Corte costituzionale

Sentenza n. 169/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/07/1986 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge

20 settembre 1980 n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense);

degli artt. 7, quinto comma, e 25, secondo comma, legge 3 gennaio 1981

n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli

architetti) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 novembre 1984 dal Pretore di Forlì nel

procedimento civile vertente tra Bandini Laura e Cassa nazionale di

previdenza e assistenza per avvocati e procuratori iscritta al n. 1335

del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 91 bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 6 dicembre 1984 dal Pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Fontana Maria e Cassa nazionale di

previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti iscritta al n.

361 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 226 bis dell'anno 1985;

3) ordinanza emessa il 25 giugno 1985 dal Pretore di Sanremo nel

procedimento civile vertente tra Piccon Giovanna e Cassa nazionale di

previdenza e assistenza per avvocati e procuratori iscritta al n. 561

del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 8/1 s.s. dell'anno 1986;

visti gli atti di costituzione della Cassa nazionale di previdenza

e assistenza per gli avvocati e procuratori e di Fontana Maria nonché

gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1986 il Giudice relatore

Giuseppe Borzellino;

uditi l'avv. Annibale Marini per la Cassa nazionale di previdenza e

assistenza per avvocati e procuratori, l'avv. Nicolò Mattiello per

Fontana Maria e l'avvocato dello Stato Ignazio Caramazza per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1 - a) Le ordinanze n. 1335 del 1984 R.O. e n. 561 del 1985 R. O.,

emesse rispettivamente dal Pretore di Forlì il 14 novembre 1984 e dal

Pretore di Sanremo il 25 giugno 1985, sollevano la medesima questione

di legittimità costituzionale dell'art. 7 legge 20 settembre 1980 n.

576 (modificato dalla legge n. 175 del 1983) nella parte in cui limita

la concessione della pensione indiretta alle sole vedove di avvocati

che si siano iscritti alla Cassa nazionale prima del compimento del

quarantesimo anno di età, per contrasto con gli artt. 3 e (ord. n.

561/1985) 38 Cost.

L'ordinanza del Pretore di Forlì rileva inoltre come la legge n.

576 del 1980 abbia stabilito, per i rapporti pregressi, l'applicazione

della precedente normativa (più favorevole) soltanto in favore dei

superstiti dei professionisti defunti entro il 31 dicembre 1981, con

ciò creando una disparità di trattamento nei confronti delle vedove

(come la ricorrente) di professionisti deceduti dopo tale data.

I giudizi nel corso dei quali sono state emesse le citate ordinanze

risultano promossi rispettivamente da Laura Bandini, vedova dell'avv.

Antonio Frontoni, e da Giovanna Piccon, vedova dell'avv. Nicola

Giorgio Muratore, per il riconoscimento del diritto alla pensione

indiretta. In entrambi i casi, i professionisti si iscrissero alla

Cassa nazionale dopo il compimento del quarantesimo anno di età.

Per il Pretore di Forlì la norma creerebbe "situazioni di grave

disparità fra i superstiti" dato che la ricorrente, in base alla

normativa vigente all'atto dell'iscrizione alla Cassa (art. 17 l. 25

febbraio 1963 n. 289), avrebbe avuto diritto all'erogazione di una

pensione indiretta trovandosi il marito nella situazione di iscritto da

almeno cinque anni (senza aver maturato tuttavia il diritto a

pensione).

Per il Pretore di Sanremo l'art. 7 l. n. 576 del 1980, privo di

logica giustificazione, contrasterebbe anche con l'art. 38 Cost.

"ponendo nel nulla le finalità assistenziali della Cassa".

1 - b) Nel giudizio promosso con l'ordinanza del Pretore di Forlì

si è costituita la Cassa nazionale di previdenza e assistenza degli

avvocati e procuratori, che ha segnatamente richiamato precedente

giurisprudenza della Corte costituzionale, circa l'ammissibilità di un

differenziato trattamento, nel tempo, applicato alla stessa categoria

di soggetti; così che non potrebbe "ritenersi violativa dell'art. 3

Cost. la disciplina dettata dalla l. 576/80 nel punto in cui

regolamenta in modo differenziato la situazione del professionista

deceduto entro il 31 dicembre 1982 - recte 1981 - (sotto il vigore

della vecchia legge) o dopo tale data (sotto il vigore della nuova

legge)".

La norma, comunque, sarebbe razionale essendo "evidente che

l'iscritto ultra quarantenne, per l'età più avanzata, è portatore di

un rischio di spesa più alto rispetto all'iscritto non quarantenne,

sia sotto il profilo dell'erogazione della pensione indiretta che

dell'acquisizione dei contributi".

La Cassa di previdenza si è analogamente costituita nel giudizio

instaurato con l'ordinanza del Pretore di Sanremo, deducendo che non

sussisterebbe la violazione dell'art. 3 Cost. poiché il legislatore

sarebbe "libero di porre un limite alla nascita di un determinato

diritto in relazione all'età stessa"; la disposizione avrebbe quindi

la ratio di evitare un eccessivo rischio per la Cassa, essendo

"l'ultraquarantenne più vicino (almeno statisticamente) alla morte".

In entrambi i giudizi ha spiegato intervento la Presidenza del

Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la dichiarazione di non fondatezza della questione,

attesa la affermata non configurabilità "di un diritto dell'iscritto

all'intangibilità del trattamento pensionistico vigente al momento in

cui ebbe inizio l'iscrizione" in un "sistema previdenziale

prevalentemente ispirato a principi solidaristici".

2. - Con ordinanza emessa il 6 dicembre 1984 (n. 361 del 1985 R.O.)

il Pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 7, penultimo comma, e 25, secondo comma, l.

3 gennaio 1981 n. 6 nella parte in cui escludono il diritto alla

pensione di reversibilità per il coniuge superstite dell'ingegnere che

si sia iscritto alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza ad

un'età non inferiore ai quaranta anni e nella parte, ancora, in cui

limitano l'applicazione, in via transitoria, della previgente più

favorevole normativa ai casi in cui il pensionato sia defunto prima del

1 gennaio 1983, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

La causa di cui il Pretore di Roma è investito risulta promossa al

fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di

reversibilità da parte di Maria Fontana, vedova di un ingegnere

iscrittosi alla Cassa di previdenza all'età di sessantatré anni e

deceduto in data 11 marzo 1983; in base alla legislazione precedente

(artt. 8, 12 e 14 d.P.R. 31 marzo 1961 n. 521) la ricorrente, si

sostiene nella parte introduttiva dell'ordinanza, avrebbe avuto diritto

alla pensione.

Il giudice a quo appunta specificamente le proprie censure sulla

non estendibilità della nuova normativa, sostanzialmente restrittiva

"a chi, in base alle leggi prima vigenti, aveva diritto alla pensione

di reversibilità". Ciò contrasterebbe anche con l'art. 38 Cost. in

quanto "viene sottratta, a posteriori, la tutela previdenziale a

soggetti che, perlomeno nell'immediato, non hanno la possibilità di

ovviare alla situazione di disagio economico".

Nel giudizio si è costituita Maria Fontana chiedendo una pronuncia

di illegittimità costituzionale delle norme denunciate. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze in epigrafe sollevano questioni strettamente

connesse: i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi

con unica sentenza.

2.1. - L'art. 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 stabiliva,

in tema di trattamento di quiescenza a favore della classe forense, che

per il decesso di professionista iscritto alla relativa Cassa di

previdenza senza avere ancora maturato il diritto a pensione, questa -

nella misura prevista - spettasse al coniuge. Senonché con successiva

disposizione contenuta nell'art. 7 della legge 20 novembre 1980, n. 576

(modificato dalla legge 2 maggio 1983, n. 175) si limitò il diritto

dei superstiti nel senso che, per dare ingresso alla pensione

indiretta, il professionista doveva risultare iscritto alla Cassa da

data anteriore al quarantesimo anno di età. La normativa così

intervenuta dispiegò efficacia a far tempo dal 1 gennaio 1982, sicché

nulla poteva essere reclamato per il descritto titolo, da coniuge

superstite di soggetto iscritto dopo il compimento del quarantesimo

anno e deceduto, comunque, posteriormente alla nuova più restrittiva

legge.

2.2 - Secondo i Pretori di Forlì (ord. 1335/84) e di Sanremo (ord.

561/1985), la normativa anzidescritta contrasterebbe con l'art. 3 Cost.

poiché rimarrebbero discriminati - non foss'altro sotto il profilo

temporale del passaggio dalle vecchie alle nuove disposizioni - i

superstiti di avvocato, iscrittosi postquarantenne. Per il Pretore di

Sanremo vi sarebbe, altresì, contrasto del detto art. 7 l. n. 576 con

l'art. 38 Cost., posto che la norma porterebbe a vanificare l'unicità

di intenti previdenziali della Cassa forense.

La questione non è fondata.

La ridetta condizione ostativa alle prestazioni della Cassa forense

per iscrizione del soggetto successivamente ai suoi quarant'anni è

stata già in tali negativi sensi risolta da questa Corte, sia pure con

riferimento al trattamento di invalidità del professionista. Si è

ravvisato in punto che la norma, a questo specifico titolo impugnata,

non comporta violazione del principio di eguaglianza per

irragionevolezza e disparità di trattamento. Il legislatore ha

abbandonato, infatti, nell'area della previdenza, precedenti

strutturazioni e connotazioni mutualistiche, privilegiando ora sistemi

decisamente improntati a carattere solidaristico (sentenza n. 132 del

1984).

Cosicché è venuta a cadere la rigida correlazione tra oneri

contributivi e prestazioni previdenziali, restando di conseguenza

chiaramente giustificata la discrezionale previsione di condizioni e di

limiti ai benefici, con riguardo ad un'età d'iscrizione più matura

rispetto alla normale.

Né la Corte, per la fattispecie qui dedotta, devesi discostare

dalle conclusioni cui essa era già pervenuta, sol perché si versi

nell'ipotesi di trattamento indiretto ai superstiti anziché di

invalidità del soggetto direttamente inciso.

Come è configurata nella norma in esame, la pensione indiretta -

da erogarsi cioè ai superstiti di professionista deceduto in costanza

di attività - costituisce tipica espressione, anch'essa, del delineato

sistema solidaristico, dal momento che consegue - identicamente al

trattamento di invalidità - in pro di beneficiari impossibilitati in

radice, se non fosse intervenuto l'evento invalidante ovvero il

decesso, a vantare alcunché a titolo di pensione, per non essere stato

maturato - come invece nell'ipotesi di reversibilità - il previsto

periodo di contribuzione.

A questo punto è bene precisare, per la necessaria chiarezza degli

enunciati principi ed a fugare equivoci, che il concetto di trattamento

pensionistico indiretto rispetto a quello di reversibilità viene a

divergere nella previdenza forense - così come positivamente delineato

- dalla nozione che dei due istituti è invece fornita in altri

generali ordinamenti (rapporto di impiego pubblico; rapporto di lavoro

privato). In tali indicate aree, infatti, le due connotazioni (pensione

indiretta; pensione di reversibilità) rivelano una diversità più che

altro formale: per il decesso del dante causa perdurante la sua

attività nell'un caso (trattamento indiretto) ovvero successivamente

alla di lui cessazione di attività nell'altro (trattamento di

reversibilità); dovendo in entrambe le ipotesi comunque, perché

sorgano diritti in capo ai superstiti, sussistere la maturazione del

diritto a pensione.

2.3 - E dunque, invece, nell'ipotesi qui contemplata il legislatore

- come s'è detto - restava facultato a porre restrizioni e limitazioni

nell'ambito di una complessiva discrezionale valutazione del sistema

adottato. Nessuna violazione, perciò, ricorre dell'art. 3 e neppure

del successivo art. 38 (secondo comma) Cost. Tale secondo precetto

consente che il diritto alle prestazioni possa venire subordinato a

determinate condizioni o requisiti (sent. n. 3/1975).

Né è il caso, poi, di insistere sull'assunta disparità nel

tempo, tra soggetti ricadenti nell'area della precedente normativa e

soggetti incisi dalla norma meno favorevole, essendo bastevole

ricordare che la fissazione di un momento temporale di decorrenza si

pone inevitabile là dove si determini una qualsiasi modificazione

normativa. In tali termini, proprio in ordine alle finalità di cui

alla legge n. 576/1980 si è già ravvisato non configurabile (sentenza

n. 132/1984, citata) un diritto dell'iscritto (e perciò anche dei suoi

aventi causa) alla intangibilità del trattamento pensionistico vigente

al momento in cui erasi formalizzata l'iscrizione.

3. - Il Pretore di Roma (ord. n. 361/1985) per una fattispecie

concernente la pensione di reversibilità al coniuge superstite di

ingegnere, già in godimento in vita della pensione diretta, ravvisa

contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. della norma (art. 7, comma

quinto, della legge 3 gennaio 1981, n. 6) ostativa alla detta

liquidazione al coniuge per non risultare il professionista iscritto,

alla relativa Cassa, anteriormente al compimento del quarantesimo anno

di età.

I termini dell'incidente concernono, dunque, il diritto al

trattamento di reversibilità: vale a dire, secondo quanto precisato

innanzi (supra n. 2.2), alla pensione che consegue in favore dei

superstiti, alla morte del soggetto già titolare - egli stesso - di

pensione diretta.

La questione è fondata.

L'esclusione dal novero degli aventi diritto al trattamento di

reversibilità, operata dalla norma impugnata nei confronti dei

superstiti di pensionati, in precedenza iscritti alla Cassa dopo il

compimento del quarantesimo anno d'età, risulta gravemente

discriminatoria e non sorretta da alcuna giustificazione razionale.

Valutazioni attinenti ad una politica di gestione globale dei fondi

previdenziali della Cassa, incidente su soggetti (o loro superstiti)

iscrittisi in età più avanzata, si infrangono, nell'ambito dei

principi costituzionali prospettati dal remittente, a fronte del

conseguito beneficio già erogato in testa all'iscritto. Cosicché il

cespite pensionistico, per il fatto stesso dell'intervenuta sua

liquidazione e dell'inerente godimento all'atto del decesso, si è

posto - tangibilmente - quale indice di sopperimento alle esigenze di

vita e di sostentamento familiare, consolidatosi intra domesticos

parietes.

Più concretamente, la disciplina della pensione di reversibilità,

nell'intero complesso della legislazione previdenziale, resta

naturalmente avvinta, proseguendolo, al pregresso istituto della

pensione diretta fruita dal lavoratore, né può essere in alcun modo

sottratta, perciò, ai superstiti che ne abbiano, comunque, titolo per

vincolo familiare.

Il riconoscimento in radice di tale principio assorbe ogni altra

considerazione appuntata dal remittente, in subordine, sulla

operatività temporale della restrizione ex art. 7, giusta il

successivo art. 25, secondo comma, della ridetta legge n. 6/981.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi:

- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7 della legge 20 settembre 1980 n. 576 (Riforma del sistema

previdenziale forense) - modificato dalla legge 2 maggio 1983, n. 175

-, sollevata, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., dai Pretori di

Forlì e di Sanremo con le ordinanze in epigrafe;

- dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, penultimo

comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza

per gli ingegneri e gli architetti) limitatamente alle parole "di

reversibilità ed".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUISEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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