Corte costituzionale

Sentenza n. 168/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1985 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 40, primo

comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari),

promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1983 dal Tribunale di Santa

Maria Capua Vetere nel procedimento civile vertente tra Marinelli

Carmela ed altri e Egizio Maria ed altri, iscritta al n. 307 del

registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 246 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1985 il Giudice relatore

Francesco Saja;

udito l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento civile tra Marinelli Carmela ed

altri, proprietari di un fondo rustico, ed Egizio Maria ed altri

convenuti, in parte affittuari ed in parte coloni parziari, avente ad

oggetto la cessazione della proroga legale chiesta dai proprietari al

fine di effettuare sul fondo trasformazioni agrarie immediate, radicali

e "incompatibili con la prosecuzione del rapporto" (d.l.C.P.S. 1 aprile

1947 n. 273, art. 1, lett. b, modif. dall'art. un. l. 13 giugno 1961

n. 527), sopravveniva la legge 3 maggio 1982 n. 203, il cui art. 40,

primo comma, stabilisce l'abrogazione delle disposizioni di legge sulla

proroga dei contratti agrari e di quelle che disciplinano le eccezioni

alla proroga stessa.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, davanti al quale pendeva

il giudizio, con ordinanza 3 marzo 1983 (reg. ord. n. 307 del 1983)

osservava che la sopravvenienza della norma ultimamente citata

eliminava la proroga (i proprietari, però, affermavano che la

determinazione legale della durata del contratto, di cui all'art. 2 l.

ult. cit., equivaleva ad una proroga sostanziale) nonché l'eccezione

consistente nel diritto del concedente di far cessare anticipatamente

il rapporto per l'intenzione di eseguire trasformazioni agrarie sul

fondo. Questo diritto, già attribuito dal citato art. 1, lett. b

d.l.C.P.S. n. 273 del 1947, era stato però abolito dall'art. 32 l. 11

febbraio 1971 n. 11 e dall'art. 5 ter l. 4 agosto 1971 n. 592. La Corte

costituzionale tuttavia, con sentenza n. 107 del 1974, aveva dichiarato

l'illegittimità di queste norme abrogative, ritenendo che la detta

causa di cessazione della proroga legale corrispondesse ad un interesse

pubblico, oltre che a quello privato del concedente: l'abrogazione in

questione pertanto, secondo la Corte, era illegittima perché in

contrasto con l'art. 44 Cost., nelle parti in cui esso impone al

legislatore ordinario di perseguire il razionale sfruttamento dei suoli

e lo stabilimento di equi rapporti sociali nell'economia agricola.

Ciò premesso, il Tribunale dubitava che la rinnovata abolizione

della detta causa di cessazione della proroga da parte dell'art. 40 l.

n. 203 del 1982 contrastasse con il diritto di iniziativa economica

privata del concedente (art. 41) nonché con l'art. 44 Cost. per le

ragioni già indicate dalla Corte costituzionale nella suddetta

decisione.

2. - La Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva

osservando che il diritto di iniziativa economica privata ben poteva

essere limitato, secondo una costante giurisprudenza costituzionale, ex

art. 41 Cost., per fini di utilità sociale: e nel caso dell'impugnato

art. 40 l. 203 del 1982, l'utilità sociale era data dal fine,

perseguito con la stessa legge, di offrire ai coltivatori la

possibilità di diventare imprenditori, con la sicurezza di poter

programmare la propria attività per un congruo periodo di tempo, non

abbreviabile per volontà del concedente. L'equilibrio dei rapporti

sociali di cui all'art. 44 Cost., del resto, rimaneva salvaguardato

dalla possibilità, per il concedente stesso, di effettuare interventi

migliorativi sul fondo (art. 16 l. cit.), conseguendo un aumento del

canone (art. 17 st. l.) ed usufruendo, secondo i casi, del c.d.

diritto di ripresa (art. 42 st. l.). Considerato in diritto :

1. - L'esame della questione di legittimità costituzionale

sollevata dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere esige un breve cenno

preliminare per chiarire i termini di essa.

Il d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273, nel disporre la proroga dei

contratti di mezzadria, colonia ed affitto a coltivatore diretto,

statuì che essa non si applicava se il concedente volesse compiere nel

fondo radicali ed immediate trasformazioni agrarie, la cui esecuzione

fosse incompatibile con la continuazione del contratto (art. 1). Detta

eccezione venne riprodotta con lievissime modificazioni, che non ne

alterarono il contenuto, nell'articolo unico della legge 13 giugno 1961

n. 527; per contro, essa venne soppressa dall'art. 32 l. 11 febbraio

1971 n. 11 (autenticamente interpretato dall'art. 5 ter, terzo comma,

l. 4 agosto 1971 n. 592), il quale abrogò le citate disposizioni

dell'art. 1 d.l.C.P.S. n. 273/1947 nonché dell'articolo unico l. n.

527/1961. Ma questa Corte con la sentenza 5 aprile 1974 n. 107

dichiarò l'illegittimità costituzionale della norma abrogatrice, di

talché la ricordata eccezione continuò ad essere operante.

Infine, è sopravvenuta la l. 3 maggio 1982 n. 203, la quale, come

è noto, ha profondamente modificato l'intero regolamento dei contratti

agrari.

2. - Qui interessa ricordare che la materia delle suindicate

trasformazioni è stata regolata da detta legge in maniera del tutto

diversa rispetto alla normativa anteriore - sopra richiamata - in

quanto il legislatore ha optato per il mantenimento in ogni caso del

rapporto agrario preesistente e ha stabilito una dettagliata disciplina

diretta a contemperare gli interessi eventualmente contrastanti delle

parti; in relazione a ciò ha previsto un aumento del canone, se

l'esecuzione delle opere necessarie è stata effettuata dal concedente,

e un'adeguata indennità, oltre al diritto di ritenzione, se le stesse

sono state eseguite dal concessionario (artt. 16, 17, 18 e 20).

Da altro angolo visuale, va osservato che, in dipendenza dal

radicale mutamento dell'assetto normativo, la nuova legge ha abrogato

le preesistenti disposizioni che disponevano la proroga dei contratti

agrari (fissando però per i contratti in corso la durata legale

indicata nell'art. 2) e conseguentemente ha abolito altresì tutte le

eccezioni alla suddetta proroga, che intuitivamente non avevano più

ragione d'essere (art. 40, primo comma, l. cit.). È venuta così meno

anche la ricordata eccezione relativa alle trasformazioni agrarie ed è

proprio contro tale disposizione transitoria che si appunta la critica

dell'ordinanza di rimessione. La quale osserva che, essendo stata

fissata per i contratti in corso una durata legale, di notevole

entità, doveva essere mantenuta la ricordata causa di cessazione del

rapporto, che conferiva al concedente la facoltà di riavere

immediatamente il fondo per eseguirvi le trasformazioni indicate dal

ricordato art. 1 d.l.C.P.S. n. 273 del 1947 e dall'articolo unico l. n.

527 del 1961. La soppressione di tale facoltà, con il conseguente

assoggettamento della materia alla disciplina dettata dalla nuova

legge, si pone, secondo il giudice a quo, in contrasto con l'art. 41

Cost. perché viene a comprimere ingiustificatamente il potere di

iniziativa economica del concedente; e viola altresì - sempre secondo

detto giudice - l'art. 44 Cost. in quanto, da un lato, impedisce il

razionale sfruttamento del suolo e, dall'altro, sacrificando la

posizione del concedente stesso a esclusivo beneficio del

concessionario, non regola in maniera equa il rapporto tra loro

esistente.

3. - La proposta questione non è fondata.

Con essa in realtà viene impugnata la disciplina transitoria delle

trasformazioni agrarie rispetto ai contratti in corso, deducendosi che

per essi doveva essere mantenuta la vecchia disciplina e non si poteva

estendere, come invece è stato fatto attraverso gli artt. 40, primo

comma, e 53, primo comma, l. cit., il nuovo regolamento.

In linea generale rileva al riguardo la Corte che, relativamente al

passaggio da una precedente normativa a quella sopravvenuta, dev'essere

riconosciuto al legislatore un ampio potere discrezionale sulla base di

valutazioni e scelte socio-economiche che possono consigliare, secondo

i casi, la immediata applicazione delle nuove norme ovvero

l'ultrattività delle disposizioni abrogate. Indubbiamente detto potere

non è illimitato, e quindi, se esso è stato esercitato in maniera

assolutamente irrazionale o arbitraria, ne deriva l'illegittimità

costituzionale della disposizione transitoria, come qualche volta

questa Corte ha ritenuto (cfr. sent. n. 7 del 1963 e n. 64 del 1982).

Ma il limite di razionalità non può dirsi superato se la disposta

applicabilità della disciplina sopravvenuta ai rapporti preesistenti

sia in linea con le finalità che il legislatore ha inteso perseguire

con la nuova normativa, la cui operatività venga considerata, per

esigenze di carattere sociale, non ulteriormente procrastinabile (cfr.

sull'argomento la sent. n. 121 del 1976).

In siffatta ipotesi è evidente infatti come trattisi di una scelta

rimessa alla valutazione politica del legislatore ed estranea, come

tale, all'oggetto del giudizio di costituzionalità.

4. - Ciò precisato in termini generali, osserva la Corte, quanto

ai due parametri a cui fa riferimento l'ordinanza di rimessione, che

non sembra appropriatamente richiamato l'art. 41 Cost., trovando la

proprietà terriera, come più volte è stato osservato, la sua

specifica tutela nel successivo art. 44, in base al quale perciò deve

essere condotto esclusivamente l'esame della censura formulata dal

giudice a quo. Tale norma esige da parte del legislatore ordinario una

disciplina che assicuri il razionale sfruttamento del suolo e sia

diretta altresì a instaurare equi rapporti sociali: funzione

quest'ultima che si concreta, come è stato già ritenuto nella sent.

n. 138 del 1984, nella attuazione di un superiore fine di giustizia e

nella realizzazione di un equilibrio sostanziale fra le diverse

categorie interessate. Dal precetto costituzionale così inteso si

ricava agevolmente come la ricordata applicabilità della normativa

sopravvenuta ai rapporti preesistenti non può essere considerata

arbitraria e irrazionale, in quanto la nuova legge, pur tenendo in

considerazione l'interesse superiore della produzione (e permettendo

quindi l'esecuzione, oltre che di miglioramenti e di addizioni, anche

di trasformazioni di qualsiasi dimensione), risulta tendenzialmente

finalizzata, con il mantenimento del rapporto agrario in corso, a

tutelare entrambe le parti (senza costringere il concessionario a

rilasciare il fondo) e quindi a instaurare tra loro una situazione più

rispondente ad un sostanziale criterio equitativo.

5. - Né in senso contrario può addursi la suindicata sentenza n.

107 del 1974 con cui questa Corte dichiarò l'illegittimità

costituzionale degli artt. 32 l. 11 febbraio 1971 n. 11 e 5 ter, ultimo

comma, l. 4 agosto 1971 n. 592, che avevano abolito la più volte

richiamata eccezione alla proroga, consistente nella facoltà del

locatore di riavere il fondo per eseguirvi radicali e immediate

trasformazioni.

La realtà giuridica attuale presenta, invero, sensibili elementi

di diversità rispetto a quella considerata nella predetta decisione.

Questa, infatti, fu pronunciata nel periodo in cui vigeva, per i

contratti agrari, il regime vincolistico senza limite di tempo (art. 14

l. 15 settembre 1964 n. 756), mentre tale regime con la nuova legge è

venuto a cessare, ancorché sia stata imposta una durata legale dei

rapporti in corso (art. 2 l. n. 203 del 1982), onde risulta determinato

il momento in cui, spirato il termine finale del rapporto fissato dalla

legge, il concedente riavrà la disponibilità del fondo e potrà

eseguire tutte le trasformazioni che riterrà opportune. Ancor più

importante è il rilievo che, secondo la legislazione vigente (art. 16

e segg. l. cit.), sussiste per la realizzazione delle trasformazioni in

pendenza del rapporto agrario un meccanismo accuratamente articolato,

diretto all'effettiva attuazione dei principi espressi dall'art. 44

Cost., meccanismo che si distingue nettamente dall'incerta e lacunosa

disciplina della l. 11 febbraio 1971 n. 11 (art. 10 e segg.), vigente

al momento della pronuncia della ricordata sentenza n. 107 del 1974 e

peraltro dichiarata in parte costituzionalmente illegittima da questa

Corte (sent. n. 153/1977).

Né può tralasciarsi di considerare che la nuova legge,

ispirandosi a valori maggiormente acquisiti dalla coscienza comune col

trascorrere del tempo, ha inteso attuare - come ampiamente risulta dai

lavori preparatori - un principio di più intensa tutela del lavoro e

dell'impresa e, quindi, disporre un più equo contemperamento delle

posizioni del concedente e del concessionario.

Peraltro non mancano dei rimedi a favore del concedente, come il

diritto di ripresa previsto dalla legge vigente (art. 42) e sconosciuto

nella legislazione anteriore, per cui il concedente medesimo,

sussistendo determinate condizioni, può far cessare il rapporto

agrario e riavere la disponibilità del fondo. Mentre l'inidoneità del

concessionario alla coltivazione del terreno, eventualmente

sopravvenuta all'esecuzione delle radicali trasformazioni agrarie, può

trovare adeguato rimedio nella previsione dell'art. 5 l. cit., che

prevede il recesso dal contratto di affitto o la sua risoluzione.

In definitiva deve pertanto dirsi che la decisione suindicata, su

cui ha tanto insistito l'ordinanza di rimessione, non contrasta con la

conclusione sopra accennata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 40, primo comma, l. 3 maggio 1982 n. 203, sollevata in

riferimento agli artt. 41 e 44 Cost. dal Tribunale di Santa Maria Capua

Vetere con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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