Corte costituzionale

Sentenza n. 177/1981

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/10/1981 · relatore Antonio La Pergola

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 23

gennaio 1968, n. 30 e della legge 30 dicembre 1970, n. 1239 e tabella

annessa (Comunità economica europea - Tabella dei diritti per la

visita del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello

Stato), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 marzo 1979 dal Presidente del Tribunale di

Firenze nel procedimento civile vertente tra Eredi Burgassi e

l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 486 del

registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 237 del 1979;

2) ordinanza emessa il 23 giugno 1979 dal Presidente del Tribunale

di Trento nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Galbani e

l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 882 del

registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 36 del 1980;

3) ordinanza emessa il 3 novembre 1979 dal Tribunale di Napoli nel

procedimento civile vertente tra la Soc. a r.l. Albacora e

l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 994 del

registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 43 del 1980.

Visti gli atti di costituzione di Burgassi Olindo e Franco e della

S.p.a. Galbani e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 29 aprile 1981 il Giudice relatore

Antonio La Pergola;

uditi l'avv. Nicola Catalano per Burgassi e per la Soc, Galbani e

l'avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con l'ordinanza emessa il 6 marzo 1979, nel ricorso proposto

dagli eredi Burgassi per chiedere la restituzione dei diritti di visita

sanitaria, che si assumono illegittimamente percepiti

dall'Amministrazione finanziaria, il Presidente del Tribunale di

Firenze solleva la questione di legittimità costituzionale

dell'articolo unico della legge 30 dicembre 1970, n. 1239: nella parte

concernente i prodotti di cui alla lettera E della tabella annessa, in

riferimento all'art. 11 Cost., e per presunto contrasto con le norme

comunitarie di immediata applicazione poste con il regolamento CEE 20

ottobre 1970, n. 2142 (art. 17, n. 2). Nel caso di specie, i detti

diritti erano stati riscossi in occasione dell'importazione da paesi

terzi rispetto alla CEE di vari quantitativi di prodotti ittici,

conservati per l'alimentazione umana.

Il giudice a quo deduce in punto di ammissibilità, che la Corte

ha, con sentenza n. 163/77, riconosciuto la legittimazione del

Presidente del Tribunale a sollevare questioni di costituzionalità

concernenti le leggi che formano oggetto della decisione di merito,

della quale egli è investito. La rilevanza della proposta questione è

ritenuta evidente, giacché la domanda di restituzione, di cui conosce

il giudice a quo, è fondata sull'assunto che la norma istitutiva del

diritto di visita è costituzionalmente illegittima. La legge n. 1239

del 1970 si - osserva poi - va censurata, secondo i criteri enunciati

dalla Corte in ordine ai rapporti fra diritto comunitario e diritto

interno, come successiva al citato regolamento n. 2142 del 1970

(relativo al settore dei prodotti della pesca) che sancisce, all'art.

17 n. 2, il divieto di qualsiasi tassa di effetto equivalente al dazio

doganale; laddove, si dice, detto regolamento ha a sua volta travolto

la precedente previsione del diritto di visita (quella della legge n.

30 del 1968), che andrebbe quindi puramente e semplicemente

disapplicata nel giudizio a quo. Nel merito, la questione che concerne

la legge del 1970, sarebbe non manifestamente infondata, se non altro

in quanto prospetta una situazione del tutto analoga a quella che -

sebbene con riguardo ad altre delle voci tabellari, annesse a detta

legge - ha dato luogo ad una precedente pronunzia di

incostituzionalità dello stesso articolo unico della legge n. 1239 del

1970, censurato nel presente giudizio.

Si costituisce nel presente giudizio la ditta Burgassi, che ravvisa

nella specie gli estremi di una questione riservata alla cognizione

della Corte, in quanto si censurano norme nazionali come lesive di

previgenti prescrizioni comunitarie, deducendo, sia la rilevanza, sia

la fondatezza dell'incidente promosso dal Presidente del Tribunale di

Trento.

Altre deduzioni sono poi svolte in merito ai divergenti criteri,

che sarebbero adottati dal giudice del Lussemburgo e rispettivamente da

questa Corte in ordine ai rapporti fra norme interne e norme

comunitarie. Senza prendere posizione al riguardo, la difesa della

ditta Burgassi ritiene che nessun divieto di adire la Corte

costituzionale possa discendere dalla pronunzia interpretativa resa dai

giudici del Lussemburgo, con riguardo all'art. 189 del Trattato (in

procedimento promosso, ex art. 177, da altro giudice nazionale), nel

senso che le norme interne confliggenti con il diritto comunitario

vanno disapplicate dal giudice interno. La Corte di giustizia si

sarebbe a questo proposito pronunziata, piuttosto sulla liceità, che

sull'obbligo della disapplicazione. D'altra parte, la suddetta

pronunzia non potrebbe vietare al giudice italiano di ritenere che la

più compiuta e sollecita tutela, ai fini dell'applicazione del diritto

comunitario, sia proprio quella offerta dal procedimento che si

instaura avanti a questa Corte, e dalla rimozione della norma

nazionale, conseguente alla pronuncia di incostituzionalità, per sua

natura definitiva e non impugnabile. A sua volta, la Corte

costituzionale, adita da qualsiasi giudice che denunzi la violazione

dell'art. 11 Cost., non potrebbe sottrarsi all'obbligo di dichiarare,

in riferimento a detto parametro, l'incostituzionalità delle norme

interne avanti ad essa censurate, rispetto alle quali le previgenti ed

incompatibili norme comunitarie devono esser fatte prevalere.

Nel merito, la questione sarebbe sicuramente fondata, in quanto

identica sotto ogni profilo di diritto a quella definita dalla Corte

con sentenza n. 163/1977. In questa decisione, precisa il giudice a

quo, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge n.

1239 del 1970, seppure in relazione ad altra norma comunitaria, diversa

da quella che, sempre al fine di precludere l'applicazione del diritto

di visita, viene in considerazione nella specie.

Si costituisce in giudizio il Presidente del Consiglio,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, per sentir

dichiarare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della proposta

questione.

L'Avvocatura eccepisce, prima di tutto, che la questione sollevata

dai Presidenti dei Tribunali di Firenze e di Trento è inammissibile,

versandosi, in questa sede, nella fase prodromica del procedimento per

decreto ingiuntivo ex art. 633 del codice di procedura civile, nella

quale il Presidente del Tribunale non potrebbe ritenersi legittimato a

promuovere incidenti di costituzionalità. Al riguardo, si osserva tra

l'altro che la parte intimanda, pur parte sostanziale del rapporto

dedotto in giudizio, non ha modo di intervenire o di interloquire nella

fase prodromica del suddetto procedimento; essa rimarrebbe così

privata del diritto di difesa, sia nel procedimento a quo, sia in

quello che fosse instaurato - con il promuovere la questione di

costituzionalità avanti a questa Corte - dal giudice investito della

controversia in quello stadio della procedura. Non potendo prospettare

e difendere le proprie ragioni nell'opportuna fase del giudizio,

l'intimando si troverebbe di fronte ad una situazione processuale

venutasi a determinare e a consolidare senza alcuna sua partecipazione,

e anche in caso di una sua successiva opposizione troverebbe ormai

preclusa la possibilità di revocare in discussione quanto già

determinato. Dall'ordinanza di rinvio risulterebbe, poi, che i

ricorrenti, nel richiedere il provvedimento monitorio contro

l'Amministrazione finanziaria, non si dichiarano diretti titolari del

credito fatto valere, ma solo eredi del titolare, senza che tale

dichiarazione sia sostenuta da alcuna prova, indicazione o

documentazione del titolo vantato per la successione. Sotto altro

profilo, l'inammissibilità della proposta questione è eccepita nel

dedurre che la domanda giudiziale di merito, è una repetitio indebiti

ex art. 2033 c.c.: la parte promotrice del giudizio a quo chiede

infatti - si osserva - la restituzione delle somme, che si asseriscono

percette dall'Amministrazione in base ad una norma incostituzionale.

Senonché, quand'anche la Corte dichiarasse l'illegittimità

costituzionale delle norme censurate, non per questo ricorrerebbero gli

estremi dell'azione di restituzione, dovendosi ritenere che la

dichiarata incompatibilità della riscossione dell'onere fiscale con le

prescrizioni comunitarie non implichi, di per sé, il diritto alla

restituzione delle somme già versate.

La questione sarebbe, poi, comunque infondata. Inconferente,

afferma l'Avvocatura, è il richiamo alla precedente pronunzia, nella

quale è stata dichiarata l'illegittimità Costituzionale della legge

n. 1239 del 1970 (sent. 163/1977): nella specie, si tratta di

importazioni da paesi estranei alla Comunità europea; la richiamata

sentenza avrebbe invece inteso adeguarsi alla qualificazione del

diritto di visita (come tassa equivalente al dazio doganale) quale

risulta dalla giurisprudenza della Corte del Lussemburgo: e

quest'ultimo organo di giustizia avrebbe dal canto suo stabilito

l'equivalenza con diritto di visita e dazio doganale con esclusivo

riferimento alle importazioni dagli Stati membri della Comunità. Nel

presente caso non verrebbe quindi ad operare - in relazione all'area

territoriale, dalla quale i prodotti gravati dal diritto di visita sono

importati - la prescrizione comunitaria, che nell'ordinanza di rinvio

si assume violata.

In prossimità dell'udienza, la difesa di parte privata produce

nuove deduzioni. Nessun fondamento avrebbe l'eccezione di

inammissibilità avanzata dall'Avvocatura, sull'assunto che il

Presidente del Tribunale non è legittimato a promuovere incidenti di

costituzionalità in sede di provvedimento monitorio. Ogni dubbio in

proposito, si dice, è fugato dalla pronunzia n. 163/77 nella quale si

è affermato che nel procedimento monitorio sono soddisfatte le

condizioni di proponibilità del giudizio incidentale di legittimità

costituzionale, risultando il Presidente del Tribunale provvisto in

quella sede di un potere decisorio, per l'esercizio del quale viene in

considerazione la norma censurata. Ugualmente inattendibile, si osserva

poi, è l'altro rilievo dell'Avvocatura, che i fratelli Burgassi si

sono dichiarati solo eredi del titolare del credito fatto valere

innanzi al giudice a quo. Questa circostanza non toccherebbe il

giudizio di rilevanza, che possa essere esercitato dalla Corte: alla

quale - si assume - spetta soltanto di controllare la connessione

logica fra la questione di legittimità sollevata, e la necessità che

la norma sospettata di incostituzionalità sia applicata dal giudice a

quo, al fine di risolvere la controversia rimessagli.

Quanto, infine, alla eccepita insussistenza dei presupposti per

l'azione di ripetizione, si segnala la decisione presa dalla Corte di

giustizia il 27 marzo 1980. I giudici del Lussemburgo avrebbero con

detta decisione disatteso la tesi, sostenuta nel presente giudizio

dall'Avvocatura, secondo la quale un'eventuale pronunzia di

incostituzionalità della norma istitutiva del diritto di visita non

implicherebbe, di per sé, il diritto alla restituzione delle somme,

già riscosse, in virtù di tale norma, dall'Amministrazione

finanziaria.

Quanto al merito della questione, si deduce che il divieto del

dazio doganale, come configurato dalla Corte comunitaria, precluderebbe

la riscossione del diritto di visita non solo nell'ambito degli scambi

intercomunitari, ma anche là dove si tratti di importazioni da paesi

terzi. Se così non fosse, si osserva, sarebbe indispensabile

richiedere alla Corte comunitaria, ex art. 177 del Trattato,

l'interpretazione dell'art. 17.2 del regolamento CEE n. 2142 del 20

ottobre 1970, che vieta espressamente la riscossione della tassa

equivalente al dazio doganale per le importazioni da paesi terzi

(mentre, si soggiunge, lo stesso divieto non è testualmente stabilito

per le importazioni dai paesi membri della CEE, perché il detto

regolamento è stato emanato dopo la fine del periodo transitorio, e

cioè dopo la definitiva abolizione dei dazi doganali e delle tasse di

effetto equivalente negli scambi intercomunitari). L'esito di una

simile richiesta alla Corte di giustizia sarebbe, tuttavia, sicuramente

quello di sentir riaffermata l'inderogabilità del divieto. Si osserva

infatti che la Corte di giustizia - con sentenza 28 giugno 1978 in

causa 70/77, resa nei confronti della stessa Amministrazione

finanziaria, e proprio in materia di diritti sanitari - ha ritenuto che

la nozione di tassa di effetto equivalente al dazio doganale ha - negli

artt. 12, n. 1 e 2, del regolamento n. 14/64 e 20, n. 2, del

regolamento 805/68 - la medesima portata che negli artt. 9 e seguenti

del Trattato: di guisa che ai sensi delle citate disposizioni

regolamentari (relative al settore degli animali e delle carni bovine),

vanno equiparati al dazio doganale gli oneri pecuniari di qualsiasi

entità sulle importazioni dei menzionati prodotti da paesi terzi: a

meno che tali oneri facciano parte di un sistema generale di tributi

interni, gravanti, secondo gli stessi criteri e nella stessa fase di

distribuzione, sia sulle merci nazionali, sia su quelle importate.

2. - Con ordinanza emessa il 23 giugno 1979, in sede di

procedimento monitorio, su ricorso proposto dalla S.p.a. Galbani

contro l'Amministrazione finanziaria, il Presidente del Tribunale di

Trento ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della

legge 23 gennaio 1968, n. 30 e della legge 30 dicembre 1970, n. 1239,

per quanto concerne l'importazione di carni suine e di parti di animali

commestibili: in riferimento all'art. 11 Cost., e per asserito

contrasto con le disposizioni poste rispettivamente nei Regolamenti

CEE 4 aprile 1962, n. 20, 13 giugno 1967, n. 121 e 28 giugno 1968, n.

827.

Il trattamento normativo della specie è così ricostruito dal

giudice a quo: si tratta di importazioni - da paesi membri della CEE e

da paesi terzi - di carni bovine e suine e parti di animali

commestibili, per le quali è stato riscosso il diritto di visita

dall'Amministrazione finanziaria. La norma istitutiva di tale diritto,

contenuta nella legge n. 30 del 1968, è censurata come successiva ed

incompatibile con i regolamenti comunitari n. 20/62 e n. 121/67, nei

quali è stabilito il divieto delle tasse equivalenti al dazio doganale

per quanto concerne l'importazione delle carni suine, sia da paesi

terzi, sia da Stati membri della CEE: lo stesso divieto è stato

successivamente sancito in altra normativa comunitaria (regolamento CEE

28 giugno 1968, n. 827), sempre con riguardo alle importazioni interne

comunitarie e da paesi terzi, delle carni suine e di parti di animali

commestibili; la legge n. 1239 del 1970 è a sua volta sopravvenuta

rispetto alle norme comunitarie per ultimo citate, ed è dunque

denunciata allo stesso identico titolo della legge del 1968.

Precisamente, la questione è proposta per la legge del 1968,

relativamente alle importazioni effettuate fra il 26 giugno ed il 1

luglio 1968 (data, quest'ultima, dell'entrata in vigore del citato

regolamento n. 827/68); e per la legge del 1970, relativamente alle

importazioni che seguono all'entrata in vigore di essa (16 febbraio

1971).

L'ordinanza è sotto ogni profilo motivata negli stessi termini di

quella emessa dal Presidente del Tribunale di Firenze.

Si costituisce in giudizio la società Galbani per sentir

dichiarare la fondatezza della questione. La legge del 1968, si deduce,

è più recente dei regolamenti CEE che avevano in precedenza sancito

il divieto del dazio doganale per l'importazione di carni suine tanto

da paesi terzi quanto da paesi membri: regolamento 4 aprile 1962, n. 20

(artt. 14 e 18); regolamento 13 giugno 1967, n. 121 (artt. 17 e 19);

essa è pertanto censurata, in quanto posta in violazione di dette

norme comunitarie, per asserito contrasto con l'art. 11 Cost. Il

mercato delle carni suine e quello delle carni intere ed in pezzi

formano oggetto, si soggiunge, del successivo regolamento CEE 28 giugno

1968, n. 827, entrato in vigore il 1 luglio 1968. Questo più recente

atto comunitario conferma il divieto delle tasse equivalenti al dazio

doganale così per le importazioni da paesi membri (art. 4, par. 1)

quanto per le importazioni da paesi terzi (art. 2, par. 2); si assume

quindi - precisamente come nell'ordinanza di rinvio - che esso debba a

sua volta prevalere sulla legge n. 30 del 1968, entrata in vigore il 26

febbraio 1968, in quanto posteriore rispetto ad essa. Ma - si soggiunge

- la legge n. 1239 del 1970 è più recente del citato regolamento

comunitario del 1968 e va a sua volta denunziata per aver concretato

l'infrazione del divieto in esso nuovamente sancito, in difformità

dell'invocato parametro costituzionale. Si chiede quindi alla Corte di

dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge 23 gennaio 1968,

n. 30 per le importazioni di carni suine effettuate fra il 26 febbraio

ed il 1 luglio 1968 e della legge n. 1239 del 1970 per le importazioni

degli stessi prodotti, che hanno avuto luogo dal 16 febbraio 1971 (data

di entrata in vigore di quest'ultima legge). Ciò detto, vengono

aggiunte le seguenti precisazioni:

1) per quanto concerne le importazioni dagli Stati membri, operano

le disposizioni generali del Trattato che, negli scambi

intercomunitari, hanno definitivamente soppresso dogane e tasse

equivalenti a far tempo dal 31 dicembre 1969, e cioè dalla fine del

periodo transitorio: tali norme pattizie, si assume in conseguenza,

valgono con riguardo alle importazioni da Stati membri effettuate fra

il 1 gennaio 1970 ed il 16 febbraio 1971;

2) il regolamento n. 121/67 è stato espressamente confermato

dall'art. 75 del Trattato di adesione della Gran Bretagna, Irlanda e

Danimarca, notificato e reso esecutivo in Italia con legge 21 dicembre

1972, n. 826, entrato in vigore il 13 gennaio 1973, da quest'ultima

data, esso tornerebbe dunque a prevalere sulle norme interne

incompatibili. Comunque, si assume che prevalgono sulle precedenti

statuizioni nazionali le norme del nuovo regolamento comunitario del 29

ottobre 1975, n. 2759 che all'art. 17 conferma il divieto di

riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente.

Si costituisce in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato. Le

deduzioni dell'Avvocatura e le altre successivamente prodotte dalla

difesa di parte privata corrispondono a quelle già esposte con

riferimento al giudizio promosso dal Presidente del Tribunale di

Firenze.

3. - Con ordinanza emessa il 3 novembre 1979, nel procedimento

civile vertente fra la S.r.l. Albacora e l'Amministrazione finanziaria,

il Tribunale di Napoli ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale della legge 30 dicembre 1970, n. 1239 e dell'annessa

tabella, in riferimento all'art. 11 Cost. Si tratta nella specie di

importazioni di vari quantitativi di pesci e molluschi, alle quali è

stato applicato il diritto per la visita sanitaria, in detta legge

previsto. La legge censurata risulterebbe, nella specie, incompatibile

con il previgente regolamento comunitario, che disciplina

l'organizzazione comune del mercato, nel settore dei prodotti della

pesca (regolamento n. 2142/70 del 20 ottobre 1970). La questione è

pertanto prospettata alla stregua delle indicazioni giurisprudenziali

di questa Corte, di fronte al conflitto che si assume insorto fra le

norme comunitarie poste in attuazione e conformità del Trattato, e la

successiva statuizione del legislatore nazionale. Si deduce che la

questione è rilevante, perché la norma censurata è quella che

abilita l'Amministrazione a riscuotere il diritto di visita. Nel

merito, sarebbe chiara l'incompatibilità dell'onere fiscale in

questione con il divieto comunitario, al quale l'ordinamento interno

deve adeguarsi.

4. - La questione, discussa nell'udienza pubblica del 23 aprile

1980, veniva, in forza dell'ordinanza n. 145, rinviata a nuovo ruolo, e

ridiscussa nell'udienza del 29 aprile 1981. In tale ultima udienza

l'Avvocatura dello Stato e la difesa della parte privata hanno

insistito sulle conclusioni già prese. Considerato in diritto :

1. - Nel presente giudizio sono censurati, per asserito contrasto

con l'art. 11 Cost., gli articoli unici delle leggi 23 gennaio 1968, n.

30, e 30 dicembre 1970, n. 1239. Dette disposizioni prevedono il

diritto di visita sanitaria, che si riscuote, ai confini dello Stato,

per l'importazione (od esportazione) del bestiame, o dei prodotti ed

avanzi animali indicati nelle annesse tabelle. Esse vengono denunziate

come incompatibili, ai sensi del diritto comunitario, con il divieto

del dazio doganale, e delle tasse di effetto equivalente, fra le quali

il diritto di visita andrebbe sicuramente annoverato.

Nel prospettare la questione, si richiama la giurisprudenza di

questa Corte, assumendo che i rapporti tra le norme prodotte dagli

organi della CEE e le norme nazionali siano governati dal seguente

criterio: la norma interna è disapplicata immediatamente da qualsiasi

giudice, in quanto implicitamente caducata, se è seguita nel tempo

dalla norma comunitaria incompatibile: va invece censurata - col

promuovere il relativo incidente di costituzionalità, in riferimento

all'art. 11 Cost. - quando sia emessa in violazione di norme

comunitarie previgenti. Viene appunto dedotto, nella specie, che le

norme censurate contraddicono il divieto del dazio doganale in

precedenza sancito nei regolamenti comunitari, afferenti, secondo i

casi, ai settori dei prodotti importati. Come è precisato in

narrativa, i regolamenti invocati nelle ordinanze del Presidente del

Tribunale di Firenze (reg. CEE 20 ottobre 1970, n. 2142) e del

Tribunale di Napoli sono anteriori alla legge del 1970; quello di cui

il Presidente del Tribunale di Trento denuncia l'infrazione precede

anche la legge del 1968 (reg. CEE 28 giugno 1968, n. 827).

2. - Data l'identità della questione, i giudizi promossi con i

suddetti provvedimenti di rimessione possono essere riuniti e definiti

con unica sentenza.

3. - Vi è un profilo dell'indagine rimessa alla Corte, che si

prospetta come pregiudiziale. L'Avvocatura dello Stato ha infatti

eccepito l'inammissibilità delle questioni sollevate dai Presidenti

dei Tribunali di Firenze e di Trento, deducendo che si versa in quella

sede "in una fase prodromica del procedimento, inaudita et altera

parte", nella quale non sussisterebbe "la legittimazione del Presidente

del Tribunale" a promuovere giudizio incidentale di costituzionalità,

"su disposizioni di legge che disciplinano la materia oggetto del

provvedimento monitorio richiestogli". Senonché tale tesi è stata

già disattesa, in un precedente giudizio, che concerneva proprio le

disposizioni in esame, in relazione al divieto del dazio doganale,

quale sancito in altra normativa comunitaria (sentenza n. 163/77). In

quella pronunzia si è affermato che dove "il Presidente del Tribunale

è chiamato a pronunciare, su ricorso del creditore, decreto motivato

di ingiunzione al pagamento (artt. 633-641 c.p.c.)" - e tale è il

presente caso" - ricorrono le condizioni di proponibilità del giudizio

davanti a questa Corte richieste dall'art. 1 legge cost. 9 febbraio

1948, n. 1 e dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87". La Corte non

ravvisa ragioni per discostarsi dalla soluzione in precedenza adottata.

4. - Detto ciò, l'ammissibilità della questione va subito

controllata sotto altro riflesso. Come si è premesso, la violazione

dei regolamenti comunitari è dedotta con esclusivo riferimento

all'ipotesi in cui essi precedono la norma nazionale: la quale deve

dunque dettare il regolamento della specie, senza che altro evento

normativo ne intacchi, a sua volta, l'efficacia. Questo evidente ed

indefettibile presupposto per la rilevanza del problema di

costituzionalità sottoposto all'esame della Corte sussiste, solo in

quanto la norma istitutiva del diritto di visita non risulti già

rimossa, in forza di un qualche titolo, che ne determini la estinzione

o la caducazione nel caso di specie. Il che, per ragioni qui di seguito

esposte, è invece da escludere.

5. - Il diritto di visita è stato soppresso - occorre anzitutto

osservare - con legge 14 novembre 1977, n. 889, che all'art. 1 così

recita: "I diritti di visita sanitaria, di cui alla tabella annessa

alla legge 30 dicembre 1970, n. 1239, non sono dovuti sui prodotti

soggetti ad organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché sugli

altri prodotti indicati nella tabella stessa, in importazione ed

esportazione interessanti il territorio di uno degli Stati membri della

Comunità Europea". Detta statuizione - come è stato in altra

decisione affermato (sent. 176/81) - va intesa in conformità dello

scopo, che il legislatore ha perseguito nel dettarla. Essa è posta per

adeguare l'ordinamento interno alle esigenze derivanti dall'attuazione

del Trattato di Roma; e nella pronunzia testé richiamata questa Corte

ha pertanto concluso che la previsione del diritto di visita si

considera rimossa nella sfera del diritto interno, dal momento in cui

essa risulta incompatibile, ai sensi del diritto comunitario, con la

proibizione del dazio doganale. Ora, in tutte indistintamente le

ordinanze di rinvio si afferma che la legge del 1970 diverge ab initio

dagli invocati regolamenti comunitari. Così costruita la specie, la

disposizione impositiva dell'onere fiscale in parola deve ritenersi

abrogata a partire dall'entrata in vigore della legge, nella quale essa

è contenuta.

6. - Una precisazione va fatta per il caso di specie, prospettato

nell'ordinanza del Presidente del Tribunale di Trento. Le importazioni

effettuate dalla Società promotrice di quel procedimento monitorio -

si afferma da detto giudice risalgono, in parte, ad una fase temporale,

che è coperta dalla citata legge del 1968. Nello stesso provvedimento

di rinvio si aggiunge, tuttavia, che dopo l'entrata in vigore di

quest'ultima legge, altre norme della CEE sono intervenute a regolare

il mercato delle carni suine e di parti di animali commestibili (il

citato reg. n. 827/68, adottato il 28 giugno 1968 ed entrato in vigore

il 1 luglio 1968, cfr. artt. 1.2.2. e 4.1). Le disposizioni di questo

successivo atto confermano il divieto del dazio doganale che, in quel

settore della normativa comunitaria, già precludeva la riscossione del

diritto di visita (altrettanto deve dirsi del regolamento CEE n. 805

del 27 giugno 1968, per quanto nel caso ora considerato concerne in

particolare il mercato delle carni bovine: cfr. artt. 20.2 e 22). Il

che implica che anche la norma del 1968 si consideri, nella specie,

caducata retroattivamente.

7. - Analoghe osservazioni soccorrono, del resto, con riguardo alla

legge del 1970: la quale è andata essa pure soggetta agli effetti

caducatori, scaturiti dalla sopravvenienza di confliggenti norme

comunitarie. Successivamente all'entrata in vigore di detta legge sono

stati invero emanati altri due regolamenti della CEE: il regolamento

del 29 ottobre 1975, n. 2759/75, che sopraggiunge, rispetto a quelli

invocati dal Presidente del Tribunale di Trento quali fonti regolatrici

del mercato delle carni suine; e il regolamento del 19 gennaio 1976, n.

100/76, relativo al settore dei prodotti della pesca, che viene in

considerazione nei giudizi pendenti davanti al Tribunale di Napoli e al

Presidente del Tribunale di Firenze. La previsione del diritto di

visita risulta fuor di dubbio incompatibile con le statuizioni, che in

tali ultimi atti puntualmente confermano, ciascuna nel proprio ambito,

il divieto del dazio doganale (cfr. art. 17.2 reg. n. 2759/75; art.

18.2 reg. n. 100/76). Nelle ordinanze di rinvio, però, non si tien

conto di queste più recenti norme comunitarie. Va allora avvertito che

la legge del 1970 è investita - sempre dalla sua entrata in vigore -

sia dall'abrogazione espressa, disposta con la legge del 1977, sia

dall'ulteriore ed autonomo effetto della caducazione implicita, per la

testé rilevata persistenza, in seno alla disciplina comunitaria, del

divieto del dazio doganale.

L'uno e l'altro di questi fenomeni ablatori incidono poi sulla

disposizione istitutiva del diritto di visita sotto ogni profilo della

sua possibile applicazione ai casi di specie. Nessun rilievo ha,

infatti, la circostanza che si tratti di importazioni non solo da paesi

membri della CEE, ma altresì - come avviene nei giudizi da cui

traggono Origine le ordinanze dei Presidenti dei Tribunali di Firenze e

di Trento - da Stati terzi. L'abrogazione o la caducazione della norma

in esame, vengono qui ad atteggiarsi nel senso di abbracciare tutta

l'area, nella quale l'abolita misura fiscale risulta incompatibile con

le prescrizioni comunitarie. Nella legge del 1977, è vero, si dice che

il diritto di visita è soppresso per le importazioni "interessanti il

territorio di uno degli Stati membri della Comunità Europea". Ma ciò

non toglie che il previgente onere fiscale cessi di operare anche negli

scambi con i terzi Stati, quando, come qui accade, questo risultato sia

imposto dalle stesse norme comunitarie, nelle quali è sancito il

divieto del dazio doganale. È alle prescrizioni comunitarie, occorre

ricordare, che il legislatore del 1977 vuole adeguarsi. Tale è,

dunque, la finalità della statuizione in esame, dalla quale

l'interprete non può prescindere: tanto più, in quanto essa risulta

chiaramente confermata dalla formula, che ivi si adotta appunto per

definire la sfera degli effetti scaturenti dall'abolizione del diritto

di visita. Al riguardo si individuano, precisamente, i prodotti che non

vengono più gravati all'atto dell'importazione: e si fa, certo,

riferimento alla Comunità europea, ma col designare, non l'area dalla

quale il prodotto esonerato deve provenire, bensì il regime normativo

cui esso viene sottoposto, che ne condiziona il trattamento fiscale

come esige l'instaurazione del mercato comune. E così, infatti,

precisamente si statuisce: "i diritti di visita iion sono dovuti sui

prodotti soggetti ad organizzazione comune del mercato". Dal canto

loro, i regolamenti comunitari hanno organizzato il mercato, nei

settori che interessano in questa sede, tenendo fermo - prima della

legge del 1970 e dopo - il divieto del dazio doganale con espresso

riferimento anche alle importazioni dai paesi terzi ((cfr. la

normazione della CEE relativa all'organizzazione dei mercati: art. 17.2

reg. n. 121/67 13 giugno 1967 (mercato delle carni suine); art. 1.2.2.

reg. n. 827/1968 28 giugno 1968 (mercato delle carni suine e bovine);

art. 20.2 reg. n. 805/68 27 giugno 1968 (mercato delle carni bovine);

art. 17.2 reg. n. 2759/75 29 ottobre 1975 (mercato carni suine);

articolo 17.2 reg. n. 2142/70 20 ottobre 1970 (mercato dei prodotti

della pesca); art. 18.2 reg. n. 100/76 19 gennaio 1976 (mercato dei

prodotti della pesca)).

L'Avvocatura dello Stato obietta in proposito che, secondo la

giurisprudenza della Corte di giustizia, il diritto di visita cade

sotto il suddetto divieto - e non importa se questo sia configurato nei

termini sopra descritti - soltanto nella sfera degli scambi

intercomunitari: di guisa che il diritto stesso potrebbe ancora

applicarsi alle importazioni da paesi terzi. Il rilievo è però

infondato. In un procedimento promosso ex art. 177 del Trattato dal

Pretore di Alessandria (causa n. 70/77), la Corte di giustizia della

Comunità ha infatti considerato l'imposizione del diritto di visita,

anche in riferimento agli scambi con gli Stati terzi, come un onere

pecuniario equivalente al dazio doganale, e ne ha quindi ritenuto

l'incompatibilità con le norme comunitarie, sulle quali verteva in

quell'occasione la domanda di pronunzia pregiudiziale. Si afferma al

riguardo nella decisione ora richiamata: "La Corte ha dichiarato che la

nozione di tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale ha, negli

artt. 12, n. 1 e 2, del regolamento n. 14/64 e 20, n. 2, del

regolamento n. 805/1968, la stessa portata che negli artt. 9 e seguenti

del Trattato; di conseguenza, vanno considerati tasse d'effetto

equivalente a dazi doganali, ai sensi degli articoli 12, n. 2, del

regolamento n. 14/64 e 20, n. 2, del regolamento n. 805/68, gli oneri

pecuniari, di qualsiasi entità, imposti per ragioni di controllo

sanitario degli animali e delle carni bovine importati dai paesi terzi,

a meno che tali oneri facciano parte di un sistema generale di tributi

interni gravanti sistematicamente, secondo gli stessi criteri e nella

stessa fase di distribuzione, sia sulle merci nazionali, sia su quelle

importate".

Ora il diritto di visita non può, nemmeno nel presente caso,

essere per alcun verso ricondotto tra gli oneri pecuniari, che i

giudici del Lussemburgo discriminano dal dazio doganale, secondo il

criterio sopra enunciato. Nella specie, dunque, il divieto della tassa

equivalente al dazio opera pienamente, come è previsto dalla

normazione comunitaria: e così, anche con riguardo alle importazioni

dagli Stati terzi.

8. - In conclusione: le norme censurate risultano, nel caso

attuale, estinte o comunque caducate nelle vie sopra viste; la

questione è quindi inammissibile. Con ciò sono assorbiti i rilievi

che l'Avvocatura dello Stato deduce, in punto di ammissibilità, sotto

altri profili della specie.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

delle leggi 23 gennaio 1968, n. 30 e 30 dicembre 1970, n. 1239

sollevate, in riferimento all'art. 11 Cost., dal Presidente del

Tribunale di Firenze, dal Presidente del Tribunale di Trento e dal

Tribunale di Napoli con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:177 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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