Corte costituzionale

Sentenza n. 174/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1976 · relatore Leonetto Amadei

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 378 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio

1974 dal giudice istruttore del tribunale di Torino nel procedimento

penale a carico di Celano Armando ed altri, iscritta al n. 289 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1976 il Giudice relatore

Leonetto Amadei;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Al termine dell'istruttoria formale a carico di minori degli

anni 18 e maggiori degli anni 14, coimputati con maggiorenni, il

giudice istruttore presso il tribunale di Torino ha sollevato d'ufficio

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 378 del codice di

procedura penale, nella parte in cui prevede il proscioglimento

istruttorio per non imputabilità, in riferimento all'art. 24, secondo

comma, della Costituzione. I predetti minori sono stati riconosciuti

privi di capacità di intendere e di volere al momento della

commissione dei delitti di detenzione e di porto abusivo di materiale

esplosivo.

2. - Per il giudice istruttore il contrasto tra la norma impugnata

con il principio costituzionale di inviolabilità del diritto alla

difesa in ogni stato e grado del procedimento sussisterebbe per

l'aspetto particolare che assumerebbe il proscioglimento di persona non

imputabile nel contesto delle altre formule di proscioglimento previste

dallo stesso art. 378 del codice di procedura penale.

Tale aspetto particolare sarebbe rappresentato dal fatto che il

proscioglimento di persona non imputabile presupporrebbe un pieno

accertamento di responsabilità e, quindi, come logica conseguenza, un

giudizio di "riferibilità al prevenuto del reato al completo di tutti

i suoi elementi oggettivi e soggettivi", senz'altro parificabile al

dibattimento a seguito del quale viene stabilita la pena che in

concreto deve essere applicata e sulla base della quale viene fissata

anche la natura ed entità della misura di sicurezza.

Nella fase istruttoria tale accertamento "di responsabilità" si

svolgerebbe senza che la difesa dell'imputato abbia possibilità di

realizzarsi compiutamente in quanto al difensore dell'imputato non

sarebbe concesso di partecipare ad ogni singolo elemento di prova,

così come avviene nel dibattimento attraverso il contraddittorio,

quantunque sostanzialmente ogni elemento conduca ad una "decisione

potenzialmente definitiva".

A riguardo sarebbe, per il proponente, orientativa la sentenza n.

64 del 1972 della Corte costituzionale stante l'analogia tra la

situazione giuridica in essa presa in considerazione e quella oggetto

della ordinanza di rimessione. Con tale sentenza, infatti, è stato

dichiarato incostituzionale l'art. 304 bis del cod. proc. pen. nella

parte in cui "esclude il diritto del difensore dell'imputato di

assistere alla testimonianza a futura memoria e al confronto tra

imputato e testimone esaminato a futura memoria".

Né varrebbe obiettare, a riguardo, che le misure di sicurezza del

ricovero in manicomio o riformatorio giudiziario non rientrerebbero tra

le pene in senso proprio; in effetti il loro "profilo contenutistico" -

privazione della libertà personale - indurrebbe a doverle classificare

pur sempre tra le "sanzioni penali", per cui al destinatario di esse

dovrebbe essere data possibilità completa di difesa.

D'altra parte, se è pur vero che imputato e difensore potrebbero

sempre giovarsi dei normali gravami contro le decisioni istruttorie,

tuttavia il rimedio sarebbe limitato in quanto il gravame stesso

rimarrebbe circoscritto alla semplice valutazione delle prove assunte

fatta dal giudice, e non potrebbe incidere sulla loro essenza che bene

avrebbe potuto essere diversa se al difensore fosse stato concesso di

intervenire alla loro formazione.

La questione di legittimità costituzionale assumerebbe una

maggiore incisività qualora si dovesse seguire un dato orientamento

giurisprudenziale per il quale sarebbe preclusa, in sede istruttoria,

ogni indagine sulla sussistenza di eventuali circostanze attenuanti; in

tal caso al prosciolto in istruttoria per non imputabilità sarebbe

riservato un trattamento più grave, con lesione del principio

costituzionale di eguaglianza, di quello spettante al prosciolto per lo

stesso motivo in sede dibattimentale, dove le circostanze attenuanti

troverebbero pieno inserimento ad ogni effetto giuridico.

3. - Nel giudizio vi è stato solo l'intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato.

Per l'Avvocatura la questione, così come sarebbe stata formulata,

comporterebbe la necessità che il proscioglimento del non imputabile

possa avvenire solo in sede dibattimentale, il che non sarebbe né

giuridicamente né logicamente reso possibile per l'incapacità di

intendere e di volere dell'imputato, il quale può sì essere assistito

dal difensore, ma non rappresentato.

Nel merito osserva che anche nel caso prospettato alla Corte la

difesa sarebbe sufficientemente garantita poiché il difensore oltre a

poter assistere all'interrogatorio dell'imputato, alla perizia e alle

perquisizioni verrebbe posto, anche, a conoscenza di tutti gli atti

processuali attraverso il deposito di essi prima della decisione del

giudice istruttore.

Non solo, ma proprio a norma dell'art. 372 dei cod. proc. pen. il

difensore dell'imputato potrebbe pur sempre presentare quelle istanze e

memorie che ritenga opportune al fine di colmare le lacune ravvisabili

negli atti formati senza il suo intervento. Considerato in diritto :

1. - Non è fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 378 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento

all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal giudice istruttore

del tribunale di Torino.

Per il proponente l'articolo impugnato contrasterebbe con il

diritto di difesa in quanto prevederebbe il proscioglimento istruttorio

per non imputabilità senza che il difensore dell'imputato abbia avuto

modo di intervenire - non essendogli riconosciuta tale facoltà - al

compimento di tutti gli atti istruttori diretti ad accertare i fatti e

le circostanze di cui è procedimento e la loro riferibilità

all'imputato. Il contrasto assumerebbe particolare rilievo nella

considerazione che il proscioglimento per non imputabilità, quando ad

esso potrebbe conseguire una automatica applicazione di misure di

sicurezza detentive, si risolverebbe, a differenza di quanto avviene

per altri motivi di proscioglimento istruttorio, in un vero e proprio

giudizio di accertamento di responsabilità e, quindi, in una decisione

non accompagnata da un riscontro di ogni singolo elemento di prova

così come avverrebbe, invece, attraverso il dibattimento,

caratterizzato dal contraddittorio.

2. - Questa Corte, in numerose sentenze, ha esaminato la posizione

della difesa nell'istruzione formale ed ha dichiarato la

incostituzionalità di quelle norme procedurali per le quali il diritto

di difesa era reso difficile o ne veniva frustrato lo scopo o la

funzione.

In tali sentenze (v., tra l'altro, la n. 46 del 1975 e la 62 del

1971) la Corte ha individuato l'ambito del diritto di difesa nella

possibilità effettiva del suo esercizio, stabilendo che non è affatto

necessario che esso debba essere disciplinato in modo identico in ogni

tipo di procedimento e in ogni fase processuale, sibbene che sia

adeguato, nelle sue modalità, alle speciali caratteristiche del

procedimento stesso.

L'ordinanza di rimessione si riferisce, in particolare, alla

sentenza della Corte n. 64 del 1972, ravvisando una certa conformità

tra la situazione giuridica presa in essa in esame e quella oggetto del

presente giudizio.

Invero, l'analogia è solo apparente. Infatti la sentenza n. 64 del

1972 si inquadra nell'orientamento della Corte di considerare il

diritto di difesa nei suoi concreti aspetti finalistici e funzionali.

La dichiarata incostituzionalità dell'articolo 304 bis del codice di

procedura penale, nella parte in cui escludeva il diritto del difensore

dell'imputato di assistere alla testimonianza a futura memoria, poggia

sulla considerazione che trattandosi di atti istruttori assunti nel

presupposto della loro irripetibilità, la difesa non avrebbe potuto

dispiegare in ordine ad essi quei mezzi di riscontro che le competono

in via diretta o indiretta.

3. - Nella fase istruttoria le garanzie di difesa trovano una

duplice articolazione: l'una contestuale, l'altra successiva. Le

garanzie contestuali sostanzialmente fanno perno sugli articoli 304,

304 bis, 304 ter, 304 quater del cod. proc. pen. e sulla estensione ad

essi data dalla Corte costituzionale con le sue sentenze; le garanzie

successive sono soprattutto rappresentate dalle disposizioni contenute

negli artt. 372 e 387 del cod. proc. penale. Esse ben si inquadrano

nella armonia del sistema.

Invero, attraverso il deposito degli atti e documenti del processo

e la facoltà dei difensori di trarne copia e di presentare le istanze

e le memorie che ritengono opportune, la difesa ha possibilità di

realizzarsi nell'intero arco della fase istruttoria con pienezza di

diritti; ciò comporta, anche, la piena facoltà di richiedere al

giudice istruttore l'espletamento di ogni altro mezzo di prova ritenuto

necessario per l'accertamento della "verità" e, allo stesso fine, di

richiedere, anche, la reiterazione di quei mezzi di prova già

espletati, ma ritenuti incompleti o comunque contraddittori; di

eccepire le eventuali nullità incorse nell'istruttoria stessa e di

provocare la rinnovazione o la rettifica degli atti viziati di

nullità. Né, d'altra parte, può il giudice istruttore ignorare le

istanze della difesa sulle quali è obbligato a provvedere o con

ordinanza o con la sentenza al fine di garantire ogni ulteriore rimedio

giuridico.

Attiene, anche, all'esercizio del diritto di difesa la possibilità

della impugnazione della sentenza istruttoria di proscioglimento.

4. - Nella motivazione il giudice a quo esprime, altresì, delle

perplessità sulla legittimità costituzionale dell'articolo contestato

in riferimento all'art. 3 della Costituzione in considerazione di una

parte dell'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "nella

istruzione il fatto commesso non può essere valutato se non nei limiti

della contestazione e questa, per principio inderogabile, comprende

solo il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono

comportare l'applicazione di una misura di sicurezza, con esclusione

delle circostanze attenuanti". Ciò comporterebbe un diverso

trattamento tra il prosciolto in istruttoria per totale incapacità di

intendere e di volere e il prosciolto per lo stesso motivo in sede di

dibattimento dove le eventuali circostanze attenuanti debbono essere

tenute presenti dal giudice.

Rileva a riguardo la Corte che la questione, oltre a non essere

stata formalmente proposta col dispositivo dell'ordinanza, essa

comunque riguarderebbe l'art. 384 n. 2 del codice di procedura penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 378 del codice di procedura penale, sollevata con l'ordinanza

in epigrafe dal giudice istruttore del tribunale di Torino, in

riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:174 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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