Corte costituzionale

Sentenza n. 173/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1975 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 45r.d. 3270/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 45,

quinto comma, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria

sulle successioni), promossi con ordinanze emesse il 23 marzo 1973 e il

1 febbraio 1974 dalla Corte d'appello di Bologna in tre procedimenti

civili vertenti tra Luttichau Ermanno, Lugli Luigi e Tommaso, Mulas

Giuseppe e Carlo e l'Amministrazione delle finanze dello Stato,

iscritte ai numeri 245 e 315 del registro ordinanze 1973 e al n. 492

del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973, n. 249 del 26 settembre 1973 e n.

7 dell'8 gennaio 1975.

Visti gli atti di costituzione dell'Amministrazione finanziaria

dello Stato, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1975 il Giudice relatore

Angelo De Marco;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri e per l'Amministrazione

finanziaria.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza 23 marzo 1973, la Corte d'appello di Bologna ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'articolo 45, comma

quinto, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle

successioni), nella parte in cui statuisce la detraibilità dall'asse

ereditario, ai fini dell'imposta di successione, dei debiti cambiari

alla sola condizione che risultino dai libri di commercio, regolarmente

tenuti, del debitore o del creditore.

Rilevato, in linea di fatto, che l'erede di un debitore cambiario

non commerciante e, quindi, non tenuto ad avere scritture contabili,

non aveva potuto ottenere la detrazione dall'asse ereditario di un

debito cambiario del de cuius in quanto la banca presso la quale era

stato eseguito il pagamento - secondo la prassi connessa con la

meccanizzazione dei servizi - non aveva registrato sul libro giornale

le singole cambiali scontate ma l'incasso complessivo giornaliero di

tutti i titoli scontati, che, pertanto, non risultavano singolarmente

identificati, la Corte d'appello riteneva che data la prassi bancaria

di cui sopra, praticamente l'art. 45 richiede una prova che è

impossibile fornire.

In conseguenza, la Corte dichiarava rilevante e non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale di detto art. 45

sotto i seguenti profili:

a) violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto pone in

essere un irrazionale differenza di trattamento fra debiti cambiari

verso istituti bancari e debiti cambiari verso imprese di tipo

differente in quanto, diversamente da quanto disposto dalla legge n.

1038 del 1969 per quanto attiene ai debiti risultanti da saldi passivi

dei conti correnti bancari, non prevede uguale trattamento per i debiti

cambiari;

b) violazione dell'art. 24 della Costituzione, in quanto si

impedisce la detrazione dall'asse ereditario dei debiti cambiari verso

banche, nonostante che all'erede sia riconosciuto il relativo diritto.

2. - Con altre due ordinanze, rispettivamente in data 23 marzo 1973

e 1 febbraio 1974, emanate nel corso di giudizi fra parti diverse, la

stessa Corte d'appello ha sollevato la medesima questione sopra

specificata, con identica motivazione.

3. - Nei tre giudizi come sopra promossi è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, che, con gli atti d'intervento

chiede che le proposte questioni vengano dichiarate infondate,

deducendo, in sostanza, quanto segue:

a) non sussiste l'asserita impossibilità, nel caso di cambiali

rilasciate a banche, di procurarsi la documentazione prescritta

dall'art. 45, comma quinto, del r.d. n. 3270 del 1923, come ha

affermato la giurisprudenza della Cassazione, anche con gli attuali

sistemi bancari di registrazioni contabili meccanizzati;

b) i debiti cambiari e quelli risultanti dai saldi dei conti

correnti non sono passività omogenee, cosicché legittima è la

differente disciplina;

c) il rigore probatorio non va confuso con la potestà di far

valere i propri diritti e, quindi, non sussiste la denunziata

violazione dell'art. 24 della Costituzione.

Non vi è stata costituzione delle parti private. Considerato in diritto :

1. - I tre giudizi, come sopra promossi, vanno riuniti per essere

decisi con unica sentenza, dato che hanno per oggetto le stesse

questioni.

Con le ordinanze di rinvio, infatti, la Corte di appello di Bologna

denuncia a questa Corte il quinto comma dell'art. 45 del r.d. 30

dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni) con il

quale si dispone che i debiti del de cuius risultanti da cambiali o

altri effetti possono essere dedotti dall'asse ereditario, tra l'altro,

se risultino annotati nei libri di commercio, regolarmente tenuti, del

debitore o del creditore, in quanto, data la meccanizzazione dei

servizi adottata dagli istituti bancari, per effetto della quale le

singole operazioni riguardanti le cambiali non risultano registrate nei

libri delle banche, non ne può essere fornita la prova attraverso

d'essi.

Da questo dato di fatto, secondo il giudice a quo, deriverebbe la

illegittimità di tale norma: a) per violazione dell'art. 3 della

Costituzione sotto il duplice profilo di una irrazionale disparità di

trattamento tra debiti cambiari verso banche e debiti cambiari verso

imprese diverse e di una del pari irrazionale disparità di trattamento

tra debiti cambiari e debiti costituiti da saldi passivi di conti

correnti per i quali, per effetto della legge n. 1038 del 1969, è

ammessa la detrazione mediante specifica documentazione rilasciata

dalla banca creditrice; b) per violazione dell'art. 24 della

Costituzione, in quanto nella situazione di fatto sopra specificata, si

impedirebbe la detrazione dei debiti cambiari verso le banche,

nonostante che all'erede sia riconosciuto il relativo diritto.

2. - Chiariti come sopra i termini delle questioni controverse è

necessario, anzitutto, stabilire quali siano il contenuto e le

finalità dell'art. 45 della legge tributaria sulle successioni,

considerato nel suo complesso.

Tale norma, nel mentre riconosce che debbono essere ammessi in

detrazione dall'asse ereditario i debiti certi e liquidi legalmente

esistenti nel momento dell'apertura della successione, dispone in quali

forme ed in quali modi ne debbano essere dimostrati i requisiti sopra

elencati della legalità, della certezza, della liquidità, della

esistenza al momento dell'apertura della successione.

Sono, all'uopo, richiamati tutti i mezzi legali di prova più

rigorosi contemplati nell'ordinamento all'evidente fine di evitare

eventuali frodi, facilmente ipotizzabili, come risulta in modo evidente

dal secondo comma, laddove si esclude, in deroga a quanto disposto dal

codice civile, che la data delle scritture private sia certa dal giorno

della morte o della fisica impossibilità di scrivere di colui o di

coloro che risultino averle sottoscritte.

Nel quadro di questa esigenza di rigore probatorio, per i debiti di

commercio esercitato nello Stato e per quelli risultanti da cambiali o

altri effetti all'ordine, quando almeno una delle parti sia

commerciante, dal quinto comma - che è quello la cui legittimità

costituzionale è contestata - è ammessa, in via sussidiaria, la

possibilità che la loro esistenza sia provata con la produzione dei

libri di commercio regolarmente tenuti a norma di legge.

Si è detto in via sussidiaria, in quanto il comma in esame dispone

che la prova attraverso i libri di commercio è ammessa per quei debiti

"quando non si trovino nelle condizioni previste nei capoversi

precedenti", ossia quando non possono essere provati con atto pubblico

o scrittura privata di data certa.

È chiaro, peraltro, che questa disposizione, costituendo una

deroga del sistema probatorio, cui si informa in tutto il suo contenuto

l'art. 45, è di stretta interpretazione e non consente estensioni

analogiche.

3. - Alla stregua di quanto precede, le questioni sollevate con le

ordinanze di rinvio non possono ritenersi fondate, in quanto:

a) In tanto i debiti cambiari - che non siano documentabili negli

altri modi preveduti dai commi primo e secondo dello stesso art. 45 -

possono essere provati con le scritture dei libri di commercio, in

quanto tali libri siano "regolarmente tenuti a norma di legge".

Ove tale condizione non sussista, sia che si tratti di banche sia

che si tratti di imprese di tipo diverso, vien meno l'efficacia

probatoria in entrambe le ipotesi.

Conseguentemente la dedotta violazione dell'art. 3 della

Costituzione per disparità di trattamento tra debiti cambiari verso

istituti bancari e debiti cambiari verso imprese diverse non sussiste.

b) L'articolo unico della legge 24 dicembre 1969, numero 1038,

ammette, bensì, la deduzione dall'asse ereditario dei debiti derivanti

da saldo passivo di conto corrente bancario, ma richiede, all'uopo,

come prima condizione, la dimostrazione dell'integrale svolgimento del

conto a partire dal 31 dicembre dell'anno anteriore all'apertura della

successione o dall'ultimo saldo attivo, risultante da dichiarazione

dell'istituto di credito autenticata o da estratto notarile, redatto

sulla base delle registrazioni operate, anche per riassunto, sui libri

inventari e giornale dello stesso istituto di credito.

Poiché questa condizione, per quanto riguarda i debiti cambiari

non può essere osservata, anche sotto questo profilo non sussiste la

denunziata violazione dell'art. 3 della Costituzione.

c) La osservanza dei limiti posti dalla legge nel sistema

probatorio è ispirata alla tutela della certezza dei rapporti

giuridici, nell'interesse generale della collettività cosicché non

possono costituire per il singolo violazione del principio di difesa

sancito dall'art. 24 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 45 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria

sulle successioni), "nella parte in cui statuisce la detraibilità

dall'asse ereditario, ai fini dell'imposta di successione, dei debiti

cambiari, alla sola condizione che essi risultino dai libri di

commercio, regolarmente tenuti, del debitore o del creditore",

questione sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della

Costituzione, dalla Corte di appello di Bologna con le ordinanze di cui

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:173 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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