Corte costituzionale

Sentenza n. 178/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/2000 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 662/1996

citata

  • art. 3legge 335/1995

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 193

e 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze

emesse il 5 dicembre 1997 dal pretore di Forlì, sezione distaccata

di Cesena, il 26 marzo 1998 (n. 2 ordinanze) dal pretore di Torino,

il "2 maggio" (da intendersi 9 maggio) 1998 dal pretore di Cuneo, il

2 maggio e il 12 giugno 1998 dal pretore di Milano, il 20 luglio 1998

dal pretore di Padova, il 26 ottobre 1998 dal pretore di Ascoli

Piceno e il 7 giugno 1999 dal Tribunale di Roma, rispettivamente

iscritte ai nn. 181, 373, 374, 580, 582, 583, 868 e 914 del registro

ordinanze 1998 ed al n. 102 del registro ordinanze 2000 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 12, 22, 36 e 49, prima

serie speciale, dell'anno 1998, n. 3, prima serie speciale, dell'anno

1999 e n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione di Greco Eugenio ed altri, della

Cassa di risparmio di Cesena, della Banca Brignone S.p.a., Editrice

SAIE S.r.l. ed altra, Banca Regionale Europea S.p.a. e della Societé

Generale, della Milano Assicurazioni S.p.a. e Unilever Italia S.p.a.,

dell'Edison S.p.a. e Compaq Computer S.p.a., della Banca Antoniana

Popolare Veneta soc. coop. a r.l., della Cassa di risparmio di Ascoli

Piceno S.p.a., dell'INPS e dell'INPDAI, nonché gli atti di

intervento della Cassa di risparmio di Ravenna S.p.a., della Reconta

Ernst & Young S.p.a. e del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 aprile 2000 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

uditi gli avv.ti Francesco Fabbri per Greco Eugenio ed altri,

Carlo Visconti per la Cassa di risparmio di Cesena, Massimo Luciani,

Paolo Tosi, Salvatore Trifirò e Mattia Persiani per la Banca

Brignone S.p.a., Editrice SAIE S.r.l. ed altra, Banca Regionale

Europea S.p.a., Societé Generale e Banca Antoniana Popolare Veneta

Soc. coop. a r.l., Paolo Tosi e Mattia Persiani per la Milano

Assicurazioni S.p.a. e Unilever Italia S.p.a., Paolo Tosi, Mattia

Persiani e Salvatore Trifirò per la Edison S.p.a. e Compaq Computer

S.p.a., Mattia Persiani per la Cassa di risparmio di Ascoli Piceno

S.p.a., Antonino Sgroi e Fabio Fonzo per l'INPS, Mario Tonucci,

Antonino Mirone e Niccolò Salanitro per l'INPDAI e l'Avvocato dello

Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da alcuni dipendenti per

l'accertamento dell'obbligo del datore di lavoro di versare

contributi previdenziali sull'ammontare di finanziamenti ad un fondo

pensionistico integrativo, il Pretore del lavoro di Forlì, sezione

distaccata di Cesena, con ordinanza del 5 dicembre 1997 (R.O. n. 181

del 1998), ha sollevato - in riferimento all'art. 3 della

Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,

commi 193 e 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui

differenzia la posizione del datore di lavoro, che abbia corrisposto,

in data anteriore all'entrata in vigore della legge 1° giugno 1991,

n. 166 (nella quale è stato convertito, con modificazioni, il

decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, recante disposizioni urgenti in

materia previdenziale), i contributi sui versamenti a favore di

gestioni eroganti prestazioni previdenziali integrative, rispetto a

quella del datore di lavoro che, non avendoli corrisposti, è

obbligato solo al pagamento di una quota percentuale di tali

contributi.

1.1. - Il rimettente premette che l'art. 9-bis del decreto-legge

29 marzo 1991, n. 103, aggiunto dalla legge di conversione 1° giugno

1991, n. 166 (con il quale l'art. 12 della legge 30 aprile 1969,

n. 153 viene "interpretato" (con norma innovativa ad efficacia

retroattiva) nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai

fini previdenziali le somme destinate a finanziamento di gestioni

eroganti prestazioni previdenziali integrative, e con il quale si

predispone per il futuro un contributo di solidarietà del dieci per

cento, negando la ripetibilità di quanto già corrisposto in epoca

anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione),

è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza n. 421 del 1995,

nella parte in cui esonera dal pagamento dei contributi di previdenza

ed assistenza, senza prevedere alcuna contropartita analoga al

"contributo di solidarietà" imposto per il futuro, il datore di

lavoro inadempiente all'obbligo di versare i contributi dovuti sino

alla data di entrata in vigore della legge.

Il giudice a quo - dopo aver osservato che la Corte

costituzionale, con la citata sentenza, ha riaffermato la natura

retributiva dei versamenti effettuati per la previdenza complementare

e la loro conseguente sottoposizione alla contribuzione ordinaria,

almeno fino al 1991 - rileva che la sopravvenuta denunciata norma si

è limitata ad imporre, a carico dei datori di lavoro, i quali per il

periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 non

avevano effettuato i menzionati versamenti, un obbligo contributivo

pari al quindici per cento, senza oneri accessori.

Per il rimettente sussisterebbe, pertanto, una immotivata ed

ingiustificata disparità di trattamento fra i datori di lavoro che,

per il periodo suddetto, hanno già versato l'intero importo dovuto

(non più ripetibile), e quelli inadempienti a tale obbligo, ai quali

la norma denunciata consente una sanatoria con il pagamento del solo

quindici per cento; laddove il legislatore - se fosse stato coerente

con la surrichiamata sentenza - avrebbe dovuto "riscrivere l'art.

9-bis della legge n. 166 del 1991", riconoscendo la natura

retributiva dei versamenti, con obbligo dell'integrale corresponsione

degli importi dovuti.

1.2. - Si sono costituite le parti private ricorrenti nel

giudizio a quo le quali - affermata la natura retributiva dei

versamenti per la previdenza integrativa effettuati anteriormente

all'entrata in vigore della legge n. 166 del 1991 - chiedono che la

Corte, in accoglimento della sollevata questione di

costituzionalità, escluda l'irragionevole esenzione parziale dalla

contribuzione ordinaria (concessa dalla norma denunciata ai datori di

lavoro inadempienti, per il periodo dal 1° settembre 1985 al 30

giugno 1991, all'obbligo di contribuzione sui fondi integrativi

previdenziali) ed elimini, così, i riflessi negativi provocati da

tale norma sulla posizione contributiva dei dipendenti di quei datori

di lavoro e la correlativa "incomprensibile disparità di

trattamento" rispetto ai dipendenti dei datori di lavoro che abbiano

invece (per lo stesso periodo) adempiuto all'obbligo, versando la

contribuzione in misura intera.

1.3. - Si è costituita anche la parte privata convenuta nel

giudizio a quo osservando: a) che la sentenza n. 421 del 1995 ha

riconosciuto incensurabile sia l'esclusione della contribuzione ai

fondi di previdenza complementare dalla base imponibile per la

determinazione dei contributi di previdenza ed assistenza sociale,

sia la portata retroattiva di tale esclusione, purché venga

stabilito - quale "contropartita necessaria" di questa - un

contributo di solidarietà; b) che la denunciata norma, emendando

sulla scorta delle indicazioni contenute nella citata sentenza la

precedente legislazione, ha appunto esteso al passato, per il periodo

dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991, (sia pure nella maggiore

misura del quindici per cento) il contributo di solidarietà, quale

"contropartita" all'esenzione suddetta; c) che la sentenza n. 421 del

1995 non attribuisce natura retributiva alle contribuzioni ai fondi

di previdenza complementare; d) che una questione di

costituzionalità potrebbe essere, se mai, sollevata dai datori di

lavoro che abbiano versato, nel periodo menzionato, l'intera

contribuzione, senza possibilità di ripetere neppure parzialmente

quanto pagato, mentre nella specie è pacifico che la parte ha

versato, in relazione a quel periodo, l'importo del quindici per

cento quale contributo di solidarietà. Conclude, pertanto, per la

declaratoria di inammissibilità o, comunque, di infondatezza della

questione.

1.4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per la declaratoria di inammissibilità (data

l'insindacabilità della ratio dei provvedimenti legislativi, per i

quali non vi è alcun obbligo di motivazione) o comunque di

infondatezza della questione. L'autorità intervenuta osserva che il

legislatore, con la denunciata norma, si è adeguato alle indicazioni

contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 421 del 1995,

prevedendo, proprio al fine di appianare la disparità di trattamento

tra datori di lavoro che nel periodo avevano versato i contributi in

esame e quelli che non li avevano versati, un contributo di

solidarietà a carico di questi ultimi anche per il periodo anteriore

all'entrata in vigore della legge n. 166 del 1991.

2. - Nel corso di un giudizio promosso da un datore di lavoro nei

confronti dell'INPS per la ripetizione dei contributi previdenziali

corrisposti sui versamenti a fondi integrativi, il Pretore di Torino,

con ordinanza del 26 marzo 1998 (R.O. n. 373 del 1998), ha sollevato

- in riferimento all'art. 3 della Costituzione - questione di

legittimità costituzionale del succitato art. 1, comma 194, nella

parte in cui sottopone a contribuzione i datori di lavoro

"limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30

giugno 1991, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, commi 9 e

10, della legge 8 agosto 1995, n. 335".

2.1. - Secondo il rimettente, la norma denunciata - introducendo,

per il contributo di solidarietà dovuto nel periodo suddetto, una

espressa deroga al regime ordinario della prescrizione dei contributi

previdenziali - contrasta con l'art. 3 della Costituzione sotto un

triplice profilo: a) viola il principio della certezza del diritto,

poiché rende imprescrittibili ed esigibili in ogni tempo le

contribuzioni dovute in quel periodo, anche quelle che si sarebbero

dovute considerare estinte per la prescrizione decennale già

maturata ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto

1995, n. 335; b) viola il principio dell'uguaglianza di trattamento

con gli altri debiti contributivi previdenziali, perché la deroga

riguarda solo le contribuzioni previdenziali complementari sorte in

quel periodo; c) viola il principio di ragionevolezza, perché

riguarda il contributo di solidarietà dovuto fino al 30 giugno 1991,

ma non quello dovuto successivamente.

Il giudice a quo ritenuto che le domande della parte attrice

implichino l'eccezione di prescrizione, afferma la rilevanza della

questione sia "in astratto" che "in concreto": "in astratto", sotto

il profilo che la questione inciderebbe sulla norma applicabile nella

controversia, indipendentemente dall'influenza della pronuncia di

costituzionalità sul giudizio a quo; "in concreto", sotto il profilo

che, da un lato, non potrebbe escludersi che la parte attrice,

nonostante le preclusioni probatorie proprie del processo del lavoro,

possa in futuro fornire la prova, ancora mancante, del periodo al

quale si riferisce l'eccepita prescrizione, e, dall'altro, che

l'accoglimento della censura di incostituzionalità renderebbe

applicabile al caso di specie il regime ordinario di prescrizione di

cui all'art. 3 della legge n. 335 del 1995, con i connessi riflessi

sull'onere della prova degli atti interruttivi e delle instaurate

procedure amministrative.

2.2. - Si è costituita la parte ricorrente nel giudizio a quo,

chiedendo l'accoglimento della sollevata questione, per la

violazione, con la norma denunciata: a) del principio della certezza

del diritto, data la previsione di imprescrittibilità di diritti

disponibili e non incidenti nella sfera giuridica di terzi; b) del

principio di ragionevolezza, data la limitazione qualitativa e

temporale dei crediti contributivi qualificati come imprescrittibili;

c) del principio di parità di trattamento, dato il diverso regime

prescrizionale, ratione temporis di debiti previdenziali aventi

l'identica natura di contributo di solidarietà; d) del principio di

irretrattabilità dei rapporti esauriti, data la disposta

esigibilità di crediti già prescritti; e) del principio di

ragionevolezza, data l'ingiustificata previsione di reviviscenza di

un debito contributivo previdenziale complementare, a fronte

dell'estinzione per prescrizione del debito contributivo

previdenziale ordinario, e dato il pregiudizio così arrecato a

datori di lavoro che pure hanno finanziato regimi di previdenza

privata, considerati generalmente con favore dal legislatore.

2.3. - Si è costituito anche l'INPS, chiedendo preliminarmente

che la sollevata questione sia dichiarata inammissibile, in ragione

della sua proposizione nel giudizio a quo in via principale e non in

via incidentale; della mancata formulazione in quel giudizio

dell'eccezione di prescrizione; della mancata specificazione dei

debiti contributivi prescritti e dei correlativi periodi di

riferimento della prescrizione; della carenza di motivazione del

rimettente sulla rilevanza. In via subordinata l'Istituto chiede la

declaratoria di infondatezza della questione stessa, considerato che

la norma impugnata non deroga all'ordinario termine decennale di

prescrizione; che non può essere utilizzato, come metro di

riferimento nel giudizio di uguaglianza, il contribuente

inadempiente, invece di quello adempiente agli obblighi contributivi;

che la prospettata irragionevolezza della norma è rimasta priva di

dimostrazione.

2.4. - Ha spiegato intervento la Cassa di risparmio di Ravenna

S.p.a., che non è parte nel giudizio a quo concludendo per la

declaratoria di ammissibilità dell'intervento e di illegittimità

della norma denunciata.

2.5. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

richiamando le difese svolte nel giudizio promosso con l'ordinanza di

cui al R.O. n. 181 del 1998 e concludendo per la declaratoria di

manifesta infondatezza della sollevata questione.

3. - Nel corso di un giudizio promosso da due datori di lavoro

nei confronti dell'INPS per la ripetizione dei contributi corrisposti

sui versamenti a fondi integrativi, il Pretore di Torino, con

ordinanza del 26 marzo 1998 (R.O. n. 374 del 1998), ha sollevato

questione di legittimità identica, anche nella motivazione, a quella

di cui all'ordinanza di pari data dello stesso giudice (R.O. n. 373

del 1998).

Si sono costituiti le parti ricorrenti nel giudizio a quo' e

l'INPS ed è altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, ciascuno con difese e richieste identiche a quelle

corrispondentemente svolte ed avanzate nel predetto giudizio, secondo

le rispettive posizioni.

4.- Nel corso di un giudizio promosso da un datore di lavoro nei

confronti dell'INPS per la ripetizione di contributi previdenziali

corrisposti sui versamenti a fondi integrativi, il Pretore di Cuneo,

con ordinanza del "2 maggio" (da intendersi 9 maggio) 1998 (R.O.

n. 580 del 1998), ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 136

della Costituzione - questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, commi 193 e 194, della citata legge 23 dicembre 1996,

n. 662.

4.1. - Secondo il rimettente, la norma denunciata viola: a)

l'art. 3 Cost., sia per l'irragionevole disparità di trattamento

conseguente alla diversa entità del contributo di solidarietà

previsto per il periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30

giugno 1991, rispetto a quello previsto per il periodo successivo;

sia per l'eccessiva misura del contributo di solidarietà del

quindici per cento, superiore a quella di tutti i contributi di

identica natura ed inidonea ad arricchire la posizione assicurativa

dei singoli lavoratori, non correlandosi a più elevati livelli di

trattamento pensionistico; sia per l'ingiustificata eccezione -

formulata dal legislatore al fine di rendere esigibili crediti

altrimenti prescritti - alla disciplina generale della prescrizione

dei crediti contributivi previdenziali dettata dall'art. 3, commi 9 e

10, della legge n. 335 del 1995; b) l'art. 136 Cost., per

l'inosservanza - con l'imposizione del contributo di solidarietà del

quindici per cento - delle statuizioni della sentenza della Corte

costituzionale n. 421 del 1995, secondo la quale la sanatoria del

mancato pagamento dei contributi si sarebbe potuta giustificare a

fronte del pagamento di una contropartita pari, "al massimo", ad un

contributo di solidarietà del dieci per cento.

Il giudice a quo' quanto alla rilevanza della questione, osserva

che il "titolo in base al quale la (...) ricorrente ha iniziato ad

effettuare i versamenti di cui ora chiede la ripetizione è

costituito esclusivamente dalle disposizioni sospettate di

illegittimità costituzionale".

4.2. - Si è costituita la parte ricorrente nel giudizio a quo

chiedendo l'accoglimento della sollevata questione. In particolare la

parte sottolinea la fondatezza dei profili prospettati dal

rimettente, in primo luogo, con riguardo alla ingiustificata diversa

entità, ratione temporis del contributo di solidarietà; in secondo

luogo, con riguardo alla misura eccessiva del contributo di

solidarietà del quindici per cento, tale da aggravare

irrazionalmente la posizione solo dei datori di lavoro che hanno

istituito forme di previdenza integrativa, tanto più che esso, a

differenza del contributo di solidarietà del dieci per cento, non è

gravato dall'onere di versamento di una sua parte al Fondo di

garanzia istituito, con effetto dal 1° gennaio 1992, dall'art. 5 del

decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 80, contro il rischio di

omesso o insufficiente versamento dei contributi dovuti per forme di

previdenza complementare da parte dei datori di lavoro assoggettati a

procedura concorsuale; in terzo luogo, con riguardo alla

inottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 421 del

1995.

La stessa parte propone, inoltre, argomentazioni identiche a

quelle già svolte dalle parti private a sostegno della questione di

costituzionalità sollevata nei giudizi promossi con ordinanze di cui

al R.O. nn. 373 e 374 del 1998.

4.3. - Si è costituito anche l'INPS, chiedendo che la sollevata

questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Quanto all'inammissibilità, l'Istituto, nel riproporre

sostanzialmente le argomentazioni già svolte nei suddetti giudizi,

osserva che, nella specie, il rimettente non ha valutato "la

rilevanza giuridica del verbale di accertamento o della lettera

interruttiva dei termini" prescrizionali; non ha tenuto conto che il

pagamento del contributo di solidarietà costituisce una "rinuncia

presunta ex lege a valersi della prescrizione già compiuta"; non ha

considerato che la rilevanza sarebbe, se mai, circoscritta alla

"differenza per eccesso" dell'aliquota fissata con la norma

impugnata.

Quanto all'infondatezza, l'Ente previdenziale premette che la

sentenza della Corte costituzionale n. 421 del 1995 si è limitata -

con pronuncia seccamente demolitoria e non manipolativa - a caducare

la norma concernente il totale esonero contributivo retroattivamente

disposto dall'art. 9-bis della legge n. 166 del 1991 ed a riaffermare

l'obbligo della contribuzione ordinaria precedentemente previsto in

materia dal diritto vivente formatosi sull'art. 12 della legge 30

aprile 1969, n. 153 (già considerato esente da censure di

costituzionalità dalla sentenza n. 427 del 1990), prospettando, solo

in astratto, la legittimità di un possibile intervento legislativo

assoggettante gli stessi periodi ad una contribuzione diversa o di

solidarietà.

L'Istituto osserva, pertanto, che il legislatore, con la norma

impugnata - nel disporre nuovamente un esonero contributivo con

effetto retroattivo - ha previsto quale contropartita per il periodo

in questione (in ossequio alla citata sentenza n. 421 del 1995) un

contributo di solidarietà in misura non eccessiva (perché inferiore

alla contribuzione ordinaria), né irragionevole (perché superiore

alla successiva aliquota del dieci per cento, proprio in

considerazione, da un lato, della vetustà del debito in questione,

gravato nelle more da somme aggiuntive e sanzioni amministrative, e,

dall'altro, della sua prevista estinguibilità senza oneri accessori,

in diciotto rate bimestrali), né irrazionale ratione temporis

(perché il fluire del tempo giustifica la diversa disciplina di

fattispecie relative a periodi cronologicamente diversi e perché la

natura transitoria della norma denunciata comporta la riduzione ad

omogeneità di elementi di per sé non omogenei), né ingiustificata

rispetto ai minori contributi di solidarietà per altri fondi

previdenziali (perché il tertium comparationis non può individuarsi

in norme derogatorie rispetto alla regola del sistema, pena

l'aggravamento dei difetti di coerenza di questo).

La parte prospetta, anzi, una censura di costituzionalità

simmetrica a quella sollevata, sottolineando l'irragionevolezza della

trasformazione di una obbligazione contributiva illegittimamente

evasa in una ridotta e diversa contribuzione di solidarietà, senza

gli oneri accessori nel frattempo maturati.

L'Istituto - dopo aver affermato di aver tempestivamente

interrotto la prescrizione prima dell'entrata in vigore della norma

denunciata, in relazione all'obbligazione contributiva ordinaria

allora dovuta -, nel riproporre le argomentazioni difensive in tema

di prescrizione svolte negli altri citati giudizi di

costituzionalità, rileva che la deroga al regime prescrizionale

introdotta dall'art. 1, comma 194, della legge n. 662 del 1996 - il

quale, peraltro, tiene fermo il termine di prescrizione decennale -

è una diretta conseguenza (idonea ad escludere la violazione degli

evocati parametri costituzionali) delle menzionate sentenze della

Corte costituzionale n. 427 del 1990 e 421 del 1995, stante la ratio

di evitare di reintrodurre di fatto l'esonero da ogni contribuzione

già disposto dall'art. 9-bis della legge n. 166 del 1991, dichiarato

incostituzionale.

4.4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

richiamando la difesa svolta nel giudizio promosso con l'ordinanza di

cui al R.O. n. 583 del 1998 e concludendo per la declaratoria di

inammissibilità od infondatezza della sollevata questione, stante

l'insindacabilità della scelta legislativa della misura del

contributo di solidarietà o del termine di prescrizione.

5. - Nel corso di un giudizio promosso da un datore di lavoro nei

confronti dell'INPS, il Pretore di Milano, con ordinanza del 2 maggio

1998 (R.O. n. 582 del 1998), senza specificare la fattispecie oggetto

del giudizio, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 136 della

Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,

comma 194, della citata legge n. 662 del 1996.

5.1. - Secondo il rimettente, la norma denunciata si pone in

contrasto con gli evocati parametri costituzionali, perché: a) nel

prevedere un contributo di solidarietà del quindici per cento, non

ottempera alla sentenza della Corte costituzionale n. 421 del 1995,

la quale - lungi dal comportare la reviviscenza dell'obbligo di

assoggettare alla contribuzione ordinaria i finanziamenti a forme di

previdenza privata - ha dichiarato illegittimo il citato art. 9-bis,

comma 1, soltanto in quanto concede una sanatoria totale senza alcuna

contropartita "analoga" al contributo di solidarietà (pari al dieci

per cento) imposto per il futuro dal comma successivo dello stesso

articolo; b) il contributo di solidarietà del quindici per cento è

eccessivo - attesa, tra l'altro, la sua funzione di sanatoria,

riferita a periodi contributivi remoti, con assetti di interesse

ormai definiti per il decorso del tempo - rispetto al contributo

della stessa natura fissato per il periodo successivo; c) nel

derogare eccezionalmente, con efficacia retroattiva, al regime

generale della prescrizione dettato dall'art. 3, commi 9 e 10, della

legge n. 335 del 1995, integra una illegittima "legge personale",

destinata a supplire ingiustificatamente all'inerzia degli enti

previdenziali, i quali avrebbero potuto interrompere la prescrizione

già all'indomani della sentenza n. 421 del 1995.

5.2. - Si è costituita la parte ricorrente nel giudizio a quo

chiedendo l'accoglimento della questione, con argomentazioni

identiche a quelle svolte a sostegno della stessa questione nel

giudizio promosso con l'ordinanza di cui al R.O. n. 580 del 1998.

5.3. - Si è costituito anche l'INPS, chiedendo - con

argomentazioni identiche a quelle svolte nel giudizio promosso con

l'ordinanza iscritta al numero 580 del 1998 - la declaratoria di

inammissibilità o comunque di infondatezza della sollevata

questione.

5.4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo la declaratoria di inammissibilità della questione perché

si è mancato d'indicare, nell'ordinanza di rimessione, l'oggetto

della domanda nel giudizio a quo sì da impedire alla Corte ogni

valutazione sulla rilevanza della questione medesima.

5.5. - Ha spiegato intervento, con memoria depositata fuori

termine, la S.p.a. Reconta Ernst & Young, soggetto estraneo al

giudizio a quo.

6. - Nel corso di un giudizio promosso da due datori di lavoro

nei confronti dell'INPS per la ripetizione dei contributi

previdenziali versati ai sensi del citato art. 1, comma 193, il

Pretore di Milano, con ordinanza del 12 giugno 1998 (R.O. n. 583 del

1998), ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 136 della

Costituzione questione di legittimità costituzionale: a) della

predetta disposizione, nella parte in cui dispone che restano salvi i

versamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della legge n. 166

del 1991; b) del comma 194 dello stesso articolo.

6.1. - Secondo il rimettente, il comma 193 contrasta con gli

evocati parametri per l'ingiustificata disparità di trattamento tra

i datori di lavoro che hanno pagato gravose contribuzioni, adempiendo

con solerzia al disposto dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 e

restando soggetti alla soluti retentio prevista dalla norma

denunciata, e gli altri che, pur originariamente inadempienti, sono

assoggettati al meno elevato contributo di solidarietà. Il comma 194

contrasterebbe, poi, con gli stessi parametri costituzionali sotto

due profili (e ciò, "pur a prescindere" dalla non conformità della

norma alle statuizioni della sentenza n. 421 del 1995 della Corte

costituzionale). In primo luogo, la differenza tra il contributo di

solidarietà stabilito per il periodo anteriore e per quello

posteriore al 30 giugno 1991 sarebbe del tutto ingiustificata, data

l'identica natura del contributo stesso (che prescinde dalla

capacità contributiva) e tenuto conto che questo è previsto per la

prima volta dalla legge n. 166 del 1991, senza perciò che la

maggiorazione dell'aliquota possa spiegarsi con l'aggravio degli

interessi legali (all'epoca, del resto, previsti secondo un tasso

diverso). In secondo luogo, sarebbe ingiustificata l'attribuzione

agli enti previdenziali - con circoscritta e retroattiva deroga alla

disciplina generale della prescrizione dei contributi previdenziali -

del potere di esigere il contributo di solidarietà anche in

relazione a periodi rispetto ai quali il diritto si sarebbe già

prescritto, conseguendo così un irragionevole effetto di sanatoria

dell'inerzia degli enti previdenziali, i quali avrebbero ben potuto

interrompere la prescrizione subito dopo la sentenza della Corte

costituzionale n. 421 del 1995.

6.2. - Si sono costituite le parti ricorrenti nel giudizio a quo

chiedendo l'accoglimento delle sollevate questioni. Al riguardo

svolgono argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle sviluppate

dalle parti private nei giudizi promossi con le ordinanze di cui al

R.O. nn. 373 e 374 del 1998, aggiungendo che la soluti retentio dei

versamenti anteriori all'entrata in vigore della legge n. 166 del

1991 non è sorretta da alcuna finalità perequativa.

6.3. - Si è costituito anche l'INPS, chiedendo che la sollevata

questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata,

riproponendo al riguardo le stesse difese già svolte nel giudizio di

cui all'ordinanza n. 580 del 1998.

6.4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di

manifesta infondatezza della sollevata questione, perché è

insindacabile il merito della scelta discrezionale del legislatore;

perché non viola il principio di uguaglianza la successione nel

tempo di discipline differenziate; perché la fissazione del termine

di prescrizione è riservata al legislatore, non essendo il termine

decennale espressione di un principio costituzionale; perché non

può la Corte costituzionale integrare la norma relativa alla soluti

retentio stabilendo disposizioni nuove (con forme di sgravio o

compensazioni), frutto di scelta discrezionale; perché sono

costituzionalmente legittime le norme che non consentono la

ripetizione di quanto corrisposto in più rispetto a chi abbia

soddisfatto l'obbligazione in via agevolata.

7. - Nel corso di un giudizio promosso da un datore di lavoro nei

confronti dell'INPS, il Pretore di Padova, con ordinanza del 20

luglio 1998 (R.O. n. 868 del 1998), ha sollevato - in riferimento

agli artt. 136, 3, 53 e 47 della Costituzione - questione di

legittimità costituzionale del citato art. 1, commi 193, ultima

parte, e 194.

7.1. - Secondo il rimettente, le norme denunciate violano: a)

l'art. 136 Cost., perché il comma 194, imponendo ai datori di lavoro

il contributo del quindici per cento delle somme erogate per il

finanziamento della previdenza privata, si pone in contrasto con la

sentenza della Corte costituzionale n. 421 del 1995, la quale avrebbe

ritenuto legittima una sanatoria solo se accompagnata da un

contributo di solidarietà pari "al massimo" al dieci per cento; b)

l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata differenza dell'aliquota del

contributo di solidarietà prevista per il periodo anteriore e per

quello posteriore al 30 giugno 1991; c) gli artt. 3, 53 e 47 Cost.,

per l'imposizione del maggior onere contributivo esclusivamente a

carico dei datori di lavoro che hanno costituito forme di previdenza

integrativa e, quindi, prescindendo dalla loro capacità contributiva

e penalizzando una forma di risparmio; d) l'art. 3 Cost., per la

lesione sia del principio costituzionale e comunitario della certezza

del diritto, sia del principio della parità di trattamento con gli

altri crediti contributivi, a cagione dell'imprescrittibilità

disposta con effetto retroattivo, riaprendo rapporti esauriti per

prescrizione (per i quali non risultano atti interruttivi), in

violazione dell'art. 30 della legge n. 87 del 1953.

Quanto alla rilevanza della questione, il rimettente precisa che

la parte ricorrente del giudizio a quo ha chiesto la condanna

dell'INPS alla restituzione delle somme versate "per i titoli di cui

si tratta".

7.2. - Si è costituita la parte ricorrente nel giudizio a quo

chiedendo l'accoglimento della sollevata questione e svolgendo a tal

fine argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle svolte a

sostegno della stessa questione dalle parti private nei giudizi

promossi con le ordinanze di cui al R.O. nn. 373, 374, 580 e 583 del

1998.

7.3. - Si è costituito anche l'INPS, chiedendo la declaratoria

di inammissibilità o, comunque, di infondatezza della questione,

svolgendo difese analoghe a quelle formulate nei richiamati giudizi.

7.4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

formulando argomentazioni e conclusioni identiche a quelle svolte e

prese nel giudizio di cui all'ordinanza iscritta al n. 583 del 1998.

8. - Nel corso di un giudizio promosso da un datore di lavoro nei

confronti dell'INPS per la ripetizione dei contributi previdenziali

versati ai sensi del citato art. 1, commi 193 e 194, della legge

n. 662 del 1996, il Pretore di Ascoli Piceno, con l'ordinanza di cui

in epigrafe, iscritta al R.O. n. 914 del 1998, ha sollevato - in

riferimento agli artt. 3 e 136 della Costituzione - questione di

legittimità costituzionale delle menzionate disposizioni, nella

parte in cui dispongono che soggiace a contribuzione il periodo dal

1° settembre 1985 al 30 giugno 1991, in deroga alle disposizioni di

cui all'art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e

nella parte in cui è disposto un contributo del quindici per cento a

carico dei datori di lavoro inadempienti.

8.1. - Secondo il rimettente, le norme denunciate violano: a)

l'art. 3 Cost., perché prevedono una differente aliquota per il

contributo anteriore al 30 giugno 1991, rispetto a quella per il

contributo successivo, non giustificabile neppure con l'aggravio

degli interessi legali da ritardato pagamento, considerato che il

contributo risulta istituito solo nel 1991; b) ancora l'art. 3 Cost.,

per l'ingiustificata previsione di esigibilità di crediti

contributivi prescritti, perché dispongono con disciplina speciale

di carattere retroattivo ed eccezionale la riapertura di rapporti

giuridici altrimenti definiti per decorso del tempo, così ledendo il

principio della certezza del diritto e della parità di trattamento;

c) l'art. 136 Cost., per contrasto con la sentenza della Corte

costituzionale n. 421 del 1995.

8.2. - Si è costituita la parte ricorrente nel giudizio a quo

chiedendo l'accoglimento delle sollevate questioni, con difese

identiche a quelle formulate dalle parti nei giudizi promossi con le

ordinanze di cui al R.O. nn. 373, 374, 580, 583 e 868 del 1998.

8.3. - Si è costituito anche l'INPS, formulando argomentazioni e

conclusioni identiche a quelle già proposte nei suddetti giudizi.

8.4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

richiamando le difese svolte nel giudizio di cui all'ordinanza

iscritta al n. 868 del 1998 e concludendo per la declaratoria di

inammissibilità o, comunque, di manifesta infondatezza della

questione.

9. - Nel corso di due giudizi riuniti, promossi da alcuni datori

di lavoro nei confronti dell'INPDAI per la ripetizione di contributi

previdenziali versati, ai sensi del menzionato art. 1, comma 194,

nella misura del quindici per cento, il giudice del Tribunale di

Roma, con ordinanza del 7 giugno 1999 (R.O. n. 102 del 2000), ha

sollevato - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - questione

di legittimità costituzionale della citata disposizione, nella parte

in cui obbliga i datori di lavoro al pagamento dei suddetti

contributi previdenziali.

9.1. - Secondo il rimettente, in considerazione della riduzione a

cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1996, del termine decennale

di prescrizione, disposta dall'art. 3 della legge n. 335 del 1995

(fatti salvi i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure

iniziate nel rispetto della normativa previgente) anche per le

contribuzioni relative a periodi precedenti alla data di entrata in

vigore di tale legge (17 agosto 1995), la norma denunciata -

comportando l'eccezionale reviviscenza di crediti contributivi già

prescritti (data la mancanza, nella specie, di atti interruttivi

della prescrizione) o comunque l'esigibilità di crediti sostitutivi

di quelli contributivi ordinari prescritti - confliggerebbe con i

princìpi di certezza del diritto e di intangibilità dei rapporti

esauriti, interpretati alla luce del canone generale di

ragionevolezza desumibile dall'art. 3 Cost.

Quanto alla rilevanza della questione, il rimettente - dopo avere

sottolineato che la riserva di ripetizione formulata all'atto del

pagamento dei contributi esclude l'ipotesi di pagamento spontaneo di

un debito prescritto prevista dall'art. 2940 cod. civ. - evidenzia

"l'imprescindibilità dalla norma impugnata" per decidere la

controversia posta al suo esame.

9.2. - Si sono costituite due delle parti ricorrenti nel giudizio

a quo, chiedendo l'accoglimento della sollevata questione ed

argomentando in modo conforme a quanto dedotto a sostegno della

medesima questione nel giudizio di costituzionalità di cui

all'ordinanza iscritta al n. 868 del 1998.

9.3. - Si è costituito anche l'INPDAI, concludendo per la

declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della sollevata

questione, tenuto conto, da un lato, che il credito contributivo di

solidarietà del quindici per cento, istituito ex novo con la legge

n. 662 del 1996, certamente non può considerarsi prescritto già

prima dell'entrata in vigore della medesima legge; dall'altro, che la

norma denunciata, lungi dal "riaprire rapporti esauriti", si è

limitata ad applicare la sentenza della Corte costituzionale n. 421

del 1995.

9.4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

richiamando le difese svolte nel giudizio di costituzionalità di cui

all'ordinanza iscritta al n. 868 del 1998 e concludendo per la

declaratoria di inammissibilità o, comunque, di manifesta

infondatezza della sollevata questione.

10. - Nell'imminenza dell'udienza hanno presentato memorie alcune

delle parti private ricorrenti nei giudizi a quibus, nonché l'INPS e

l'interveniente S.p.a. Reconta Ernst & Young.

10.1. - Le parti ricorrenti nel giudizio a quo di cui alla

ordinanza iscritta al n. 181 del 1998 insistono - con unica memoria -

nella propria posizione, incidentalmente affermando che la normativa

impugnata prevede, per il periodo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno

1995, un vero e proprio contributo previdenziale, sia pure ridotto al

quindici per cento, diverso per natura dal contributo di solidarietà

del 10 per cento, previsto per il periodo successivo.

10.2. - Le parti ricorrenti nei giudizi a quibus di cui alle

ordinanze iscritte ai nn. 373, 374, 580, 582, 583 e 868 del 1998, con

unica memoria, ribadiscono l'ammissibilità delle questioni,

richiamando le argomentazioni svolte dai giudici rimettenti.

Nel merito, esse rilevano che le norme denunciate, confondendo

solidarietà settoriale (o categoriale) e solidarietà generale,

utilizzano l'istituto del contributo di solidarietà in luogo del

prelievo fiscale, con irragionevole pregiudizio proprio di

quell'esiguo numero di datori di lavoro che, con elevata sensibilità

sociale, hanno finanziato forme di previdenza complementare.

Osservano, inoltre, che la volontà del legislatore di soddisfare -

con la normativa impugnata - le esigenze finanziarie degli enti

previdenziali ha fatto venir meno ogni contemperamento dei valori

costituzionali rilevanti, ingiustificatamente sacrificando il valore

dell'affidamento, attraverso l'imposizione di una disciplina

derogatoria e retroattiva, tale da incidere addirittura sui rapporti

esauriti.

Le stesse parti, per il resto, ripropongono, con maggiore

ampiezza, le argomentazioni già svolte in giudizio ed in particolare

invocano la sentenza n. 421 del 1995 della Corte costituzionale,

intesa come pronuncia dichiarativa dell'illegittimità costituzionale

dell'art. 9-bis del decreto-legge n. 103 del 1991, introdotto dalla

legge di conversione n. 166 del 1991, nella parte in cui non prevede,

quale contropartita all'esonero della contribuzione ordinaria, un

contributo di solidarietà pari "al massimo" al dieci per cento.

10.3. - La parte ricorrente nel giudizio a quo di cui alla

ordinanza iscritta al n. 914 del 1998, con la propria memoria - nel

rinviare per il resto a quella presentata dalle parti ricorrenti nei

giudizi di cui alle ordinanze iscritte ai nn. 373, 374, 580, 582,

583, 868 del 1998 - ribadisce le ragioni di ammissibilità della

questione prospettata dal giudice rimettente ed osserva, in

particolare, che la censura di incostituzionalità riguarda proprio

la differenza per eccesso tra l'aliquota contributiva del quindici

per cento e quella del dieci per cento.

10.4. - Una delle parti ricorrenti nel giudizio a quo di cui

all'ordinanza iscritta al n. 102 del 2000, nella propria memoria -

con la quale rinvia, per il resto, a quella presentata dalle parti

ricorrenti nel giudizi a quibus di cui alle ordinanze iscritte ai

nn. 373, 374, 580, 582, 583, 868 del 1998 - sottolinea, in punto di

ammissibilità delle questioni, la fondatezza delle argomentazioni

del giudice rimettente e rileva, nel merito, che, prima dell'entrata

in vigore delle norme denunciate, gli enti previdenziali ben

avrebbero potuto interrompere la prescrizione facendo valere in

giudizio il loro diritto alla contribuzione, portando, in via

incidentale, allo scrutinio della Corte costituzionale la norma che

lo escludeva.

Aggiunge, sempre nel merito, che - contrariamente a quanto

ritenuto dall'INPDAI - la sentenza della Corte n. 421 del 1995 non ha

inciso sulla prescrizione di alcun credito, mentre la denunciata

norma pretende di sopprimere qualsiasi termine di prescrizione, anche

per crediti ormai interamente consumati dal decorso del tempo.

10.5. - Un'altra delle parti ricorrenti nel giudizio a quo per

ultimo citato si limita a rinviare alla stessa memoria sopra

menzionata.

10.6. - L'INPS ha presentato memoria nei giudizi promossi con le

ordinanze di cui ai nn. 373, 374, 580, 582, 583, 868 e 914 del 1998,

chiedendo: a) l'estromissione dal giudizio degli intervenienti S.p.a.

Cassa di Risparmio di Ravenna (R.O. 373 del 1998) e S.p.a. Reconta

Ernst & Young (R.O. 582 del 1998, per la tardività della

costituzione e per la mancanza della qualità di parti nei giudizi a

quibus; b) la declaratoria dell'inammissibilità delle questioni, in

quanto sollevate in via principale e non già incidentale; c) la

declaratoria d'inammissibilità delle questioni per mancata

motivazione sulla rilevanza, data la carenza dell'attestazione

dell'effettivo pagamento dei contributi indicati dalla norma

denunciata e data l'omessa precisazione dei contributi (e dei

relativi periodi contributivi) per i quali si sarebbe verificata la

prescrizione; d) la declaratoria di infondatezza delle questioni per

le ragioni già esposte nella precedente difesa, tenuto ulteriormente

conto che, in caso di accoglimento, si riproporrebbe la stessa

situazione normativa che ha condotto alla pronuncia n. 421 del 1995,

con alterazione dell'equilibrio stabilito dalle leggi di spesa

(intese in senso ampio) e quindi con violazione sia degli artt. 2 e

38 che dell'art. 81 Cost.

10.7. - Ha presentato memoria anche la S.p.a. Reconta Ernst &

Young, la quale - come già rilevato - non è parte nel giudizio a

quo di cui all'ordinanza iscritta al n. 582 del 1998 ed ha inoltre

spiegato intervento fuori termine.

10.8. - Ha infine depositato memoria anche l'INPDAI, il quale ha

illustrato le motivazioni svolte in sede di costituzione, nel

giudizio instaurato con l'ordinanza di cui al n. 102 del 2000,

ribadendo la richiesta di declaratoria di inammissibilità o di

infondatezza della sollevata questione, con riferimento sia al regime

prescrizionale del contributo di solidarietà, sia alla

determinazione dello stesso. Considerato in diritto

1. - I giudici rimettenti dubitano della legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662

(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), appuntando le

loro censure, chi sul solo comma 193 (che sostituisce il comma 1

dell'art. 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, aggiunto

dalla legge di conversione del 1° giugno 1991, n. 166), chi sul solo

comma 194 (nella parte in cui stabilisce, limitatamente al periodo

contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991, in deroga alle

disposizioni sulla prescrizione dei crediti contributivi

previdenziali di cui all'art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto

1995, n. 335, che i datori di lavoro - per i periodi per i quali non

abbiano versato i contributi di previdenza ed assistenza sociale

sulle contribuzioni e somme di cui al citato art. 9-bis comma 1, del

decreto-legge n. 103 del 1991, come sostituito dal comma 193 dello

stesso art. 1 della legge n. 662 del 1996 - sono tenuti al pagamento

dei contributi previdenziali nella misura del quindici per cento

sulle predette contribuzioni e somme, senza oneri accessori), chi

infine su entrambi i commi citati.

Con le ordinanze di rimessione vengono complessivamente

sollevati, in riferimento ai quattro diversi parametri evocati, tre

distinti gruppi di questioni. Infatti si dubita della legittimità

costituzionale della denunciata normativa:

a) in riferimento all'art. 3 della Costituzione:

a.1) per ingiustificata disparità di trattamento fra i

datori di lavoro che, per il periodo contributivo dal 1° settembre

1985 al 30 giugno 1991, hanno versato, anteriormente al 2 giugno 1991

(giorno di entrata in vigore della legge n. 166 del 1991, di

conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 103 del 1991),

il maggior importo previsto dalla contribuzione previdenziale

ordinaria (dichiarato non ripetibile dall'art. 9-bis primo comma, del

citato decreto-legge n. 103 del 1991) ed i datori di lavoro che, non

avendo effettuato tale versamento, sono tenuti, per lo stesso periodo

contributivo, al pagamento del contributo di solidarietà (di minore

importo) pari al quindici per cento dei finanziamenti alla previdenza

complementare (R.O. n. 181 del 1998: il rimettente ritiene

ingiustificata la riduzione dell'entità dell'obbligo contributivo;

R.O. n. 583 del 1998: il rimettente impugna il solo comma 193,

ritenendo - all'opposto - ingiustificata la soluti retentio di quanto

già versato secondo contribuzione ordinaria);

a.2) per ingiustificata disparità di trattamento fra i

datori di lavoro, conseguente alla diversa entità del contributo di

solidarietà previsto per il periodo contributivo dal 1° settembre

1985 al 30 giugno 1991 (quindici per cento) rispetto a quello

previsto per il periodo successivo (dieci per cento) (R.O. n. 580 del

1998; R.O. n. 582 del 1998 e R.O. n. 583 del 1998, riferite solo al

comma 194; R.O. n. 868 del 1998; R.O. n. 914 del 1998);

a.3) per l'eccessiva entità del contributo di

solidarietà (inidoneo, data la sua funzione, ad elevare direttamente

i livelli di trattamento pensionistico) previsto, per il periodo dal

1° settembre 1985 al 30 giugno 1991, nella misura del quindici per

cento, superiore a quella stabilita per altri contributi di identica

natura (R.O. n. 580 del 1998);

a.4) per violazione (con la disposizione del comma 194)

del principio della certezza del diritto, del principio

dell'eguaglianza di trattamento rispetto agli altri crediti

previdenziali, del principio di intangibilità dei rapporti esauriti

e del principio di ragionevolezza, perché - con espressa ed

asseritamente ingiustificata deroga al regime ordinario della

prescrizione dei contributi previdenziali previsto dall'art. 3, commi

9 e 10, della legge n. 335 del 1995, supplendo alla colpevole inerzia

degli enti previdenziali - rende retroattivamente imprescrittibili ed

esigibili i crediti relativi ai contributi di solidarietà dovuti per

il periodo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991, anche se già

estinti per prescrizione o comunque anche se sostitutivi di crediti

contributivi ordinari estinti a loro volta per prescrizione (R.O.

nn. 373, 374, 580, 583, 868, 914 del 1998; R.O. n. 102 del 2000);

a.5) per aver realizzato (con la disposizione del comma

194) un'ipotesi di "legge personale", essendo la norma diretta a

colpire soggetti specificamente individuabili, supplendo, attraverso

l'espressa deroga al regime generale della prescrizione dei crediti

contributivi previdenziali, all'inerzia degli enti di previdenza

(R.O. n. 582 del 1998);

b) in riferimento al combinato disposto degli artt. 3, 53 e

47 della Costituzione, per avere il legislatore imposto il maggior

onere contributivo del quindici per cento a carico dei soli datori di

lavoro che hanno costituito forme di previdenza integrativa, così

discriminandoli senza tener conto della loro capacità contributiva e

penalizzando, altresì, una forma di risparmio (R.O. n. 868 del

1998);

c) in riferimento all'art. 136 della Costituzione, perché il

legislatore (con il comma 194) non avrebbe ottemperato alla sentenza

n. 421 del 1995 di questa Corte, che dichiarò l'illegittimità

costituzionale del totale esonero contributivo sui finanziamenti a

fondi di previdenza complementare (disposto, per il periodo anteriore

al 2 giugno 1991, dalla legge n. 166 del 1991, che ha introdotto, in

sede di conversione, l'art. 9-bis, primo comma, del decreto-legge

n. 103 del 1991, nella formulazione originaria), siccome non

correlato ad una contropartita "analoga" (intesa dai rimettenti come,

al più, "identica nella misura") al contributo di solidarietà del

dieci per cento, previsto per il periodo decorrente dal 2 giugno

1991, data di entrata in vigore della legge n. 166 del 1991 (R.O.

n. 582 del 1998; R.O. n. 583 del 1998, nella quale si evoca detto

parametro, pur dichiarandosi di "prescindere" dalla censura; R.O.

nn. 868 e 914 del 1998).

2. - I nove giudizi di cui in epigrafe, in quanto propongono

questioni sostanzialmente identiche o, comunque, oggettivamente

connesse, vanno riuniti e congiuntamente decisi; previa affermazione

d'inammissibilità dell'intervento spiegato dalla S.p.a. Cassa di

risparmio di Ravenna, poiché essa non riveste la qualità di parte

nel giudizio a quo (v., ex plurimis ordinanza n. 390 del 1999 e

sentenza n. 421 del 1995); nonché di quello spiegato dalla S.p.a.

Reconta Ernst & Young, la quale, oltre a non rivestire la qualità di

parte nel giudizio a quo si è anche costituita tardivamente, cioè

dopo la scadenza del termine perentorio di venti giorni dalla

pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale,

fissato dagli artt. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

(v., ex plurimis, ordinanza n. 85 del 2000).

3. - Le questioni sono in parte inammissibili e in parte non

fondate.

3.1. - L'ordinanza del Pretore di Milano del 2 maggio 1998 (R.O.

n. 582 del 1998) omette di indicare gli elementi della fattispecie

oggetto del giudizio principale, impedendo a questa Corte ogni

valutazione sulla rilevanza della sollevata questione. Quest'ultima

va perciò dichiarata manifestamente inammissibile, secondo quanto

esattamente eccepito dall'Avvocatura dello Stato.

3.2. - Per quanto attiene alle altre ordinanze di rimessione, va

invece disattesa l'eccezione di inammissibilità delle sollevate

questioni mossa dall'INPS, perché queste non esauriscono il petitum

dei giudizi a quibus, ma sono - giusta come adeguatamente motivato

nelle stesse ordinanze - meramente strumentali alla tutela richiesta

ai giudici rimettenti (v., ex plurimis, sentenze n. 4 del 2000 e

n. 17 del 1999).

3.3. - Ai fini di un proficuo esame delle questioni stesse, giova

ricordare che il quadro normativo e giurisprudenziale in cui queste

si inseriscono si è venuto delineando, diacronicamente, attraverso

sei fasi.

3.3.1. - Inizialmente, la nozione generale di retribuzione

imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza

sociale, fissata dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel

testo vigente prima della sua sostituzione, ad opera dell'art. 6,

comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314,

ricomprendeva - secondo l'interpretazione fornitane dal diritto

(allora) vivente, e come riconosciuto anche da questa Corte nella

sentenza n. 427 del 1990 e nell'ordinanza n. 225 del 1995 - i

contributi versati dalle imprese a fondi di previdenza integrativa

previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti

aziendali.

3.3.2. - Successivamente, il legislatore, con l'art. 9-bis comma

1, primo periodo, del decreto-legge n. 103 del 1991, aggiunto dalla

legge di conversione del 1° giugno 1991, n. 166 - norma innovativa

munita di efficacia retroattiva (in virtù dell'impropria

autoqualificazione come legge di "interpretazione autentica",

contenuta nella rubrica dell'articolo: v., in tal senso, la sentenza

n. 421 del 1995, l'ordinanza n. 225 del 1995, nonché, per analoghi

rilievi, la sentenza n. 427 del 1990) - derogò a detta nozione

generale di retribuzione imponibile, escludendo da questa i predetti

contributi. Con il secondo periodo dello stesso comma, poi, il

legislatore introdusse anche una eccezione a tale eccezione,

limitando la retroattività della norma nel senso di attribuire agli

enti previdenziali la soluti retentio dei versamenti contributivi

già effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della

legge di conversione (v., per tale ricostruzione, l'ordinanza n. 225

del 1995). In tal modo, senza richiedere alcuna contropartita, il

legislatore del 1991 concesse una sanatoria totale ai datori di

lavoro inadempienti a detti obblighi contributivi per il periodo

anteriore al 2 giugno 1991.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo imposero, a decorrere

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (e con

soggezione alle disposizioni in materia di riscossione, ai termini di

prescrizione ed alle sanzioni vigenti per le contribuzioni dei regimi

pensionistici obbligatori di pertinenza), un contributo di

solidarietà ad esclusivo carico dei datori di lavoro nella misura

del dieci per cento, in favore delle gestioni pensionistiche di legge

cui sono iscritti i lavoratori.

3.3.3. - In un terzo momento, a séguito del decreto legislativo

del 21 aprile 1993, n. 124 (in vigore dal 28 aprile 1993, ai sensi

dell'art. 19), attuativo dell'art. 3 della legge delega 23 ottobre

1992, n. 42, è venuto meno (senza efficacia retroattiva) per i fondi

di previdenza complementare il referente dell'art. 12 della legge

n. 153 del 1969. Come ha infatti già ritenuto la Corte, dopo queste

leggi "le contribuzioni degli imprenditori al finanziamento dei fondi

non possono più definirsi "emolumenti retributivi con funzione

previdenziale , ma sono strutturalmente contributi di natura

previdenziale, come tali estranei alla nozione di retribuzione

imponibile ai sensi e agli effetti dell'art. 12 della legge n. 153

del 1969, potendo (e dovendo) formare oggetto soltanto di un

contributo di solidarietà alla previdenza pubblica, il quale non è

un contributo previdenziale in senso tecnico" (sentenza n. 421 del

1995).

3.3.4. - L'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (in

vigore, ai sensi dell'art. 17, dal 17 agosto 1995) ha assoggettato i

crediti contributivi di previdenza e di assistenza sociale

obbligatoria alla prescrizione:

a) decennale, per le contribuzioni di pertinenza del Fondo

pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche

obbligatorie, "compreso il contributo di solidarietà previsto

dall'art. 9-bis comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed

esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle

gestioni pensionistiche";

b) quinquennale, per le stesse contribuzioni, a decorrere dal

1° gennaio 1996, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi

superstiti;

c) quinquennale, per tutte le altre contribuzioni di

previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

Il comma 10 dello stesso articolo ha stabilito che i termini di

prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni

relative ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della

legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti

o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente;

aggiungendo che agli effetti del computo dei termini prescrizionali

non si tiene conto della sospensione (di un triennio a decorrere dal

12 settembre 1983) "prevista dall'art. 2, comma 19, del decreto-legge

12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge

11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti

e le procedure in corso".

3.3.5. - Con sentenza n. 421 del 1995 (pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica del 14 settembre 1995) questa Corte -

ritenendo che "il contributo di solidarietà è una contropartita

necessaria dell'esclusione delle contribuzioni ai fondi di previdenza

complementare dalla base imponibile per la determinazione dei

contributi di previdenza e di assistenza sociale" e che "l'omessa

previsione di esso nell'art. 9-bis, comma 1, del decreto-legge n. 103

del 1991, inficia di illegittimità costituzionale, per contrarietà

agli artt. 3 e 38 Cost., la disposizione dettata nel primo periodo

del comma medesimo" - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'appena citata norma.

Nella motivazione si sottolinea che la sanatoria totale a favore

dei datori di lavoro, "senza alcuna contropartita analoga" al

contributo di solidarietà previsto per il futuro (a decorrere dal 2

giugno 1991), si pone "in contrasto col principio di

razionalità-equità (art. 3 Cost.) coordinato col principio di

solidarietà, col quale deve integrarsi l'interpretazione

dell'art. 38, secondo comma, Cost.", così da imporre la caducazione

della norma di favore.

3.3.6. - Infine, le ora denunciate norme (entrate in vigore il 1°

gennaio 1997) hanno sostituito il comma 1 dell'art. 9-bis del citato

decreto-legge n. 103 del 1991, prevedendo, per il periodo dal 1°

settembre 1985 al 30 giugno 1991, "in deroga alle disposizioni di cui

all'art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335", un

contributo previdenziale del quindici per cento a carico dei datori

di lavoro inadempienti agli obblighi contributivi sui finanziamenti a

casse, fondi, gestioni, forme assicurative previdenziali o

assistenziali integrative di cui al suddetto art. 9-bis comma 1.

3.4. - Passando all'esame delle questioni di legittimità

costituzionale, a cominciare da quelle sollevate in riferimento

all'art. 3 (disparità di trattamento tra i datori di lavoro; entità

eccessiva del contributo del quindici per cento), va osservato quanto

segue.

3.4.1. - Sotto un primo profilo (v. retro punto 1, sub a.1),

l'evidente funzione di sanatoria dell'inadempimento dell'obbligazione

contributiva dei datori di lavoro, assolta dalle norme impugnate,

esclude la denunciata disparità di trattamento tra i datori di

lavoro che, per il periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30

giugno 1991, abbiano versato, anteriormente al 2 giugno 1991 (data di

entrata in vigore della legge n. 166 del 1991, di conversione, con

modificazioni, del decreto-legge n. 103 del 1991), il maggior importo

previsto dalla contribuzione previdenziale ordinaria (dichiarato non

ripetibile dall'art. 9-bis comma 1, secondo periodo, del citato

decreto-legge n. 103 del 1991) ed i datori di lavoro che, non avendo

effettuato tale versamento, sono tenuti, per lo stesso periodo

contributivo, al pagamento di un contributo di minore importo, pari

al quindici per cento dei finanziamenti alla previdenza

complementare. È, infatti, la stessa natura di sanatoria del

beneficio concessso - con la contropartita del versamento di un

contributo di minore entità rispetto a quello altrimenti dovuto in

via ordinaria - a comportarne l'applicazione solo nei confronti di

coloro che ancora debbano regolarizzare la propria posizione, senza

che il principio costituzionale di eguaglianza resti di per sé

violato dal succedersi nel tempo di discipline differenziate, ed in

particolare dalla previsione della soluti retentio delle

contribuzioni ordinarie già versate e di una riduzione dell'entità

dell'obbligo contributivo per i datori di lavoro inadempienti che

fruiscano della sanatoria (v., per una analoga fattispecie, ordinanza

n. 103 del 1997).

3.4.2. - Sotto altro profilo (v. retro punto 1, sub a.2), la

diversa entità del contributo di solidarietà stabilito dalle norme

denunciate per il periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30

giugno 1991 rispetto a quello stabilito per il periodo successivo

(dieci per cento), è palesemente giustificata dalla differenza

temporale del periodo di riferimento (con la conseguente diversa

durata dell'inadempimento), e dalla previsione del beneficio della

rateazione in diciotto bimestri del pagamento del debito contributivo

relativo al periodo più antico: così da non potersi ritenere

travalicati dal legislatore i limiti della ragionevolezza.

3.4.3. - Per le stesse ragioni, nonché per la peculiarità

dell'obbligazione contributiva in esame, non esula dai limiti della

ragionevolezza neppure la fissazione dell'entità del contributo

relativo al periodo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 in misura

superiore a quella stabilita dalla legge per altri contributi di

identica od analoga natura (v. retro punto 1, sub a.3).

3.4.4. - Numerosi elementi - quali lo stretto collegamento con le

specifiche particolarità del caso; la delimitazione temporale del

periodo contributivo di riferimento; la necessità di disciplinare ex

novo in generale, per tale periodo, l'obbligazione contributiva dei

datori di lavoro esonerati dalla contribuzione (senza alcuna

contropartita) in forza dell'art. 9-bis comma 1, prima parte, del

decreto-legge n. 103 del 1991, norma dichiarata illegittima da questa

Corte con sentenza n. 421 del 1995 - danno, poi, nel loro complesso,

piena ragione dell'efficacia retroattiva e della funzione di

sanatoria assolta dalle norme denunciate; così da doversi escludere,

anche sotto tali profili, la violazione dell'art. 3 della

Costituzione. Tanto più che, come viene sottolineato nella stessa

sentenza, i datori di lavoro già totalmente esonerati dalla

contribuzione non possono fondare un'aspettativa legittima sulla

norma costituzionalmente illegittima posta dal citato art. 9-bis,

comma 1, prima parte, nell'originario testo.

Né la specifica delimitazione temporale e soggettiva della

fattispecie può considerarsi lesiva del principio di eguaglianza,

una volta che in via generale la disciplina eccezionale denunciata

dai rimettenti è stata ritenuta giustificata.

3.4.5. - Quanto all'ulteriore questione sollevata in riferimento

allo stesso parametro dell'art. 3 Cost., quella cioè relativa

all'asserita deroga che le denunciate norme avrebbero apportato al

regime ordinario della prescrizione dei crediti per i contributi

previdenziali (v. supra punto 1, sub a.4) e a.4-bis), va

preliminarmente constatato che i rimettenti - pur lamentando che le

norme stesse rendano esigibili crediti contributivi già prescritti

secondo il regime ordinario di cui all'art. 3, commi 9 e 10, della

legge n. 335 del 1995, ovvero illegittimamente configurino nuovi

crediti, sostitutivi di altri già prescritti - non forniscono

tuttavia alcuna precisazione sui termini di decorrenza e di durata

della prescrizione dei singoli crediti che nella specie le parti

assumerebbero essere già estinti per decorso del tempo.

Tale carente individuazione della fattispecie sottoposta al

giudizio delle autorità rimettenti si risolve nel difetto di

motivazione sulla rilevanza della questione: particolarmente

necessaria, stante la notevole ampiezza del periodo contributivo

contemplato dalla legge (1° settembre 1985-30 giugno 1991), e

considerato anche che taluni rimettenti stessi assumono -

contraddittoriamente con la loro premessa interpretativa della

disposta "reviviscenza" dei crediti contributivi già prescritti -

che le norme denunciate abbiano introdotto (il 1° gennaio 1997), per

il periodo in esame, un contributo prima non previsto dalla legge,

sostitutivo dei crediti prescritti.

La questione si appalesa, perciò, inammissibile.

3.5. - Prive di consistenza sono poi le censure che evocano

congiuntamente i parametri degli artt. 3, 53 e 47 della Costituzione

(v. supra punto 1, sub b).

Innanzitutto, è da ritenersi inconferente il riferimento

all'art. 53 Cost., poiché la contribuzione previdenziale (intesa in

senso lato, come comprensiva del contributo di cui alle norme

denunciate), non è assimilabile all'imposizione tributaria vera e

propria, di carattere generale, ma è da considerare quale

prestazione patrimoniale avente la finalità di contribuire agli

oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori (v., ex

plurimis, sentenza n. 173 del 1986).

Inoltre, non si vede come il contributo previsto per il periodo

dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991, possa comportare una lesione

del principio di tutela del risparmio di cui all'art. 47 della

Costituzione. Esso infatti rappresenta solo una "contropartita

necessaria dell'esclusione delle contribuzioni ai fondi di previdenza

complementare dalla base imponibile per la determinazione di

contributi di previdenza e di assistenza sociale", quale esplicazione

del "principio di razionalità-equità (art. 3 Cost.) coordinato col

principio di solidarietà, col quale deve integrarsi

l'interpretazione dell'art. 38, secondo comma, Cost.", in forza di

cui la tutela dell'interesse individuale dei lavoratori ad usufruire

di forme di previdenza complementare non deve andare disgiunta, in

misura proporzionata, da un "dovere specifico di cura dell'interesse

pubblico a integrare le prestazioni previdenziali, altrimenti

inadeguate, spettanti ai soggetti economicamente più deboli"

(sentenze n. 421 del 1995 e n. 292 del 1997).

Per le ragioni già viste, infine, non è irragionevole l'entità

del contributo stabilita dalla relativa norma denunciata, anche se

maggiore di quella del periodo successivo.

3.6. - Parimenti infondate si palesano, da ultimo, le censure per

violazione dell'art. 136 Cost. (v. supra, punto 1, sub c) che

muovono, all'evidenza, da una errata interpretazione del contenuto

della sentenza n. 421 del 1995, la quale, in realtà, si è limitata

a dichiarare, con pronuncia meramente caducatoria, l'illegittimità

costituzionale dell'art. 9-bis comma 1, primo periodo, del

decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, aggiunto dalla legge di

conversione 1° giugno 1991, n. 166. Questa Corte, difatti, ha

motivato la incostituzionalità dell'esclusione delle contribuzioni

ai fondi di previdenza complementare dalla base imponibile per la

determinazione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale,

con la mancata previsione, da parte del legislatore, di una

"contropartita analoga al "contributo di solidarietà imposto per il

futuro" dal comma 2 dell'art. 9-bis del decreto-legge n. 103 del 1991

(contropartita definita "necessaria" per la legittimità

dell'esenzione dalle contribuzioni in questione); avvertendo

espressamente che "la caducazione della norma di favore non

interferisce nella discrezionalità del legislatore, il quale rimane

libero di intervenire come meglio crede per riordinare la materia

riconducendone la disciplina a razionalità".

Il nuovo legislatore, pertanto, non si è discostato dal decisum

della Corte, ma, in aderenza alle statuizioni di essa, ha imposto ai

datori di lavoro, per il periodo in questione, un contributo di

solidarietà appunto "analogo" (cioè simile, anche se non identico

nella misura) al contributo di solidarietà stabilito per il futuro,

quale "contropartita" dell'esclusione dei finanziamenti alla

previdenza complementare dalla base imponibile per la determinazione

dei contributi previdenziali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 194, della legge 23

dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), sollevata dal pretore di Milano, con l'ordinanza in

epigrafe, iscritta al R.O. n. 582 del 1998;

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 194, della legge n. 662 del 1996,

nella parte in cui deroga al regime ordinario della prescrizione dei

contributi previdenziali di cui all'art. 3, commi 9 e 10, della legge

8 agosto 1995, n. 335, sollevata, con le altre ordinanze in epigrafe,

dal Pretore di Torino (R.O. nn. 373 e 374 del 1998), dal pretore di

Cuneo (R.O. n. 580 del 1998), dal pretore di Milano (R.O. n. 583 del

1998), dal pretore di Padova (R.O. n. 868 del 1998), dal pretore di

Ascoli Piceno (R.O. n. 914 del 1998), dal giudice del Tribunale di

Roma (R.O. n. 102 del 2000);

Dichiara non fondate le altre questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 1, commi 193 e 194, della legge n. 662 del

1996, sollevate, con le ordinanze in epigrafe, dal pretore di Forlì,

sezione distaccata di Cesena (R.O. n. 181 del 1998), dal pretore di

Milano (R.O. n. 583 del 1998), dal pretore di Cuneo (R.O. n. 580 del

1998), dal pretore di Padova (R.O. n. 868 del 1998), dal pretore di

Ascoli Piceno (R.O. n. 914 del 1998).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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