Corte costituzionale

Sentenza n. 174/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/06/1997 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge

17 febbraio 1992, n. 204 (Riordinamento della scuola di lingua e

cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Università per

stranieri di Perugia), promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio

1996 dal TAR dell'Umbria sul ricorso proposto da Liverani Fiorella

contro l'Università per stranieri di Perugia ed altri, iscritta al

n. 489 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno

1996;

Visto l'atto di costituzione di Liverani Fiorella nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 1997 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio amministrativo, instaurato con

ricorso proposto da Fiorella Liverani contro l'Università per

stranieri di Perugia ed il Ministero dell'università e della ricerca

scientifica e tecnologica, e nei confronti del Ministero della

pubblica istruzione - per l'annullamento della nota dell'Università

per stranieri di Perugia del 3 maggio 1995 con la quale fu respinta

la richiesta della ricorrente di essere inquadrata nel ruolo dei

professori associati, nonché per l'accertamento del diritto alla

corresponsione dello stipendio di professore universitario di seconda

fascia, in base agli artt. 36 della Costituzione e 2126, primo comma,

del codice civile, ovvero 57, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 - il

tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con ordinanza emessa

il 21 febbraio 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 35 e

36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 204 (Riordinamento

della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e

dell'Università per stranieri di Perugia), nella parte in cui

stabilisce che i docenti comandati presso l'Università per stranieri

di Perugia continuano a percepire il trattamento economico

dell'amministrazione di provenienza (rectius: il trattamento

economico in godimento).

Il giudice amministrativo rimettente desume la rilevanza della

questione sollevata dall'effetto ostativo della disposizione

denunciata rispetto all'accoglimento del ricorso con il quale la

ricorrente - insegnante di ruolo presso la scuola elementare Manzoni

di Perugia, in servizio presso l'Università per stranieri di Perugia

dall'anno accademico 1986/1987 a seguito di vincita del concorso per

comando indetto a norma degli artt. 5 e 6 della legge 16 aprile 1973,

n. 181 - chiede (in via subordinata, nell'eventualità che venga

disattesa la richiesta di inquadramento senza concorso nel ruolo dei

professori universitari di seconda fascia) il riconoscimento del

trattamento economico che la legge attribuisce ai professori

associati, limitandosi peraltro il tribunale rimettente ad osservare,

in ordine alla concreta possibilità di riconoscere alla ricorrente

il trattamento economico richiesto, nel caso fosse rimosso dalla

Corte costituzionale l'ostacolo rappresentato dalla disposizione

impugnata, che Fiorella Liverani "svolge in maniera definitiva

funzioni di docente universitario".

Nell'ordinanza di rimessione si premette che "giustamente la

ricorrente fa notare che il suo comando, avendo perduto del tutto il

requisito della temporaneità, si è trasformato in un vero e proprio

trasferimento definitivo nel ruolo, sia pure ad esaurimento,

dell'Università per stranieri", ed inoltre che "mentre nel comando

la retribuzione rimane a carico dell'amministrazione di provenienza,

nella specie è espressamente stabilito che essa passa a carico del

Ministero dell'università", con la conseguente introduzione di una

figura "che svolge in maniera definitiva funzioni di docente

universitario, che viene retribuito dal relativo Ministero, ma che

percepisce lo stipendio di un'insegnante elementare (o, in altri

casi, di scuola media)", conseguenza che il giudice amministrativo

rimettente ritiene "in contrasto col principio dell'adeguatezza della

retribuzione, e della corrispondenza di essa alla funzione

effettivamente svolta".

2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione

sollevata dal TAR dell'Umbria sia dichiarata inammissibile o, in

subordine, infondata. In prossimità della data fissata per la camera

di consiglio, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha depositato

una memoria con la quale deduce la manifesta infondatezza della

questione, richiamando, a sostegno di tale conclusione, l'ordinanza

di questa Corte n. 584 del 1988, nella quale si afferma che "la

creazione di ruoli ad esaurimento per talune categorie di personale

transitato in tali ruoli, proprio perché istituiti in relazione a

situazioni particolari, non è omogenea rispetto a quella del

personale inquadrato nei ruoli ordinari", cosicché "stabilire la

misura del trattamento economico di categorie di personale non

omogenee (...) rientra nella discrezionalità del legislatore, non

censurabile in questa sede", ed aggiungendo che "la norma in oggetto,

introducendo il ruolo ad esaurimento, non impone alcun "obbligo" di

transito nel ruolo medesimo ma solo attribuisce ai docenti cui si

rivolge l'opportunità di continuare a svolgere l'attività didattica

nel particolare contesto ove essi operano, in vista dell'eventuale ed

imprescindibile superamento del giudizio di idoneità per l'accesso

ai ruoli ordinari di docenza universitaria (art. 52 d.P.R. 11 luglio

1980, n. 382)", "giudizio che è fatto espressamente salvo proprio

dall'art. 7, comma 1, della legge n. 204 del 1992 e che la ricorrente

- ove la questione di legittimità fosse risolta nel senso auspicato

dal TAR - in sostanza eluderebbe

... saltando da insegnante elementare a docente universitario".

3. - Nel giudizio instaurato davanti alla Corte costituzionale con

l'ordinanza del TAR dell'Umbria si è costituita, fuori termine,

Liverani Fiorella. Considerato in diritto

1. - Il TAR dell'Umbria dubita, in riferimento agli artt. 3, 35 e

36 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 7

della legge 17 febbraio 1992, n. 204 (Riordinamento della scuola di

lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Università

per stranieri di Perugia), nella parte in cui stabilisce che i

docenti comandati presso l'Università per stranieri di Perugia

continuino a percepire il trattamento economico dell'amministrazione

di provenienza (rectius: il trattamento economico in godimento). La

disposizione impugnata appare al TAR rimettente in contrasto con i

princìpi di adeguatezza della retribuzione e di corrispondenza della

stessa alla funzione effettivamente svolta giacché impedirebbe di

adeguare il trattamento economico degli insegnanti di scuola

elementare comandati presso l'Università di Perugia, che il giudice

a quo ritiene adibiti in via definitiva allo svolgimento di funzioni

omogenee a quelle disimpegnate dai professori universitari di seconda

fascia.

2. - La questione non è fondata.

Come questa Corte ha già avuto occasione di constatare, a partire

da quella destinata a divenire la prima legge universitaria

dell'Italia unificata, la cosiddetta "legge Casati" (r.d. 13 novembre

1859, n. 3725), il metodo tradizionale ed usuale per la scelta dei

professori universitari di ruolo consiste in un concorso di carattere

del tutto speciale, nel corso del quale (art. 73, secondo comma, t.u.

n. 1592 del 1933) si deve giudicare se i candidati siano "degni di

coprire il posto messo a concorso" e del quale è giudice un collegio

composto da professori universitari, sicché, come è stato

ripetutamente riconosciuto, non tornano applicabili gli usuali

criteri che stanno alla base di ogni altro concorso a pubblico

impiego (sentenza n. 20 del 1982).

Per la definizione della funzione docente in a'mbito universitario,

settore caratterizzato da specialità rispetto al comparto della

scuola, risultano pertanto essenziali e qualificanti le modalità di

accesso ed i criteri di selezione - ad esempio ai fini della

precisazione della "essenziale diversità" delle figure del

professore ordinario e del professore associato pur "nell'unitarietà

della funzione docente" di cui all'art. 1, secondo comma, d.P.R. 11

luglio 1980, n. 382 (sentenza n. 990 del 1988) - i quali assegnano un

significato decisivo alla produzione scientifica dei candidati.

D'altro canto, l'attività scientifica caratterizza i compiti del

professore sia ordinario che associato anche successivamente al

superamento del concorso, come risulta, per i professori ordinari,

dagli artt. 6 e 18 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e, per i

professori associati, dall'art. 23 dello stesso decreto del

Presidente della Repubblica, il quale prevede, dopo un triennio

dall'ammissione in ruolo, che essi siano sottoposti ad un giudizio di

conferma "anche sulla base di una relazione delle facoltà,

sull'attività didattica e scientifica dell'interessato".

Quand'anche gli insegnanti di scuola elementare comandati presso

l'Università per stranieri di Perugia - ai quali la legge impugnata

ha offerto l'opportunità di essere immessi a domanda in un ruolo ad

esaurimento per continuare a svolgere la loro attività conservando

il trattamento economico in godimento (che, in virtù dell'art. 6,

secondo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 181, può essere

superiore rispetto al trattamento economico degli insegnanti di

scuola elementare) - venissero in quell'Università effettivamente

utilizzati anche in funzioni didattiche, tali funzioni non potrebbero

comunque essere assimilate a quelle svolte dai professori associati.

Queste ultime restano infatti connotate in modo essenziale, rispetto

a quelle svolte da personale docente di altre categorie, dalla

specialità della procedura di reclutamento e dei criteri di

selezione, che tendono ad assicurare, anche attraverso la verifica

del livello scientifico dei candidati, la specifica competenza per il

servizio didattico da rendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 204 (Riordinamento della

scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e

dell'Università per stranieri di Perugia), sollevata, in riferimento

agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, dal tribunale

amministrativo regionale dell'Umbria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 giugno 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:174 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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