Corte costituzionale

Sentenza n. 180/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/05/1987 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, ultimo

comma, 6, primo comma, 9 e 10 della legge della regione Sicilia 6

giugno 1975, n. 42 (Provvedimenti per la ripresa economica delle zone

ricadenti nei bacini minerari zolfiferi siciliani), promosso con

ordinanza emessa il 22 gennaio 1982 dal TAR per la Sicilia sul

ricorso proposto da Di Buono Francesco ed altri contro l'Ente

minerario siciliano ed altri, ed iscritta al n. 529 del registro

ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 4 dell'anno 1983;

Visti gli atti di costituzione di Orlandini Mario ed altri,

Cintola Salvatore e l'Ente minerario siciliano, nonché l'atto di

intervento del Presidente della Giunta Regionale della Regione

Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1987 il Giudice relatore

Ettore Gallo;

Udito l'avvocato Maria Alessandra Sandulli per Orlandini Mario ed

altri e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per la regione Sicilia;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza 22 gennaio 1982 il T.A.R. per la Sicilia

sollevava questione di legittimità costituzionale degli art.li 5,

u.c., 6, primo co., 9 e 10 della l. della regione Sicilia 6 giugno

1975, n. 42, ("provvedimenti per la ripresa economica delle zone

ricadenti nei bacini minerari zolfiferi siciliani"), in riferimento

all'art. 3 Cost: e ciò nella parte in cui i detti articoli escludono

i lavoratori di cui all'art. 4 della stessa legge, aventi la

qualifica di dirigente, dalla disciplina dettata per operai ed

impiegati in tema di risoluzione del rapporto di lavoro.

2. - Il giudice a quo, riferiva che alcuni dirigenti, già al

servizio dell'Ente Minerario Siciliano, E.M.S., avevano impugnato i

provvedimenti con cui era stata disposta la risoluzione del loro

rapporto di lavoro, lamentando l'ingiustificata disparità di

trattamento che le norme denunziate riservavano alle varie categorie

di lavoratori. In effetti, la legge regionale in parola, aveva

disposto tutta una serie di misure per la riorganizzazione del

settore zolfifero, tra cui la riduzione degli addetti entro i limiti

di un organico non eccedente i sette dirigenti e duecento impiegati,

nonché gli operai di età inferiore a 50 anni.

A quest'ultimo fine era dettata un'articolata disciplina, le cui

linee così l'ordinanza riassume:

- per i dirigenti in eccedenza, risoluzione del rapporto di

lavoro a far epoca dal 31 dicembre 1976 (art. 5,

ult. comma; la data è stata poi fissata dall'art. 5 della l.r. 14

maggio 1976, n. 77);

- per gli operai e gli impiegati: licenziamento di quelli che

avessero cinquanta anni alla data del 31 dicembre 1975 o tale età

raggiungessero entro il 31 dicembre 1978; con la concessione, però,

agli stessi di uno speciale trattamento di pensionamento;

mantenimento in servizio dei rimanenti, salvo il trasferimento degli

impiegati in soprannumero (rispetto al prestabilito organico di 200)

in uno "speciale servizio" dell'E.M.S. (artt. 6, 8, 9 e 10);

- individuazione e ripartizione del personale occorrente per la

gestione delle miniere (sempre nei limiti degli organici di cui

sopra) ad opera di un'apposita commissione di nomina regionale, la

quale a tal fine "terrà conto delle mansioni espletabili da ciascun

dipendente, in relazione alle esigenze aziendali, e all'anzianità di

servizio" (art. 7).

Ciò posto, rileva l'ordinanza che l'art. 2095 del codice civile

comprende i dirigenti fra i prestatori di lavoro subordinato,

unitamente ad impiegati ed operai. Ora, attesa tale situazione di

parità, e dato che il licenziamento dei dirigenti in esubero,

disposto dall'art. 5, u.c. della legge impugnata, trova la sua causa

esclusivamente nella riduzione del personale addetto al settore

zolfifero, appare lecito al T.A.R. rimettente dubitare della

corrispondenza della normativa al principio di eguaglianza. Infatti,

la detta normativa esclude la categoria dei dirigenti - e solo essa -

da qualsiasi beneficio (vuoi economico, vuoi in termini di

prosecuzione del rapporto di lavoro), che viene, invece, accordato ad

impiegati ed operai, senza che alla esclusione faccia riscontro

alcuna diversa provvidenza.

Non ignora il giudice a quo che questa Corte, con sentenza n. 121

del 1972, ha ritenuto infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art.10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (sui

licenziamenti individuali) sollevata in relazione all'art. 3 Cost.,

nella parte in cui non comprende fra i destinatari dei benefici ivi

previsti i prestatori di lavoro subordinato che rivestono la

qualifica di dirigenti. Ma l'ordinanza fa rilevare che all'accennata

conclusione la sentenza di questa Corte sarebbe pervenuta

essenzialmente sulla considerazione del carattere fiduciario che si

esige nel rapporto intercorrente tra imprenditore e dirigente; "è in

armonia con codesta esigenza - recita, infatti, la sentenza - che il

rapporto possa venir meno per determinazione unilaterale, solo che

soggettivamente vengano considerate cessate le condizioni idonee a

soddisfare la detta esigenza".

Ma questa caratteristica posizione del dirigente nell'ambito

dell'organizzazione dell'impresa, che lo differenzia dagli altri

dipendenti, non verrebbe viceversa in rilievo nel contesto della

disciplina dettata dalla l.r. 42/1975.

Questa, invero, ha previsto una riduzione del personale addetto al

settore minerario zolfifero, per esigenze di economicità di

gestione, disponendo che questa venga attuata entro certi limiti e

mediante un licenziamento collettivo (cfr. art. 11).

In questo quadro, il licenziamento dei dirigenti eccedenti il

nuovo organico non sarebbe certo riconducibile al venir meno

dell'elemento fiduciario, bensì solo al ridimensionamento del

settore produttivo cui erano addetti: tant'è vero che l'art. 7 della

legge ha demandato ad un organo imparziale la scelta, su basi

rigorosamente oggettive, di quelli da mantenere in servizio.

Per tal modo, lo status professionale di dirigente sarebbe stato

assunto dal legislatore regionale ad elemento determinante

dell'attribuzione di un trattamento diversificato in senso negativo,

e sostanzialmente discriminatorio, rispetto a quello stabilito per la

generalità dei lavoratori subordinati già addetti al settore

zolfifero e dipendenti della stessa società.

Ad ulteriore conforto della tesi dell'irragionevolezza

dell'operato del legislatore regionale, il T.A.R. si riferiva

altresì ai lavori preparatori della l.r. 42/1975. Da essi risulta

che il disegno di legge d'iniziativa governativa (Ass. Reg. Sic., VII

leg., n. 700) escludeva il licenziamento di dirigenti (quelli in

esubero sarebbero passati allo "speciale servizio" di cui all'art. 10

della legge); e tale criterio venne tenuto fermo nel testo del

disegno (n. 700/A) approvato dalla terza commissione legislativa. Fu

durante la discussione assembleare che venne introdotto l'attuale

ultimo comma dell'art. 5, con un emendamento d'iniziativa

parlamentare, motivato con l'esigenza di adottare "un criterio unico

per quanto riguarda il personale" (Ass. Reg. Sic., Resoconti parl.,

VII leg., seduta del 27 maggio 1975, pagg.1623 e 1667-70).

Senonché la disciplina dettata dalla l.r. 42/1975 non risulta per

nulla rispettosa di tale criterio di unicità, allorché discrimina i

dirigenti dalle altre categorie di ex dipendenti, escludendo del

tutto i primi dalle provvidenze accordate alla generalità del

personale.

3. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte

Costituzionale si sono costituiti i ricorrenti, rappresentati e

difesi dagli avvocati Zupo, Siracusa e Sandulli, e l'E.M.S,

rappresentato e difeso dall'avvocato De Fina, ed è intervenuto il

Presidente della Giunta della regione siciliana, rappresentato e

difeso dall'avvocato generale dello Stato.

Nel chiedere l'accoglimento della questione, i ricorrenti

insistono particolarmente sulla circostanza che la giurisprudenza

della Corte Costituzionale (sent. nn. 121 del 1972 e 101 del 1975) ha

sempre richiesto requisiti di congruità e di ragionevolezza nelle

discipline che differenziano la posizione del dirigente da quella

degli altri lavoratori dipendenti. Mentre tale congruità sarebbe,

nella specie, del tutto insussistente e assolutamente ingiustificata

la discriminazione.

Risulta, infatti, dai lavori preparatori che la discriminazione fu

introdotta inopinatamente, nel corso di una seduta notturna e per

pochi voti, contro il parere del Governo e della Commissione: e fu

introdotta con un intento dichiaratamente punitivo sull'indimostrato

assunto che "la responsabilità prevalente della disastrosa gestione

spetta ai dirigenti".

I ricorrenti ricordano altresì che nessuna discriminazione dei

dirigenti rispetto agli altri impiegati è stata operata dalla

legislazione nazionale in quei casi nei quali un'azienda di Stato è

stata smobilitata con assorbimento del personale da altre aziende

(art. 6 d.l. 7 aprile 1977, n. 103). Anche l'E.M.S., però, si

richiama alla giurisprudenza della Corte, sostenendo che questa non

ha mai affermato che il licenziamento dei dirigenti sia da

considerare costituzionalmente legittimo solo se motivato dal venir

meno della fiducia; sarebbe stato precisato soltanto che il rapporto

fiduciario intercorrente fra dirigenti e datori di lavoro rappresenta

una fra le numerose ragioni per negare l'asserita par condicio dei

primi con operai ed impiegati. Si ricorda, anzi, proprio in relazione

a quanto più particolarmente aggiunge la legge regionale, che il

trattamento meno favorevole fatto ai dirigenti, rispetto ad operai ed

impiegati, trova adeguata spiegazione nelle condizioni sociali,

culturali ed economiche di questi ultimi; le quali fanno presumere

per costoro difficoltà di reimpiego e pericoli di indigenza che non

si profilano per i dirigenti.

Cosicché - anche a postulare una impossibile par condicio formale

del rapporto di lavoro - ben poteva il legislatore disciplinare in

modo difforme il licenziamento degli uni rispetto a quello degli

altri, sulla base di condizioni oggettivamente diverse. Del resto, la

riduzione del "cast" dirigenziale a sole sette unità, corrisponde

alle effettive (residue) esigenze dirigenziali della società

assorbita dall'EMS: esigenze, che postulavano di per sé la

impossibilità di mantenere in servizio tutti gli altri dirigenti.

Per il Presidente della Giunta regionale, e con riferimento alla

doglianza secondo cui non sarebbe stata almeno prevista per i

dirigenti, così come per gli impiegati, la possibilità di

continuare il rapporto di lavoro con diverse mansioni, ove non si

fosse potuto dare loro collocazione nell'organico di gestione della

miniera, osserva l'Avvocatura che proprio su questo punto prende

rilievo il momento differenziale rispetto agli altri lavoratori

subordinati, stante l'inesistenza di mansioni dirigenziali diverse

nell'ambito della struttura organizzativa dell'ente minerario.

D'altro canto, anche il mantenimento in servizio di personale

impiegatizio esuberante, rappresentava una scelta contraria alle

esigenze di economicità che dovevano presiedere alla

ristrutturazione dell'azienda: ma essa era ispirata da considerazioni

d'ordine sociale, giustificate dalla diversa condizione economica

degli impiegati rispetto ai dirigenti e dalla loro estraneità alle

cause che avevano imposto la ristrutturazione del settore. Considerato in diritto

1. - Va premesso innanzitutto qualche chiarimento di ordine

sistematico quanto all'interna struttura della complessa normazione

della legge regionale impugnata.

La legge, dopo avere dettato negli articoli da 1 a 4 le regole per

eliminare le miniere assolutamente passive, sciogliere enti e

società improduttivi, e proseguire le gestioni recuperabili ad una

più sana amministrazione concentrandovi il personale, prescrive

negli art.li da 5 a 9 i criteri da seguire per una graduale riduzione

degli organici.

Ma, mentre nell'art. 5 si danno disposizioni di carattere

generale, applicabili a tutto il personale dovunque in servizio, con

l'art. 6 si prevedono talune particolari norme concernenti impiegati

ed operai della SO.CHI.MI.SI., ivi compresi quelli provenienti dalla

miniera Realmonte e dalla S.p.A. Elitaliana già trasferiti alla

predetta Società. Si tratta, evidentemente, di una Società di

gestione (la SO.CHI.MI.SI.) controllata dall'Ente minerario siciliano

(EMS), della quale l'art. 3 impone all'Ente stesso di promuovere lo

scioglimento e la messa in liquidazione.

Dal combinato disposto, pertanto, degli art.li da 5 a 10 si evince

che, in via generale, gli operai che abbiano compiuto 50 anni, gli

impiegati che eccedono le 200 unità, e i dirigenti che eccedono le

7, non possono essere mantenuti in servizio: ed è poi l'art. 7 a

stabilire come debba essere individuato il personale da mantenere in

attività di servizio nelle miniere che restano in funzione.

L'art. 5 dispone inoltre all'ultimo comma (aggiunto

dall'Assemblea) che per i dirigenti in eccedenza si provvede alla

risoluzione del rapporto di lavoro.

Però il primo comma dell'art. 6 prevede analoga risoluzione anche

per gli impiegati della SO.CHI.MI.SI. che abbiano raggiunto il

cinquantesimo anno di età o che lo raggiungano al 31 dicembre 1978:

e altrettanto dispone per gli operai.

In compenso, i commi successivi dello stesso articolo 6 concedono

larghe provvidenze ad impiegati e operai licenziati, ai quali - fino

al reimpiego con rapporto di lavoro a carattere continuativo o, in

mancanza, al raggiungimento dell'età pensionabile - è corrisposta a

carico della Regione un'indennità mensile pari all'80% della

retribuzione globale, di fatto percepita nel mese precedente alla

risoluzione del rapporto di lavoro: nonché assegni familiari e ogni

altra indennità derivante da accordi sindacali collettivi.

L'indennità, debitamente rivalutata secondo legge, viene corrisposta

per quattordici mensilità.

Alla Regione inoltre è fatto carico di assumere gli oneri per

l'assistenza sanitaria e per la contribuzione volontaria da parte

degli interessati, a fini pensionistici, nella misura massima

consentita.

Infine, l'art. 10 autorizza l'EMS a deliberare che gli impiegati

eccedenti il numero di duecento, e che non sieno stati licenziati ai

sensi del primo co. dell'art. 6, vengano trasferiti in uno "speciale

servizio" per il quale è istituito un fondo speciale a gestione

separata. Si tratta manifestamente di un espediente escogitato dal

legislatore regionale per evitare una improvvisa disoccupazione di

massa: in realtà, il cosidetto "speciale servizio" ha evidentemente

ben poco da servire nella SO.CHI.MI.SI., se il secondo comma del

detto art. 10 prevede che il personale sia eventualmente utilizzato

per le società collegate, e se l'ultimo comma prescrive un diritto

di preferenza addirittura per l'assunzione del personale stesso

presso le collegate.

Non può negarsi, quindi, che un trattamento differenziato

effettivamente sussistesse fra i due gruppi di dipendenti.

Per impiegati ed operai il licenziamento poteva verificarsi

esclusivamente in funzione dell'età: fuori di questa ipotesi

l'eccedenza, rispetto ai contingenti fissati dall'art. 5, non

influiva sul rapporto di lavoro, e comportava soltanto il

trasferimento negli organici del ricordato "servizio speciale".

Per i dirigenti, invece, era proprio l'eccedenza, rispetto al

numero dei sette mantenuti in servizio, a determinare il

licenziamento.

Inoltre, mentre per gli impiegati e per gli operai licenziati

erano previste le ampie e generose provvidenze descritte nell'art. 6,

talché nei lavori preparatori si parla a questo proposito piuttosto

di "pre-pensionamento" anziché di licenziamento, nulla viene

previsto per i dirigenti, salvo ovviamente la liquidazione di legge.

Si tratta ora di esaminare se tali differenze integrino la

denunziata violazione del principio contenuto nell'art. 3 Cost., o se

trovino, invece, razionale giustificazione nella ratio che ha

ispirato la normativa regionale.

2. - L'ordinanza di rimessione ha colto esattamente la ben diversa

natura che sostanzia il cosidetto licenziamento individuale rispetto

al "licenziamento collettivo" disposto ex lege per ragioni che

attengono alla generalità. Così come ha bene inteso quale sia

l'aspetto saliente che caratterizza il rapporto di lavoro

intercorrente fra imprenditore e dirigente. Solo nella prima ipotesi,

infatti, affiora di regola la problematica concernente le cause del

licenziamento relative ai comportamenti individuali, mentre nella

seconda l'intervento della legge trova di norma la sua ratio nei

problemi generali che attengono alla comunità, con particolare

riferimento all'economia pubblica e alle istanze sociali ad essa

sottese.

Conseguentemente, per quanto si riferisce alla questione

sollevata, la particolare natura del rapporto che intercorre fra

imprenditore e dirigente non dovrebbe di massima interferire sulle

cause che determinano il licenziamento collettivo del personale delle

aziende e sulle sue modalità. Resta vero, tuttavia, - come questa

Corte ha costantemente affermato - che "la situazione dei dirigenti

non è di per sé eguale o assimilabile a quella degli altri

impiegati" (sent. 6 luglio 1972, n. 121): e ciò indipendentemente da

quel "rapporto di reciproca fiducia e di positiva valutazione" che

sicuramente caratterizza le relazioni di lavoro fra imprenditore e

dirigente, tanto da essere stato definito "essenziale" dall'ora

ricordata sentenza di questa Corte. In realtà, anche gli altri

elementi, che la sentenza pure richiama fra quelli caratterizzanti,

si fondano pur sempre su quel dato essenziale della fiducia. Non

potrebbe sussistere, infatti, una "collaborazione immediata per il

coordinamento aziendale", un "ampio potere di autonomia

nell'attività direttiva", una "supremazia gerarchica sul personale

sottordinato" e addirittura un "potere di rappresentanza infra o

extra-aziendale", se tutte queste situazioni non fossero sempre

assistite dalla "fiducia" dell'imprenditore.

Ma, se è esatto che tutto questo riguarda i rapporti fra singolo

imprenditore e singolo dirigente e, quindi, il problema dei

licenziamenti individuali, è pur vero, però, che quegli stessi

elementi caratterizzano la figura del dirigente anche sul piano

obbiettivo, nel senso che gli attribuiscono nell'azienda quella

particolare qualificazione che ha consentito alla Corte di definire

la posizione del dirigente "di per sé non eguale né assimilabile a

quella degli altri impiegati".

Mentre l'impiegato tout court, infatti, è sempre e facilmente

adibibile ad un diverso compito impiegatizio nell'ambito della stessa

azienda, sia pure nei limiti del grado gerarchico conseguito e nel

rispetto degli accordi di "mobilità" del personale, altrettanto non

può dirsi per il dirigente. Questi, infatti, perde la sua

qualificante caratteristica se non può espletare un'attività

direttiva con ampio potere di autonomia, se è privato di supremazia

gerarchica sul personale con poteri organizzativi, se non può più

avere alcuna funzione di rappresentanza, nemmeno infraziendale.

Ebbene, questa particolare posizione del dirigente che, per certi

aspetti, ne fa una categoria d'impiegato a sé stante, non è escluso

che ben possa assumere rilievo anche nel contesto dei licenziamenti

collettivi, là dove almeno la legge è costretta a tenere conto di

quelle qualità nella scelta di soluzioni al difficile problema della

ricollocazione.

3. - Applicando i concetti esposti alla questione sollevata,

appare subito manifesto che non è per nulla necessario ricorrere a

pretese responsabilità dei dirigenti nel crollo dell'industria

zolfifera dell'isola per valutare la razionalità o meno del

trattamento usato a questi dalla legge regionale denunziata. Anche se

non può essere sottaciuto che tali solitarie censure non trovano

nessun conforto probatorio negli atti, non risultano mai contestate

ad alcuno, e incontrano anzi ferma smentita nella stessa Relazione

del governo regionale al Disegno di legge. In questa si parla,

infatti, bensì anche di "distonie dell'apparato organizzativo", ma

esse vengono attribuite alla "mancanza nell'ultimo triennio di un

disegno organico per una gestione funzionale": disegno che, per

essere riferito all'intero comprensorio economico della fascia

centro-meridionale dell'isola, non poteva certo spettare ai dirigenti

delle singole miniere, ma all'autorità politica regionale. La quale,

invece, per sopperire ad una crisi gravissima che rappresentava ormai

" un problema di territorio più che di settore", si è vista

costretta a sostenere in un primo tempo l'economia della zona

mediante ripetuti interventi finanziari che miravano ad assicurare

comunque "l'unica fonte di reddito stabile" in grado di porre

frattanto un freno al "processo di disgregazione economica e

sociale". In altri termini, provvedimenti urgenti di carattere

politico-assistenziale non evitabili, ma che avevano finito per

favorire l'innesto della crisi "in una situazione estremamente

precaria" "determinando un'ulteriore involuzione del sistema".

Di ciò ben consapevole, la Regione aveva deciso di mutare

radicalmente il precedente indirizzo di politica economica, adottando

la legge in parola che, "pur mirando alla salvaguardia dei livelli di

reddito e di occupazione conseguiti", ponesse "le basi per un modello

di sviluppo diverso, incentrato sui principi della intersettorialità

e della globalità".

Discorso che, come si vede, proprio per il suo carattere di

politica generale, esclude l'influenza di comportamenti individuali,

dei quali - come già si è rilevato - non vi è, del resto, alcuna

traccia documentale (talune condotte a rilevanza penale furono

valutate peraltro in ben noti processi).

Ciononostante, nel momento in cui la legge regionale, al fine di

perseguire quegli intenti, provvede a ridurre gli organici, da una

parte licenziando e dall'altra, tuttavia, evitando di provocare

un'improvvisa disoccupazione di massa, non poteva non tenere conto

dell'incidenza rappresentata dalla distinta posizione funzionale del

dirigente rispetto alle altre categorie di dipendenti. A questo

punto, però, è opportuno precisare che la questione di legittimità

del licenziamento di cui all'art. 5 u.c. della legge, riferita

all'art. 3 Cost. è rilevante limitatamente ai nove dirigenti che,

esclusi per il giudizio della Commissione dal novero dei sette da

mantenere in servizio, non avevano ancora compiuti i 50 anni, né li

compivano al 31 dicembre 1978.

Gli altri sette ricorrenti, cinquantenni ed ultra, non possono,

infatti, lamentare alcun trattamento differenziale, in termini di

età, rispetto a tutti i residui dipendenti ex SO.CHI.MI.SI., tanto

operai che impiegati, che sono stati essi pure licenziati al

raggiungimento della stessa età.

Ebbene, se quei nove dirigenti non fossero stati licenziati,

essendo essi comunque eccedenti rispetto ai sette mantenuti in

servizio per giudizio della Commissione, l'EMS avrebbe dovuto

deliberare il loro trasferimento al cosidetto "servizio speciale" ai

sensi dell'art. 10 della legge. Ma, com'è stato da più parti

politiche rilevato in Assemblea, nel detto servizio essi non

avrebbero avuto alcuna possibilità di effettivo impiego proprio a

causa della loro qualità di dirigenti, non essendovi in realtà

alcun servizio da sovraintendere, e quindi alcuna supremazia

gerarchica da esercitare, alcuna collaborazione immediata da

prestare, alcun coordinamento da promuovere, alcuna rappresentanza da

far valere. Né potevano essere utilizzati nelle società collegate

dove già erano coperti esaurientemente i quadri dirigenti. A

differenza della situazione degli altri dipendenti, dove l'aumento

della mano d'opera o dell'opera impiegatizia, anche nell'ambito dello

stesso lavoro (leggi "società collegate"), può dare per risultato

l'aumento della produzione, inserire due o tre dirigenti, dove ne

basta uno, può significare soltanto confusione e improduttiva

rivalità.

Furono proprio sostanzialmente queste considerazioni (si parlò di

astronomici stipendi che si sarebbero goduti senza far nulla) che

indussero l'Assemblea regionale a introdurre l'emendamento aggiuntivo

all'art. 5 del disegno di legge: e non sembra che esso, così

motivato, sia privo di razionalità.

Oltre tutto, poi, mentre il licenziamento di alcune migliaia di

operai e di ottocento impiegati avrebbe determinato proprio

quell'improvvisa disoccupazione di massa che la legge ha inteso

evitare per ovvie ragioni di carattere sociale e di possibile

perturbamento dell'ordine pubblico, il licenziamento di nove

dirigenti ancor giovani, benché esso pure spiacevole, e idoneo a

determinare dolorose conseguenze sul piano personale e famigliare,

non provocava, tuttavia, analoghe risonanze sociali e non rientrava,

perciò, nella ratio giustificatrice dell'istituzione di quel certo

"servizio speciale".

Anche sotto questo aspetto, pertanto, il trattamento differenziato

non appare privo di razionalità, in relazione al particolare intento

che il legislatore perseguiva con la legge impugnata.

Semmai, sia per questi nove dirigenti che per gli altri ricorrenti

licenziati, diverso è il profilo d'illegittimità che può essere

preso in considerazione: ma, per quanto concerne l'area degli art.li

5 u.c. e 10 della legge, il riferimento all'art. 3 Cost. è infondato

per gli uni e irrilevante per gli altri.

4. - In realtà, è proprio nei modi in cui il licenziamento viene

dalla legge disposto che si rivela il profilo d'illegittimità ex

art. 3 Cost.

Esattamente il T.A.R. della Sicilia ha sollevato la questione

anche nei confronti degli art.li 6, primo co. e 9 della legge,

giacché è questa l'area dove effettivamente il differenziato

trattamento dei dirigenti non ha più ragionevolezza.

Una volta, infatti, messe a punto le ragioni che giustificavano il

licenziamento dei dirigenti eccedenti il contingente fissato

dall'art. 5, indipendentemente dalla loro età e così, perciò,

chiarito che il provvedimento rientrava nella politica generale

ispiratrice della legge, e non rappresentava un punitivo privilegium

odiosum, veniva conseguentemente a cadere qualsiasi ragionevole

motivazione per negare ai dirigenti il trattamento usato a tutti gli

altri dipendenti che perdevano improvvisamente il lavoro.

Né nella Relazione né nel contesto o nello spirito della legge

esiste il minimo accenno da cui desumere una qualsiasi

giustificazione alla grave disparità: mentre questa Corte, proprio

prendendo spunto dalla particolare condizione del dirigente, aveva

bensì conseguentemente dato atto della "possibilità di discipline

difformi in relazione alla diversa qualità e alla varietà di tipi

del lavoro", ma aveva soggiunto "sempreché si tratti di situazioni

idonee a giustificare un regime eccezionale, con riguardo ad altri

apprezzabili interessi e comunque non vengano superati i limiti di

ragionevolezza" (sentenze n. 101 del 1975, n. 146 del 1971, n. 150

del 1967).

Principio che ha trovato puntuale applicazione, come s'è visto,

nell'eccezionale regime di licenziamento disposto per i dirigenti, in

vista della considerazione che veniva data agli interessi di una

razionale risistemazione dei ridotti contingenti del personale, ma

che sicuramente supera i limiti di ragionevolezza quando si vuole

continuare ad applicarlo anche al trattamento che deve accompagnare e

qualificare un regime di licenziamento collettivo.

Il tentativo di dare a posteriori, nelle scritture di parte,

qualche giustificazione alla disparità, assumendo che, per le loro

qualità culturali e per migliori condizioni economiche, i dirigenti

non avrebbero avuto problemi a trovare più celermente altro lavoro,

anche se avessero dovuto affrontare qualche tempo di disoccupazione,

non ha molto pregio.

La disoccupazione è situazione dura per tutti (un'altissima

Autorità spirituale l'ha recentemente definita "scandalo"), e

ciascuno la subisce dolorosamente nella relatività del suo abituale

tenore di vita. Né è vero che i dirigenti, specie se ingegneri,

troverebbero più facile collocazione in altro rapporto di lavoro,

perché, anzi, proprio la loro cultura e la loro esperienza

specialistica al settore minerario è di ostacolo all'assunzione in

altri settori; mentre evidentemente quello di loro competenza,

esclusa ormai l'isola, non ha in Italia sviluppi tali da consentire

assunzioni in altre regioni.

Difficoltà che - come più sopra si è rilevato - sono di gran

lunga inferiori per il lavoratore normale e per l'impiegato generico,

ai quali invece la legge ha attribuito, in occasione del

licenziamento, larghe provvidenze.

Del resto - come bene ha messo in luce l'ordinanza di rimessione -

non solo lo Stato, in analoghe occasioni, non ha discriminato il

trattamento dei dipendenti di società, a partecipazione statale

maggioritaria, messe in liquidazione o assorbite, ma la stessa

Regione Sicilia, in successive evenienze, ha avuto cura di evitare

disparità nei confronti dei dirigenti: essa aveva, anzi, tentato

recentemente, (l. r. 18 febbraio 1986, n. 7, art. 14) di dare almeno

parziale riparazione alle disuguaglianze introdotte dalla legge

impugnata, ma l'INPS, con sua nota 26/9/1986, ha ritenuto

impraticabile la proposta emergente dalla citata l. n. 7 del 1986 a

causa della cessazione dei rapporti di lavoro da ormai dieci anni.

Va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale in parte

qua delle residue norme impugnate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile, nella parte in cui si riferisce ai

dirigenti cinquantenni ed ultracinquantenni, la questione di

legittimità costituzionale degli artt 5 u.c. e 10 della legge

regionale siciliana 6 giugno 1975, n. 42 ("Provvedimenti per la

ripresa economica delle zone ricadenti nei bacini minerari zolfiferi

siciliani"), sollevata dal T.A.R. per la Sicilia con ordinanza 22

gennaio 1982 nei riguardi dell'art. 3 Cost;

Dichiara infondata, nella parte in cui si riferisce ai dirigenti

infracinquantenni, la medesima questione sollevata dallo stesso

Tribunale con la detta ordinanza nei riguardi delle stesse norme e

con riferimento ad uguale parametro;

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt 6, primo

comma, e 9 della legge regionale citata, nella parte in cui non

contemplano anche i dirigenti in eccedenza, per i quali si sia

proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 5 u.c.

stessa legge, ai fini delle provvidenze di cui ai commi successivi

dell'art. 6 e allo stesso art. 9 della legge.

Così deciso in Roma, in udienza pubblica, nella sede della Corte

costituzionale, palazzo della Consulta il 20 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 22 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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