Corte costituzionale

Sentenza n. 166/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/04/1990 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79, ultimo

comma, del D.P. Reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3 (Testo unico delle

leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana),

promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1989 dal Pretore di

Aragona nel procedimento penale a carico di Rizzo Giuseppe, iscritta

al n. 518 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno

1989;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso del procedimento penale a carico di Rizzo Giuseppe -

imputato del reato di cui all'art. 70 del D.P. Reg. sic. 20 agosto

1960, n. 3 (Testo unico delle leggi per l'elezione dei Consigli

comunali nella Regione siciliana) per aver sottoscritto due

dichiarazioni di presentazione di candidatura -, il Pretore di

Aragona ha sollevato, su istanza di parte, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 79, ultimo comma, del predetto D.P. Reg.

sic. 20 agosto 1960, n. 3, in riferimento agli artt. 3 e 25 della

Costituzione.

La norma censurata esclude l'applicabilità ai reati elettorali

delle disposizioni di cui agli artt. da 163 a 167 e 175 del codice

penale e 487 del codice di procedura penale, relative alla

sospensione condizionale della pena e alla non menzione della

condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Il giudice a quo, rilevato che il procedimento non può essere

definito indipendentemente dalla soluzione della questione di

costituzionalità, afferma che questa appare non manifestamente

infondata anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale

n. 121 del 1980, che dichiarò l'illegittimità costituzionale

dell'identica norma di cui all'art. 102, ultimo comma, del d.P.R. 16

maggio 1960, n. 570. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale che forma oggetto

del presente giudizio concerne l'art. 79, ultimo comma, del testo

unico delle leggi per l' elezione dei Consigli comunali nella Regione

siciliana approvato con decreto del Presidente della Regione 20

agosto 1960 n. 3. Tale disposizione esclude l'applicabilità dei

benefici di cui agli artt. 163 - 167 e 175 del codice penale e 487

del codice di procedura penale ai reati elettorali; sarebbe perciò

in contrasto - ad avviso del giudice remittente - con gli artt. 3 e

25 della Costituzione, anche in base alla sentenza di questa Corte n.

121 del 1980, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'ultimo comma dell'art. 102 del testo unico approvato con d.P.R.

16 maggio 1960 n. 570, norma statale di tenore e contenuto identici.

2.1. - Devesi preliminarmente osservare che la norma impugnata è

compresa in un testo unico approvato con decreto del Presidente della

Regione, atto al quale - secondo la costante giurisprudenza di questa

Corte (cfr. sentt. nn. 32 del 1961, 51 del 1962, 45 del 1967, 69 del

1983, 162 del 1985) - non può in nessun caso riconoscersi la

qualifica di atto avente forza di legge, per il principale ed

assorbente motivo che la potestà legislativa delle regioni non può

esplicarsi nella forma del decreto legislativo, in base al principio

generale della inderogabilità delle competenze costituzionali.

Tuttavia, la norma in questione, vale a dire l'art. 79 ultimo

comma, costituisce - così come tutto il capo IX intitolato

"Disposizioni penali" - la testuale trascrizione di una norma statale

e precisamente dell'art. 95 del testo unico approvato con d.P.R. 5

aprile 1951 n. 203, indicato del resto tra parentesi dopo il numero

dell'articolo impugnato, unitamente all'art. 1 della legge regionale

5 aprile 1952, n. 11, che richiama il citato testo unico n. 203 del

1951.

Quest'ultimo ha natura di atto avente forza di legge (cfr. sent.

n. 46 del 1969), in quanto risulta emanato in virtù di una norma

legislativa (art. 21 della legge 24 febbraio 1951, n. 84), la quale,

ancorché formalmente di "autorizzazione", deve ritenersi nella

sostanza assimilabile, secondo la prevalente dottrina, ad una vera e

propria norma di delegazione.

Quanto rilevato è sufficiente, secondo la giurisprudenza di

questa Corte (cfr. sentenze nn. 46 del 1969, 43 del 1970, 162 del

1985), ad ammettere il giudizio sulla norma denunciata, intendendosi

in effetti che il sindacato si esercita sulla norma di legge

testualmente trascritta nel testo unico, in quanto è detta norma che

deve in realtà essere applicata nel giudizio a quo.

2.2. - Va ora osservato che la sentenza n. 121 del 1980,

richiamata nell'ordinanza di rimessione, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 102, ultimo comma, del

testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli

organi delle Amministrazioni comunali approvato con d.P.R. 16 maggio

1960 n. 570; detta norma escludeva l'applicabilità dei benefici di

cui agli artt. 163 - 167 e 175 del codice penale e 487 del codice di

procedura penale ai reati elettorali. Ma al citato testo unico n. 570

del 1960 va negata forza di legge e riconosciuto viceversa carattere

meramente compilatorio, dovendo ritenersi che esso sia stato emanato

in assenza di delega legislativa (cfr. la citata sentenza n. 46 del

1969 e la prevalente dottrina), poiché l'"autorizzazione" contenuta

nell'art. 48 della legge 23 marzo 1956, n. 136 era ormai divenuta

irrilevante in quanto ampiamente scaduta (del resto la norma

anzidetta non risulta citata nelle premesse del decreto). La sentenza

della Corte n. 121 del 1980 deve intendersi pertanto riferita, per le

ragioni esposte in precedenza - anche se ne fu omessa come superflua

l'esplicita precisazione -, all'art. 95 del testo unico 5 aprile 1951

n. 203, di cui l'art. 102 costituisce la testuale trascrizione.

In conclusione, poiché, per quanto è stato detto sub 2.1, il

presente giudizio verte in realtà per l'appunto sull'ultimo comma

dell'art. 95 del testo unico n. 203 del 1951 - norma che a seguito

della citata sentenza n. 121 del 1980 di questa Corte è stata

espunta dall'ordinamento - la questione deve essere dichiarata

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 79, ultimo comma, del decreto del Presidente della Regione

siciliana 20 agosto 1960 n. 3 (Testo unico delle leggi per l'elezione

dei Consigli comunali nella Regione siciliana), sollevata dal Pretore

di Aragona con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e

25 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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