La materia delle trasformazioni agrarie è stata regolata dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, in maniera diversa rispetto alla normativa anteriore, in quanto il legislatore ha optato per il mantenimento in ogni caso del rapporto agrario preesistente, stabilendo una dettagliata disciplina diretta a contemperare gli interessi eventualmente contrastanti delle parti ed in relazione a ciò prevedendo un aumento del canone se l'esecuzione delle opere necessarie è stata effettuata dal concedente, e un'adeguata indennità, oltre al diritto di ritenzione, se le stesse sono state eseguite dal concessionario. Non sussiste quindi alcuna lesione degli artt. 41 e 44 Cost., giacché innanzitutto, per quanto riguarda il passaggio da una precedente normativa a quella sopravvenuta, dev'essere riconosciuto al legislatore un ampio potere discrezionale sulla base di valutazioni politiche e scelte socio-economiche - estranee, come tali, all'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale - che possono consigliare, secondo i casi, la immediata applicazione delle nuove norme ovvero l'ultrattività di quelle abrogate, ed anche se detto potere non può essere esercitato in maniera assolutamente arbitraria o irrazionale, va però osservato che il limite della razionalità non può dirsi superato se l'applicabilità della disciplina sopravvenuta ai rapporti preesistenti sia, come nel caso in oggetto, in linea con le finalità perseguite dalla nuova normativa, la cui operatività venga considerata, per esigenze di carattere sociale, non ulteriormente procrastinabile. Inoltre, si è fuori del campo di applicazione dell'art. 41, trovando la proprietà terriera la sua specifica tutela nel successivo art. 44, il quale, d'altro canto, esige da parte del legislatore ordinario una disciplina che assicuri il razionale sfruttamento del suolo e sia diretta altresì ad instaurare equi rapporti sociali, attraverso l'attuazione di un superiore fine di giustizia e la realizzazione di un equilibrio sostanziale fra le diverse categorie interessate. E la nuova legge sui contratti agrari, pur tenendo in considerazione l'interesse superiore della produzione, risulta tendenzialmente finalizzata, con il mantenimento del rapporto in corso, a tutelare entrambe le parti (senza costringere il concessionario a rilasciare il fondo) e quindi ad instaurare tra loro una situazione più rispondente ad un sostanziale criterio equitativo. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 41 e 44 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, primo comma, della legge n. 203 del 1982, che ha disposto l'abrogazione, anche per i contratti in corso, delle disposizioni legislative sulla proroga dei contratti agrari e di quelle che prevedono eccezioni alla proroga stessa, tra le quali quella relativa al diritto del concedente di far cessare anticipatamente il rapporto per eseguire trasformazioni agrarie radicali, immediate ed incompatibili con la prosecuzione del rapporto stesso). - Sul contenuto precettivo dell'art. 44 Cost. v. S. n. 138/1984. - In tema di proroga dei contratti agrari v. S. n. 107/1974, con cui è stata invece dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 32 legge 11 febbraio 1971, n. 11 e 5 ter, ultimo comma, legge 4 agosto 1971, n. 592, che avevano abolito l'eccezione alla proroga in questione, consistente nella facoltà di riavere il fondo per eseguirvi radicali ed immediate trasformazioni.
Art. 41 cost. · Art. 44 cost. · Art. 40 Contratti agrari