Corte costituzionale

Sentenza n. 178/1980

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/12/1980 · relatore Alberto Malagugini

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 177-bisd.P.R. 447/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 177 bis del

codice di procedura penale promossi con ordinanza 21 giugno 1975 del

Pretore di Chieri e con ordinanza 26 marzo 1977 del Pretore di

Guglionesi rispettivamente nei procedimenti penali a carico di Sidari

Nicola ed altri e di Slimane Harrar, iscritte al n. 696 del registro

ordinanze 1976 e al n. 221 del registro ordinanze 1977 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 346 del 1976 e n. 169 del

1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1980 il Giudice relatore

Alberto Malagugini;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In un procedimento penale a carico di Sidari Nicola, il

Pretore di Chieri, dovendo decidere sulla contumacia dell'imputato, non

presentatosi al dibattimento, e quindi sulla validità (della notifica)

del decreto di citazione a giudizio, con ordinanza in data 21 giugno

1975 ha osservato: che l'imputato risultava dagli atti risiedere in

Australia, ad indirizzo conosciuto; che gli era perciò stata data

comunicazione del procedimento iniziato a suo carico, ex art. 177 bis

c.p.p., con raccomandata senza ricevuta di ritorno, in data 17 dicembre

1974; che non avendo l'imputato dato risposta, non esisteva prova se e

quando l'avviso fosse pervenuto al destinatario. Tale situazione, pur

conforme alla lettera dell'art. 177 bis c.p.p., ad avviso del giudice a

quo "si sostanzia in una violazione degli artt. 3 e 24 cpv. Cost., e

non può essere sanata altrimenti che con una pronuncia di

illegittimità costituzionale dello stesso art. 177 bis c.p.p., nella

misura in cui considera effettuata la comunicazione ivi prevista

indipendentemente dalla acquisizione della prova del se e del quando

essa sia effettivamente pervenuta, in aderenza alle statuizioni poste

dalla Corte costituzionale con sentenze 27 aprile-4 maggio 1972, n. 77,

e 1-9 giugno 1967, n. 70".

2. - Intervenendo nel giudizio davanti alla Corte costituzionale,

l'Avvocatura generale dello Stato riconosce che l'interpretazione della

norma impugnata, fatta propria dal giudice a quo, è quella prevalente

in dottrina, ancorché non incontroversa (taluno infatti, in base ad

un'interpretazione sistematica, ritiene che anche per le comunicazioni

ex art. 177 bis c.p.p. occorrerebbe l'avviso di ricevimento). La

questione di legittimità costituzionale sarebbe comunque non fondata.

L'avviso di ricevimento, previsto dalla convenzione postale universale,

non impone alle Amministrazioni postali alcuna particolare attività di

ricerca del destinatario al fine di realizzare il recapito; la

regolamentazione relativa è uguale per tutte le raccomandate, con o

senza ricevuta di ritorno; e la funzione dell'avviso è

"essenzialmente, se non esclusivamente, quella di fornire al mittente

la prova, da valere in particolar modo contro il destinatario,

dell'avvenuta consegna a costui del piego spedito ". La questione di

legittimità costituzionale, in relazione all'art. 24 Cost., "si

risolve allora esaminando se la prescrizione della ricevuta di ritorno

possa valere a rendere più idoneo lo strumento regolato dalla norma

impugnata, inteso ad assicurare, proprio a tutela del diritto di difesa

dell'imputato, che le notificazioni nel corso del processo penale siano

fatte in modo da renderlo effettivamente edotto degli atti processuali

che la legge stabilisce siano portati nella sua sfera di

disponibilità. La risposta è negativa perché, come si è osservato,

la ricevuta di ritorno non vale ad aumentare in alcun modo le

probabilità che l'avviso di procedimento sia effettivamente consegnato

al destinatario; ciò basta ad escludere qualsiasi violazione, ad opera

della norma impugnata, del diritto di difesa dell'imputato, che non

sarebbe più garantito se la norma stessa prescrivesse l'invio della

raccomandata con ricevuta di ritorno".

Quanto al richiamo, non altrimenti specificato, all'art. 3 Cost.,

per l'Avvocatura dello Stato "sembra che il giudice a quo abbia

ritenuto irrazionale l'eguale trattamento riservato a chi, ricevuta la

comunicazione, non abbia proceduto a dichiarazione od elezione di

domicilio ed a chi non abbia, invece, ricevuto la comunicazione stessa.

Ma si tratta, ancora, di questione infondata. Per quanto riguarda

l'imputato negligente la stessa ordinanza non contesta la legittimità

della norma impugnata: è lo stesso imputato che, col suo

comportamento, impedisce che il procedimento regolato dall'art. 177 bis

raggiunga il suo scopo. Il mancato recapito della lettera raccomandata

mostra di norma che la notizia risultante dagli atti del luogo di

dimora dell'imputato non è (più) esatta; comunque non è sufficiente

a permettere di raggiungere l'imputato con i consueti mezzi di

comunicazione. In entrambi i casi, sia pure per diverse ragioni, è

perciò giustificata la conseguenza che la norma fa derivare dalla mera

circostanza oggettiva della mancata elezione di domicilio: la

parificazione della condizione dell'imputato con domicilio all'estero

noto (o tale ritenuto) a quella dell'imputato del quale non si conosca

la dimora all'estero.

Deve del resto dirsi che, dopo la sentenza n. 177 del 1974 la

così operata parificazione non comporta automaticamente il ricorso al

rito per le notificazioni agli irreperibili: specie quando abbia alcun

dubbio sull'avvenuto ricevimento, da parte dell'imputato, della lettera

raccomandata contenente l'avviso di procedimento iniziato a suo carico,

il giudice, prima di emettere il decreto di irreperibilità ha il

dovere di disporre nuove indagini volte ad individuare l'esatto

recapito dell'imputato, indagini sempre possibili senza alcuna

limitazione nel territorio nazionale, particolarmente nel luogo di

nascita ed in quello di ultima dimora, ed anche all'estero, nei limiti

consentiti dal diritto internazionale ".

3. - In un procedimento penale contro Slimane Harrar, risultante

dagli atti risiedere all'estero, il Pretore di Guglionesi, dovendo

decidere sulla contumacia dell'imputato non presentatosi al

dibattimento, e quindi sulla validità della citazione a giudizio, con

ordinanza in data 26 marzo 1977 ha osservato che l'avviso ex art. 177

bis c.p.p. era stato spedito all'imputato con lettera raccomandata in

data 12 gennaio 1977, e che, non essendo stato eletto domicilio nello

Stato, le notificazioni all'imputato erano state fatte con il rito

degli irreperibili. In tale situazione, ritiene il giudice a quo che la

disciplina di cui all'art. 177 bis c.p.p., malgrado le già intervenute

pronunce della Corte costituzionale (n. 31/65, n. 70/67, n. 177/74),

comporti una violazione del diritto di difesa costituzionalmente

garantito, secondo cui è necessario che l'accusa sia portata a

conoscenza dell'imputato in modo che questi possa difendersi

personalmente.

"Certamente - argomenta il giudice a quo - il fatto di risiedere

all'estero pone l'imputato in una situazione particolare e diversa

rispetto all'imputato che risiede nello Stato ed è indiscutibile che

tale situazione non può ostacolare il corso della giustizia.

Ciò non significa peraltro che il legislatore non debba

predisporre, a tutela del diritto di difesa, una norma la quale

assicuri, nei limiti del possibile, che l'accusa venga effettivamente

portata nella sfera di conoscibilità dell'imputato residente

all'estero. Ciò premesso, non sembra che la norma di cui all'art. 177

bis c.p.p. rispetti, nel senso sopra specificato, il diritto di difesa.

Invero, poiché sono note le croniche disfunzioni del servizio

postale, non può escludersi che le raccomandate di cui alla citata

norma non giungano, in una rilevante percentuale dei casi, ai

destinatari. In tale situazione, far discendere, nel silenzio

dell'imputato, dalla semplice spedizione della raccomandata una

presunzione assoluta della sua ricezione da parte del destinatario e

della conoscenza del procedimento penale contro di lui iniziato,

significa disconoscere e quindi violare in un non esiguo numero di

casi, il diritto di difesa dello imputato.

Tutto ciò potrebbe essere evitato qualora si facesse dipendere

l'instaurazione del rito degli irreperibili non dalla spedizione della

raccomandata, ma dalla sua ricezione da parte dell'imputato.

In ottemperanza al principio che la garanzia della difesa intesa

come conoscenza effettiva dell'accusa e conseguente effettiva

instaurazione del contraddittorio, non può ritenersi osservata quando,

pur essendo possibile adottare un mezzo che consenta di portare il

contenuto dell'avviso di procedimento nell'effettiva sfera di

conoscibilità dell'imputato, si faccia ricorso ad uno meno sicuro,

facendone derivare una presunzione legale di conoscenza (ved. sentenza

di codesta Corte numero 77 del 27 aprile 1972) sembra doversi

concludere per la non manifesta infondatezza della questione di

costituzionalità dell'art. 177 bis c.p.p. nella parte in cui prevede

che, nel silenzio dell'imputato residente all'estero, possa essere

emesso il decreto di irreperibilità in base alla semplice spedizione

della raccomandata contenente l'avviso del procedimento e non alla sua

ricezione da parte del destinatario " Considerato in diritto :

1. - Le questioni sollevate dal Pretore di Chieri e dal Pretore di

Guglionesi con le ordinanze indicate in epigrafe, hanno identico

oggetto. I due giudizi possono, quindi, essere riuniti e decisi con

unica sentenza.

2. - I giudici a quibus dubitano della legittimità costituzionale

dell'art. 177 bis c.p.p. "nella misura in cui considera effettuata la

comunicazione ivi prevista indipendentemente dalla acquisizione della

prova del se e del quando essa sia effettivamente pervenuta " al

destinatario (ord. 696/76) ovvero "nella parte in cui prevede che, nel

silenzio dell'imputato residente all'estero, possa essere emesso il

decreto di irreperibilità in base alla semplice spedizione della

raccomandata contenente l'avviso del procedimento e non alla sua

ricezione da parte del destinatario " (ord. n. 221/77).

La normativa in esame, che presume la ricezione della raccomandata

contenente l'avviso una volta che ne sia provata semplicemente la

spedizione, comporterebbe disconoscimento e quindi violazione "in un

non esiguo numero di casi " del diritto di difesa dell'imputato, la cui

inviolabilità è affermata dall'art. 24, secondo comma, Cost. e

contrasterebbe anche, a giudizio del solo Pretore di Chieri, che

peraltro, non motiva specificatamente sul punto, con il principio di

eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

La questione è fondata.

3. - L'avviso previsto dall'art. 177 bis c.p.p. (con il quale, in

forza della novella del 1955, veniva recuperata, pur con notevoli

modificazioni, la disposizione dell'art. 113 del c.p.p. del 1913) ha lo

scopo di consentire l'instaurazione di un effettivo contraddittorio,

dando all'imputato, cittadino o straniero, dimorante all'estero ad

indirizzo conosciuto, la notizia del procedimento penale pendente a suo

carico, con contestuale invito a dichiarare od eleggere domicilio nel

territorio nazionale per la notificazione degli atti.

Come questa Corte ha rilevato (sent. n. 70 del 1967), tale atto

"non può essere considerato una pura formalità, oppure un semplice

monito, ma è destinato a raggiungere determinati precisi effetti, che

possono compendiarsi nel trovare un punto di incontro nel territorio

nazionale fra l'autorità procedente e lo stesso imputato alfine di

consentire a questo ultimo l'esercizio del diritto di difesa".

Infatti, l'avviso di cui all'art. 177 bis c.p.p. è il mezzo

previsto dall'ordinamento processuale penale per portare a conoscenza

dell'imputato dimorante all'estero ad indirizzo conosciuto l'esistenza

del procedimento penale pendente a suo carico e insieme per

consentirgli - aderendo al contestuale invito -di dichiarare od

eleggere domicilio nel territorio nazionale. Soltanto se tale facoltà

(di dichiarare od eleggere domicilio) non viene esercitata entro un

congruo termine o se la dichiarazione o l'elezione di domicilio nel

territorio nazionale sono insufficienti o inidonee, il giudice o il

pubblico ministero emette il decreto previsto dall'art. 170 c.p.p. in

forza del quale "le notificazioni non potute fare e quelle che

occorressero in seguito per tutta la durata del procedimento " sono

"eseguite mediante deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio

giudiziario" dandone avviso senza ritardo al difensore nominato con il

decreto stesso.

Sul testo originario dell'art. 177 bis del c.p.p. hanno inciso, per

la parte che qui rileva, le sentenze 23 aprile 1965, n. 31 e 9 giugno

1967, n. 70 di questa Corte, nella linea di una tendenziale

equiparazione, per quanto attiene alla garanzia della difesa, dei

soggetti nei confronti dei quali è in corso procedimento penale, quale

che sia il luogo in cui essi dimorano, dentro o fuori il territorio

nazionale, siano essi cittadini italiani o stranieri. Ciò nel

presupposto, esplicitamente affermato nella sentenza n. 177 del 1974,

che nel processo penale sono in giuoco (e la difesa è garantita per

tutelare) diritti inviolabili dell'uomo.

4. - Dalla ricezione dell'avviso di cui all'art. 177 bis c.p.p.

deriva, dunque, per l'imputato residente all'estero ad indirizzo noto,

non solo la conoscenza del procedimento pendente a suo carico, ma anche

la possibilità di dichiarare o eleggere domicilio nel territorio

nazionale entro un congruo termine ai fini delle ulteriori notifiche

per tutto il corso del procedimento stesso.

Nella ipotesi qui considerata, il decreto di irreperibilità di cui

all'art. 170 c.p.p. consegue non già alla non conoscenza o alla

impossibilità di conoscere dove l'imputato dimori (che anzi della sua

dimora all'estero deve esistere agli atti notizia precisa), ma

all'inerzia o all'incuria dell'imputato, comportamenti, questi, che

presuppongono sicuramente la ricezione dell'avviso.

Ne deriva, allora, che la conoscenza dell'avviso e dell'invito

previsti dal primo comma dell'art. 177 bis c.p.p. non può presumersi

per il solo fatto della spedizione della raccomandata che li contiene,

ma - tenendo conto delle sempre possibili disfunzioni, non fosse altro

che in termini di ritardi, dei servizi postali - si deve, invece

acquisire la prova che la raccomandata è stata effettivamente

recapitata al destinatario o ad altro dei soggetti abilitati a

riceverla in sua vece (ai sensi degli ordinamenti e delle convenzioni

internazionali postali), così da conseguire la certezza che il

contenuto dell'atto sia pervenuto nella effettiva sfera di

conoscibilità del destinatario stesso. Ciò tanto più quando la

previsione di un "congruo termine " per la dichiarazione o l'elezione

di domicilio nel territorio nazionale (di cui alla sent. n. 70 del

1967) richiede che sia individuabile con sicurezza il dies a quo per la

decorrenza del termine medesimo: termine che, essendo posto per

l'esercizio di una facoltà riconosciuta all'imputato (e, solo

subordinatamente alla di lui inerzia od incuria, per l'emissione del

decreto previsto dall'art. 170 c.p.p.) non può che decorrere dal

momento in cui costui è stato posto in condizione di conoscere

l'invito rivoltogli, per aderirvi o meno.

Deve dunque dichiararsi la parziale illegittimità dell'articolo

177 bis c.p.p. nei sensi e per gli effetti sopra specificati.

5. - Non compete, invece, a questa Corte stabilire in quale modo

debba essere acquisita la prova dell'avvenuto recapito della

raccomandata contenente l'avviso e l'invito di cui all'art. 177 bis,

primo comma, c.p.p. né in particolare, pronunciare l'obbligatorio

ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento.

Sono, queste, scelte riservate al legislatore, ferma restando

l'esperibilità degli strumenti apprestati dalle convenzioni postali

internazionali ovvero dalle procedure previste dalle convenzioni

internazionali di assistenza giudiziaria in materia penale che - mette

conto di rilevarlo - sono già recepite nell'ordinamento interno.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 177 bis,

secondo comma, cod. proc. pen. nella parte in cui consente l'emissione

del decreto preveduto dall'art. 170 c.p.p. nei confronti dell'imputato

dimorante all'estero ad indirizzo conosciuto, al quale sia stato

inviato l'avviso di procedimento mediante lettera raccomandata e che

non abbia provveduto a dichiarare od eleggere domicilio nel territorio

nazionale anche quando non risulti la avvenuta ricezione della

raccomandata stessa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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