Corte costituzionale

Sentenza n. 168/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1982 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt 1, 9, 12 e 13

della legge 8 febbraio 1948 n. 47 (disposizioni sulla stampa) e

dell'art. 57 cod. pen. (responsabilità per reati commessi col mezzo

della stampa) promossi con le ordinanze emesse dal Tribunale di Roma in

data 29 ottobre 1980, 9 maggio (due ordinanze), 27 maggio, 28 aprile, 3

giugno, 8 luglio, 17 giugno (due ordinanze), 4 luglio e 24 giugno 1981,

dalla Corte d'appello di Roma in data 6 luglio 1981 e dal Tribunale di

Roma il 3 novembre e il 20 ottobre 1981, iscritte ai nn. 32, 558, 559,

560, 561, 606, 641, 642, 643, 644, 669, 743, 826 e 827 registro

ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 7 e 325 del 1981 e nn. 12, 26, 68 e 82 del 1982.

Visti gli atti di costituzione di Zanetti Livio e Fabiani Roberto e

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 1 giugno 1982 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

uditi gli avvocati Claudio Emeri e Adolfo Gatti per Zanetti Livio e

Fabiani Roberto e l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con decreto di citazione del 27 aprile 1979 vennero tratti a

giudizio direttissimo avanti il Tribunale di Roma per l'udienza del 7

luglio 1979, sotto l'imputazione di diffamazione aggravata a mezzo

stampa, Zanetti Livio e Fabiani Roberto, l'uno direttore del

settimanale "L'Espresso" e l'altro quale autore di articolo apparso nel

numero del 6 marzo 1977 del settimanale.

Su eccezione della difesa degli imputati, resistita da parti civili

e pubblico ministero, l'adito Tribunale, con ordinanza emessa il 29

ottobre 1980, comunicata il 1 e notificata il 22 del successivo mese di

dicembre, pubblicata nella G. U. n. 7 dell'11 marzo 1981 e iscritta al

n. 32 R.O. 1981, ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata,

in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47

e 57 cod. pen., per essere ingiustificata la diversa disciplina

prevista per i reati commessi a mezzo della stampa rispetto a quelli

commessi con il mezzo della pubblicità costituita dalle trasmissioni

radiotelevisive. Diversità espressa - ha precisato il giudice a quo -

dalla minore asprezza delle pene comminate per gli imputati di reati

commessi per mezzo delle trasmissioni radiotelevisive, la cui

obiettività è soggetta al controllo del competente organo

parlamentare di vigilanza.

1.2. - Avanti la Corte si sono costituiti nell'interesse di Livio

Zanetti gli avv.ti Claudio Emeri e Oreste Flamminii Minuto giusta

delega in calce all'atto di deduzione depositato il 24 novembre 1980;

successivamente si è costituito per Zanetti, in virtù di procura con

firma autenticata per not. M. Festa di Roma (rep. n. 14384),

depositata il 26 maggio 1982, anche l'avv. Adolfo Gatti.

Nella memoria depositata il 19 maggio 1982, la difesa dello Zanetti

riproduce in virgolato 1) la motivazione della ordinanza emessa il 6

marzo 1982, con cui il Tribunale di Roma ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 9, 12 e 13 della legge

47/1948, 2) la motivazione della ordinanza emessa il 17 aprile 1982,

con cui lo stesso Tribunale ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 12 e 13 della legge 47/1948, nonché la

motivazione dell'ordinanza 6 luglio 1981 della Corte d'appello di Roma

(n. 743 R.O. 1981).

Non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri.

2.1. - Nel giudizio direttissimo contro Cingoli Giorgio, direttore

responsabile del quotidiano "Paese Sera", e Santini Andrea, autore di

articolo apparso nel numero del 18 aprile 1974 del quotidiano, imputati

di diffamazione a mezzo stampa, il Tribunale di Roma, richiamata

l'ordinanza 29 ottobre 1980 (n. 32 R.O. 1981) senza svolgere alcuna

motivazione, ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in

riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47

e 57 cod. pen., con ordinanza emessa il 9 maggio 1981, comunicata il 19

e notificata il 29 dello stesso mese, pubblicata nella G. U. n. 325 del

25 novembre 1981 e iscritta al n. 558 R.O. 1981.

2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

3.1. - Nel giudizio direttissimo contro Zanetti Livio, direttore

del settimanale "L'Espresso", e Iannuzzi Raffaele, autore di articolo

apparso nel numero del 17 novembre 1974 del settimanale, imputati di

diffamazione a mezzo stampa, il Tribunale di Roma, senza svolgere

alcuna motivazione, ha giudicato rilevante e non manifestamente

infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 della legge 8

febbraio 1948 n. 47 e 57 cod. pen., con ordinanza emessa il 9 maggio

1981, comunicata il 19 e notificata il 29 dello stesso mese, pubblicata

nella G. U. n. 325 del 25 novembre 1981 e iscritta al n. 559 R.O. 1981.

3.2. - Avanti la Corte si sono costituiti, nell'interesse dello

Zanetti, gli avv.ti Claudio Emeri e Oreste Flamminii Minuto giusta

delega in calce all'atto di deduzioni depositato il 16 novembre 1981;

successivamente si è costituito per Livio Zanetti, giusta procura con

firma autenticata per not. M. Festa di Roma (rep. n. 14384) versato

nell'incidente iscritto al n. 558 R.O. 1981 e depositata in copia il 27

maggio 1982, anche l'avv. Adolfo Gatti.

Non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri.

4.1. - Nel giudizio direttissimo contro Scalfari Eugenio, direttore

del quotidiano "La Repubblica", e Bianchini Roberto, autore di articolo

apparso nel numero del 1 novembre 1979 del quotidiano, imputati di

diffamazione a mezzo stampa, il Tribunale di Roma, richiamata la

ordinanza 29 ottobre 1980 (n. 32 R.O. 1981), ha giudicato rilevante e

non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 della

legge 8 febbraio 1948 n. 47 e 57 cod. pen., con ordinanza emessa il 27

maggio 1981, comunicata l'8 e notificata il 9 del successivo mese di

giugno, pubblicata nella G. U. n. 325 del 25 novembre 1981 e iscritta

al n. 560 R.O. 1981.

4.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

5.1. - Nel giudizio direttissimo contro Langer Alexander, direttore

responsabile del quotidiano "Lotta continua", imputato di diffamazione

a mezzo stampa per la pubblicazione, sul quotidiano, di articolo di cui

non era stato identificato l'autore, il Tribunale di Roma, richiamata

la ordinanza 29 ottobre 1980 (n. 32 R.O. 1981), ha giudicato rilevante

e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 della

legge 8 febbraio 1948 n. 47 e 57 cod. pen., con ordinanza emessa il 28

aprile 1981, comunicata il 26 maggio e notificata il 18 giugno dello

stesso anno, pubblicata nella G. U. n. 325 del 25 novembre 1981 e

iscritta al n. 561 R.O. 1981.

5.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

6.1. - Nel giudizio direttissimo contro Ambrosi Benito, imputato di

aver fatto fabbricare e diffuso in Fiuggi numerosi volantini con i

quali si offendeva la reputazione del sindaco edi assessori del Comune,

e, quindi, del reato di cui all'art. 13 della legge 8 febbraio 1948 n.

47 e 595 cod. pen., il Tribunale di Roma, richiamata la ordinanza 29

ottobre 1980 (n. 32 R.O. 1981), ha giudicato rilevante e non

manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 della legge 8

febbraio 1948 n. 47 e 57 cod. pen., con ordinanza emessa il 3 giugno

1981, notificata l'11 e pubblicata il 16 dello stesso mese, pubblicata

nella G. U. n. 12 del 13 gennaio 1982 e iscritta al n. 606 R.O. 1981.

6.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituitane' ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

7.1. - Nei giudizi direttissimi contro Zanetti Livio, direttore

responsabile del settimanale "L'Espresso", e Iannuzzi Raffaele, autore

di articolo comparso nel numero del 16 maggio 1981 del settimanale

(nonché contro Giovannini Alberto e Capello Pietro, direttore

responsabile del quotidiano "Il Giornale d'Italia" l'uno e autore di

articolo apparso nel numero dei 28 - 29 maggio 1971 del quotidiano

l'altro, a favore dei quali era poi intervenuta remissione di querela),

imputatidi diffamazione a mezzo stampa, il Tribunale di Roma,

richiamata l'ordinanza 29 ottobre 1980 (n. 32 R.O. 1981), ha giudicato

rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3

Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e

13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 e 57 cod. pen., con ordinanza

emessa l'8 luglio 1981, notificata il 21 e comunicata il 29 dello

stesso mese, pubblicata nella G. U. n. 12 del 13 gennaio 1982 e

iscritta al n. 641 R.O. 1981.

7.2. - Avanti la Corte si sono costituiti nell'interesse dello

Zanetti gli avv.ti Claudio Emeri e Oreste Flamminii Minuto giusta

delega in calce all'atto di deduzioni depositato il 16 novembre 1981;

sempre per lo Zanetti si è costituito, giusta procura autenticata per

not. M. Festa di Roma (rep. n. 14384), depositata in copia il 26

maggio 1982, anche l'avv. Adolfo Gatti.

Il Presidente del Consiglio dei ministri non ha spiegato

intervento.

8.1. - "Nel giudizio direttissimo contro Zanetti Livio e Calderoni

Pietro, direttore responsabile del periodico "L'Espresso" l'uno e

autore di articolo apparso il 12 ottobre 1980 del periodico l'altro,

imputati di diffamazione a mezzo stampa, il Tribunale di Roma,

richiamata l'ordinanza 29 ottobre 1980 (n. 32 R.O. 1981), ha giudicato

rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3

Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e

13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 e 57 cod. pen., con ordinanza

emessa il 17 giugno 1981, notificata il 14 e comunicata il 29 del

successivo mese di luglio, pubblicata nella G. U. n. 12 del 13 gennaio

1982 e iscritta al n. 642 R.O. 1981.

8.2. - Avanti la Corte si sono costituiti nell'interesse dello

Zanetti gli avv.ti Claudio Emeri e Oreste Flamminii Minuto giusta

delega in calce all'atto di deduzioni depositato il 16 novembre 1981;

sempre per lo Zanetti si è costituito, giusta procura con firma

autenticata per not. M. Festa di Roma (rep. n. 14384), depositata in

copia il 26 maggio 1982, anche l'avv. Adolfo Gatti.

Il Presidente del Consiglio dei ministri non ha spiegato

intervento.

9.1. - Nel giudizio direttissimo contro Scalfari Eugenio e

Mariniello Francesco, l'uno direttore responsabile del giornale "La

Repubblica" e l'altro autore di vignette apparse nel numero del 5

novembre 1980 del giornale, imputati di diffamazione a mezzo stampa, il

Tribunale di Roma, richiamata la ordinanza 29 ottobre 1980 (n. 32 R.O.

1981), ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in

riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47

e 57 cod. pen., con ordinanza emessa il 17 giugno 1981, notificata il 2

e comunicata il 29 del successivo mese di luglio, pubblicata nella G.

U. n. 12 del 13 gennaio 1982 e iscritta al n. 643 R.O. 1981.

9.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti è comparsa né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

10.1. - Nel giudizio direttissimo contro Letta Gianni e Cavallini

Pierluigi, l'uno direttore responsabile del quotidiano "Il Tempo" e

l'altro autore di due articoli apparsi nei numeri del 5 e del 7 gennaio

1978 del quotidiano, imputati di diffamazione a mezzo stampa, il

Tribunale di Roma, richiamata l'ordinanza 29 ottobre 1980 (n. 32 R.O.

1981), ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in

riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47

e 57 cod. pen., con ordinanza emessa il 4 luglio 1981, notificata il 31

luglio ecomunicata il 12 agosto dello stesso anno, pubblicata nella G.

U. n. 12 del 13 gennaio 1982 e iscritta al n. 644 R.O. 1981.

10.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

11.1. - Nel giudizio direttissimo contro Coppola Aniello, direttore

responsabile del periodico "Paese Sera", Lopez Onofrio, autore di

articolo comparso nel numero del 25 settembre 1979 del periodico, Zollo

Antonio, autore di articolo comparso nel periodico "L'Unità" del 25

settembre 1979, e Dini Olinto, autore di comunicato stampa, pubblicato

sui periodici "Paese Sera" e "L'Unità" del 25 settembre 1979 riportato

nei due articoli di cui sopra, imputati di diffamazione a mezzostampa,

il Tribunale di Roma, richiamata l'ordinanza 29 ottobre 1980 (n. 32

R.O. 1981), ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in

riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47

e 57 cod. pen., con ordinanza emessa il 24 giugno 1981, comunicata il

12 e notificata il 29 del successivo mese di agosto, pubblicata nella

G. U. n. 26 del 27 gennaio 1982 e iscritta al n. 669 R.O. 1981.

11.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituitane' ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

12.1. - Nel giudizio direttissimo contro Scalfari Eugenio,

direttore responsabile del periodico "La Repubblica", imputato di aver

pubblicato nel numero del 30 novembre 1979 del periodico un articolo di

autore sconosciuto lesivo della reputazione altrui, e, quindi, di

diffamazione a mezzo stampa, il Tribunale di Roma, richiamata

l'ordinanza 29 ottobre 1980 (n. 32 R.O. 1981), ha giudicato rilevante

e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la

questionedi legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 della

legge 8 febbraio 1948 n. 47 e 57 cod. pen., con ordinanza emessa il 3

novembre 1981, comunicata il 17 e notificata il 21 dello stesso mese,

pubblicata nella G. U. n. 82 del 24 marzo 1982 e iscritta al n. 826

R.O. 1981.

12.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

13.1. - Nel giudizio direttissimo contro Domenico Moreschi,

direttore responsabile del periodico "La coscienza del cittadino",

imputato di diffamazione a mezzo stampa per averpubblicato nel numero

del 2 giugno 1980 del periodico un articolo di cui il medesimo era

autore, lesivo dell'altrui reputazione, il Tribunale di Roma,

richiamata l'ordinanza 29 ottobre 1980 (n. 32 R.O. 1981), ha giudicato

rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3

Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e

13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 e 57 cod. pen., con ordinanza

emessa il 20 ottobre 1981, notificata il 26 e comunicata il 29 dello

stesso mese, pubblicata nella G. U. n. 82 del 24 marzo 1982 e iscritta

al n. 827 R.O. 1981.

13.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

14.1. - Provvedendo sull'appello proposto da Zanetti Livio e

Fabiani Roberto avverso la sentenza 1 luglio 1977, con cui la Sezione I

penale del Tribunale di Roma li aveva riconosciuti colpevoli in

concorso tra loro di diffamazione a mezzo stampa condannandoli alla

multa di lire 250.000 ciascuno, al risarcimento e alla riparazione dei

danni a favore della parte civile ed adottando pronunce accessorie, la

Corte d'appello di Roma, ritenuto che l'art. 12 della legge 8 febbraio

1948 n. 47, nel prevedere il potere del giudice penale di infliggere al

responsabile di diffamazione commessa col mezzo della stampa la

condanna, oltre al risarcimento dei danni exart. 185 cod. pen., al

pagamento di una somma a titolo di riparazione da determinarsi in

relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato,

creerebbe disparità di trattamento tra l'autore di diffamazione

commessa col mezzo della stampa e gli autori dello stesso reato

commesso con altri mezzi di diffusione del pensiero quali la radio e la

televisione, ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost.,

non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale della disposizione impugnata comecché lesiva del

principio di parità di trattamento tra autori di fattispecie di

efficacia lesiva quanto meno analoga. Il tutto con ordinanza emessa il

6 luglio 1981, notificata il 27 e comunicata il 29 dello stesso mese,

pubblicata nella G. U. n. 68 del 10 marzo 1982 e iscritta al n. 743

R.O. 1981.

14.2. - Avanti la Corte si sono costituiti nell'interesse di Livio

Zanetti gli avv.ti Claudio Emeri e Oreste Flamminii Minuto, giusta

delega in calce all'atto di deduzioni depositato il 16 novembre 1981;

sempre per lo Zanetti si è costituito, giusta procura autenticata per

not. M. Festa di Roma (rep. n. 14384), depositata in copia il 26 maggio

1982, anche l'avv. Adolfo Gatti.

Per il Presidente del Consiglio dei ministri ha spiegato intervento

con atto depositato il 25 dicembre 1981 l'Avvocatura generale dello

Stato, la quale ha concluso per l'inammissibilità e/o per

l'irrilevanza e, in ipotesi, per la infondatezza della questione

deducendo in ordine alle eccezioni preliminari che la ipotizzata

analogia tra le due situazioni condurrebbe a difformità

dell'ordinamento dalla Costituzione (non già nella parte in cui la

normativa più rigorosa punisce i diffamatori a mezzo stampa sibbene)

nella parte in cui la normativa più rigorosa non è estesa anche alla

diffamazione "via etere" e, nel merito, che i due mezzi di diffusione

non sarebbero strutturalmente né funzionalmente identici e, infine,

che per la sent. 20 gennaio 1977 n. 42 della Corte la sottrazione di

alcune fattispecie alla normativa generale per ricomprenderle in altra

speciale più rigorosa costituisce oggetto di scelta politica e,

pertanto, l'estensione del regime della stampa alla emittenza via

etere, in aggiunta a quella già operata con l'art. 7 della legge 14

aprile 1975 n. 103, costituirebbe oggetto di valutazione discrezionale

del legislatore.

La stessa Avvocatura, sotto la data del 25 maggio 1982, ha

inoltrato istanza di fissazione dell'udienza di discussione

dell'incidente e depositato memoria illustrativa, in cui ha distinto

nella violazione del principio di uguaglianza l'ipotesidi

irragionevolezza dalla ipotesi di incompletezza, la quale, se rilevata,

conduce (non già alla eliminazione della disposizione impugnata, ma)

alla pronuncia di sentenza manipolativa per addizione o sollecitatoria,

è tornata a sottolineare la discrepanza corrente tra stampa e

diffusione radiotelevisiva ponendo in rilievo che la legge 47/1948

sulla stampa venne approvata dalla stessa Assemblea Costituente in

attuazione della disposizione XVII delle disposizioni transitorie e

finali della Costituzioneper disciplinare il diritto della libertà di

stampa sancito dall'art. 21 Cost., mentre il legislatore, nella legge

103/1975, ha esteso, con l'art. 7, l'applicabilità della legge sulla

stampa limitatamente agli artt. 5, 6, 8 e 21 (modificati - ma ad

effetti non rilevanti ai fini dell'incidente - dalla legge 5 agosto

1981 n. 416) alla emittenza pubblica in regime di monopolio, e, con

l'art. 31, in misura maggiore, ma non totale (per essere il rinvio

limitato agli artt. 3, 5, 9, 13, 14, 15 e 21) l'applicabilità della

legge sulla stampa alla emittente privata via cavo ma nulla ha disposto

per l'emissione privata via etere. In sintesi si delineano quattro

livelli in materia di tutela della reputazione della persona in sede

penale: alla base il regime "comune" del codice penale e al sommo il

regime della stampa; in posizione intermedia il regime dell'emittenza

radiotelevisiva pubblica (di poco aggravato rispetto al regime comune)

e quello della emittenza radiotelevisiva privata - via cavo - (di poco

attenuato rispetto al regime della stampa). Dal che l'Avvocatura

erariale è tornata a inferire che il minor rigore usato perl'emittenza

pubblica rispetto a quella privata è giustificato dai controlli e

dalla vigilanza cui è sottoposta e che la diversità di trattamento,

pur nell'ambito delle comunicazioni radiotelevisive assunte a parametro

dal giudice a quo, comproverebbe il pieno rispetto del canone della

ragionevolezza.

15. - Alla pubblica udienza del 1 giugno 1982, nella quale il

Giudice Andrioli ha svolto la relazione, gli avv.ti Gatti e Emeri per

le parti private costituite e l'avv. dello Stato Caramazza per il

Presidente del Consiglio dei ministri hanno ampiamente svolto le

argomentazioni esposte e le conclusioni formulate negli scritti. Considerato in diritto :

16. - La connessione tra le questioni sollevate dal Tribunale e

dalla Corte d'appello di Roma giustifica la riunione dei quattordici

incidenti.

17.1. - In tredici ordinanze il Tribunale di Roma ha denunciato, in

riferimento all'art. 3 Cost., gli artt. 1, 9 e 131. 8 febbraio 1948 n.

47 perché non si giustificherebbe la diversa disciplina prevista per i

reati commessi a mezzo della stampa rispetto a quelli commessi con il

mezzo della pubblicità costituita dalle trasmissioni radiotelevisive;

diversità che si esprime nella minore asprezza delle pene comminate

per gli imputati di reati commessi per mezzo delle trasmissioni

radiotelevisive via etere, la cui obiettività per quella RAI TV è per

giunta soggetta a controllo del competente organo parlamentare di

vigilanza.

Giova premettere che nel quadro dell'art. 595 c.p. al primo comma,

il quale incrimina chiunque, comunicando con più persone, offende

l'altrui reputazione punendolo con la reclusione fino ad un anno o con

la multa fino a diecimila lire, si contrappone il terzo comma, il

quale, se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi

altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, punisce il reo con

la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a

ventimila lire.

La legislazione successiva non ha inciso sulla concezione della

maggiore pericolosità del mezzo della stampa e di qualsiasi mezzo di

pubblicità rispetto allo schema generale della diffamazione delineato

nel primo comma dell'art. 595, ma ha operato nell'area del terzo comma

dapprima con l'impugnato art. 13 ("nel caso di diffamazione commessa

col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto

determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e

quella della multa non inferiore a lire centomila"), poi con la l. 14

aprile 1975 n. 103 (nuove norme in materia di diffusione radiofonica e

televisiva), la quale prevede sì il diritto di rettifica, considerato

anche dall'art. 8 della legge del '48, ma soggiunge che la rettifica

non esclude le responsabilità penali ecivili nelle quali si è

incorsi. Inoltre la legge medesima estende parte della normativa del

'48, ivi compreso l'art. 13.

Tale essendo la posizione sistematica della normativa, di cui fan

parte le disposizioni impugnate, ne discende che le norme

complementari, non innovando al sistema delineato nell'art. 595, hanno,

nell'area coperta dal terzo comma, modificato - per quel che attiene

alla misura della pena - il regime della stampa, quale veicolo di

diffamazione, e non anche il regime degli altri mezzi di pubblicità,

ma la specialità impressa agli schemi delineati nel comma terzo

dell'art. 595 non consente di ravvisare negli altri mezzi di

pubblicità il genus rispetto al quale la disciplina della stampa si

profili come (in maggior grado) speciale.

Sul piano giuridico - formale gli or esposti rilievi, che hanno

trovato collocazione nella sent. 42/1977 di questa Corte, sarebbero

sufficienti a giudicare infondata la proposta questione di

costituzionalità degli artt. 1 (definizione di stampa o stampato), 9

(pubblicazione obbligatoria di sentenza) e 13 (pena per la

diffamazione) della legge del '48; sebbene in quell'incontro i

giornalisti radiotelevisivi resistessero all'applicazione in loro

pregiudizio della legge 8 febbraio 1948 n. 47, eadem è la ratio

decidendi da cogliersi in ciò che non può estendersi una normativa

speciale ad attività diverse, e speciali - rispetto al modulo generale

del primo comma - sono pur sempre le normative che disciplinano la

diffamazione a mezzo stampa o per mezzo di altre forme di pubblicità.

Né va pretermesso che la stampa viene anche in dottrina riguardata

come mezzo di diffamazione ben più pericoloso di altri mezzi di

pubblicità talché anche nei tempi presenti, in cuisi registrano

sempre più cospicue masse di spettatori, la stampa non ha cessato di

profilarsi quale più pericoloso veicolo di diffamazione e, pertanto,

non è irrazionale la taxatio maggiore rispetto alla tecnica

radiotelevisiva. Ciò naturalmente non toglie che nell'area della l.

103/1975 possano cogliersi discrasie e che il legislatore possa ridurre

il solco che separa la legge del '48 dalla più recente legge del '75,

ma qui si nega che tale compito, la cui attuazione implica indagini

sociologiche e socio-politiche, possa essere esplicato dalla Corte, la

quale deve limitarsi - in ciò riecheggiando le ultime battute della

motivazione della sentenza del '77 - a richiamare l'attenzione del

legislatore sulla infuocata materia.

17.2. - Rimane l'art. 12 (riparazione pecuniaria) della legge

del 48 nell'impugnazione del quale si esaurisce la denuncia della Corte

d'appello di Roma, ma, se a modello di razionalità della normativa

del '48 si assume la legge del '75, il mancato richiamo, nell'art. 31

della legge del '75, riflettente l'emittenza privata via cavo,

dell'art. 12 di questa, toglie alla censura della Corte d'appello di

Roma la base normativa, seppur non sia illecito - più a monte -

rilevare le non poche disparità di trattamento tra varie specie di

diffusione per mezzo della radio e della televisione, poste in luce

dall'interveniente Presidente del Consiglio dei ministri; diversità

che privano la legislazione del '75 di quella uniformità, in difetto

della quale non può la diffusione per mezzo della radio e della

televisione fungere da modello di razionalità.

18. - Né le superiori considerazioni consentono di riservare

miglior sorte alla impugnazione dell'art. 57 Cod. pen., per il quale

dei reati a mezzo stampa il direttore viene come tale incriminato,

mentre secondo l'interpretazione del giudice a quo non sarebbe fatto

segno il direttore dei telegiornali e del giornale radio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1, 9 e 13 legge 8 febbraio 1948 n. 47 (disposizioni sulla

stampa) e 57 cod. pen. sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal

Tribunale di Roma con le ordinanze di varia data iscritte ai nn. 32,

558 a 561, 606, 641 a 644, 669, 826, 827 R.O. 1981;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, sollevata, in

riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte d'appello di Roma con

ordinanza 6 luglio 1981 (n. 743 R.O. 1981).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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