Corte costituzionale

Sentenza n. 178/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/11/1982 · relatore Oronzo Reale

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 93r.d. 3269/1923

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 93, n. 1, del

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (Approvazione del testo di legge del

registro) promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1975 dal

Tribunale di Cagliari, nel procedimento civile vertente tra Arangino

Ugo e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 237

del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 132 del 19 maggio 1976.

Udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1982 il Giudice relatore

Oronzo Reale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto per notaio Vacca, registrato a Cagliari il 27 luglio 1964,

si effettuava la compravendita di un terreno tra tali Demurtas e tal De

Bievre M. Antonia, rappresentata, ai fini dell'atto, dall'avv. Ugo

Arangino.

L'Ufficio del Registro di Cagliari, nel liquidare le imposte di

registro e trascrizione relative, ne ingiungeva il pagamento a tutte le

parti contraenti, tra cui il procuratore ad acta dell'acquirente De

Bievre, avv. Arangino, atteso che la compratrice, che aveva invocato in

un primo tempo i benefici fiscali di cui alla legge 2 luglio 1949, n.

408, vi aveva poi rinunciato.

Costui proponeva opposizione giudiziaria avverso tale ingiunzione,

sostenendo la sua estraneità al rapporto tributario per essere egli

intervenuto solo quale procuratore della compratrice ed eccependo la

incostituzionalità dell'art. 93, n. 1, del r.d. 30 dicembre 1923, n.

3269, interpretato nel senso della estensione della responsabilità di

imposta anche ai procuratori delle parti contraenti, per preteso

contrasto con il principio della capacità contributiva ex art. 53,

comma primo, della Costituzione.

Con ordinanza datata 7 febbraio 1975 (n. 237 del reg. ord. 1976, il

tribunale di Cagliari dichiarava non manifestamente infondato il dubbio

di costituzionalità sollevato dall'avv. Arangino; osservava all'uopo

che l'interpretazione della norma impugnata non poteva essere diversa

da quella, più volte ribadita dalla Corte di cassazione, secondo cui

la responsabilità tributaria deve essere estesa anche a coloro che

intervengono all'atto quali rappresentanti volontari delle parti

contraenti.

Tanto premesso, rilevava che la norma di cui al ricordato art. 93

apparirebbe in contrasto con l'art. 53, primo comma, della

Costituzione, atteso che il rappresentante non sarebbe portatore di un

interesse economico proprio, sicché, sotto il profilo della

razionalità, dovrebbe essere considerato estraneo al rapporto

tributario relativo al rappresentato.

Non si aveva costituzione di parti; l'Avvocatura dello Stato, in

rappresentanza della Amministrazione finanziaria, spiegava intervento,

ma tardivamente.

Con nota in data 18 aprile 1978, l'Intendenza di Finanza di

Cagliari ha reso noto alla Corte che l'altra parte contraente nell'atto

de quo ha provveduto a soddisfare il credito erariale fin dal 24 giugno

1974. Considerato in diritto :

1. - Il tribunale di Cagliari, interpretando l'art. 93, n. 1, del

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 conformemente alla interpretazione della

Cassazione, secondo la quale per "parte contraente ", quindi tenuta

solidalmente all'obbligazione tributaria, deve intendersi chiunque

intervenga alla stipulazione dell'atto al quale la tassazione si

riferisce, dubita, con riferimento all'art. 53 della Costituzione,

della costituzionalità della norma, nella parte in cui attribuisce la

qualità di soggetto passivo del rapporto tributario a chi abbia

partecipato all'atto in veste di rappresentante di uno dei contraenti.

2. - Deve innanzitutto dichiararsi, a termini dell'art. 25 della

legge 11 marzo 1953, n. 87, la inammissibilità della costituzione

dell'Amministrazione finanziaria.

Pertanto, la nota ricordata in narrativa con la quale l'Intendenza

di Finanza di Cagliari ha comunicato alla Corte la sopravvenuta

soddisfazione del debito di imposta da parte del venditore del terreno

al cui trasferimento la tassazione si riferisce, non provenendo da

soggetto ritualmente costituito nel giudizio costituzionale, non può

essere presa in considerazione né spiegare alcun effetto nel giudizio

medesimo.

3. - La questione non è fondata.

Come si è già ricordato, la giurisprudenza della Cassazione

(ancorché non esente da critiche in dottrina) è ferma nel senso che

l'obbligazione tributaria derivante dalla partecipazione ad un atto

soggetto ad imposta di registro grava solidalmente, in virtù dell'art.

93, n. 1, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, su tutte le parti a

qualsiasi titolo intervenute nell'atto cui la tassazione si riferisce,

le quali, ancorché non soggette al rapporto giuridico che con l'atto

viene costituito, assumono la veste di responsabili di imposta.

Il tribunale di Cagliari dubita che la nomina, così interpretata,

violi l'art. 53, primo comma, della Costituzione, in quanto chi

interviene nell'atto nomine alieno, non essendo portatore di un

interesse economico proprio, non rivela una propria capacità

contributiva. E crede di trovare fondamento al suo dubbio nella

giurisprudenza della Corte.

Ma in contrario si deve rilevare che la Corte ha avuto occasione di

dichiarare "che l'art. 53 della Costituzione incide sul complesso del

sistema fiscale, e non su ciascuno dei tributi" (sentenza n. 30 del

1964); e che, comunque, in materia di imposte indirette, il

collegamento con la capacità contributiva "non esclude che la legge

stabilisca prestazioni tributarie a carico solidalmente oltreché del

debitore principale, anche di altri soggetti non direttamente partecipi

dell'atto assunto come indice di capacità contributiva" (sentenza n.

120 del 1972). Vero è che - come ricorda il giudice a quo in questa

sentenza, con la quale la Corte escluse che il procuratore legale sia

tenuto al pagamento della imposta di registro relativa alle convenzioni

da una qualunque delle parti dedotte in giudizio, nonche al pagamento

delle "tasse giudiziarie", la Corte osservò che la imposizione a

carico dei soggetti non direttamente partecipi dell'atto deve pur

sempre essere legittimata da rapporti giuridico - economici

intercorrenti tra i soggetti.

Senonché il rapporto fra il rappresentante e il rappresentato

nella stipula di un atto soggetto all'imposta di registro esiste, è

volontario e per giunta si presume non gratuito (art. 1709 c.c.).

Colui che volontariamente interviene nell'atto cui la imposta si

riferisce partecipa all'attività negoziale e pertanto la legge

tributaria lo chiama a rispondere solidalmente del pagamento

dell'imposta, così come chiama tutti i soggetti indicati nell'art. 80

del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, a cominciare dai notai. Nello

stesso senso dispone l'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

Il rilievo, col quale il giudice a quo ritiene di confortare il suo

dubbio di costituzionalità, che il procuratore possa dover intervenire

alla conclusione del contratto in rappresentanza di persone lontane

(nella specie all'estero), aggiunge un elemento di più per legittimare

la facoltà, accordata all'Amministrazione finanziaria, di chiedere il

pagamento dell'imposta di registro al procuratore, senza la quale il

recupero del tributo dovuto potrebbe presentare ostacoli difficilmente

sormontabili, con pregiudizio dei fini di primario interesse pubblico

che l'Amministrazione finanziaria persegue.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 93, n. 1, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (Legge del

registro) sollevata, in relazione all'art. 53 della Costituzione, dal

tribunale di Cagliari con l'ordinanza 7 febbraio 1975 di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1982.

F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE

ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZOREALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA

GIOVANNI - CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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