Corte costituzionale

Sentenza n. 179/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/12/1970 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma

terzo, del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 (trattamento giuridico ed

economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle

Amministrazioni dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 9

novembre 1968 dal Consiglio di Stato - sezione sesta - sul ricorso di

Renucci Fiorella e Danilo contro il Provveditore agli studi di Roma ed

il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n. 107 del registro

ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 98 del 16 aprile 1969.

Visto l'atto di costituzione di Renucci Fiorella e Danilo;

udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1970 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi;

udito l'avv. Ezio Milesi, per i Renucci.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Fiorella e Danilo Renucci, premesso che nella qualità di

figli di Giuseppina Rascelli vedova Renucci, bidella non di ruolo

presso il Provveditorato agli studi di Roma, deceduta il 10 novembre

1963 per cause comuni in costanza del rapporto d'impiego, avevano

chiesto la corresponsione dell'indennità di anzianità relativa al

rapporto d'impiego della loro madre, e che il Provveditorato aveva

comunicato che a sensi dell'art. 9, comma terzo, del D.L.C.P.S. 4

aprile 1947, n. 207, l'indennità non spettava ad essi richiedenti

perché maggiorenni all'atto della morte della de cuius, impugnavano in

sede giurisdizionale il provvedimento, chiedendone l'annullamento. A

fondamento del ricorso davanti al Consiglio di Stato, deducevano

preliminarmente che il citato art. 9 fosse in contrasto con l'art. 35

(in relazione all'art. 3) della Costituzione: la norma porrebbe in

essere un aggravio e conseguente danno patrimoniale per i figli dei

prestatori d'opera dipendenti dello Stato, la cui condizione giuridica

- sarebbe limitata rispetto al datore di lavoro privato ed a proposito

del trattamento di indennità in caso di morte. In quest'ultima

ipotesi, infatti, mentre l'art. 9 per i dipendenti non di ruolo dello

Stato, dispone che l'indennità "deve essere corrisposta al coniuge, ai

figli minorenni e se vivevano a carico del dipendente stesso, ai

parenti entro il secondo grado", l'art. 2122, comma primo, del codice

civile, per i dipendenti da privati datori di lavoro, prescrive che le

indennità (di anzianità e di preavviso) "devono corrispondersi al

coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai

parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado".

Deducevano, inoltre, i ricorrenti che, essendo l'indennità de qua

null'altro che l'indennità di anzianità, di cui la Corte

costituzionale, con sentenza n. 75 del 1968, ha riconosciuto il

carattere di quota parte del salario, dalla mancata corresponsione

nella specie la pubblica amministrazione verrebbe a conseguire un

ingiustificato arricchimento.

Per i resistenti (Provveditorato agli studi di Roma e Ministero

della pubblica istruzione) l'Avvocatura dello Stato rilevava che la

norma di cui all'art. 2122, comma primo, volta a garantire i mezzi di

sussistenza al nucleo familiare comunque composto del lavoratore

defunto, fosse giustificata dall'aleatorietà del relativo rapporto e

che questa non trovasse riscontro in quello di pubblico impiego.

Mancherebbe quindi la pretesa disparità di trattamento, essendo i

dipendenti dello Stato in posizione ben diversa rispetto ai dipendenti

privati.

2. - Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 9 novembre 1968,

sollevava la questione di legittimità costituzionale del citato art.

9, comma terzo, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Riteneva che l'indennità prevista dalla detta norma e, almeno per

una delle sue due componenti, l'indennità a causa di morte prevista

dall'art. 2122 del codice civile avessero lo stesso fondamento, e che,

attesa la identità strutturale e funzionale dell'indennità di cui si

discute nei due rapporti, la differenziazione di trattamento non

trovasse una ragionevole giustificazione in base alla diversità del

rapporto di impiego pubblico non di ruolo da quello privato: ciò

specie ove si fosse tenuto presente che prima del 1966 gli impiegati

pubblici non di ruolo erano soggetti alle stesse assicurazioni

obbligatorie cui erano sottoposti i lavoratori privati. E concludeva

per la non manifesta infondatezza della questione in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

Considerava poi l'eccepito contrasto con l'art. 35, comma primo,

come sostanzialmente concernente l'art. 36, comma primo, e ad ogni modo

sollevava d'ufficio la questione in riferimento a quest'ultima

disposizione. Ed al riguardo osservava che con la sentenza n. 75 del

1968 questa Corte aveva affermato che l'indennità di anzianità ex

art. 2120 del codice civile ha carattere retributivo e costituisce

parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, anche se la sua

corresponsione viene differita al momento della cessazione del

rapporto, e che non lncidono sulla natura giuridica dell'indennità le

finalità previdenziali che giustificano il differimento del pagamento

suddetto, e la parziale deroga alle norme del diritto comune, in caso

di morte del lavoratore, quale risulta dall'art. 2122, comma primo, del

codice civile.

Conseguentemente, la norma denunciata sarebbe in contrasto con

l'art. 36, comma primo, dato che limita le categorie degli aventi

diritto iure proprio ed esclude poi che l'impiegato, nel caso che non

lasci persone appartenenti alle suddette categorie, possa disporre di

dette indennità per dopo la sua morte, sia pure secondo le norme della

successione legittima.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata e notificata ed è

stata infine pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 16 aprile

1969.

3. - Davanti a questa Corte si costituivano solamente Fiorella e

Danilo Renucci, a mezzo dell'avv. Ezio Milesi, con deduzioni depositate

il 14 aprile 1969, e non spiegava intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri.

I germani Renucci, con l'atto di costituzione e con la memoria

depositata il 29 ottobre 1970, si riportavano alle ragioni svolte

davanti al Consiglio di Stato, nei sensi precisati e integrati di cui

all'ordinanza, e insistevano perché questa Corte volesse dichiarare

illegittima la norma denunciata.

All'udienza dell'11 novembre 1970, l'avv. Milesi si riportava alle

precedenti ragioni e richieste. Dopo di che la causa passava in

decisione. Considerato in diritto :

1. - Secondo l'ordinanza di rimessione l'art. 9, terzo comma, del

D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, sarebbe in contrasto con gli artt. 3

e 36 della Costituzione.

Sarebbe violato il principio di uguaglianza in quanto che la norma

denunciata, la quale dispone circa la spettanza dell'indennità per

cessazione del rapporto di impiego pubblico non di ruolo in caso di

morte del dipendente, detta per i figli superstiti una disciplina

diversa e meno favorevole di quella prevista, in caso di morte del

lavoratore subordinato, dall'articolo 2122 del codice civile e la

differenziazione di trattamento non sarebbe razionalmente giustificata.

E sarebbe del pari violato l'art. 36 per ciò che la norma

denunciata limita le categorie degli aventi diritto iure proprio (e non

vi comprende quella dei figli maggiorenni non viventi a carico) ed

esclude poi che l'impiegato, per il caso di mancanza di persone

appartenenti a tali categorie, "possa disporre di detta indennità per

dopo la sua morte sia pure secondo le norme della successione

legittima".

2. - È rilevabile una differenza di trattamento a proposito dei

due rapporti, di impiego pubblico non di ruolo e lavoro privato. Nel

primo caso, infatti, a sensi del citato art. 9 del D.L.C.P.S. n. 207

del 1947, l'indennità dovuta per cessazione del rapporto a causa della

morte del dipendente, deve essere corrisposta al coniuge, ai figli

minorenni e, se vivevano a carico del dipendente stesso, ai parenti

entro il secondo grado, e nulla è espressamente detto per l'ipotesi di

mancanza di persone appartenenti alle dette categorie. A proposito del

secondo rapporto, invece, le indennità in caso di morte, a sensi

dell'art. 2122 del codice civile, devono corrispondersi al coniuge, ai

figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti

entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado; ed in

mancanza di dette persone sono attribuite secondo le norme della

successione legittima.

Si ha per ciò un trattamento differenziato per i figli maggiorenni

non viventi a carico, ai quali nel primo caso e non anche nel secondo

non spetta l'indennità, sia iure proprio che secondo le norme della

successione legittima. Ma tale differenziazione di trattamento, anche

se non ha riscontro in una oggettiva ed importante diversità dei due

rapporti, ha una. giustificazione razionale.

È vero che, come è rilevato dal giudice a quo, prima dell'entrata

in vigore della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, gli impiegati pubblici

non di ruolo erano soggetti alle stesse assicurazioni obbligatorie (ed

in particolare alla stessa assicurazione per i familiari superstiti)

cui erano sottoposti i lavoratori privati, e che quindi da quella

disciplina comune potrebbe trarsi un argomento a sostegno della pretesa

irrazionabilità della norma denunziata. Ma dal complessivo esame della

disciplina relativa ai diritti ed alle aspettative dei superstiti,

emergono elementi tali per cui è possibile ritenere opportuna ed

adeguata la normativa di cui si tratta.

Posto che, in armonia con precedenti pronunce di questa Corte

(sentenze nn. 75 e 112 del 1968), deve ritenersi che l'indennità

(d'anzianità), dovuta in caso di cessazione del rapporto di impiego o

di lavoro per morte del lavoratore, pur facendo parte del complessivo

trattamento retributivo del lavoro, rifletta al tempo stesso

un'esigenza di carattere previdenziale, va notato che destinatari e

beneficiari di quel trattamento sono sostanzialmente persone legate al

lavoratore da un obbligo di mantenimento o dal fatto del mantenimento,

e gode di particolare considerazione lo stato di bisogno di ciascuna di

esse. Ed infatti, a sensi dell'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218

(che ha sostituito l'art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636), la

pensione da parte dell'INPS è dovuta "al coniuge ed ai figli

superstiti che al momento della morte dell'assicurato non abbiano

superato l'età di 18 anni e non esercitino alcuna attività

lavorativa, ed ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al

lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso di questo"; e,

in caso di morte dell'impiegato privato ed in forza dell'art. 13 del

r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825, l'indennità c.d. di licenziamento

spetta al coniuge ed ai congiunti non oltre il quarto grado che

vivevano a carico dell'impiegato stesso.

Alla luce di tali norme non appare per ciò irrazionale che il

legislatore con la norma denunziata abbia voluto, nella ipotesi di

cessazione del rapporto pubblico non di ruolo per morte del dipendente,

riservare l'indennità ai figli maggiorenni solo se viventi a carico

del dipendente deceduto.

3. - Non si può ritenere d'altra parte che la disciplina de qua

incida negativamente sul diritto alla giusta retribuzione garantito

dall'art. 36 della Costituzione.

Non è infatti dimostrabile che le persone diverse da quelle

specificamente previste dalla norma denunciata e legate al dipendente

deceduto da un rapporto (di parentela o di affinità) astrattamente

rilevante si trovino nella condizione necessaria e sufficiente per

poter legittimamente aspirare alla titolarità del diritto in

questione. Basta considerare che il diritto all'indennità di

anzianità sorge solo all'atto (ed in dipendenza) della cessazione del

rapporto e quindi in quanto tale non entra a far parte del patrimonio

del lavoratore prima della di lui morte. Di conseguenza, in caso di

cessazione del rapporto per morte del lavoratore, l'interesse dei

superstiti e, tra gli altri, dei figli maggiorenni (non viventi a

carico), è oggetto, in generale, di una autonoma tutela (che non

deriva da quella accordata all'interesse del lavoratore, in caso di

cessazione del rapporto per altra causa); e codesta tutela, in forza

della quale ai soggetti diversi da quelli specificamente previsti dalla

norma denunciata non spetta l'indennità de qua, risulta per le

considerazioni sopra svolte razionalmente giustificata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9, terzo comma, del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 (sul

trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in

servizio nelle amministrazioni dello stato), sollevata, con l'ordinanza

indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 36 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:179 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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