Corte costituzionale

Sentenza n. 167/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1985 · relatore Leopoldo Elia

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 61

della legge regionale siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei

Deputati all'Assemblea regionale siciliana) e successive modificazioni,

promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1976 dal T.A.R. per la

Sicilia sul ricorso proposto da Augello Giacomo Sebastiano contro

Regione siciliana ed altri, iscritta al n. 67 del registro ordinanze

1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94

dell'anno 1977.

Visto l'atto di costituzione di Augello Giacomo nonché l'atto di

intervento del Presidente della Regione Sicilia;

udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice

relatore Leopoldo Elia;

udito l'Avvocato dello Stato Dante Corti per il Presidente della

Regione Sicilia.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato il 5 agosto 1976, il dr. Giacomo

Sebastiano Augello impugnava davanti al Tribunale Amministrativo

Regionale della Sicilia l'atto del Presidente dell'ufficio Centrale

circoscrizionale di Caltanissetta con il quale erano stati proclamati

gli eletti della lista n. 3 (D.C.) alle elezioni per il rinnovo della

Assemblea Regionale siciliana.

Il ricorrente, candidato nella lista suddetta ma risultato non

eletto, assumeva che le operazioni elettorali erano inficiate da gravi

irregolarità, essenzialmente determinate dalla confusione ingenerata

dalle coeve elezioni nazionali.

Il Presidente della Regione siciliana, costituendosi in giudizio,

eccepiva in via preliminare la improcedibilità del ricorso ai sensi

dell'art. 61 della legge Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29, per

non essere ancora intervenuta la delibera di convalida degli eletti da

parte dell'Assemblea regionale.

Con ordinanza in data 20 ottobre 1976, il T.A.R. adito ha ritenuto

fondata la così proposta eccezione preliminare e, richiamando i

principi già affermati dalla Corte costituzionale (con sent. n. 115

del 1972) e dalla Corte di cassazione (con sent. n. 674 del 1971), ha

rilevato che il giudizio definitivo dell'Assemblea Regionale sulle

contestazioni, proteste e reclami presentati alle singole sezioni

elettorali ed all'ufficio centrale circoscrizionale costituisce l'atto

conclusivo del procedimento amministrativo elettorale sul quale

soltanto può esercitarsi il successivo controllo giurisdizionale di

legittimità. Lo stesso Tribunale ha però sollevato d'ufficio

questione di legittimità costituzionale del citato art. 61 della legge

elettorale siciliana n. 29 del 1951, nonché del precedente art. 56 che

attribuisce natura provvisoria alla pronuncia dell'ufficio centrale

circoscrizionale sopra gli incidenti relativi alle operazioni

elettorali, in quanto né l'una né l'altra norma pone un termine entro

il quale il procedimento amministrativo di verifica dei poteri deve

essere completato dalla Assemblea regionale. La mancata prescrizione di

siffatto termine, prestandosi a lungaggini che possono

indefinitivamente ritardare l'esercizio della tutela giurisdizionale,

se non addirittura vanificarlo, è apparsa, al giudice a quo, in

contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione.

Ulteriore motivo di illegittimità costituzionale, per contrasto

col principio di eguaglianza, è stato dal T.A.R. individuato nel

fatto che mentre i poteri di convalida dell'Assemblea regionale

siciliana si estendono al controllo della regolarità delle operazioni

elettorali, nelle Regioni a statuto ordinario la convalida ad opera del

Consiglio Regionale concerne soltanto le cause di ineleggibilità e di

incompatibilità degli eletti. Ne deriverebbe una disparità di

trattamento tra gli aspiranti alla elezione nei consigli regionali

delle regioni a statuto ordinario e nell'Assemblea regionale siciliana:

i primi possono ricorrere alla tutela giurisdizionale subito dopo la

proclamazione degli eletti; gli altri devono attendere la delibera di

convalida dell'Assemblea.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 1977.

Dinanzi alla Corte costituzionale si è costituito il dr. Giacomo

Sebastiano Augello, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Alessandro

Pace. È intervenuto il Presidente della Regione siciliana,

rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato.

3. - Nel chiedere in via principale che la Corte accolga

l'eccezione di illegittimità costituzionale promossa dal T.A.R. per la

Sicilia, la difesa del dott. Augello prospetta anche la possibilità di

una soluzione interpretativa della questione, nel senso che la

convalida definisca il procedimento elettorale sotto il profilo

meramente amministrativo e non sia pregiudiziale al ricorso in sede

giurisdizionale.

4. - A sua volta, l'Avvocatura dello Stato eccepisce

l'inammissibilità della questione per irrilevanza ex actis, risultando

dagli atti di causa che il dott. Augello non aveva presentato né agli

uffici elettorali, né all'Assemblea alcun ricorso, atto dal quale e

solo dal quale possono decorrere i termini la cui mancanza viene

lamentata dall'ordinanza di rinvio.

Nel merito, l'Avvocatura osserva che il procedimento di convalida

in quanto tale è già stato ritenuto legittimo dalla sentenza n. 115

del 1972 di questa Corte e che nelle Regioni Trentino-Alto Adige,

Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, ad ordinamento speciale e fornite di

competenza esclusiva in materia elettorale come la Sicilia, la

convalida riguarda tanto la eleggibilità e la compatibilità degli

eletti quanto la regolarità del procedimento elettorale, senza che

alcun termine sia prescritto per il compimento di tale procedura. Considerato in diritto :

Prima di passare al merito della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 56 e 61 della legge Regione Sicilia 20 marzo

1951, n. 29 (sollevata dal T.A.R. per la Sicilia in riferimento agli

artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 113, primo comma,

Cost.), occorre esaminare la eccezione di inammissibilità avanzata

dalla Avvocatura dello Stato nell'atto di intervento per il Presidente

della Regione siciliana. L'eccezione pregiudiziale si fonda sulla

mancanza del momento conclusivo del procedimento elettorale (convalida

da parte dell'Assemblea regionale siciliana.

L'eccezione è palesemente fondata. Infatti il T.A.R. per la

Sicilia, non soltanto tace del tutto sul requisito della rilevanza, ma

inizia il considerato in diritto dell'ordinanza con queste testuali

parole: "La pregiudiziale eccezione di inammissibilità del ricorso per

mancanza del momento conclusivo del procedimento elettorale, si

appalesa fondata". Dopo di che, con motivi validissimi, si afferma che

nella Regione siciliana l'effetto conclusivo del procedimento non può

essere attribuito all'atto di proclamazione, negandosi pertanto che a

tale atto dell'ufficio elettorale possa attribuirsi carattere di

definitività.

La stessa ordinanza conferma poi la "intempestività" del rimedio

giurisdizionale, così come è stato proposto dal ricorrente, "non

essendo ancora intervenuta la delibera di convalida degli eletti". Si

può aggiungere che, se mai, il ricorso avrebbe dovuto dirigersi contro

il silenzio-rifiuto dell'Assemblea, accertato nei modi di legge.

Date le premesse, era da attendersi una pronuncia di

inammissibilità del ricorso davanti al T.A.R.. Invece l'ordinanza,

dopo le motivatissime affermazioni sopra riportate, entra

inopinatamente nel merito, rilevando che il procedimento di convalida

delle elezioni, previsto dalla richiamata legge regionale n. 29 del

1951, "mal si concilia con la speditezza che è propria delle norme sul

contenzioso elettorale".

La questione proposta deve perciò dichiararsi inammissibile per

irrilevanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 56 e 61 della legge della Regione Sicilia 20 marzo 1951, n.

29, sollevata dal T.A.R. per la Sicilia con l'ordinanza in epigrafe in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e

113, primo comma della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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