Corte costituzionale

Sentenza n. 166/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1975 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 99, 100 e

190 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15

maggio 1973 dalla Corte suprema di cassazione - sezione VI penale - sul

ricorso di Casali Emilio, iscritta al n. 377 del registro ordinanze

1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del

14 novembre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 24 aprile 1975 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

A seguito di ricorso avverso la sentenza del pretore di Lodi - che

aveva, rispettivamente, assolto Mario Brianzi e condannato Giovanni

Leva per il reato di falsa testimonianza in danno di Emilio Casali - e

contro l'ordinanza dibattimentale del medesimo giudice, che aveva

dichiarato inammissibile la costituzione di parte civile del Casali (in

quanto vittorioso nel giudizio civile in cui erano state rese le

deposizioni dei due imputati), l'adita Corte di cassazione - sezione VI

penale, in accoglimento di preliminare eccezione del ricorrente Casali,

con ordinanza 15 maggio 1973, ritenutane la rilevanza e la non

manifesta infondatezza, ha sollevato questione di legittimità - in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - degli artt. 190, 99

e 100 cod. proc. pen., per la parte in cui sanciscono il divieto di

impugnazione dell'ordinanza reiettiva della richiesta di costituzione

di parte civile.

Ritualmente comunicata, notificata e pubblicata l'ordinanza de qua

ed instaurato il giudizio innanzi alla Corte, nessuna delle parti si è

in questo costituita, né è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri. Considerato in diritto :

1. - La Corte è chiamata a decidere se siano costituzionalmente

legittimi gli artt. 190, 99 e 100 cod. proc. pen., nella parte in cui

non consentono, nel loro combinato contesto, l'impugnazione

dell'ordinanza che respinge la richiesta di costituzione di parte

civile.

Dubita, infatti, il giudice a quo che la normativa indicata

collida, per un verso, con il precetto costituzionale dell'art. 24 -

per l'ostacolo che ne discenderebbe all'esercizio del diritto di difesa

- e, per altro verso, con il principio dell'eguaglianza (art. 3),

sembrando la posizione del danneggiato resa, in tal modo, deteriore

rispetto a quella dell'imputato e del pubblico ministero, cui gli artt.

97 e 98 cod. proc. pen. consentono, invece, di opporsi alla

costituzione di parte civile, nell'istruttoria formale e nel

dibattimento.

2. - La questione è infondata, sotto entrambi i profili

prospettati.

3. - Non sussiste, innanzitutto, la pretesa disparità di

trattamento del danneggiato dal reato rispetto al pubblico ministero ed

all'imputato.

Di disparità - sotto il profilo, qui considerato,

dell'impugnabilità dell'ordinanza concernente la costituzione di parte

civile - potrebbe, infatti, parlarsi ove al pubblico ministero ed

all'imputato, che a tale costituzione si fossero opposti ex artt. 97 e

98 cod. proc. pen. citati, venisse attribuita la facoltà di impugnare

l'ordinanza ammissiva della costituzione stessa.

Senonché una tale impugnazione non è prevista nel sistema del

processo penale.

Pertanto, la parallela inammissibilità dell'impugnazione

dell'offeso avverso l'ordinanza che ne esclude la costituzione di parte

civile, lungi dal creare la denunziata discriminazione tra l'offeso

stesso e le altre parti del processo penale, realizza, invece, tra tali

soggetti, una situazione di coerente equilibrio.

4. - Il fatto, poi, che il danneggiato non possa - per effetto

delle norme impugnate - partecipare al processo penale (e,

conseguentemente alla mancata assunzione della veste di parte civile,

non abbia la facoltà di impugnare la sentenza assolutoria, ex art. 195

cod. proc. pen., come modificato a seguito della sentenza 1970, n. 1,

di questa Corte), neppure incide, in modo apprezzabile, sul diritto

costituzionalmente garantito della difesa.

In quanto, invero, resta impregiudicato, per il danneggiato,

l'esercizio dell'azione in sede civile: ove, per altro, non più

operano, nei suoi confronti, i divieti e le limitazioni posti dall'art.

25 cod. proc. pen., una volta che, con sentenza n. 165 del 1975, la

detta norma è stata dichiarata illegittima, relativamente alla parte,

appunto, in cui il previsto effetto preclusivo si estendeva anche ai

soggetti rimasti estranei al giudizio penale.

Un diverso sistema di attuazione del diritto di difesa - imperniato

sulla immediata impugnabilità, da parte del danneggiato,

dell'ordinanza che ne esclude la costituzione di parte civile - non

sarebbe, del resto, realizzabile senza grave intralcio per la

prosecuzione del processo penale, confliggendo con le esigenze di

speditezza di questo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 190, 99 e 100 del codice di procedura penale, sollevata in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in

epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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