Corte costituzionale

Sentenza n. 172/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1983 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso dalla Regione Trentino-Alto Adige

contro il Ministro del Tesoro, notificato il 2 luglio 1981 depositato

nella Cancelleria della Corte costituzionale l'8 luglio 1981, iscritto

al n. 28 del registro ricorsi 1981, per conflitto di attribuzione sorto

a seguito dei decreti del Ministro del Tesoro 11 aprile 1981 (G.U. n.

120) e 5 maggio 1981 (G.U. n. 136) in tema di autonomia finanziaria,

contabile e patrimoniale;

visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1982 il giudice relatore

dott. Brunetto Bucciarelli Ducci;

uditi l'avv. Alessandro Pace, per la Regione Trentino-Alto Adige e

l'avvocato dello Stato Paolo Vittoria, per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato il 2 luglio 1981 la Regione

Trentino-Alto Adige, in persona del Presidente della Giunta regionale,

ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro del

Tesoro avverso i decreti dello stesso ministro dell'11 aprile e del 5

maggio 1981 (pubblicati sulla GG. UU. del 4 maggio 1981 n. 120 e del 20

maggio 1981 n. 136).

La Regione premette di aver già sollevato in via principale, con

ricorso dell'8 maggio 1981 depositato il 16 successivo, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 40 e 35 della legge n.

119/1981, dei quali i due decreti ministeriali costituiscono

attuazione.

Secondo la Regione, infatti, il legislatore nazionale con le citate

disposizioni della legge n. 119 del 1981 e, conseguentemente, con i due

decreti impugnati in questa sede, ha invaso la competenza legislativa

regionale in tema di autonomia finanziaria, contabile e patrimoniale,

nonché in ordine alla disciplina della gestione patrimoniale e

finanziaria dei Comuni e dell'ordinamento degli enti sanitari e

ospedalieri.

La Regione conclude chiedendo che la Corte costituzionale, "previa

declaratoria d'incostituzionalità degli artt. 35 e 40 della legge n.

119/1981, voglia affermare la competenza della Regione Trentino-Alto

Adige nelle materie sopra indicate e conseguentemente annullare i

decreti del Ministro del tesoro 11 aprile e 5 maggio 1981 in tutte

quelle parti in cui viene invasa la competenza legislativa e

amministrativa regionale".

Con lo stesso ricorso si chiede inoltre la sospensione

dell'esecuzione del D.M. 11 aprile 1981.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo

in primo luogo l'inammissibilità del ricorso, a norma degli artt. 39

l. 11 marzo 1953 n. 87 e 27 delle Norme integrative 16 marzo 1956,

essendo rivolto e notificato al Ministro del Tesoro anziché al

Presidente del Consiglio. L'Avvocatura richiama in proposito la

sentenza di questa Corte del 26 gennaio 1957 n. 6.

Nel merito la difesa dello Stato ha rilevato che le disposizioni

richiamate, indicando nel conto corrente con il Tesoro lo strumento per

accreditare ai Comuni le somme provenienti dallo Stato, da un lato

trovano il loro sicuro fondamento nell'art. 119 Cost., dall'altro

regolano materia che esula dalla competenza regionale in tema di

ordinamento degli enti locali.

Per quanto riguarda, invece, la disciplina dell'uso delle

disponibilità (art. 40 l. n. 119/1981), essa interferisce

indubbiamente sulla normativa di competenza regionale, ma trova

comunque il suo fondamento negli artt. 4 e 5, prima parte, dello

Statuto T.A.A.. Occorre, infatti distinguere tra risorse provenienti

dal bilancio dello Stato e ogni altra risorsa di pertinenza del Comune.

Per le prime, in consonanza con quanto la Corte ha affermato nelle

sentenze nn. 94 e 95/1981, deve ritenersi che la disciplina del loro

accredito ai comuni costituisca la naturale prosecuzione del potere di

disciplina della finanza comunale mediante l'attribuzione di risorse

che transitano per il bilancio dello Stato.

Per le seconde - osserva l'Avvocatura - le disposizioni dettate con

l'art. 40 l. n. 119/1981 si inseriscono in un quadro unitario diretto a

salvaguardare, per quanto concerne la finanza degli enti, la

possibilità di programmare la spesa e di destinare le risorse di loro

competenza ai bisogni la cui cura è ad essi attribuita (secondo quanto

dispone per le Regioni l'art. 119 comma secondo Cost.).

Viceversa l'uso patrimoniale delle medesime risorse, cioè la loro

giacenza fruttifera in attesa dell'impiego, costituisce un momento del

fenomeno finanziario che lo Stato ha il potere di regolare coordinando

la propria finanza con quella degli enti, giacché la separazione dei

flussi delle risorse prima del loro impiego genera fenomeni economici

distorsivi, che è nell'interesse generale della comunità evitare.

L'Avvocatura conclude chiedendo che la Corte costituzionale,

respinta la domanda di sospensione, dichiari il ricorso inammissibile

oppure lo rigetti, statuendo che allo Stato spetta dettare le

disposizioni emanate con i decreti ministeriali 11 aprile e 5 maggio

1981. Considerato in diritto :

1. - La questione sottoposta all'esame della Corte è se i DD.MM.

del Ministro del Tesoro dell'11 aprile e del 5 maggio 1981 siano o meno

lesivi della sfera di competenza legislativa regionale, in tema di

autonomia finanziaria, contabile e patrimoniale, della regione

Trentino-Alto Adige (artt. 3,23, 81 e 97 della Costituzione e 4, 5, 16,

69 e ss. dello Statuto Speciale T.A.A.).

Con il primo di detti decreti il Ministro, richiamandosi all'art.

40 della legge 30 marzo 1981 n. 119, ha disposto che gli enti pubblici

di cui agli artt. 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (tra i

quali le regioni a statuto ordinario e speciale), nonché le province e

i comuni con popolazione superiore a ottomila abitanti e con bilancio

di entrata superiore a un miliardo di lire, non possano mantenere

disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di

credito, di cui all'art. 5 del r.d.l. 12 marzo 1936 n. 375, per un

importo superiore al 12 per cento dell'ammontare delle entrate previste

dal bilancio di competenza degli enti medesimi. Ha conseguentemente

dettato tutta una serie di norme che disciplinano gli obblighi di

informazione posti a carico degli enti predetti in favore delle aziende

di credito; i modi di afflusso delle disponibilità degli enti stessi

in contabilità speciali istituite presso le sezioni di tesoreria

provinciale dello Stato; la sottoposizione delle relative contabilità

alle norme del r.d.l. 23 maggio 1924 n. 827; il riconoscimento a favore

di tali contabilità di un interesse annuo posticipato del 5%;

l'afflusso in dette contabilità di tutte le assegnazioni, i contributi

e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato, fatta eccezione per

i fondi di cui all'art. 38 dello Statuto della regione siciliana,

nonché quelli destinati alle regioni a statuto speciale ed alle

province autonome di Trento e Bolzano.

Con il secondo decreto (5 maggio 1981) lo stesso Ministro,

richiamandosi questa volta all'art. 35, comma primo, della legge n.

119/1981, ha stabilito che le unità sanitarie locali, di cui all'art.

14 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, devono affidare la gestione del

proprio servizio di tesoreria a determinate istituzioni creditizie che

vengono tassativamente indicate.

Nel ricorso la Regione prospetta quattro motivi di conflitto: 1)

violazione, da parte del D.M. 11 aprile 1981 e dell'art. 40 della legge

n. 119/1981, della competenza legislativa secondaria in tema di

ordinamento dei Comuni (art. 5 n. 1 St. T.A.A., art. 81 Cost. e art. 16

St. T.A.A.). 2) Violazione, da parte dello stesso D.M. 11 aprile 1981 e

dell'art. 40 della legge n. 119/1981, dell'autonomia contabile e

finanziaria della Regione (artt. 69 ss. St. T.A.A.) e dell'autonomia

patrimoniale dell'ente. Disparità di trattamento e irragionevolezza

della disciplina (artt. 3 e 97 Cost.). 3) Violazione, da parte del

D.M. predetto e del citato art. 40 l. n. 119/1981, dagli artt. 23

Cost. e 16 St. T.A.A., sempre in tema di autonomia contabile,

finanziaria e patrimoniale della Regione. 4) Violazione, da parte del

D.M. 20 maggio 1981 e dell'art.35 della legge n. 119/1981, dell'art. 4

n. 7 e dell'art. 16 St. T.A.A., in relazione all'art. 6 bis del D.L. 30

dicembre 1979 n. 663, così come modificato dalla legge 29 febbraio

1980 n. 33, e all'art. 2 del D.P.R. 28 marzo 1975 n. 474.

2. - Il ricorso, tuttavia, è inammissibile per non essere stato

notificato al Presidente del Consiglio dei ministri, bensì al Ministro

del Tesoro.

Questa Corte ha più volte affermato che i conflitti di

attribuzione tra Stato e Regioni "devono svolgersi esclusivamente nel

contraddittorio del Presidente del Consiglio dei Ministri, da un lato,

e del Presidente della Regione, dall'altro, di qualunque autorità

dello Stato o della Regione sia l'atto dal quale il conflitto deriva"

(sentenza n. 6/1957), disponendo in tal senso gli artt.39 della legge

11 marzo 1953, n. 87, e 27 delle norme integrative 16 marzo 1956.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso con il

ricorso in epigrafe indicato, dalla Regione Trentino- Alto Adige.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:172 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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