Corte costituzionale

Sentenza n. 180/1984

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/06/1984 · relatore Antonino de Stefano

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2,

ultimo comma, della legge 8 ottobre 1976, n. 689 (Conversione in legge

del D.L. 10 agosto 1976, n. 543, concernente modifica dell'articolo 2

della legge 30 aprile 1976, n. 159, nella quale è stato convertito,

con modificazioni, il D.L. 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni

penali in materia di infrazioni valutarie. Ulteriori modifiche al D.L.

4 marzo 1976, n. 31, e alla legge 30 aprile 1976, n. 159) e 2,

penultimo comma, della legge 23 dicembre 1976, n. 863 (Conversione in

legge del D.L. 19 novembre 1976, n. 759, concernente modifica

dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito

dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, contenente

disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, e nuove norme

nella stessa materia) promossi con le seguenti ordinanze:

1) due ordinanze emesse il 15 e 26 aprile 1977 dal tribunale di

Como nei procedimenti penali a carico di Perini Bembo Federico Augusto

e Ruggiero Guido, iscritte ai nn. 261 e 276 del registro ordinanze 1977

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 190 e 198

dell'anno 1977;

2) ordinanza emessa il 1 dicembre 1980 dal tribunale di Bolzano nel

procedimento penale a carico di Nobile Vito, iscritta al n. 93 del

registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 130 dell'anno 1981;

3) ordinanza emessa il 28 novembre 1980 dal tribunale di Como nel

procedimento penale a carico di Canepa Nicolò, iscritta al n. 234 del

registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 221 dell'anno 1981;

4) due ordinanze emesse il 5 febbraio e 24 aprile 1981 dal

tribunale di Como nei procedimenti penali a carico di De Rosa Dario,

Chiappa Albino ed altra, iscritte ai nn. 403 e 516 del registro

ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 269 e 318 dell'anno 1981;

5) ordinanza emessa il 18 dicembre 1981 dal tribunale di Como nel

procedimento penale a carico di Monesi Elsa ed altro, iscritta al n.

394 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 303 dell'anno 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 settembre 1983 il Giudice

relatore Antonino De Stefano;

Udito l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 15 aprile 1977 nel procedimento penale

a carico di Perini Bembo Federico, il tribunale di Como ha dichiarato

rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale, sollevata dal P.M., degli artt. 2, ultimo comma, della

legge 8 ottobre 1976, n. 689, e 2, penultimo comma, della legge 23

dicembre 1976, n. 863, recanti disposizioni penali in materia di

infrazioni valutarie, in relazione agli artt. 3 e 35 della

Costituzione.

Il giudice a quo osserva che, ai sensi delle denunciate

disposizioni, la persona fisica di nazionalità italiana,

anagraficamente residente in Italia, può costituire, senza preventiva

autorizzazione, fuori del territorio dello Stato, a favore proprio o di

altri, disponibilità valutarie con proventi di lavoro, dipendente o

artigianale, svolto all'estero. Tale diritto non è invece riconosciuto

al cittadino italiano, che, pur versando nelle medesime condizioni,

costituisca all'estero disponibilità valutarie con proventi di lavoro

non dipendente o non artigianale, incorrendo quindi nelle sanzioni di

legge.

Pertanto la denunciata normativa determina una ingiustificata

disparità di trattamento tra cittadini italiani che svolgono lavoro

all'estero, discriminandoli esclusivamente a seconda del tipo di lavoro

da essi svolto, ed appare perciò in contrasto sia con l'art. 3 che con

l'art. 35 della Costituzione.

Secondo il tribunale di Como, la questione è rilevante, avendo il

Perini dichiarato di risiedere da oltre venti anni all'estero - pur

conservando in Italia la residenza anagrafica - e di aver costituito le

disponibilità valutarie in contestazione con proventi del proprio

lavoro, anche se non "dipendente" né "artigianale", consistente in

gran parte in attività di carattere professionale.

2. - Adempiute le formalità di rito, innanzi alla Corte è

intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura

dello Stato, osservando preliminarmente che il problema non sarebbe

stato posto dal giudice a quo in termini corretti. Il caso di cui

all'ordinanza di rinvio riguarda, infatti, persona che, pur avendo

conservato in Italia la residenza anagrafica, risiede all'estero da

oltre vent'anni e perciò dovrebbe essere considerata residente

all'estero. Comunque prosegue l'Avvocatura - nel merito è da rilevare

che la parificazione ai cittadini residenti all'estero, limitata ai

lavoratori subordinati e agli artigiani, è razionale, perché

l'attività svolta da questi lavoratori presuppone generalmente una

loro permanenza all'estero che si protrae per un apprezzabile periodo

di tempo, mentre altre prestazioni di lavoro (come, per es., quelle

artistiche, o, in genere, le professionali), richiedono normalmente una

permanenza assai breve, tale da non giustificare la parificazione

suddetta. Conclude, pertanto, chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata.

3. - In termini sostanzialmente identici, la suddetta questione di

legittimità costituzionale è stata sottoposta alla Corte, dallo

stesso tribunale di Como, con altre cinque ordinanze, emesse,

rispettivamente, il 26 aprile 1977 (in un procedimento penale a carico

di Ruggiero Guido), il 28 novembre 1980 (in un procedimento penale a

carico di Canepa Nicolò), il 5 febbraio 1981 (in un procedimento

penale a carico di De Rosa Dario), il 24 aprile 1981 (in un

procedimento penale a carico di Chiappa Albino), e, infine, il 18

dicembre 1981 (in un procedimento penale a carico di Monesi Elsa).

Anche queste ordinanze fanno riferimento agli artt. 3 e 35 della

Costituzione, ed impugnano le medesime norme già oggetto delle censure

formulate dal tribunale di Como nell'ordinanza del 15 aprile 1977.

In nessuno dei giudizi promossi con queste ordinanze si sono avute

costituzioni di parti private, né è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri.

4. - Anche il tribunale di Bolzano, con ordinanza emessa il 1

dicembre 1980, ha sollevato analoga questione, formulata in riferimento

al solo art. 3 della Costituzione e nei confronti del solo art. 2,

comma decimo, della legge 23 dicembre 1976, n. 863, nel corso di un

procedimento a carico di Nobile Vito, chiamato anch'egli a rispondere

penalmente, per aver costituito a proprio favore, senza la necessaria

autorizzazione, presso una banca tedesca, disponibilità valutarie

provenienti dagli introiti di una piccola impresa commerciale da lui

gestita in Germania.

Riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, nella

ordinanza si osserva che la norma impugnata sottrae alla situazione di

illegale costituzione di disponibilità valutarie all'estero

esclusivamente i cittadini che esercitino attività di artigiano o che

siano lavoratori dipendenti, mentre ne esclude tutti coloro che

esercitino attività commerciale, professionale, industriale o comunque

di natura economica. Così disponendo essa sembra ledere il principio

costituzionale di eguaglianza, dal momento che disciplina diversamente

le attività economiche dei cittadini all'estero.

In linea di fatto, nell'ordinanza si sottolinea che nel caso di

specie il Nobile, pur anagraficamente residente in territorio italiano,

risulta emigrato in Germania sin dal 14 dicembre 1976; che il medesimo

risulta esercente una impresa qualificata espressamente "non di tipo

artigianale"; e che i versamenti sul libretto di risparmio

sequestratogli, risultano tutti effettuati dal 13 dicembre 1976 al 9

gennaio 1980, periodo del suo soggiorno in Germania. La questione di

legittimità costituzionale in esame - conclude il tribunale - è

perciò rilevante ai fini della definizione del procedimento penale

Nemmeno in questo giudizio si è avuta costituzione di parte

privata, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

5. - All'udienza pubblica del 16 settembre 1983, dopo la relazione

svolta dal Giudice Antonino De Stefano, l'avvocato dello Stato Luigi

Siconolfi, per il giudizio promosso dal tribunale di Como con

l'ordinanza del 15 aprile 1977, ha insistito per la dichiarazione di

non fondatezza. Considerato in diritto :

1. - Per stabilire gli esatti termini delle questioni sottoposte

all'esame della Corte, conviene muovere dal d.l. 6 giugno 1956, n. 476,

convertito con modificazioni in legge 25 luglio 1956, n. 786, con il

quale sono state emanate nuove norme valutarie ed è stato istituito

"un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri". Tale

decreto all'art. 1 prende in considerazione la c.d. "residenza ai fini

valutari", disponendo, negli articoli successivi, una serie di obblighi

e di divieti, in materia valutaria, per i "residenti" in Italia, ai

quali non sono tenuti, invece, i "non residenti". Tra le varie

categorie di soggetti "considerati residenti" in Italia, il citato art.

1, al n. 4, indica "le persone fisiche di nazionalità italiana, aventi

la residenza all'estero, limitatamente all'attività produttrice di

redditi esercitata nel territorio della Repubblica".

Successivamente, è stato emanato il d.l. 4 marzo 1976, numero 31,

convertito con modificazioni in legge 30 aprile 1976, n. 159,

contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie. Esso

è stato ispirato - come si è sottolineato nei lavori parlamentari

relativi alla sua conversione in legge - dalla improrogabile esigenza

di reprimere o, quanto meno, di limitare al massimo il deleterio

fenomeno della c.d. "fuga di capitali". La nuova disciplina "ha

trasformato in delitti - puniti, nei casi più gravi, anche con la pena

detentiva - tutte quelle attività illecite, tramite le quali il

predetto fenomeno era andato assumendo dimensioni sempre più

preoccupanti e per le quali la semplice sanzione amministrativa, in

precedenza prevista, si era rivelata del tutto insufficiente". In

particolare, ai fini che qui interessano, va ricordato che l'art. 1 di

detto provvedimento prevede al comma secondo sanzioni penali (aumentate

nei casi contemplati dai commi successivi) per "chiunque costituisce

fuori del territorio dello Stato, a favore proprio o di altri,

disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere senza

l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria".

2. - Con d.l. 10 agosto 1976, n. 543, il termine di tre mesi,

stabilito dall'art. 2 della citata legge n. 159 del 1976 per la

dichiarazione di possesso all'estero di disponibilità valutarie o

attività di qualsiasi genere, veniva prorogato al 19 novembre 1976.

Nel convertire in legge tale decreto, la legge 8 ottobre 1976, n. 689,

ha apportato ulteriori modifiche al d.l. n. 31 del 1976 ed alla legge

n. 159 del 1976. Di tali modifiche va qui menzionato l'inserimento -

operato con l'art. 2 - dopo l'ultimo comma dell'art. 1 del d.l. n. 31

del 1976, come modificato dall'art. 1 della legge di conversione n. 159

del 1976, del seguente comma: "Agli effetti dell'art. 1, n. 4, del d.l.

6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25

luglio 1956, n. 786, per "residenza all'estero" si intende il periodo

in cui le persone fisiche di nazionalità italiana, pur conservando la

residenza anagrafica in Italia, hanno svolto lavoro dipendente o

artigianale all'estero, limitatamente alle disponibilità ed attività

ivi costituite, durante tale periodo, con i proventi del lavoro

medesimo".

Con d.l. 19 novembre 1976, n. 759, il termine sopra cennato veniva

ulteriormente prorogato al 3 dicembre 1976. In sede di conversione di

tale decreto legge, l'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, ha

integralmente sostituito il testo dell'art. 1 della legge di

conversione n. 159 del 1976, ed ulteriormente modificato dall'art. 2

della legge n. 689 del 1976. Nel nuovo testo dell'art. 1 - fermo

restando il divieto, accompagnato da sanzioni penali, di costituire

fuori del territorio italiano, a favore proprio o di altri,

disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere, senza

l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria - l'ultimo

comma riproduce sostanzialmente il contenuto dell'ultimo comma inserito

nel vecchio testo dall'art. 2 della legge n. 689 del 1976, cosi

disponendo: "Agli effetti dell'art. 1, n. 4, del d.l. 6 giugno 1956,

n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n.

786, la residenza all'estero, ivi considerata, s'intende riferita al

periodo in cui le persone fisiche di nazionalità italiana, pur

conservando la residenza anagrafica in Italia, hanno svolto lavoro

dipendente o artigianale all'estero, limitatamente alle disponibilità

ed attività ivi costituite durante tale periodo, con i proventi del

lavoro medesimo".

Conclusivamente, per effetto delle riportate disposizioni, sono

sottratte alla situazione di illegalità (ed alle conseguenti sanzioni

penali) le costituzioni di disponibilità valutarie all'estero,

effettuate da cittadini italiani che, pur conservando la residenza

anagrafica in Italia, abbiano svolto "lavoro dipendente o artigianale

all'estero", limitatamente ai mezzi finanziari colà acquisiti

attraverso le predette attività lavorative, nei periodi in cui esse si

sono svolte.

3. - Delle sette ordinanze di cui in narrativa, le sei del

tribunale di Como sollevano questione di legittimità costituzionale -

in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione - dell'art. 2,

ultimo comma, della legge 8 ottobre 1976, n. 689 (rectius, del comma

inserito - per effetto dell'art. 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689 -

dopo l'ultimo comma dell'art. 1 del d.l. 4 marzo 1976, n. 31, come

modificato dall'art. 1 della legge di conversione 30 aprile 1976, n.

159); e dell'art. 2, penultimo comma, della legge 23 dicembre 1976, n.

683 (rectius, dell'ultimo comma dell'art. 1 del d.l. 4 marzo 1976, n.

31, come modificato dall'art. 1 della legge di conversione 30 aprile

1976, n. 159, ed ulteriormente modificato dall'art. 2 della legge 8

ottobre 1976, n. 689, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 23

dicembre 1976, n. 863).

Il tribunale di Como, a sostegno della non manifesta infondatezza

della sollevata questione, osserva che, mentre la persona fisica di

nazionalità italiana, anagraficamente residente in Italia, può

costituire, senza preventiva autorizzazione, fuori del territorio dello

Stato, a favore proprio o di altri, disponibilità valutarie con

proventi di lavoro, dipendente o artigianale, svolto all'estero, lo

stesso diritto non è riconosciuto al cittadino italiano che, pur

versando nelle medesime condizioni, costituisca all'estero

disponibilità valutarie con proventi di lavoro non dipendente e non

artigianale. Pertanto, l'impugnata normativa determinerebbe una

ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini italiani che

svolgano lavoro all'estero, discriminandoli esclusivamente a seconda

delle forme ed applicazioni del loro lavoro.

L'ordinanza del tribunale di Bolzano deferisce a questa Corte

analoga questione, denunciando l'art. 2, comma decimo, della legge 23

dicembre 1976, n. 683 (rectius, l'ultimo comma dell'art. 1 del d.l. 4

marzo 1976, n. 31, come modificato dall'art. 1 della legge di

conversione 30 aprile 1976, n. 159, ed ulteriormente modificato

dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, nel testo sostituito

dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863), in riferimento al

solo art. 3 della Costituzione.

Secondo il giudice a quo, l'impugnata norma contrasterebbe con il

principio di eguaglianza, in quanto sottrae alla situazione di illegale

costituzione di disponibilità valutarie all'estero, esclusivamente i

cittadini italiani che esercitino attività di artigianato o che siano

lavoratori dipendenti, mentre lascia assoggettati al divieto ed alle

relative sanzioni penali gli altri cittadini italiani che, nelle stesse

condizioni, esercitino all'estero un'attività commerciale,

professionale, industriale o comunque di natura economica. La

questione, pertanto, è posta dal tribunale di Bolzano con riferimento

al solo principio di eguaglianza, ma in termini più ampi rispetto a

quella sollevata dal tribunale di Como, in quanto viene prospettata una

disparità di trattamento nell'ambito non della sola attività

lavorativa, ma di qualsiasi attività economica esercitata all'estero

da cittadini italiani.

4. - Le questioni prospettate dalle ordinanze di rimessione sono in

parte identiche, in parte connesse. Pertanto, i relativi giudizi

vengono riuniti per essere decisi con unica sentenza.

5. - In due ordinanze del tribunale di Como, una emessa il 28

novembre 1980 e l'altra il 24 aprile 1981, non si rinviene il menomo

riferimento alla concreta fattispecie, con la conseguente

impossibilità di valutare gli effettivi termini di operatività, nel

giudizio di provenienza, della normativa impugnata. Deve, pertanto, in

armonia con la giurisprudenza di questa Corte, dichiararsi la

inammissibilità della questione sollevata con le due predette

ordinanze.

6. - La questione sollevata dal tribunale di Bolzano non è

fondata. La disparità di trattamento viene, invero, dedotta, come

innanzi esposto, ponendo a raffronto attività di lavoro dipendente o

artigianale con attività economiche di qualsiasi natura svolte

all'estero dal cittadino italiano che abbia conservato in Italia la

residenza anagrafica. Ma, come è agevole rilevare, si tratta di

situazioni che sotto vari profili si presentano nettamente diverse, e

in ordine alle quali non appaiono irrazionali le diverse scelte operate

dal legislatore nella sua discrezionalità.

7. - Fondata è, invece, la questione, nei limiti e nei termini in

cui è stata posta dal tribunale di Como.

Dai lavori parlamentari relativi alla conversione dei due decreti

legge, 10 agosto 1976, n. 543, e 19 novembre 1976, n. 759, emerge che

l'impugnata normativa ha inteso favorire quei lavoratori italiani che,

recandosi all'estero per temporanee esigenze di lavoro, conservano la

residenza anagrafica in Italia; rispetto a quest'ultimo dato formale,

cioè, si è accordata prevalenza alla situazione di fatto connessa

alla dimora all'estero per tutto il periodo in cui il cittadino

italiano vi esplica la propria attività lavorativa. Favor che

indubbiamente trova ispirazione e fondamento nel precetto dell'ultimo

comma dell'art. 35 della Costituzione, secondo cui la Repubblica

"riconosce la libertà di emigrazione... e tutela il lavoro italiano

all'estero".

Ma una volta accertata la finalità perseguita dalla normativa in

esame, del tutto irrazionale appare l'aver circoscritto la disposizione

di favore alle sole ipotesi di lavoro dipendente e di attività

artigianale, escludendo così dal beneficio quelle forme di lavoro

autonomo) alle quali fa riferimento il titolo III del libro V del

codice civile. Si è venuta, in tal guisa, a determinare - come ben

rileva il giudice a quo - una ingiustificata disparità di trattamento

penale, fondata soltanto sulla natura del lavoro esplicato all'estero

da cittadini italiani. Disparità nella quale si concreta, pertanto,

una violazione del principio di eguaglianza in riferimento al diritto a

quella "tutela", che l'art. 35, ultimo comma, della Costituzione vuole

assicurata al lavoro italiano all'estero, "in tutte le sue forme ed

applicazioni", come si ricava dal combinato disposto con il primo comma

dello stesso articolo. Che se, a suffragare la validità della deroga

operata dal legislatore al generale divieto, al fine di tutelare

l'attività lavorativa (dipendente o artigianale) realizzata all'estero

personalmente dal cittadino italiano, può valere la considerazione che

i redditi scaturenti da tali attività lavorative non implicano

esportazioni di capitali dall'Italia (se mai, la sola attività

artigianale potrebbe comportare l'esportazione di modeste

attrezzature), non va taciuto che la stessa considerazione può

ripetersi per l'attività esplicata all'estero dal professionista e in

genere dal lavoratore autonomo.

L'Avvocatura dello Stato, a difesa dell'impugnata normativa, si

richiama alla maggior durata della permanenza all'estero, cui è

costretto il cittadino italiano che vi esplichi attività di lavoro

subordinato o artigianale, rispetto alla brevità della dimora

all'estero che richiedono altre prestazioni di lavoro (come quelle

artistiche o professionali). Ma l'argomento non appare idoneo a

giustificare la diversità di trattamento: innanzi tutto perché la

maggior o minor durata della dimora all'estero non contraddistingue,

certo, con carattere di esclusività l'uno o l'altro tipo di

prestazione di lavoro; e poi, perché, in linea di fatto, il lavoro

temporaneo all'estero ben può svolgersi in un arco di tempo più o

meno lungo, indipendentemente dalla natura del lavoro stesso (si pensi,

ad es., ad un lavoro subordinato a carattere stagionale e non

ricorrente, e, per altro verso, ad un'autonoma attività artistica o

professionale che si esplichi all'estero con periodiche cadenze,

alternate a periodi di esplicazione della stessa attività in Italia).

8. - Merita in proposito di venir anche ricordato che in un disegno

di legge, presentato dal Governo nella ottava legislatura e recante

modifiche ed integrazioni della legislazione penale valutaria (Camera

dei deputati - n. 2552), si prevedeva, fra l'altro, la estensione

dell'agevolazione de qua agitur a tutte le persone fisiche che, pur

conservando la residenza anagrafica in Italia, avessero svolto

attività lavorativa all'estero. Infatti, l'art. 1 del disegno in

parola, nel sostituire ancora una volta il testo dell'art. 1 del d.l.

n. 31 del 1976, convertito con modificazioni nella legge n. 159 del

1976, modificato dall'articolo 2 della legge n. 689 del 1976, e

successivamente sostituito dall'art. 2 della legge n. 863 del 1976, ne

riproduceva testualmente l'ultimo comma, con la eliminazione

dell'inciso "dipendente o artigianale". Nella relazione che

accompagnava il disegno di legge si chiariva al riguardo che era stata

eliminata "la previsione limitativa contenuta nell'ultimo comma, il

quale, consentendo la costituzione di disponibilità ed attività

all'estero soltanto al cittadino italiano che ivi abbia conseguito

proventi da lavoro dipendente o artigianale, determina una irrazionale

disparità di trattamento fra cittadini svolgenti lavoro all'estero.

discriminando i medesimi a seconda delle forme e applicazioni del loro

lavoro".

Decaduto il disegno di legge anzidetto per l'intervenuto

scioglimento delle Camere, nell'attuale nona legislatura è stato

presentato dal Governo ed è tuttora all'esame del Parlamento, un

disegno di legge di più ampia portata, per la "revisione della

legislazione valutaria" (Senato della Repubblica - n. 316). Esso, nel

sostituire il testo dell'art. 1, più volte già citato, non ne

riproduce l'ultimo comma, del quale ora si discute; e nella relazione

che lo accompagna si chiarisce che la "implicita abrogazione (in luogo

dei perfezionamenti di cui al disegno di legge n. 2552) dell'ultimo

comma dell'art. 1 della legge n. 159 (come successivamente modificata),

introduttivo della nozione di " non residenza " in favore dei

lavoratori italiani all'estero", si fonda sul convincimento che lo

strumento più opportuno per adottare le previste condizioni di favore

sia quello "amministrativo regolamentare".

9. - Per le suesposte considerazioni ritiene la Corte che sussista

il denunciato contrasto dell'impugnata normativa, nei termini

rappresentati dal tribunale di Como, con gli artt. 3 e 35 della

Costituzione; e che, pertanto, ne vada dichiarata la illegittimità

costituzionale nella parte in cui essa fa riferimento solo al lavoro

dipendente o artigianale svolto all'estero, e non anche al lavoro

autonomo, previsto nel titolo III del libro V del codice civile,

esplicato all'estero, nelle medesime condizioni, da persone fisiche di

nazionalità italiana.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 261 e 276 R.O. 1977, 98,

234, 403 e 516 R.O. 1981, 394 R.O. 1982;

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, del d.l. 4 marzo 1976, n. 31

(Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), come

modificato dall'art. 1 della legge di conversione 30 aprile 1976, n.

159, ed ulteriormente modificato dall'art. 2 delle legge 8 ottobre

1976, n. 689, e dello stesso art. 1, ultimo comma, del d.l. 4 marzo

1976, n. 31, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre

1976, n. 863, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della

Costituzione, con le ordinanze emesse il 28 novembre 1980 (R.O. n. 234

del 1981) ed il 24 aprile 1981 (R O. n. 516 del 1981) dal tribunale di

Como;

2) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo

comma, del d.l. 4 marzo 1976, n. 31 (Disposizioni penali in materia di

infrazioni valutarie), come modificato dall'art. 1 della legge di

conversione 30 aprile 1976, n. 159, ed ulteriormente modificato

dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, nella parte in cui fa

riferimento al solo lavoro dipendente o artigianale svolto all'estero,

e non anche al lavoro autonomo, previsto nel titolo III del libro V del

codice civile, esplicato all'estero, nelle medesime condizioni, da

persone fisiche di nazionalità italiana;

3) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1 ultimo

comma, del d.l. 4 marzo 1976, n. 31 (Disposizioni penali in materia di

infrazioni valutarie), come modificato dall'art. 1 della legge di

conversione 30 aprile 1976, n. 159, ed ulteriormente modificato

dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, nel testo sostituito

dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, nella parte in cui

fa riferimento al solo lavoro dipendente o artigianale svolto

all'estero, e non anche al lavoro autonomo, previsto nel titolo III del

libro V del codice civile, esplicato all'estero, nelle medesime

condizioni, da persone fisiche di nazionalità italiana;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, ultimo comma, del d.l. 4 marzo 1976, n. 31 (Disposizioni

penali in materia di infrazioni valutarie), come modificato dall'art. 1

della legge di conversione 30 aprile 1976, n. 159, ed ulteriormente

modificato dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, nel testo

sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con

l'ordinanza emessa il 1 dicembre 1980 (RO. n. 98 del 1981) dal

tribunale di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 giugno 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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