Corte costituzionale

Sentenza n. 17/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/02/1973 · relatore Vezio Crisafulli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 313,

terzo comma, seconda ipotesi, del codice penale, promossi con ordinanze

emesse il 23 ottobre 1970 dal giudice istruttore del tribunale di

Civitavecchia nei procedimenti penali rispettivamente a carico di

Marini Sergio ed altri e di Sander Gerda, iscritte ai nn. 348 e 349 del

registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 324 del 23 dicembre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1973 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con due ordinanze di analogo contenuto emesse il 23 ottobre 1970

nel corso di procedimenti penali a carico rispettivamente di Marini

Sergio e altri e di Sander Gerda, il giudice istruttore presso il

tribunale di Civitavecchia ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 313, terzo comma, seconda ipotesi, del codice

penale con riferimento agli artt. 102, primo comma, e 113, primo e

secondo comma, della Costituzione. In entrambe le fattispecie, infatti,

il Ministro della giustizia aveva negato l'autorizzazione a procedere

contro gli imputati del reato di cui all'art. 290 del codice penale ed

in conseguenza il Procuratore della Repubblica aveva per essi chiesto

il proscioglimento.

Secondo il giudice a quo, mediante l'esercizio della facoltà di

concedere o negare l'autorizzazione a procedere l'autorità

amministrativa verrebbe a disporre discrezionalmente del diritto

punitivo dello Stato - e, in definitiva, a giudicare in base a ragioni

di convenienza politica se esso debba trovare attuazione od arrestarsi

- svolgendo così attività che caratterizza la funzione

giurisdizionale costituzionalmente riservata al giudice.

Sotto altro profilo, inoltre, l'insindacabilità del provvedimento

di diniego dell'autorizzazione contrasterebbe con i principi

costituzionali sulla tutela giurisdizionale contro gli atti della

pubblica Amministrazione lesivi di diritti o di interessi legittimi. Considerato in diritto :

1. - I due giudizi hanno identico contenuto e sono perciò riuniti

per un'unica decisione.

2. - Stando all'assunto delle ordinanze, l'art. 313, terzo comma,

seconda ipotesi, del codice penale, contrasterebbe con l'art. 102,

primo comma, della Costituzione, attribuendo al Ministro per la

giustizia l'esercizio di attività rientranti nella funzione

giurisdizionale, e con l'art. 113 Cost., essendo l'autorizzazione a

procedere un atto amministrativo in ordine al quale non è data alcuna

garanzia giurisdizionale.

La questione non è fondata.

Non sussiste la denunciata violazione dell'art. 102, primo comma,

della Costituzione, perché la valutazione, rimessa al Ministro per la

giustizia, in ordine alla concessione o meno dell'autorizzazione a

procedere è tipicamente una valutazione di politica opportunità, che

non può pertanto confondersi con l'accertamento dei fatti e

l'applicazione ad essi delle norme di legge caratterizzanti la funzione

giurisdizionale: della quale l'autorizzazione condiziona - dall'esterno

- il valido esercizio, che rimane - ove quella sia stata data -

interamente riservato alla autorità giudiziaria.

Nemmeno sussiste violazione dell'art. 113 Cost., poiché questa

disposizione, statuendo che "contro gli atti della pubblica

amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti

e degli interessi legittimi" e che questa tutela "non può essere

esclusa o limitata a particolari mezzi d'impugnazione, o per

determinate categorie di atti", presuppone logicamente che gli atti

medesimi, per la loro natura o il loro oggetto, trovino di fronte a se

situazioni soggettive di diritto o di interesse legittimo. Ciò che non

si verifica nella specie, non potendosi configurare un diritto, od

anche solo un interesse giuridicamente protetto, di chi sia indiziato

di un reato ad essere, o a non essere, sottoposto a procedimento

penale.

La situazione, sotto questo aspetto, è diversa da quella

dell'amnistia, che ebbe a formare oggetto della sentenza di questa

Corte n. 175 del 1971, perché l'amnistia incide, prima ancora che sul

processo, sulla punibilità del fatto. Laddove, l'autorizzazione a

procedere si configura come un presupposto. La mancanza del quale

impedisce che l'azione possa validamente essere iniziata o proseguire,

togliendo efficacia agli atti processuali eventualmente posti in essere

medio tempore, e preclude perciò in modo assoluto al giudice qualsiasi

indagine e pronuncia di merito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 313, terzo comma, seconda ipotesi, del codice penale,

sollevata in riferimento agli artt. 102, primo comma, e 113, primo e

secondo comma, della Costituzione, dalle ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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