Corte costituzionale

Sentenza n. 166/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/04/1994 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8

novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 luglio 1993 dal Pretore di Venezia nel

procedimento civile vertente tra la s.r.l. Antico Panada e Marineo

Francesca ed altra, iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

2) ordinanza emessa il 3 luglio 1993 dal Pretore di Venezia nel

procedimento civile vertente tra Gambirasio Giuseppe ed altro e

Pappalardo Gioacchino ed altra, iscritta al n. 677 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice

relatore Cesare Ruperto.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Nel corso di un procedimento civile di opposizione agli

atti esecutivi il Pretore di Venezia, con ordinanza emessa il 3

luglio 1993 (R.O. 676/93), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3

e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti

per Venezia e Chioggia), nella parte in cui non prevede che le

persone giuridiche possano disporre degli immobili in proprietà, pur

in presenza "di una documentata necessità di disporre degli stessi a

fini residenziali". La norma censurata dispone, tra l'altro, la

sospensione dei titoli di rilascio degl'immobili adibiti ad uso

abitativo per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla data di

entrata in vigore della stessa legge (prorogabili fino ad un massimo

di ulteriori tre anni con decreto del Ministro dei lavori pubblici),

eccezion fatta per "i casi di documentate necessità abitative del

locatore".

Osserva il giudice a quo che la norma in oggetto - col prevedere

"anche la possibilità di richiedere al giudice dell'esecuzione la

declaratoria di non soggezione dell'esecuzione alla sospensione -

regolamenta il blocco delle esecuzioni, in modo tale da far emergere

i casi reali di necessità e gli altri casi nei quali la posizione

dell'ex conduttore, occupante di fatto, non appare degna di

particolare tutela da parte del legislatore". La norma non consente

però - prosegue il rimettente - alla categoria dei proprietari

costituita dalle persone giuridiche di ottenere la disponibilità del

proprio patrimonio immobiliare, pur avendo necessità di utilizzarlo

a fini residenziali per i propri dipendenti, per un periodo di tempo

non strettamente determinato.

Il Pretore di Venezia ritiene, pertanto, che la norma de qua,

così disponendo, integri "un blocco del diritto di proprietà, in

violazione dell'art. 42 della Costituzione, sotto il triplice profilo

di cui ai commi primo, secondo e terzo, mancando di fatto una

possibilità di godimento della proprietà"; e produca, altresì, una

irragionevole disparità di trattamento tra le persone fisiche e le

persone giuridiche, nel caso in cui entrambe dimostrino di avere

necessità di disporre dell'immobile ad uso abitativo residenziale.

1.2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile sotto il profilo della discrezionalità legislativa o

comunque infondata. Al riguardo l'Avvocatura ritiene legittima la

prevalenza delle esigenze della famiglia rispetto a necessità

puramente economiche, in virtù di un razionale bilanciamento tra i

due valori.

Infatti, conclude l'Avvocatura, l'interesse abitativo diretto ed

indiretto della persona fisica e di quella giuridica sono

assimilabili unicamente per quanto attiene all'uso del bene a scopo

professionale e quindi non nel caso in esame.

2.1. - Il medesimo Pretore, con ordinanza emessa in pari data

(R.O. 677/93), ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 42 della

Costituzione, e "in via gradata" anche all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale del citato art. 3 nella

parte in cui non equipara le esigenze abitative residenziali a quelle

di un uso stabile e ripetuto del bene immobile.

L'ordinanza è stata emessa nel corso di un procedimento civile,

qualificato come opposizione agli atti esecutivi, promosso per

usufruire dell'immobile quale dimora saltuaria (risiedendo l'attore

in Bergamo, ma dovendo svolgere un incarico di insegnamento presso

l'Università di Venezia).

Secondo il giudice a quo - che richiama anche la sentenza n. 89

del 1984 di questa Corte - la norma in oggetto violerebbe, in primo

luogo, il disposto dell'art. 24 della Costituzione, in ragione del

lungo periodo di sospensione, che paralizzerebbe sine die un diritto

già proclamato come tale; in secondo luogo risulterebbe vulnerato

anche l'art. 42 della Costituzione, essendo configurabile

un'espropriazione di fatto.

Afferma inoltre il Pretore rimettente che, comunque, la norma

violerebbe l'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevole

disparità di trattamento tra i locatori che intendono adibire

l'immobile a propria residenza e quelli che intendono, invece,

usufruirne per esigenze abitative stabili, pur se per periodi

limitati nel tempo.

2.2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile in ragione della discrezionalità legislativa o

comunque infondata.

Ben diversa - risulterebbe a parere dell'Avvocatura - l'esigenza

di colui che deve rientrare nella disponibilità dell'alloggio di cui

è proprietario, per stabilirvi la residenza per sé o per il proprio

nucleo familiare, da quella del proprietario che voglia, invece,

stabilirvi - anche se per giustificate esigenze di lavoro - una

dimora temporanea.

L'Avvocatura generale dello Stato ritiene, inoltre, non pertinente

il richiamo all'art. 24 della Costituzione, in quanto il presunto

congelamento del diritto di adire l'autorità giudiziaria

rappresenterebbe l'effetto di una volontà legislativa che incide sul

piano sostanziale degli interessi e non su quello processuale del

diritto di azione.

Non si ravviserebbe inoltre la denunziata violazione dell'art. 42

della Costituzione, dal momento che l'impossibilità di rientrare in

possesso dell'alloggio locato per il limite massimo di sei anni non

presenterebbe i caratteri di una espropriazione, ma piuttosto quelli

di una misura temporanea, giustificabile con la particolare

situazione del patrimonio edilizio urbano di Venezia e delle esigenze

della popolazione, alla cui tutela la norma de qua appare

indirizzata. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Venezia, con due ordinanze emesse entrambe il 3

luglio 1993, dubita della legittimità costituzionale - in

riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione - dell'art. 3

della legge 8 novembre 1991, n. 360, nella parte in cui, accordando

una proroga dell'esecuzione dei titoli di rilascio d'immobili urbani

adibiti ad uso abitativo nei centri storici di Venezia e Chioggia,

comprimerebbe il diritto di proprietà e pregiudicherebbe la

possibilità di far valere un diritto già riconosciuto, ed inoltre:

a) nella parte in cui non estende la deroga alla sospensione

dell'esecuzione dei titoli di rilascio, ivi prevista in favore delle

necessità abitative del locatore e dei suoi familiari, anche alle

società-persone giuridiche per fini residenziali dei loro

dipendenti; b) là dove non prevede, come eccezione ulteriore al

citato regime di sospensione, anche l'ipotesi di utilizzo

dell'immobile da parte del locatore onde soddisfare "esigenze

abitative stabili e serie, anche se per periodi limitati di tempo".

2. - Per l'analogia dei profili dedotti e l'identità della norma

impugnata i giudizi possono essere trattati congiuntamente e decisi

con un'unica sentenza.

3. - Le questioni non sono fondate.

La legge in esame accorda una speciale tutela al particolarissimo

ambito territoriale costituito dai centri storici di Venezia e

Chioggia, prevedendo una sospensione dell'esecuzione dei titoli di

rilascio degli immobili ad uso abitativo per tre anni, salvo un

ulteriore periodo da fissarsi, nel limite massimo di altri tre anni,

da parte del Ministro dei lavori pubblici.

Il solo profilo attualmente rilevante è quello del primo

triennio, incidente sulle situazioni dedotte nei giudizi a quibus. Al

riguardo va osservato che si è in presenza di una scelta

legislativa, dalla quale esula chiaramente ogni profilo

d'irrazionalità poiché il legislatore, privilegiando la popolazione

residente in zone soggette ad un particolare degrado edilizio - e

tuttavia uniche per pregio artistico - si è proposto di diluire nel

tempo l'abbandono degl'immobili con l'impoverimento culturale e la

perdita delle caratteristiche tradizionali di tali insediamenti

abitativi, che inevitabilmente ne conseguirebbero.

3.1. - La ratio legis, rinvenibile nella specificità della

descritta situazione, esclude altresì il denunziato vulnus dell'art.

42 della Costituzione da parte della norma, stante l'eccezionalità e

temporaneità dell'intervento, che attua un bilanciamento tra la

tutela della proprietà e quella dei valori del patrimonio artistico,

oltre che degl'interessi dei conduttori, facendo comunque salvi i

"casi di documentate necessità del locatore" di disporre

dell'immobile "per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o

dei figli", (oltre che i casi di cui all'art. 4, comma 1, del

decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, recante "misure urgenti per

fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative",

convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61).

3.2. - Strumentale a detto bilanciamento è poi da considerare la

limitazione dell'azione esecutiva conseguente al prescelto mezzo

della sospensione dell'esecuzione dei titoli di rilascio, la quale

dunque, siccome semplice riflesso della rilevata volontà

legislativa, incidente sul piano sostanziale degli interessi, non

può affatto risolversi nella denunziata violazione dell'art. 24

della Costituzione, che concerne il diritto alla tutela

giurisdizionale.

3.3. - Quanto infine alle censure riguardanti l'art. 3 della

Costituzione sotto il profilo del principio d'eguaglianza, si osserva

che la valutazione del legislatore circa la salvaguardia delle sole

esigenze abitative del locatore e dei suoi familiari, esprime un

giudizio di meritevolezza già sotteso alla legislazione vincolistica

e successivamente tradottosi, proprio con riguardo alla fase

esecutiva dei titoli di rilascio, nell'art. 3, comma 3, del

decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con

modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61, norma che ha

codificato la necessità accanto alle ipotesi di abbandono

dell'immobile, di morosità o di disponibilità di altro alloggio.

Trattasi, com'è evidente, di situazione che non può essere messa

a confronto con altre, incentrate su esigenze diverse o più

limitate, suscettibili di soddisfazione attraverso le varie utilità

che il locatore possa e voglia trarre dall'immobile.

Ciò spiega e giustifica la lamentata disparità di trattamento,

non solo nei confronti della persona fisica che non ha la necessità

di utilizzare il bene come "residenza" per sé e/o per il proprio

nucleo familiare, ma anche nei confronti della società-persona

giuridica che intende farvi abitare i propri dipendenti. L'uso del

bene da parte della società-persona giuridica, infatti, in via

diretta come in via indiretta, è sempre in connessione con lo

svolgimento di una soggettività che rimane comunque nell'àmbito

delle relazioni economiche, rispetto alle quali il legislatore ha

inteso dare prevalenza ai diritti della persona umana e della

famiglia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, sollevate in

riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione dal Pretore di

Venezia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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