Corte costituzionale

Sentenza n. 179/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/06/1985 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 8

della legge 4 marzo 1958, n. 174 (Modificazione delle norme sul

finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito

alberghiero), promossi con due ordinanze emesse il 2 marzo 1977 e il 31

gennaio 1979 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna

sui ricorsi proposti dalla S.p.a. Fratelli Feltrinelli, iscritte al n.

245 del registro ordinanze 1977 e al n. 381 del registro ordinanze 1979

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 183 dell'anno

1977 e n. 189 dell'anno 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1985 il Giudice relatore

Oronzo Reale;

udito l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con due distinte ordinanze, emesse rispettivamente in data 2 marzo

1977 (n. 245 del reg. ord. 1977) e 21 febbraio 1979 (n. 381 del reg.

ord. 1979), la Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna

sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 8 della legge 4 marzo 1958, n. 174, per asserito contrasto

con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.

La società Feltrinelli Legnami S.p.A., a carico della quale era

stata notificata la cartella dei pagamenti per la riscossione del

contributo speciale di cura per gli anni 1963- 1965 e 1968-1972, dopo

aver adito senza successo la Commissione tributaria di primo grado di

Ravenna, aveva riproposto in sede di gravame la tesi secondo cui detto

contributo non potrebbe essere imposto a soggetti che non ritraggono un

vantaggio economico particolare dall'esistenza in loco della stazione

di soggiorno e cura, ed aveva prospettato la incostituzionalità

dell'art. 8 citato in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

La adita Commissione tributaria di secondo grado rilevava che la

identificazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo

speciale di cura era oggi operata dall'art. 8 sopra citato, innovativo

rispetto all'art. 14 del d.l. 15 aprile 1926, n. 765, che nel

predeterminare i soggetti tenuti al pagamento del contributo speciale

faceva riferimento alla circostanza che le categorie obbligate dovevano

trarre "vantaggi economici particolari dall'esistenza della stazione di

cura, di soggiorno o di turismo". L'attuale formulazione della norma

colpisce invece tutti coloro che nelle località riconosciute stazioni

di soggiorno, cura e turismo esercitano industrie, commerci, arti e

professioni, indipendentemente dal conseguimento di un diretto

vantaggio.

Tanto premesso, la Commissione riteneva ingiustificata l'esclusione

da tale imposizione di altre fasce di contribuenti (portatori di

redditi di fabbricati, terreni, capitali e, in genere, di redditi da

lavoro); sussisterebbe disparità di trattamento in forza della quale

risulterebbero esenti dall'imposizione soggetti che per l'attività

espletata traggono indubbio beneficio dalla particolare classificazione

della località, mentre ad essa risultano soggetti contribuenti che,

come l'attuale ricorrente, non solo non traggono vantaggio

dall'esistenza della stazione ma, in ipotesi, "per il particolare

mercato determinato dal turismo" sopporterebbero una situazione

svantaggiosa.

Da ciò discenderebbe violazione dell'art. 53 della Costituzione

che chiama i cittadini a concorrere alle spese pubbliche in ragione

della loro capacità contributiva.

Ma violato risulterebbe altresì l'art. 3 della Costituzione, primo

comma, in quanto la norma de qua sancisce, per coloro che operano nella

stessa località, un diverso trattamento basato esclusivamente sul tipo

di attività esercitata e non giustificato da una diversa posizione nei

confronti del contributo in relazione al lavoro espletato.

È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio

dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato chiedendo che la proposta questione sia dichiarata infondata.

All'uopo si osserva che il contributo speciale di cura era

originariamente configurato come addizionale all'imposta

sull'industria, professioni ed arti e alla tassa di patente e che ne

erano, come ora, esclusi i proprietari di fabbricati e di terreni.

Successivamente il contributo veniva corrisposto come addizionale

all'ICAP, o, in mancanza, all'imposta di ricchezza mobile.

Secondo l'Avvocatura questo collegamento "dà luogo alla

generalizzazione presuntiva" che gli stessi soggetti, in quanto

soggetti all'ICAP, determinata dal reddito accertato e iscritto a ruolo

per l'imposta di ricchezza mobile, traggono particolari vantaggi

dall'esistenza della stazione.

Secondo la tesi sin qui esposta l'essere soggetti all'ICAP è

presupposto sufficiente per la soggezione al contributo di cura; il

trarre un particolare vantaggio sarebbe un "(superfluo) enunciato di

principio" sulla natura del tributo, non una condizione che integra il

presupposto "che possa essere verificato caso per caso (con

inconcepibili discrezionalità)".

Non vi sarebbe perciò contrasto con l'art. 53 della Costituzione

atteso che è certo consentito al legislatore di individuare i soggetti

obbligati per categorie e sulla base di presunzioni assolute.

Qualora si volesse invece attribuire alla norma denunciata portata

innovativa rispetto all'art. 14 della legge n. 765 del 1926, dovrebbe

riconoscersi che l'innovazione consisterebbe nell'aver disancorato il

tributo dal vantaggio; ciò che implicherebbe trasformazioni del

contributo speciale di cura in una vera e propria imposta speciale

caratterizzata dall'irrilevanza dell'utilità che il soggetto passivo

ritragga dall'attività oggetto dell'imposizione, pur essendo

individuato per classi, categorie o gruppi di persone.

Quanto alla prospettata violazione dell'art. 3 della Costituzione

si rileva che in ogni manifestazione del sistema tributario esistono

differenze profonde tra i redditi di impresa e di professione e gli

altri redditi, di talché nessun confronto sarebbe possibile; e che i

redditi fondiari, seppure con meccanismi diversi, non si sottraggono

alla tassazione per quella parte che è incrementata dall'esistenza

della stazione di cura, soggiorno e turismo. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze della Commissione tributaria di secondo grado

di Ravenna indicate in epigrafe, eguali nel dispositivo e anche nella

motivazione, prospettano la stessa questione.

I relativi giudizi vanno pertanto riuniti e decisi con unica

sentenza.

2. - A differenza dell'art. 14 della legge 15 aprile 1926, n. 765,

secondo il quale "il contributo speciale di cura è dovuto da tutti

coloro i quali per l'esercizio di commerci, industrie, professioni e

uffici, traggono vantaggi economici particolari dalla esistenza della

stazione di cura, di soggiorno o di turismo", l'art. 8 della legge 4

marzo 1958, n. 174, stabiliva che il detto contributo, a partire dal 1

luglio 1958, "è dovuto da tutti coloro che nelle località

riconosciute stazioni di cura o di turismo esercitano industrie,

commerci, arti o professioni".

Il detto contributo è stato poi abolito con decorrenza 1 gennaio

1974 dall'art. 82, lett. e, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e

dall'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 (rispettivamente:

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

e delle persone giuridiche).

La S.p.A. F.lli Feltrinelli Commercio Legnami, con deposito in

Ravenna, chiamata a corrispondere il contributo relativo agli anni

1968-1972 e quello relativo agli anni 1963- 1965, proponeva ricorsi

alla Commissione tributaria sostenendo che l'allora vigente art. 8

della legge n. 174 del 1958, non diversamente dall'art. 14 della legge

n. 765 del 1926, imponeva il contributo solo agli esercenti che

avessero tratto "vantaggi economici particolari" dall'esistenza di

stazioni di cura, soggiorno o turismo, fra i quali non poteva essere

compresa essa società Feltrinelli. E soggiungeva che se, invece,

l'art. 8 della legge n. 174 del 1958 escludesse la necessità, per

l'assoggettamento al contributo, dei "vantaggi economici particolari",

la norma violerebbe l'art. 53 della Costituzione.

La Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna, alla quale

pervennero i ricorsi dopo che la Commissione di primo grado li aveva

rigettati, con le due ordinanze che hanno promosso il giudizio di

questa Corte, afferma e dimostra che l'art. 8 della legge n. 174 del

1958 "ha apportato una modifica sostanziale nella indicazione dei

soggetti tenuti al versamento del contributo", dovendosi prescindere

per la sua applicazione dai "vantaggi economici particolari"; e dubita

della legittimità costituzionale della norma con riferimento agli

artt. 53 e 3 della Costituzione.

L'Avvocatura dello Stato, nei suoi atti di intervento innanzi a

questa Corte, contesta che l'art. 8 della legge n. 174 del 1958 abbia

apportato "innovazioni sostanziali all'art. 14 della legge n. 765 del

1926", essendo, tanto per l'una che per l'altra disposizione,

"presupposto sufficiente per la soggezione al contributo speciale di

cura" l'esercizio di commerci, industrie, arti e professioni. Tale

contestazione, peraltro, a parte la sua dubbia fondatezza, in ispecie

di fronte alla interpretazione spettante al giudice di merito, non

sposta la questione di legittimità costituzionale dai termini nei

quali la pongono le due ordinanze della Commissione tributaria di

secondo grado di Ravenna, poiché la norma in discussione è quella

dell'art. 8 della legge n. 174 del 1958 la quale sia nella

interpretazione dei giudici rimettenti, sia in quella dell'Avvocatura,

esclude il riferimento ai "vantaggi economici particolari".

3. - Ma la questione non è fondata.

Sono chiamati in causa gli artt. 53 e 3 della Costituzione perché

"non si vede... come possa giustificarsi la esclusione dall'obbligo di

versare il contributo, di altre fasce di contribuenti quali i portatori

di redditi di fabbricati, terreni, capitali, i portatori di reddito da

lavoro - che pure agiscono nelle località di soggiorno, cura e

turismo".

Ora la Corte ha avuto più volte occasione di affermare che non è

necessaria una "causalità specifica dell'imposta ai fini della

relativa potestà dell'imposizione, essendo sufficiente il collegamento

dell'imposta ad un presupposto rivelatore di ricchezza" (sent. n. 41

del 1975; n. 63 del 1982); e proprio per negare la fondatezza della

censura con la quale era stata investita la SOCOF per il fatto che tale

imposta veniva a gravare solo alcune categorie di reddito, escludendo

le altre, la Corte nella recentissima sentenza n. 159 del 1985 ha

affermato che la discrezionalità del legislatore in materia può

essere censurata solo quando il suo esercizio si traduca in scelte

irrazionali ed abitrarie, e tali non sono, ancorché discutibili,

quelle scelte che collegano l'onere tributario a fonti di reddito che

il legislatore con non manifesta arbitrarietà reputa genericamente

favorite dalla destinazione del tributo. Né, per quanto riguarda la

questione oggi sottoposta alla Corte, può prescindersi dal rilievo

della difesa dello Stato, che il contributo di cura, sin dall'origine,

fu costituito da un'addizionale all'imposta sul redditi prodotti nel

comune dagli esercenti un'industria, un commercio, un'arte o una

professione, già regolata dall'art. 8 del R.D. 18 novembre 1923, n.

2538 e poi dal capo IX del T.U. per la finanza locale n. 1175 del 1931,

imposta gravante pur essa, e per definizione, solo su alcune categorie

di redditi.

Che tutti questi tributi comunali (sulle industrie, commerci, arti

o professioni, di famiglia, di patente, sul valore locativo, sulle

opere di fognatura; di cura, sui pubblici spettacoli e di musica nelle

stazioni di cura, soggiorno e turismo; camerali; addizionali locali su

vari tributi) siano stati aboliti, come si è già ricordato, dai

d.P.R. nn. 597 e 598 del 1973 è la conseguenza del riordinamento e

ammodernamento del sistema dei tributi operato dal legislatore appunto

con la riforma tributaria, cioè di un'apprezzabile scelta del

legislatore, che non implica, peraltro, alcun riconoscimento della

illegittimità costituzionale delle scelte precedenti, per discutibili

che esse fossero.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8 della legge 4 marzo 1958, n. 174 (Modificazione delle norme

sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito

alberghiero), sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado

di Ravenna, con riferimento agli artt. 53 e 3 della Costituzione, con

le due ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:179 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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