Corte costituzionale

Sentenza n. 18/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/02/1998 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6legge 463/1983

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma,

del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre

1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e

per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari

settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini),

promossi con ordinanze emesse il 13 gennaio 1996 dal pretore di Lecce

sul ricorso proposto da Greco Assunta contro l'I.N.P.S., iscritta al

n. 236 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno

1996 ed il 25 settembre 1996 dal tribunale di Firenze sul ricorso

proposto da Carnevali Giuseppa contro l'I.N.P.S., iscritta al n. 21

del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S., di Greco Assunta e di

Carnevali Giuseppa nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 1997 il giudice relatore

Fernanda Contri;

Uditi gli avvocati Carlo De Angelis per l'I.N.P.S., Gabriella Del

Rosso per Carnevali Giuseppa e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio - iniziato da Assunta Greco nei

confronti dell'I.N.P.S. per ottenere l'integrazione al trattamento

minimo della pensione diretta, con conseguente riconoscimento del

diritto alla pensione di riversibilità nella misura del sessanta per

cento di quella, già integrata, spettante al suo dante causa - il

pretore di Lecce, con ordinanza emessa il 13 gennaio 1996, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, periodo secondo,

ultima parte, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in

materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa

pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica

amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge

11 novembre 1983, n. 638, nella sua interezza, o per la parte in cui

non prevede la necessità di una domanda dell'interessato per

l'integrazione al trattamento minimo della pensione di riversibilità

costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione

obbligatoria non inferiore a 781.

Al fine di stabilire quale fra le due pensioni - inferiori al

trattamento minimo ed a carico della stessa gestione - spettanti alla

ricorrente fosse da integrare, l'I.N.P.S. aveva applicato l'art. 6,

terzo comma, il quale, dopo aver premesso che "nel caso di

titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della

stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al

trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta" (sempre

che non risultino superati i limiti di reddito di cui ai precedenti

commi dell'art. 6), recita: "nel caso in cui una delle pensioni

risulti costituita per effetto di un numero di settimane di

contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione

della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi

successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a

781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima

pensione".

Osserva il giudice rimettente che il criterio risultante dal

combinato disposto della prima e della seconda parte del riportato

periodo secondo del comma 3 dell'art. 6 del d.-l. 12 settembre 1983,

n. 463, impone di integrare al trattamento minimo la pensione di

riversibilità costituita per effetto di un numero di settimane di

contribuzione non inferiore a 781, qualora questa concorra con una

pensione diretta costituita per effetto di un numero inferiore di

settimane di contribuzione.

Il giudice a quo dubita della costituzionalità dell'ultima parte

del secondo periodo - correttamente, ad avviso del rimettente,

applicata dall'I.N.P.S. per determinare il trattamento spettante alla

ricorrente, ciò che consente di affermare la rilevanza della

questione - isolatamente considerata, ovvero in combinato disposto

con la prima parte del medesimo periodo, in considerazione

dell'apparente assenza di una ragione giustificatrice della deroga da

tale ultima parte introdotta al criterio - ritenuto dal rimettente

dotato di valore generale - stabilito nella prima parte del periodo

secondo, che, ai fini dell'integrazione in caso di titolarità di

pensioni diretta ed ai superstiti inferiori al trattamento minimo,

privilegia la prima.

La scelta legislativa di integrare al trattamento minimo la

pensione ai superstiti qualora risulti l'unica costituita per effetto

di un numero di settimane di contribuzione non inferiore a 781

potrebbe, ad avviso del pretore rimettente, portare ad un trattamento

pensionistico complessivo migliore o peggiore di quello spettante per

l'ipotesi di integrazione della pensione diretta, "a seconda di una

circostanza non considerata dalla norma e per questo alla stessa

indifferente, quale appunto il numero, molto distante o molto

prossimo a 781, dei contributi settimanali da far valere per il

calcolo della pensione diretta".

Dall'applicazione del criterio censurato deriverebbero

ingiustificate disparità di trattamento tra soggetti

"plurititolari", ed altresì conseguenze irrazionali, potendo,

"contro ogni logica equitativa (che deve premiare chi ha più

contribuito)", il titolare di pensione diretta notevolmente inferiore

al trattamento minimo nell'importo "a calcolo" e di pensione ai

superstiti costituita con un numero di settimane di contribuzione

inferiore a 781 trovarsi a godere di un trattamento complessivo

migliore di quello che gli sarebbe spettato qualora sulla posizione

assicurativa del suo dante causa fossero stati versati più di 780

contributi settimanali. Nell'ordinanza di rimessione si aggiunge che

"l'assurdità" di integrare al minimo la pensione di riversibilità

tutte le volte che questa sia stata costituita per effetto di oltre

780 settimane di contribuzione appare ancora più evidente alla luce

della sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993, che ha

dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 22 della legge 21

luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non prevede che la pensione

di riversibilità sia calcolata proporzionalmente alla pensione

diretta integrata al trattamento minimo già liquidata, o comunque

spettante, al dante causa del pensionato.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituito l'I.N.P.S. per chiedere il rigetto della questione,

deducendo la razionalità della disciplina denunciata sia in

considerazione dei particolari benefici riconosciuti dal d.P.C.M. 16

dicembre 1989 alle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria

dei lavoratori dipendenti liquidate con più di 780 contributi,

purché integrate al trattamento minimo; sia perché l'impugnato art.

6, comma 3, per i vari casi di plurititolarità, specifica soltanto

su quale pensione è dovuta l'integrazione, senza alcun riferimento

al trattamento complessivo in conseguenza spettante, scegliendo di

privilegiare il trattamento minimo di importo più elevato, ma non il

trattamento complessivo più favorevole; sia, infine, in quanto la

normativa introdotta dall'art. 6 del decreto-legge n. 463 del 1983

trae origine da una necessità di riordino della materia

dell'integrazione al minimo e di contenimento della spesa pubblica.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, per chiedere la

declaratoria di manifesta infondatezza della questione. Si legge

nell'atto di intervento che "una volta affermato il principio, che

appare del tutto ragionevole, secondo il quale l'integrazione al

trattamento minimo della pensione di riversibilità è dovuta quando

il dante causa del titolare della pensione medesima abbia provveduto

ai versamenti contributivi per un numero di settimane non inferiore a

781, non si comprende la necessità della domanda dell'interessato

per ottenere il predetto beneficio". La circostanza poi che nelle

liquidazioni possano verificarsi trattamenti diversi sarebbe

determinata da situazioni differenziate, e l'affermazione del giudice

a quo, per cui la norma denunciata "tende a favorire preferibilmente

chi abbia meno lavorato e, quindi, meno contribuito", non

risulterebbe fondata su concrete e specifiche indicazioni.

4. - La ricorrente nel procedimento civile a quo ha depositato

tardivamente l'atto di costituzione nel presente giudizio

costituzionale.

5. - In prossimità dell'udienza, l'I.N.P.S. ha depositato una

memoria illustrativa ad integrazione di quanto già dedotto con

l'atto di costituzione.

L'Istituto premette che l'interpretazione letterale dell'art. 6,

comma 3, del decreto-legge n. 463 del 1983, che impone di distinguere

tra pensioni appartenenti a diverse gestioni e pensioni a carico

della stessa gestione, appare esatta fino all'entrata in vigore

dell'art. 7 della legge n. 140 del 1985, che ha parificato i

trattamenti minimi. Dopo l'equiparazione dei trattamenti minimi, non

vi sarebbe più ragione di sottrarre alla speciale disciplina dettata

per l'ipotesi di concorso di pensione diretta con pensione di

riversibilità il caso che dette pensioni gravino su gestioni

diverse. Anche in quest'ultimo caso il criterio di determinazione

della pensione da integrare sarebbe quello che comporta il

riconoscimento del trattamento minimo sulla pensione diretta, salvo

il caso della pensione assistita da un requisito contributivo di

almeno 781 settimane.

D'altro canto, quanto al criterio sussidiario previsto dal primo

periodo del denunciato terzo comma, l'I.N.P.S. insiste nel

sottolineare come non sia affatto certo che la pensione più remota

sia quella di importo più basso, e che quindi l'applicazione di tale

criterio sussidiario comporti sempre un trattamento pensionistico

complessivo più favorevole; vantaggio, quest'ultimo, che il

legislatore non si è peraltro mai preoccupato di garantire.

In ordine alla richiesta di intervento additivo formulata

nell'ordinanza di rimessione del pretore di Lecce, l'I.N.P.S. osserva

infine che sarebbe privo di razionale giustificazione il criterio di

rimettere al pensionato la scelta della pensione da integrare, tanto

più che tale facoltà verrebbe riconosciuta solo nell'ipotesi

considerata nell'ultima parte del terzo comma e resterebbe esclusa

nelle altre, ove pure la mancanza di scelta non si accompagna ad un

trattamento complessivo necessariamente più favorevole.

6. - Questioni parzialmente analoghe sono state sollevate dal

tribunale di Firenze nel corso di un giudizio promosso da Giuseppa

Carnevali contro l'I.N.P.S., per chiedere la riforma in appello della

sentenza con la quale il pretore di Firenze aveva respinto la domanda

volta ad ottenere l'integrazione al trattamento minimo della sua

pensione diretta, con conseguente riconoscimento del diritto alla

pensione di riversibilità nella misura del sessanta per cento di

quella spettante al dante causa, comprensiva della quota di

integrazione al trattamento minimo. Il tribunale di Firenze, con

ordinanza emessa il 25 settembre 1996, ha sollevato, in relazione

agli articoli 3 e 29 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, comma 3, del d.-l. 12 settembre 1983, n.

463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in

cui stabilisce, in caso di cumulo tra più pensioni, ai fini della

individuazione di quella da integrare al trattamento minimo, criteri

ingiustificatamente diversi tra pensioni appartenenti a diverse

ovvero ad un'unica gestione, e meno favorevoli per quest'ultima

ipotesi, sacrificando in tal caso la funzione della pensione di

riversibilità.

Anche in questo caso, al fine di stabilire quale fra le due

pensioni - inferiori al trattamento minimo ed a carico della stessa

gestione - spettanti all'appellante fosse da integrare, l'I.N.P.S.

aveva applicato l'art. 6, comma 3, periodo secondo, del decreto-legge

n. 463 del 1983.

Ad avviso del tribunale rimettente, la ragione che giustificava la

deroga al criterio volto a privilegiare la pensione diretta è venuta

meno con l'abolizione, ad opera del d.P.C.M. 16 dicembre 1989, dei

benefici che l'art. 14-quater del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663,

nonché la legge 15 aprile 1985, n. 140, garantivano alle pensioni

liquidate per effetto di almeno 781 contributi settimanali. L'attuale

quadro normativo sarebbe diverso da quello presupposto dal disegno

originario del legislatore del 1983, con la conseguenza che, oggi, le

stesse disposizioni allora approvate, risulterebbero

ingiustificatamente discriminatorie in danno delle pensioni erogate

da un'unica gestione, rispetto a quelle erogate da gestioni diverse,

per le quali la prima parte del denunciato terzo comma prevede

differenti e più favorevoli criteri di individuazione della pensione

da integrare al trattamento minimo.

Il criterio applicabile nell'ipotesi, che ricorre nel giudizio a

quo, di concorso di più pensioni a carico della stessa gestione (che

impone l'integrazione della pensione di riversibilità ove solo essa

- e non anche la pensione diretta - risulti costituita per effetto di

un numero di contributi settimanali superiori a 780), che può

apparire svantaggioso, sotto il profilo del trattamento pensionistico

complessivamente spettante, specialmente qualora la pensione diretta

risulti basata su di una contribuzione modesta, potrebbe, ad avviso

del giudice a quo, essere ritenuto razionale in considerazione delle

finalità di contenimento della spesa pubblica che sono all'origine

del decreto-legge n. 463 del 1983. Senonché, la violazione dell'art.

3 della Costituzione non verrebbe meno, in quanto il criterio

previsto in caso di concorso di pensioni erogate da gestioni diverse

non sembra sottintendere una analoga ratio di contenimento della

spesa previdenziale.

Un ulteriore profilo d'incostituzionalità viene individuato dal

tribunale rimettente nel contrasto della disciplina impugnata con

l'art. 29 della Costituzione. Nell'argomentare tale ulteriore

profilo, il giudice a quo muove dalla sentenza della Corte

costituzionale n. 495 del 1993, che ha dichiarato illegittimo l'art.

22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non prevede

che la pensione di riversibilità sia calcolata proporzionalmente

alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata,

o comunque spettante, al dante causa del pensionato.

Il rimettente osserva che la considerazione posta a fondamento

della menzionata decisione costituzionale, peraltro già

precedentemente espressa nella sentenza n. 926 del 1988, è che la

pensione di reversibilità attua, per il coniuge superstite, una

specie di proiezione oltre la morte della funzione di sostentamento

assolta in vita dal reddito del de cuius, perseguendo lo scopo di

porre il superstite al riparo dalla eventualità dello stato di

bisogno che potrebbe derivargli dalla morte del coniuge. La dubbia

compatibilità della disciplina denunciata con l'art. 29 della

Costituzione discenderebbe dalla circostanza che il trasferimento

della integrazione al trattamento minimo dalla pensione diretta a

quella di reversibilità, che già incorpora la quota di trattamento

minimo spettante al de cuius (per il coniuge pari al sessanta per

cento), potrebbe comportare una "compressione del trattamento

complessivo, rispetto alla situazione in vita del de cuius,

attraverso un intervento sulla pensione diretta, che viene riportata

a calcolo, lesivo della funzione della pensione di riversibilità".

7. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la parte

appellante nel procedimento a quo per chiedere l'accoglimento della

questione sollevata dal tribunale di Firenze e per svolgere deduzioni

volte ad evidenziare l'irrazionalità nonché l'iniquità della

disciplina denunciata, specie in séguito alle modifiche legislative

successivamente intervenute, che hanno eliminato i benefici previsti

per i titolari di pensioni costituite per effetto di un numero di

contributi settimanali non inferiori a 781. La violazione dell'art. 3

della Costituzione si profilerebbe, ad avviso della parte privata

costituita, sia perché il legislatore avrebbe adottato criteri

diversi in base ad un elemento, la liquidazione della pensione a

carico della stessa gestione o di gestioni diverse, cui non fa

riscontro alcuna differenza di carattere sostanziale; sia perché

l'erogazione automatica dell'integrazione al minimo sulla pensione

liquidata con più di 780 contributi determinerebbe una

ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di soggetti

che si trovano in identica posizione: i pensionati titolari di

pensione diretta e di pensione ai superstiti a carico della stessa

gestione. Sulla base di un dato del tutto casuale, quale il numero

dei contributi accreditato sulla pensione diretta, la norma potrebbe

portare, in certi casi, ad accordare al pensionato titolare di

pensione di riversibilità liquidata con meno di 780 contributi un

trattamento migliore rispetto a quello che gli sarebbe spettato

qualora sulla posizione assicurativa del dante causa fossero stati

versati più di 780 contributi settimanali, "favorendo in definitiva,

contro ogni logica equitativa, coloro che hanno contribuito in misura

minore".

8. - Nel giudizio di legittimità costituzionale si è costituito

anche l'I.N.P.S., chiedendo il rigetto della questione sollevata dal

tribunale di Firenze.

Secondo la parte appellata nel procedimento civile a quo, non è

univoca nella giurisprudenza di merito l'interpretazione da cui muove

il giudice rimettente, in base alla quale i criteri previsti

espressamente dalla disposizione impugnata per l'ipotesi di concorso

di pensioni erogate dalla stessa gestione non si applicherebbero in

caso di concorso di pensioni a carico di gestioni diverse. In secondo

luogo, l'I.N.P.S. contesta la lamentata disparità di trattamento

tra titolari di pensioni a carico della stessa gestione e di gestioni

diverse, osservando che il criterio sussidiario di scelta della

pensione da integrare applicabile a questi ultimi (pensione avente

decorrenza più remota) non è sempre il più favorevole, "in quanto

non è affatto certo che la pensione più remota sia quella di

importo più basso". Nell'atto di costituzione l'I.N.P.S. rileva poi

che, per i lavoratori dipendenti, la circostanza che la pensione sia

costituita sulla base di un numero di contributi settimanali

superiore a 780 ed abbia diritto all'integrazione al minimo assume

rilievo, ai fini dell'attribuzione di determinati benefici, anche

successivamente all'abrogazione della maggiorazione prevista

dall'art. 14-quater del decreto-legge n. 663 del 1979, convertito

nella legge n. 33 del 1980. Al riguardo l'Istituto rileva che le

pensioni riliquidate per effetto dell'art. 1 del d.P.C.M. 16 dicembre

1989, come quelle riliquidate ex art. 4 della legge n. 140 del 1985,

sono divenute in linea di massima superiori al minimo, per cui, in

presenza di altra pensione inferiore al minimo, quest'ultima avrebbe

titolo all'integrazione (sempre che i redditi del titolare risultino

inferiori ai limiti previsti). Quanto alla lamentata lesione della

funzione della pensione di riversibilità, l'I.N.P.S. osserva che i

criteri individuati dal legislatore nascono da una sua precisa

scelta, con la quale non si è ritenuto di garantire il trattamento

complessivo più favorevole, ma si è di volta in volta stabilito,

indipendentemente dall'importo complessivo, quale pensione dovesse

essere integrata.

9. - Tramite l'Avvocatura dello Stato, è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri chiedendo, come già in relazione alla

questione sollevata dal pretore di Lecce, la declaratoria di

manifesta infondatezza della questione. Nell'atto di intervento si

osserva come la circostanza che il legislatore abbia stabilito

criteri diversi nella determinazione dell'integrazione al trattamento

minimo, nel caso di concorso di pensioni appartenenti a diverse o ad

un'unica gestione, non comporti automaticamente situazioni più o

meno favorevoli a causa dell'operatività di un sistema piuttosto che

di un altro. In particolare, la scelta del criterio della pensione

avente decorrenza più remota, secondo l'Avvocatura, avrebbe origine

nella necessità di rendere più semplice l'individuazione della

pensione sulla quale applicare l'integrazione. Quanto alla lamentata

contrazione del trattamento complessivo, nell'atto di intervento si

rileva che l'eventuale riduzione della pensione diretta è naturale

conseguenza del principio che l'integrazione al trattamento minimo

può essere concessa su una sola pensione, spettando al legislatore

la scelta del criterio da adottare per la relativa liquidazione,

tenendo sempre presente l'esigenza di contenimento della spesa

pubblica. Considerato in diritto

1. - Con due distinte ordinanze, il pretore di Lecce ed il

tribunale di Firenze prospettano dubbi di legittimità costituzionale

dell'art. 6, terzo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463

(Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il

contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori

della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini),

convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui

disciplina i criteri di scelta della pensione da integrare al

trattamento minimo, nell'ipotesi di titolarità di più pensioni,

inferiori al minimo, erogate dalla stessa gestione I.N.P.S.

Il pretore di Lecce dubita, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo

comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, nella parte in cui,

derogando senza apparente giustificazione al criterio, ritenuto

prioritario, che privilegia la pensione diretta, prevede

l'integrazione al minimo della pensione ai superstiti costituita per

effetto di un numero di settimane di contribuzione non inferiore a

781, qualora la pensione diretta risulti basata su di una provvista

contributiva più esigua, provocando in tal modo - ad avviso del

rimettente - disparità nel trattamento pensionistico complessivo dei

soggetti iscritti alla stessa gestione I.N.P.S.

Il tribunale di Firenze dubita, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo

comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, nella parte in cui

prevede il criterio sussidiario dell'integrazione della pensione

costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione non

inferiore a 781 - oltre che sotto il profilo già prospettato dal

pretore di Lecce - in quanto suscettibile di produrre disparità di

trattamento tra titolari di pensioni a carico della stessa gestione

I.N.P.S. e titolari di pensioni erogate da gestioni diverse, ai

quali il primo periodo dell'impugnato comma 3 riserverebbe più

favorevoli criteri di individuazione della pensione da integrare.

Il tribunale di Firenze dubita inoltre, in riferimento all'art. 29

della Costituzione, della legittimità costituzionale della medesima

disposizione, giacché i criteri da essa previsti in caso di

plurititolarità di pensioni a carico della stessa gestione

comporterebbero talora una compressione del trattamento pensionistico

complessivo, lesiva della funzione della pensione di riversibilità.

2. - Le due ordinanze prospettano questioni in parte analoghe ed in

parte oggettivamente connesse. I relativi giudizi possono pertanto

essere riuniti e definiti con un'unica pronuncia.

3. - La questione sollevata dal pretore di Lecce non è fondata.

Al pretore rimettente, l'ultima parte del comma impugnato appare in

contrasto con il principio di eguaglianza, giacché darebbe origine a

disparità nel trattamento pensionistico complessivo dei soggetti

contestualmente titolari di pensione diretta ed ai superstiti erogate

dalla stessa gestione ed inferiori al minimo nell'importo a calcolo.

In particolare, risulterebbe penalizzato, tra i plurititolari aventi

diritto a una pensione diretta molto modesta nell'importo a calcolo,

il superstite titolare di una pensione di riversibilità costituita

per effetto di una contribuzione maggiore, mentre risulterebbe

favorito il coniuge superstite destinatario di un trattamento di

riversibilità costituito per effetto di un numero di settimane di

contribuzione inferiore a 781, che ottiene l'integrazione della

pensione diretta, in aggiunta al sessanta per cento della pensione

del dante causa, già integrata.

Il criterio censurato si inserisce in un articolato sistema

preordinato all'individuazione della pensione da integrare, delineato

dall'impugnato terzo comma ed organizzato intorno al principio in

base al quale, fermi restando i limiti di reddito previsti dai

precedenti commi dell'art. 6 del decreto-legge n. 463 del 1983,

l'integrazione spetta una sola volta. Si tratta di un congegno

normativo complesso, frutto di uno sforzo di razionalizzazione della

disciplina dell'integrazione al minimo delle pensioni, che questa

Corte ha già ritenuto nel suo insieme rispondente ai princìpi

costituzionali come precisati dalla precedente giurisprudenza

costituzionale (v. sentenze nn. 418 del 1991 e 184 del 1988).

La scelta di liquidare l'integrazione sulla pensione costituita per

effetto di almeno 781 contribuzioni settimanali, qualora l'altra

pensione risulti sorretta da una base contributiva più modesta, non

costituisce una deroga ingiustificata al criterio che impone di

privilegiare la pensione diretta, indicato per primo nella parte del

denunciato terzo comma che riguarda il caso di plurititolarità di

pensioni erogate dalla medesima gestione I.N.P.S., né può ritenersi

in sé irragionevole, a causa dell'asserito venir meno della sua

ratio originaria.

A parte l'opinabilità della scelta interpretativa volta a

riconoscere carattere di regola generale al criterio che privilegia

la pensione diretta, non v'è ragione, al fine di scrutinare la

legittimità costituzionale della disposizione censurata, di entrare

nel merito della questione concernente la persistenza o meno della

sua ratio originaria, rispetto alla quale il rimettente e l'I.N.P.S.,

solidale su questo punto con l'Avvocatura dello Stato, prospettano

opinioni opposte.

Non occorre, ai presenti fini, accertare se all'origine

dell'introduzione del criterio denunciato come (divenuto ormai)

irrazionale ed ingiustificato vi sia esclusivamente il proposito del

legislatore previdenziale di garantire l'erogazione del beneficio

accordato dall'art. 14-quater del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663,

convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevedeva una

maggiorazione mensile in favore delle pensioni integrate al minimo

costituite per effetto di un numero di contribuzioni settimanali non

inferiore a 781 (il cosiddetto superminimo per i

"settecentottantunisti"), successivamente assorbita dall'art. 4

della legge 15 aprile 1985, n. 140 e dall'art. 1 del d.P.C.M. 16

dicembre 1989, né occorre valutare se la riliquidazione più

favorevole prevista dalle stesse disposizioni citate da ultimo per le

pensioni assistite dal medesimo requisito contributivo sostituisca

adeguatamente il beneficio della maggiorazione mensile

originariamente concessa, dimostrando, come ritengono l'I.N.P.S. e

l'Avvocatura, la persistente razionalità del criterio censurato.

La circostanza che una disposizione legislativa smarrisca la sua

ratio originaria non comporta necessariamente, di per sé,

l'illegittimità costituzionale sopravvenuta della disposizione

stessa.

In sé considerato, il criterio di scelta in questione non limita

alcuna posizione soggettiva garantita dall'ordinamento a livello

costituzionale o, eventualmente, legislativo. In particolare, nessun

principio costituzionale - né, del resto, la disciplina

previdenziale nel suo complesso - accordano tutela alla pretesa

dell'assicurato al trattamento pensionistico complessivo più

favorevole. I princìpi costituzionali, al contrario, su questo punto

correttamente attuati dalla normativa censurata, non predeterminano

la scelta, rimessa alla discrezionalità del legislatore, dei criteri

per la ragionevole individuazione della pensione da integrare,

bensì, piuttosto, impongono al legislatore previdenziale

l'integrazione di (almeno) una pensione, attraverso un'erogazione

ulteriore rispetto al trattamento dovuto in base ai contributi

versati, al quale si aggiunge per assicurare al lavoratore in

quiescenza il reddito minimo considerato necessario per far fronte

alle esigenze di vita del titolare della pensione (v., da ultimo,

sentenza n. 127 del 1997).

Una disparità nel trattamento pensionistico complessivo,

svantaggiosa per i titolari di pensione diretta costituita per

effetto di un numero di contribuzioni settimanali inferiore a 781 e

di pensione di riversibilità invece assistita da tale requisito

contributivo, può riscontrarsi specialmente qualora particolarmente

esiguo sia l'importo a calcolo della pensione diretta, ed in forma

tanto più accentuata quanto più irrisorio risulti tale importo. In

questi casi, il plurititolare riceverebbe un trattamento complessivo

più favorevole ove fosse la pensione diretta la prestazione da

integrare, come previsto in favore del titolare di pensione diretta e

di pensione di riversibilità entrambe basate su di una contribuzione

inferiore (o superiore) a quella prescritta. Si tratta, peraltro, di

una disparità di mero fatto, derivante da circostanze contingenti ed

accidentali, riferibili non già alla norma impugnata considerata nel

suo contenuto precettivo - preordinato all'individuazione della

pensione da integrare - ma semplicemente alla sua applicazione

concreta, dato il concorso di talune premesse di ordine fattuale

occasionalmente ricorrenti; di tal genere di disparità, questa Corte

ha in più occasioni escluso la rilevanza ai fini della verifica

della legittimità costituzionale delle discipline denunciate per

contrasto con l'art. 3 della Costituzione (v., da ultimo, sentenza n.

417 del 1996, e ordinanza n. 92 del 1997).

Il criterio censurato dal rimettente, applicato in presenza di

pensioni dirette molto modeste nell'importo a calcolo, risulta

svantaggioso dal punto di vista - privo, come si è chiarito, di

rilievo costituzionale - del trattamento complessivo, soprattutto a

partire dalla sentenza n. 495 del 1993, con la quale questa Corte ha

inteso garantire che la percentuale del sessanta per cento liquidata

al coniuge superstite fosse calcolata sulla pensione del dante causa

nell'importo comprensivo dell'integrazione al minimo a quest'ultimo

spettante.

Con la citata pronuncia, questa Corte ha inteso salvaguardare la

funzione che i princìpi costituzionali assegnano alla pensione di

riversibilità, assicurando che il suo importo non scenda al di sotto

di una soglia minima. La circostanza che, in séguito a tale

decisione costituzionale, si riscontri in qualche caso una

duplicazione di garanzie in favore dell'assicurato - importo minimo

garantito della pensione di riversibilità ed eventuale integrazione

al trattamento minimo della stessa, in applicazione del criterio

censurato dal rimettente, con assorbimento della prima garanzia nella

seconda - non comporta un obbligo del legislatore di modificare la

disciplina dell'integrazione al minimo per garantire, o eventualmente

consentire su richiesta dell'interessato, come ipotizza il giudice a

quo, la combinazione più vantaggiosa dei due istituti di sicurezza

sociale, tra loro indipendenti e preordinati a fini eterogenei: da un

lato, salvaguardare comunque la funzione della pensione di

riversibilità, anche, eventualmente, in favore del coniuge

superstite che non abbia diritto all'integrazione al minimo;

dall'altro, assicurare al lavoratore in quiescenza un reddito minimo.

È pertanto priva di rilievo, ai fini della valutazione della

legittimità costituzionale della disposizione impugnata, la

circostanza che (non già a causa, ma) successivamente alla ricordata

decisione costituzionale, l'integrazione, anziché della pensione

diretta, della pensione di riversibilità, comunque assistita dalla

garanzia introdotta dalla sentenza n. 495 del 1993, risulti talora

svantaggiosa ed anzi penalizzante, a fronte del trattamento più

favorevole riservato al coniuge superstite titolare di una pensione

di riversibilità basata su di una minore

contribuzione (in favore del quale opera, da un lato, il criterio

che privilegia la pensione diretta ai fini della liquidazione

dell'integrazione al minimo, dall'altro, il principio affermato dalla

menzionata sentenza della Corte costituzionale).

Il sistema dei criteri di individuazione della pensione da

integrare al trattamento minimo, certo suscettibile di correzioni e

perfezionamenti, è frutto di valutazioni discrezionali del

legislatore che, nonostante talune asimmetrie riscontrabili nel

momento applicativo, non possono ritenersi palesemente irrazionali.

4. - La questione sollevata dal tribunale di Firenze non è

fondata.

Sotto un primo profilo, il collegio rimettente dubita, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità

costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.-l. 12 settembre 1983,

n. 463 - oltre che sotto il profilo già prospettato dal pretore di

Lecce - nella parte in cui prevede il criterio sussidiario

dell'integrazione della pensione costituita per effetto di un numero

di settimane di contribuzione non inferiore a 781, apparentemente

diretto al contenimento della spesa pubblica, in quanto diverso e

meno favorevole, sotto il profilo del trattamento complessivo,

rispetto ai criteri previsti in caso di plurititolarità di pensioni

erogate da gestioni diverse, ai quali pare estranea la preoccupazione

di contenere la spesa previdenziale. Quest'ultima ipotesi è

contemplata dal primo periodo del denunciato terzo comma, che prevede

l'integrazione della pensione a carico della gestione che eroga il

trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo,

della pensione avente decorrenza più remota.

Il giudice a quo sottolinea come il criterio della pensione più

remota sia in realtà l'unico applicabile nel caso di concorso di

pensioni liquidate da gestioni diverse, in séguito all'entrata in

vigore dell'art. 7 della legge 15 aprile 1985, n. 140, che prevede la

parificazione dei trattamenti minimi erogati da gestioni diverse. Ad

avviso del collegio rimettente, ciò comporterebbe l'applicazione, in

via generale e non più sussidiaria, del criterio della pensione più

remota, che opererebbe sempre in senso più favorevole all'assicurato

rispetto a quello, che fa riferimento al requisito dei 781 contributi

settimanali, previsto dall'ultima parte del terzo comma.

La lamentata disparità di trattamento non sussiste. Per un verso,

è condivisibile il rilievo, avanzato dall'I.N.P.S. e

dall'Avvocatura, che la pensione più remota non è necessariamente

la più esigua nell'importo a calcolo, e non comporta pertanto la

maggior quota di integrazione da liquidare. Per un altro verso, ai

fini del controllo di costituzionalità alla stregua del principio di

eguaglianza, a parte quanto già sottolineato al punto precedente in

ordine all'insussistenza di una garanzia costituzionale del

trattamento complessivo più favorevole, non è consentito comparare

due regimi dell'integrazione al minimo come quelli posti a raffronto.

Si tratta infatti di discipline eterogenee, originariamente

delineate, dal legislatore che ha operato la riforma del 1983, in

funzione di esigenze differenti, riguardanti l'integrazione in caso

di plurititolarità, rispettivamente, di pensioni erogate dalla

stessa gestione e di pensioni a carico di gestioni diverse: ipotesi,

quest'ultima, che ha consigliato al legislatore previdenziale di

privilegiare criteri di individuazione della pensione da integrare di

più agevole applicazione.

5. - Anche sotto il secondo profilo, la questione sollevata dal

tribunale di Firenze è priva di fondamento.

Il tribunale di Firenze dubita, in riferimento all'art. 29 della

Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo

comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, nella parte in cui

prevede il trasferimento dell'integrazione al trattamento minimo

dalla pensione diretta, costituita per effetto di un numero di

contribuzioni settimanali inferiore a 781, alla pensione di

riversibilità che soddisfi il predetto requisito contributivo (la

quale, in séguito alla sentenza n. 495 del 1993, non può essere

inferiore, per il coniuge superstite, al sessanta per cento del

trattamento minimo spettante al dante causa), in quanto comporterebbe

una compressione del trattamento pensionistico complessivo attraverso

un intervento sulla pensione diretta, che viene riportata a calcolo,

lesivo della funzione della pensione di riversibilità.

In quanto diretto a individuare la pensione sulla quale va

liquidata l'integrazione al minimo, il meccanismo legislativo

censurato non può ripercuotersi negativamente sulla pensione di

riversibilità in sé considerata, né comprometterne la funzione,

che, secondo la giurisprudenza costituzionale, consiste nell'attuare,

per il coniuge superstite, una specie di proiezione oltre la morte

della funzione di sostentamento assolta in vita dal de cuius,

perseguendo lo scopo di porre il superstite al riparo dalla

eventualità dello stato di bisogno che potrebbe derivargli dalla

scomparsa del coniuge (sentenze nn. 495 del 1993 e 926 del 1988).

Il meccanismo legislativo censurato può, date certe premesse di

ordine fattuale e contingente, risultare meno favorevole dal punto di

vista del trattamento pensionistico complessivo. Senonché, tale

circostanza non interferisce negativamente con il regime della

pensione di riversibilità, mentre l'eventualità che un diverso

criterio di scelta della pensione da integrare possa in taluni casi

comportare la liquidazione, da parte della stessa gestione o di

gestioni diverse, di un trattamento complessivo più favorevole, di

per sé - come sopra ampiamente si è detto - non rileva ai fini

della valutazione della legittimità costituzionale della

disposizione impugnata.

D'altro canto, non solo non può interferire con il regime della

pensione ai superstiti il criterio di scelta dell'unica pensione

integrabile in caso di plurititolarità, ma la stessa disciplina

dell'integrazione al minimo della pensione di riversibilità va

tenuta distinta dalla disciplina di quest'ultima prestazione, che

richiede, ai fini della quantificazione della pensione spettante al

superstite, di tener conto dell'integrazione della pensione diretta

del dante causa. Le due discipline si collocano su piani diversi,

come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, affermando la

legittimità del cumulo tra la cosiddetta "percentualizzazione"

dell'integrazione al minimo della pensione diretta spettante al de

cuius e l'autonomo diritto all'integrazione al minimo della pensione

di riversibilità: i due piani non si incontrano, poiché si tratta

in realtà di distinti momenti e di diverse pensioni cui hanno

diritto i rispettivi titolari (sentenza n. 495 del 1993).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del d.-l. 12

settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e

sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni

per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni

termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Lecce

con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, terzo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure

urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento

della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica

amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge

11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 29

della Costituzione, dal tribunale di Firenze con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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