato direttamente si

rivolgono.

Ora - per l'ipotesi di irreperibilità (come di quella, per quanto

già detto, ad essa equiparata di omessa elezione od indicazione del

domicilio nel territorio nazionale) - dispone, appunto, l'art. 170 cod.

proc. pen. citato che la notifica di atti "all'imputato" sia effettuata

attraverso un procedimento complesso; i cui momenti (parimenti

essenziali) sono rappresentati dal deposito, nella cancelleria

dell'ufficio procedente, della copia dell'atto (a cura dell'ufficiale

giudiziario) e dell'"avviso" del deposito stesso al difensore "senza

ritardo".

La speditezza che, per esigenze obiettive di celerità del

procedimento, deve caratterizzare l'indicata formalità dell'"avviso",

postula, come necessaria conseguenza, la presenza in loco del

difensore.

Proprio per realizzare tale presenza, dispone la normativa

impugnata, per il caso che il difensore di fiducia indicato

dall'imputato si trovi in luogo diverso, che sia nominato di ufficio un

difensore nel luogo in cui si procede.

In quanto la nomina del difensore ex officio si inserisce come

elemento essenziale nel peculiare procedimento della notifica agli

irreperibili, adempiendo ad una funzione di rafforzamento della

garanzia di conoscenza dell'atto, resta evidentemente escluso che

ricorra la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione prospettata

nell'ordinanza di rinvio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 177 bis, capoverso, del codice di procedura penale, in

relazione all'art. 170 cpv. dello stesso codice, nella parte in cui

quest'ultimo prescrive la nomina di un difensore all'imputato che non

ne abbia già uno nel luogo in cui si procede, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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