Corte costituzionale

Sentenza n. 180/1985

Altra decisione · depositata il 13/06/1985 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della

legge 25 febbraio 1963, n. 289 (modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n.

6, sull'attuazione della Cassa nazionale di previdenza per avvocati e

procuratori), promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1976 dal

Pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Patrignani

Leonida e Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza Avvocati e

Procuratori, iscritta al n. 500 del registro ordinanze 1977 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 353 dell'anno

1977.

Visti gli atti di costituzione di Patrignani Leonida e della Cassa

Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori, nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 1985 il Giudice relatore

Brunetto Bucciarelli Ducci;

udito l'Avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza del 17 dicembre 1976 il Pretore di Ferrara ha

sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 4, 35 e 38 della Costituzione, dell'art. 18

della legge 25 febbraio 1963, n. 289 (modifiche alla legge 8 gennaio

1952, n. 6, sull'attuazione della Cassa nazionale di previdenza per

avvocati e procuratori), nella parte in cui, in caso di interruzione

nell'iscrizione alla Cassa, non consente il cumulo di più periodi di

iscrizione, a meno che la cancellazione non sia avvenuta per forza

maggiore (secondo comma).

Osserva il giudice a quo che tale grave sanzione di caducità degli

effetti di precedenti contribuzioni non avrebbe eguali nell'intero

sistema previdenziale vigente che tende anzi a valorizzare ogni forma

di contribuzione a favore del lavoratore, istituendo complessi sistemi

di equivalenza tra contributi versati in dipendenza di attività

lavorative diverse, quali che siano il momento in cui si sono svolte e

l'intervallo di tempo intercorso tra di esse. Secondo l'ordinanza di

rimessione la norma violerebbe le garanzie disposte dagli artt. 4,

secondo comma, 35 e 38 della Costituzione.

2. - Si sono costituite in giudizio entrambe le parti. L'avv.

Leonida Patrignani, ricorrente nel giudizio di merito, aderisce con

deduzioni del 29 gennaio 1977 alle conclusioni dell'ordinanza di

rimessione, svolgendo le stesse argomentazioni.

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore degli

Avvocati e Procuratori, costituitasi con atto del 22 giugno 1977 in

persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.

Giuseppe Valensise del Foro di Roma, conclude per l'infondatezza della

questione, essendo pienamente giustificata la diversità del regime

previdenziale tra avvocati e lavoratori dipendenti.

La cancellazione dell'avvocato dalla sua Cassa di previdenza

deriva, infatti, dalla cessazione dell'attività libero-professionale e

comporta, quindi, con il venir meno del requisito soggettivo

l'estinzione (e non l'interruzione) del rapporto assicurativo per

spontaneo o volontario recesso dell'assicurato e la restituzione del

montante versato, prevista dallo stesso art. 18 impugnato.

Nessuno dei parametri costituzionali invocati sarebbe stato quindi

violato dalla disposizione impugnata.

3. - È intervenuto in giudizio con atto del 20 luglio 1977 anche

il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, assumendo l'infondatezza della

questione.

Dopo aver ricordato che ai sensi dello stesso art. 18 della legge

n. 289 del 1963 l'iscritto che viene cancellato dalla Cassa

anteriormente all'acquisizione dei requisiti necessari per il

conseguimento della pensione di vecchiaia ha diritto, purché siano

trascorsi almeno dieci anni dalla data della sua iscrizione, alla

restituzione del montante, al tasso del 4,50% dei contributi già

versati e, in caso di un periodo di iscrizione inferiore a dieci anni,

al rimborso comunque delle somme pagate, senza interessi, l'Avvocatura

sostiene che il principio cardine del sistema previdenziale previsto

per gli Avvocati è la "effettività e continuità" della professione

forense, come si deduce chiaramente dai lavori preparatori (cfr.

relazione alla Camera sulla proposta n. 289 del 1963, doc. 3701). Il

legislatore del 1963 avrebbe dunque escluso che il professionista

forense possa entrare ed uscire a suo arbitrio dalla Cassa in funzione

dell'iscrizione all'Albo, in quanto lo speciale sistema previdenziale

forense trova il suo fondamento "in una serie non lieve di

contribuzioni che l'avvocato che esercita continuamente ed

effettivamente la professione, versa alla Cassa, quali i contributi

annuali, commisurati al reddito, marche Cicerone, prelievi per

registrazioni di sentenze e percentuali su eventuali incarichi

giudiziari". Considerato in diritto :

1. - La questione sottoposta all'esame della Corte è se contrasti

o meno con gli artt. 4, 35 e 38 della Costituzione l'art. 18 della

legge 25 febbraio 1963, n. 289, nella parte in cui non consente il

cumulo di più periodi di iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza

per avvocati e procuratori, a meno che la cancellazione non sia

avvenuta per forza maggiore.

Dubita il giudice a quo che tale disposizione violi i principi del

diritto al lavoro e quindi del dovere della Repubblica di promuovere le

condizioni che lo rendano effettivo (art. 4 Cost.); della tutela del

lavoro stesso in tutte le sue forme (art. 35, primo comma, della

Costituzione); del diritto alla previdenza e sicurezza sociale di tutti

i cittadini nei casi di inabilità (art. 38 Cost.).

2. - La rilevanza della questione sollevata nel procedimento de quo

discende - come si apprende dall'ordinanza di rimessione - dal fatto

che oggetto specifico della controversia era la domanda avanzata

dall'avv. Leonida Patrignani nei confronti della Cassa di previdenza di

ricongiungere due periodi di prestazioni contributive, separate tra

loro da una interruzione quasi decennale per volontaria cancellazione

dall'Albo professionale e conseguentemente dalla Cassa.

Tale ricongiungimento, infatti, era precluso dalla norma impugnata

secondo cui "l'iscritto che viene cancellato dalla Cassa nazionale

anteriormente all'acquisizione dei requisiti necessari per il

conseguimento della pensione di vecchiaia, ha diritto, purché siano

trascorsi almeno dieci anni dalla data della sua iscrizione, alla

restituzione del montante, al tasso di interesse del 4,50 per cento

delle annualità di contributo personale obbligatorio già versate. Nel

caso che non sia decorso il predetto termine di dieci anni, verranno

rimborsate le somme versate a titolo di contributo personale, senza

alcun interesse".

"In caso di reiscrizione dell'iscritto cancellato il precedente

periodo di iscrizione non avrà alcun effetto, tranne nei casi di forza

maggiore".

Nelle more del giudizio la normativa della previdenza forense è

stata interamente innovata con la riforma introdotta con la legge 20

settembre 1980, n. 576, che in particolare all'art. 21 dispone che

coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i

requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di

ottenere il rimborso dei contributi previsti dalla precedente

legislazione e che in caso di nuova iscrizione essi possono

"ripristinare il precedente periodo di anzianità restituendo alla

cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse del dieci per

cento e la rivalutazione".

Con la nuova disciplina, pertanto, il ricongiungimento dei periodi

di iscrizione richiesto dal ricorrente nel procedimento de quo non è

più precluso, come avveniva con la norma impugnata, ma sarebbe al

contrario consentito.

Si verte dunque in un'ipotesi tipica di jus superveniens, spettando

al giudice a quo - al quale gli atti vanno restituiti - riesaminare la

rilevanza della questione sollevata alla luce della normativa

sopravvenuta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Ferrara.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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