Corte costituzionale

Sentenza n. 167/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/07/1976 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 47r.d. 3269/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, quinto

comma, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), promosso

con ordinanza emessa il 22 giugno 1973 dal tribunale di Torino nella

causa civile tra l'Amministrazione delle finanze dello Stato e

Negroponte Guido ed altri, iscritta al n. 84 del registro ordinanze

1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 del 3

aprile 1974.

Visti gli atti di costituzione di Negroponte Guido e Claudio e

dell'Amministrazione delle finanze dello Stato, nonché l'atto

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 aprile 1976 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

uditi l'avv. Bruno Calvosa, per Negroponte Guido e Claudio, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per

l'Amministrazione finanziaria dello Stato e per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il tribunale di Torino, con ordinanza emessa il 22 giugno 1973 nel

procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle finanze dello

Stato e Negroponte Guido ed altri, ha proposto, con riferimento agli

artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 47, quinto comma, della legge

di registro approvata con r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269.

La disposizione impugnata stabilisce che i macchinari che servono

ad un opificio e che non vengono effettivamente smontati e portati

altrove, in quanto restano in servizi o nell'opificio, si presumono

venduti all'acquirente dell'immobile, ancorché siano esclusi dalla

vendita e non ostante che l'acquirente del macchinario apparisca una

persona diversa dall'acquirente dell'opificio.

Secondo il giudice a quo, questa proposizione normativa, che, ai

sensi della giurisprudenza largamente prevalente, con tiene una

presunzione iuris et de iure contro la quale non è ammessa la prova

contraria, non può essere considerata una norma di natura meramente

probatoria, ma si presenta come una disposizione che assume una portata

decisamente sostanziale: ed invero, nel caso in esame, il legislatore

non si limiterebbe a facilitare il compito del fisco col concedergli un

mezzo di prova privilegiato, ma perviene a stabilire una fictio iuris

parificando in ogni caso la presenza dei macchinari nell'opificio al

momento del trasferimento all'effettivo trasferimento degli stessi

macchinari dal venditore dell'opificio al suo acquirente.

Ciò posto, il giudice a quo ritiene che la disposizione in esame

sia in contrasto con i precetti costituzionali dell'eguaglianza di

trattamento dei cittadini a parità di condizioni oggettive e della

capacità contributiva come criterio base della legislazione fiscale.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata.

Nel giudizio dinanzi alla Corte, si sono costituiti sia

l'Amministrazione delle finanze, a mezzo dell'Avvocatura generale dello

Stato, che i signori Guido e Claudio Negroponte, rappresentati e difesi

dagli avvocati Franco Agostini e Bruno Calvosa.

È altresì intervenuto, col patrocinio della Avvocatura generale

dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi

dell'art. 25, terzo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87.

La difesa dello Stato, con deduzioni formalmente distinte ma

sostanzialmente dello stesso tenore, contesta entrambe le censure di

legittimità costituzionale prospettate dal tribunale di Torino,

sostenendo che la presunzione, prevista dalla norma impugnata, ha un

fondamento di evidente ragionevolezza e trova la sua giustificazione

nella ratio della norma, che è quella di evitare e prevenire le

evasioni fiscali che potrebbero verificarsi se fosse in vigore una

diversa e più liberale normativa.

A sostegno, invece, della fondatezza della proposta questione di

legittimità costituzionale si esprime la difesa dei Negroponte,

secondo la quale la norma impugnata sarebbe in contrasto non solo con

il principio di eguaglianza e con quello della capacità contributiva,

richiamati nella ordinanza di rimessione, ma anche con la tutela del

diritto di difesa garantito dall'art. 24, primo e secondo comma, della

Costituzione. In via subordinata, poi, la parte privata chiede che la

Corte, con una sentenza di carattere meramente interpretativo,

stabilisca che la norma in esame pone in essere esclusivamente una

presunzione relativa, vincibile da prova contraria.

All'udienza di discussione le parti hanno ulteriormente illustrate

le loro deduzioni scritte. Considerato in diritto :

1. - Il tribunale di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 47,

quinto comma, della legge sull'imposta di registro, approvata con r.d.

30 dicembre 1923, n. 3269, a norma del quale "quando i macchinari che

servono ad un opificio non vengono effettivamente smontati e

trasportati, ma rimangono in servizio dell'opificio stesso, si

presumono venduti all'acquirente, ancorché essi siano stati esclusi

dalla vendita, e non ostante che l'acquirente del macchinario apparisca

una persona diversa dall'acquirente dell'opificio".

Ad avviso del giudice a quo, la norma pone una presunzione assoluta

(iuris et de iure), che non consente alcuna prova contraria, in merito

al ritenuto contestuale trasferimento dei macchinari con l'opificio,

non potendosi considerare prova contraria quella relativa alla previa

rimozione dei macchinari dall'opificio stesso. Ma, interpretata in tali

sensi - aggiunge il tribunale - la norma non può essere considerata di

natura meramente probatoria, in quanto assume una portata chiaramente

sostanziale, stabilendo che, in ogni caso, la presenza dei macchinari

nell'opificio, al momento del trasferimento di quest'ultimo, è

equiparata al trasferimento effettivo di detti macchinari dal

venditore all'acquirente dell'opificio stesso.

E poiché il valore dei macchinari, ancorché non trasferiti, deve

essere compreso nella valutazione dell'imponibile, ai tini dell'imposta

di registro, sarebbe violato non solo il principio di eguaglianza

sancito nell'art. 3, primo comma, della Costituzione, che postula la

parità di trattamento in presenza delle stesse condizioni oggettive,

ma anche il principio della capacità contributiva di cui all'art. 53,

primo comma, in quanto la norma denunciata consentirebbe di superare

ampiamente la capacità contributiva desumibile dall'atto di

trasferimento tassato, ogni volta che il valore dei macchinari

presuntivamente trasferiti insieme all'opificio e, in ipotesi, non

trasferiti affatto, sia notevolmente superiore al valore dell'opificio.

2. - Che la norma impugnata debba essere necessariamente

interpretata nel senso indicato dal giudice a quo non è affatto

incontroverso in dottrina e in giurisprudenza.

Ed invero, anche a prescindere dal consistente, pur se minoritario,

orientamento giurisprudenziale che afferma il carattere relativo della

presunzione in esame (ritenendo che questa può essere vinta da atto di

data certa per registrazione da cui risulti l'altrui appartenenza dei

macchinari all'atto della vendita dell'opificio), merita di essere

ricordata la tesi prospettata in dottrina, e recentemente recepita

anche dalla Cassazione, secondo la quale la sola presenza del

macchinario nell'opificio trasferito non è sufficiente a farne

presumere il contestuale trasferimento se non si accerta l'esistenza di

un valido vincolo pertinenziale costituito tra quei beni da soggetti

legittimati a porlo in essere.

Ma, quale che sia la più corretta configurazione della presunzione

prevista dalla norma impugnata, ritiene la Corte che, nel caso in

esame, non possa farsi astrazione dalla interpretazione accolta dal

giudice a quo, tanto più che essa rappresenta tuttora l'espressione

prevalente della giurisprudenza e quindi della concreta operatività

della disposizione.

3. - La questione, nei termini in cui è stata prospettata dal

tribunale di Torino, risulta fondata.

Ed invero, se alla presunzione contemplata dall'art. 47, quinto

comma, si attribuisce carattere di assolutezza, nel senso che non può

essere data alcuna prova volta ad escludere che i macchinari, anche se

non asportati, non sono compresi nella vendita dei locali ove sono

situati, non può non apparire irrazionale indurre, dalla mancata

asportazione dei macchinari e quindi dalla semplice presenza

nell'opificio degli stessi, un ulteriore requisito, che allargherebbe

notevolmente l'ambito di applicazione della presunzione, concernente

l'esistenza di un vincolo pertinenziale tra l'immobile e le macchine

destinate al suo durevole servizio. Per la sussistenza di tale

requisito sono necessari, secondo un consolidato insegnamento, sia un

elemento oggettivo, consistente nel rapporto funzionale tra i due beni

(accessorio e principale), e sia un elemento soggettivo, consistente

nella volontà effettiva di destinazione degli stessi beni, da parte

degli aventi diritto, che risultino legittimati a costituire il vincolo

pertinenziale, secondo le norme del codice civile (artt. 817 e segg.).

Ora, la mancanza di tale legittimazione, che sicuramente esclude la

sussistenza del vincolo pertinenziale, non può essere surrogata, sia

pure in via presuntiva, dalle circostanze obbiettive previste dalla

norma in esame.

D'altronde, la riprova della irrazionalità di una norma cui

volesse darsi la più rigida interpretazione, è data dal caso limite,

che non infrequentemente si è presentato in giurisprudenza, del

locatario di un immobile da lui trasformato in opificio e da lui

fornito di macchinari che, all'atto di acquisto dell'immobile, sia

stato poi costretto, in base alla presunzione dell'art. 47 di cui è

causa, a pagare l'imposta di registro sui macchinari che, da atti di

data certa, pur risultavano di sua indiscutibile proprietà.

4. - Muovendo sempre dalla interpretazione più rigorosa fatta

propria dall'ordinanza di rimessione, del tutto ingiustificato appare

il contrasto che sorge tra il trattamento riservato ai macchinari

industriali che, in base a una presunzione iuris et de jure, sono

sempre sottoposti a tassazione, purché presenti nell'opificio

trasferito, rispetto a quello cui gli altri commi dello stesso art. 47

sottopongono "gli immobili per destinazione" (ora pertinenze, giusta

l'art. 817 segg. cod. civ.) che trovansi in servizio o sono addetti

alla coltivazione del fondo agricolo, e per i quali la presunzione del

loro trasferimento unitamente al fondo è solo juris tantum, perché

può essere combattuta mediante atti di data certa anteriore

debitamente registrati che dimostrino la provenienza o l'appartenenza

diversa da quella del proprietario-venditore.

Tale differenza di trattamento tra le pertinenze industriali e

quelle agricole non può essere giustificata da nessun motivo

razionalmente apprezzabile, specie ora che le due attività produttive,

l'agricoltura e l'industria, quanto alla necessità di investimenti e

di impianti, si vanno sempre meno differenziando fra loro,

accrescendosi nell'agricoltura il numero e l'importanza delle

attrezzature mobiliari e immobiliari, e tenuto anche conto che oggi

l'industria trova nella pratica del leasing il modo di soddisfare le

sue pur crescenti necessità di mezzi di produzione nell'affitto di

interi complessi di macchinari ed impianti. Il che rivela ancora meglio

la vetustà della norma censurata nella sua più rigida interpretazione

e spiega la necessità avvertita dal legislatore di modificare quella

disciplina con il ricorso a criteri e principi diversi ma uniformi,

ormai consacrati nell'articolo 23 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634.

5. - Per quanto sopra esposto, l'altro profilo di illegittimità

relativo alla dedotta violazione dell'art. 53 Cost. deve ritenersi

assorbito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 47, quinto

comma, della legge del registro approvata con il r.d. 30 dicembre 1923,

n. 3269, nella parte in cui non dispone che, relativamente ai

macchinari industriali che servono ad un opificio, non venga fatto,

all'atto del trasferimento di esso, il medesimo trattamento tributario

che gli altri commi dello stesso articolo riservano alle pertinenze del

fondo agricolo alienato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari