Corte costituzionale

Sentenza n. 166/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/12/1963 · relatore Biagio Petrocelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del testo

unico delle leggi sul credito fondiario approvato con R.D. 16 luglio

1905, n. 646, promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1963 dal Pretore

di Roma nel procedimento civile vertente tra Cremisini Amalia e

l'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, iscritta

al n. 98 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 138 del 25 maggio 1963.

Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e gli atti di costituzione in giudizio di Cremisini Amalia e

dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale;

udita nell'udienza pubblica del 6 novembre 1963 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per l'Istituto di credito, e il

sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Davanti al Pretore di Roma, nel corso del giudizio civile vertente

fra Cremisini Amalia e l'Istituto federale di credito agrario per

l'Italia centrale, per opposizione ad un precetto di pagamento intimato

alla prima su istanza di detto Istituto, la difesa della Cremisini

eccepiva la illegittimità costituzionale dell'art. 39 del T.U. delle

leggi sul credito fondiario approvato con R.D. 16 luglio 1905, n. 646.

La difesa dell'opponente osserva che questa norma, abilitando

l'Istituto di credito a chiedere esecutivamente il pagamento integrale

delle somme mutuate senza previa pronuncia da parte del giudice in

ordine alla risoluzione del contratto di mutuo, violerebbe due norme

della Costituzione: l'art. 24, primo comma, in quanto sottrarrebbe al

mutuatario la garanzia della giurisdizione di merito, e l'art. 3

perché darebbe luogo a disuguaglianza e sperequazioni tra i cittadini

che contraggono debiti agrari e quelli che contraggono debiti di altra

specie.

Il Pretore, ritenuta la questione non manifestamente infondata e

rilevante per la definizione del giudizio, con ordinanza del 5 marzo

1963 rimetteva gli atti a questa Corte. Secondo il Pretore, la

disposizione impugnata, attribuendo all'Istituto di credito la facoltà

di chiedere esecutivamente il pagamento delle somme mutuate e quindi

precludendo al mutuatario la prova della impossibilità della

prestazione come causa dell'inadempimento, determinerebbe una "lesione

della garanzia accordata al cittadino dall'attuale Costituzione dello

Stato" e darebbe altresì luogo ad una situazione di "privilegio esoso"

a favore di una parte e a detrimento dell'altra, violando in tal modo

l'art. 24, primo comma, combinato con l'art. 3 della Costituzione.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata all'Istituto di

credito convenuto e al Presidente del Consiglio dei Ministri,

comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della

Repubblica e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 25 maggio

1963.

Con atti di intervento del 14 giugno e del 9 maggio 1963, si sono

costituiti la Cremisini, l'Istituto di credito e il Presidente del

Consiglio dei Ministri rappresentato dall'Avvocatura generale dello

Stato.

La difesa della Cremisini fa proprie le argomentazioni su cui è

fondata la ordinanza di rinvio, rilevando in particolare che l'art. 39

violerebbe il principio secondo il quale tutti possono agire in

giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi.

Secondo la difesa dell'Istituto, la disposizione impugnata non

sarebbe in contrasto con le citate norme costituzionali, in quanto

disciplinerebbe il caso di inadempimento da parte dell'obbligato

mutuatario in conformità delle norme generali in tema di adempimento

delle obbligazioni, senza, peraltro, dar luogo ad alcuna preclusione di

azioni giudiziarie nei confronti di chi contrae mutui fondiari.

L'art. 39 d'altra parte avrebbe una sua precisa giustificazione nel

sistema del credito fondiario e agrario, in quanto, tenendo a garantire

la puntualità nei pagamenti da parte dei mutuatari, assicurerebbe il

buon funzionamento del meccanismo sul quale quel sistema principalmente

si fonda.

L'Avvocatura dello Stato, in ordine alla denunciata violazione

dell'art. 24, primo comma, della Costituzione, osserva che la norma

impugnata non precluderebbe affatto all'obbligato mutuatario la

possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.

Risolvendosi, infatti, la funzione della norma dell'art. 39 nel

conferimento di valore di titolo esecutivo a quella particolare

categoria di contratti di mutuo, resterebbe al debitore salva la

possibilità di esperire tutte le azioni contemplate in relazione al

processo di esecuzione. Relativamente alla denunciata violazione

dell'art. 3, l'Avvocatura rileva che non sarebbe a parlarsi di una

disparità di trattamento fra ente mutuante e privato mutuatario in

quanto il potere riconosciuto al creditore di agire in via esecutiva

nei confronti del debitore inadempiente non darebbe luogo ad un

"privilegio esoso"; né un "privilegio esoso" potrebbe ravvisarsi nel

diritto a pretendere il pagamento della intera somma, giacché la

inadempienza da parte del mutuatario renderebbe quest'ultimo

immeritevole dei benefici che derivano dalle particolari forme di

credito in esame.

La difesa dell'Istituto e l'Avvocatura dello Stato hanno depositato

memorie in cancelleria rispettivamente il 23 ed il 24 ottobre 1963,

riportandosi alle deduzioni di cui agli atti di intervento. Considerato in diritto :

L'art. 39 del T.U. delle leggi sul credito fondiario, approvato con

R.D. 16 luglio 1905, n. 646, sarebbe, secondo il Pretore, in contrasto

con due norme della Costituzione: con l'art. 3, in quanto la norma

darebbe luogo a disuguaglianza e sperequazioni fra i cittadini che

fanno operazioni di credito agrario e quelli che contraggono debiti di

altra specie; e con l'art. 24, primo comma, in quanto sottrarrebbe al

mutuatario la garanzia della giurisdizione di merito.

La questione non è fondata. In ordine alla lamentata violazione

dell'art. 3, la Corte osserva che le speciali garanzie assicurate agli

istituti di credito fondiario e agrario dalla norma impugnata

rispondono a particolari esigenze di questo settore. L'art. 39,

infatti, rientra in un complesso di disposizioni, contenute nello

stesso R.D. 16 luglio 1905, n. 646, e nella legge 5 luglio 1928, n.

1760, sul credito agrario, e dirette a fornire speciali garanzie agli

istituti di credito contro le inadempienze dei mutuatari. E ciò al

fine di assicurare, attraverso la più rapida ed agevole realizzazione,

il buon funzionamento del meccanismo del credito, nell'interesse non

soltanto degli istituti ma anche di coloro che del credito fondiario e

agrario hanno necessità di servirsi. Pertanto, è da escludere che

l'impugnato art. 39 dia vita a un privilegio esoso, giacché la

speciale posizione in cui in virtù della detta norma vengono a

trovarsi i mutuatari rispetto agli istituti di credito ovvero rispetto

a coloro che contraggono mutui in genere, avendo una sua precisa e

concreta giustificazione, non dà luogo ad alcuna arbitraria

discriminazione in danno di quella categoria di cittadini.

Circa la pretesa violazione dell'art. 24 della Costituzione la

Corte osserva che la norma impugnata non lede minimamente il diritto

del mutuatario ad agire in giudizio per la tutela delle proprie

ragioni, in quanto non gli preclude la possibilità di agire in

relazione alla natura del rapporto giuridico in questione, che è

quello derivante da un titolo esecutivo, e quindi con i mezzi concessi

dalla legge in materia di esecuzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 39 del T.U. delle leggi sul credito fondiario approvato con

R.D. 16 luglio 1905, n. 646, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo

comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1963:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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