Corte costituzionale

Sentenza n. 170/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/07/1986 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 10r.d. 426/1926

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo

comma, ultimo periodo, del r.d. 7 febbraio 1926 n. 426 (Disposizioni

transitorie e di attuazione della l. 11 giugno 1925 n. 998 per la

riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei canoni,

censi ed altre prestazioni perpetue), promosso con ordinanza emessa il

25 febbraio 1982 dal Tribunale regionale delle acque pubbliche presso

la Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra ENEL

(Ente nazionale per l'energia elettrica) e Gentilozzi Franco ed altri,

iscritta al n. 770 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 dell'anno 1982.

Visto l'atto di costituzione dell'ENEL nonché l'atto di intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1986 il Giudice relatore

Francesco Saja;

uditi l'avv. Ernesto Conte per l'ENEL e l'Avvocato dello Stato

Benedetto Baccari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso del 18 luglio 1980 diretto al Tribunale regionale

delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Roma l'Ente

nazionale per l'energia elettrica esponeva che Gentilozzi Franco ed

altri erano succeduti in un contratto, stipulato nell'anno 1909, da cui

essi asserivano essere derivato a loro favore, in corrispettivo del

trasferimento della proprietà di un immobile, un diritto perpetuo alla

fornitura di un determinato quantitativo annuo di energia elettrica.

Debitrice originaria era l'impresa Celso Grifi e c., alla quale erano

succeduti prima l'Unione esercizi elettrici (Unes) e poi lo stesso

Enel. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva in via principale che il

detto contratto fosse dichiarato nullo, sia perché contrario ai

principi generali sulle concessioni di beni demaniali, sia perché con

oggetto giuridicamente impossibile; in subordine chiedeva che ne fosse

dichiarata l'inefficacia per impossibilità sopravvenuta e, in

ulteriore subordine, che fosse disposto il riscatto della predetta

prestazione ai sensi degli artt. 1865 e 1866 cod. civ.

I convenuti, costituitisi, eccepivano tra l'altro che la domanda di

riscatto doveva ritenersi improponibile per omesso deposito del prezzo

di affrancazione di cui all'art. 10 r.d. 7 febbraio 1926 n. 426.

Con ordinanza del 25 febbraio 1982 (reg. ord. n. 770 del 1982) il

Tribunale, ritenuto di non poter accogliere le domande proposte in via

principale, sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10 cit., secondo comma, ultimo periodo, ossia della parte in

cui era disposto che, nelle cause di affrancazione dei canoni, censi ed

altre prestazioni perpetue, il mancato deposito del prezzo suddetto

rende improponibile la domanda.

Osservava in proposito il collegio che la norma impugnata sembrava

in contrasto coi principi di eguaglianza e di difesa in giudizio, in

quanto impositiva di un ostacolo processuale non giustificato da motivi

di interesse pubblico e di funzionalità del processo stesso.

2. - La Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,

eccepiva che la norma impugnata doveva ritenersi legittima, in quanto

intesa a permettere l'esercizio del diritto di affrancazione solo a chi

fosse in grado di sostenere effettivamente il relativo peso economico;

la norma era quindi, in definitiva, giustificata da motivi di serietà

processuale.

3. - L'Enel si costituiva e chiedeva preliminarmente che la

questione fosse dichiarata inammissibile per insufficiente motivazione

sulla sua rilevanza nel giudizio a quo, giacché il riscatto della

rendita perpetua era stato chiesto soltanto in via "subordinatissima".

Nel merito, l'Ente riteneva che la questione fosse fondata. Infatti

nel sistema civilistico si trovavano ipotesi di subordinazione di

pronunce costitutive al pagamento di una controprestazione in denaro,

ma tale pagamento costituiva tutt'al più condizione di accoglimento

della domanda e non presupposto processuale: da ciò conseguiva la

disparità di trattamento tra questi casi e quello di specie, in cui il

diritto di difesa in giudizio appariva ingiustificatamente sacrificato.

Le dette considerazioni venivano ulteriormente svolte dall'Ente in

una memoria depositata in prossimità dell'udienza. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale regionale delle acque

pubbliche presso la Corte d'appello di Roma ha denunciato, per

contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 Cost., la disposizione dell'art. 10

r.d. 7 febbraio 1926 n. 426. nella parte in cui subordina la

proponibilità della domanda di affrancazione di prestazioni perpetue

al preventivo deposito del prezzo. Rilevato che l'imposizione di

determinati oneri, i quali condizionano la tutela giurisdizionale, deve

considerarsi legittima soltanto se ricorrono valide ragioni

giustificative, il giudice a quo ritiene che nell'ipotesi suddetta

mancherebbe ogni fondamento razionale, con la conseguente violazione

dei parametri costituzionali indicati.

2. - La Corte osserva preliminarmente che deve escludersi la natura

regolamentare del cit. r.d. 7 febbraio 1926 n. 426, trattandosi per

contro di un decreto delegato, il quale come tale ha forza di legge e

rientra quindi nella previsione dell'art. 134, primo comma, Cost. Per

vero, esso venne emanato in base all'art. 20 l. 11 giugno 1925 n. 998

(contenente la conversione in legge del r.d. l. 15 luglio 1923 n.

1717, per la riforma delle disposizioni sulla affrancazione dei canoni,

censi ed altre prestazioni perpetue) che autorizzò il Governo ad

emanare "le disposizioni transitorie ed ogni altra disposizione

occorrente per l'attuazione della (suddetta) legge nonché a coordinare

la medesima con le altre leggi vigenti." Il provvedimento risulta

quindi diretto a dettare il regime transitorio dalla precedente alla

successiva disciplina nonché ad operare il necessario coordinamento

delle norme che regolano la materia e tale funzione non può essere

svolta se non da disposizioni aventi, nella gerarchia delle fonti,

natura pari a quella delle norme medesime. Il che, peraltro, trova

conferma negli elementi esteriori e nell'assenza dei requisiti

procedimentali dei provvedimenti regolamentari, quale il parere del

Consiglio di Stato.

3. - L'Enel ha eccepito l'inammissibilità della proposta questione

per difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto la domanda di

affrancazione era stata proposta solo subordinatamente e pertanto il

giudice a quo avrebbe prima dovuto esaminare le domande formulate in

via principale (nullità originaria o sopravvenuta inefficacia della

convenzione dedotta in giudizio). Senonché il detto giudice ha preso

in considerazione le indicate istanze principali, rilevando

espressamente nell'ordinanza di rimessione che esse non potevano

trovare accoglimento e proprio perciò ha proceduto all'esame della

domanda di affrancazione, sollevando la questione di costituzionalità

di cui si tratta: pertanto è evidente l'insussistenza dell'eccepito

difetto di motivazione sulla rilevanza.

4. - Nel merito rileva la Corte che, in tema di oneri collegati

alla pretesa dedotta in giudizio, debbono, tra le varie fattispecie

normative, ritenersi conformi ai principi costituzionali quelle dirette

ad assicurare uno svolgimento del processo aderente alla sua effettiva

funzione, e quindi a prevenire inammissibili eccessi nell'esercizio del

diritto di azione nonché a stimolare il senso di responsabilità della

parte. Invero il diritto alla tutela giurisdizionale non può essere

concepito in maniera così assoluta e illimitata da escludere la

legittimità costituzionale di rimedi intesi ad evitare uno sviamento

della funzione propria del processo attraverso la proposizione di

domande palesemente infondate o meramente pretestuose. Alle norme ora

indicate si contrappongono quelle a cui non può riconoscersi la

medesima finalità perché prevedono delle limitazioni alla tutela

giurisdizionale prive di concreta e obbiettiva giustificazione

nell'ambito del processo, con l'intuitiva conseguenza che queste ultime

non possono ritenersi costituzionalmente legittime.

In tali sensi si è già orientata la Corte, la quale ha osservato

che alla medesima conclusione deve altresì pervenirsi, trattandosi in

realtà di analoga censura, in riferimento ai parametri degli artt. 3 e

113 Cost., invocati anche in questo giudizio, (sentt. n. 80 del 1966;

n. 157 del 1969).

Nel caso in esame, il prescritto deposito è senza dubbio

preordinato ad assicurare preventivamente la serietà della domanda, in

modo da escludere l'eventualità che l'attore, una volta definito

favorevolmente il giudizio, possa non adempiere la propria

obbligazione, mettendo di fatto nel nulla sia l'attività processuale

espletata dalle parti sia i provvedimenti del giudice. Il deposito

concerne infatti la somma dovuta al creditore dall'onerato quale

corrispettivo della richiesta affrancazione, somma dall'onerato stesso

determinata secondo un criterio di adeguatezza, salvo l'eventuale

provvedimento giudiziale di integrazione, che peraltro nella specie non

vi è stato, essendo mancato del tutto il versamento preventivo.

Non è possibile quindi considerare il deposito in questione quale

ostacolo alla tutela giurisdizionale, costituendo esso, per contro, lo

strumento diretto a far sì che all'affrancazione corrisponda realmente

e indefettibilmente il pagamento del prezzo, onde non sia alterato il

sinallagma del rapporto giuridico esistente tra le parti. E può

aggiungersi che la ratio della norma in questione vale non solo tra le

parti, ma anche nei confronti dei terzi, rispetto ai quali l'effetto

sostanziale della sentenza si verifica dal momento dell'annotazione

della medesima, proprio sul presupposto della sua efficacia immediata,

collegata al previo deposito del prezzo (cfr. art. 15, terzo comma,

cit. l. 11 giugno 1925 n. 998). L'Enel ha dedotto che la violazione

dei sopra indicati precetti costituzionali sussisterebbe non tanto

perché il legislatore ha disposto il preventivo deposito, quanto per

il motivo che l'ha configurato, secondo il costante orientamento della

Corte di cassazione, come presupposto processuale e non quale

condizione dell'azione. A tale deduzione la parte è indotta poiché,

com'è noto, i presupposti processuali debbono sussistere nel momento

della proposizione della domanda, mentre le condizioni dell'azione

costituiscono requisiti per il suo accoglimento e quindi possono

sopravvenire fino alla pronuncia giudiziale di merito: sicché, se

l'onere de quo potesse rientrare in questa seconda categoria, il

lamentato ostacolo all'attività processuale sarebbe meno grave (e, nel

caso di specie, l'attore potrebbe ancora adempiervi, trovandosi il

giudizio principale nella fase istruttoria). Ma neppure sotto il

profilo ora indicato la questione può trovare accoglimento. Invero,

una volta stabilito che l'onere è stato correttamente imposto dalla

legge, la sua qualificazione e la conseguente incidenza nell'iter

procedimentale è rimessa alla valutazione discrezionale del

legislatore, salvo il controllo di legittimità sotto il profilo

dell'arbitrarietà o irrazionalità della norma. E certamente non può

considerarsi né arbitraria né irrazionale una disposizione che serve

a disciplinare, con giustificato rigore, il processo di affrancazione,

in modo che sin dal momento iniziale sia adeguatamente tutelata la

posizione del creditore e sia nel contempo esclusa l'eventualità del

compimento di un'inutile attività processuale. Non è infine

pertinente il richiamo dell'Enel a disposizioni di legge, che

variamente disciplinano alcuni oneri connessi alla proposizione delle

domande giudiziali, trattandosi di materia riservata, come si è ora

detto, alla discrezionalità del legislatore, il quale deve adeguare

nei singoli casi il proprio apprezzamento all'istituto considerato,

fermo restando il detto limite costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10 r.d. 7 febbraio 1926 n. 426, sollevata in riferimento

agli artt. 3, 24 e 113 Cost. dal Tribunale regionale delle acque

pubbliche presso la Corte d'appello di Roma con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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