Corte costituzionale

Sentenza n. 165/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/04/1993 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo e

secondo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 127 (recte: n. 217)

(Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti),

promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1992 dal Tribunale di

Savona sul ricorso proposto da Gioia Salvatorica, iscritta al n. 435

del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice

relatore Renato Granata;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Savona - adito da Gioia Salvatorica, con

ricorso ai sensi dell'art. 6, comma quarto, legge 30 luglio 1990 n.

127 (recte: n. 217) avverso il provvedimento di revoca del beneficio,

inizialmente concesso, di ammissione al patrocinio a spese dello

Stato al fine di costituirsi parte civile in un procedimento penale,

revoca fondata sulla circostanza che il reddito del padre della

stessa, con lei convivente, superava il limite dell'importo di cui al

primo comma dell'art. 3 della citata legge - ha sollevato, con

ordinanza del 18 maggio 1992, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 2, legge n. 217/90, in

riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione, nella parte in cui

impone di tener conto, al fine dell'ammissibilità del patrocinio a

spese dello Stato, anche dei redditi dei familiari conviventi con chi

fa istanza per conseguire tale beneficio.

Il tribunale rimettente ritiene che la previsione di tale limite

reddituale riferito ai familiari conviventi confligga con l'art. 3

della Costituzione sussistendo una irragionevole disparità di

trattamento tra coloro che intendono agire per la tutela dei loro

diritti promuovendo azione civile nel processo penale e coloro che

quegli stessi diritti intendono far valere autonomamente in sede

civile, atteso che per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi

dell'art. 15 R.D. 30 dicembre 1923 n. 3282 nessuna rilevanza assume

il reddito percepito dai familiari conviventi.

Il giudice rimettente ritiene poi violato anche l'art. 24 della

Costituzione sotto il profilo che il soggetto il quale - pur versando

in "stato di povertà" (agli effetti del R.D. n. 3282/23) - abbia

però parenti conviventi, i cui redditi superino il limite previsto

dal comma primo dell'art. 3 della legge n. 217/90, si trova ad esser

impedito di agire per le restituzioni ed il risarcimento del danno

nel processo penale.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione sollevata.

Ad avviso dell'Avvocatura la legge n. 217 del 1990 non può essere

assunta come parametro di comparazione per dedurre un presunto

trattamento di sfavore nei confronti di coloro che, in sede penale,

possono godere di tale diritto ove ricorrano i presupposti reddituali

previsti dalla legge medesima attesa la diversità strutturale di

tale nuova normativa rispetto a quella precedente; è solo la legge

n. 217/90 infatti che ha posto a carico dello Stato l'onere del

patrocinio dei "non abbienti", superando il diverso principio (che

sta alla base del R.D. n. 3282/23) dell'obbligo della gratuità

dell'attività di chi tale patrocinio presta. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità

costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione

- dell'art. 3, primo e secondo comma, legge 30 luglio 1990 n. 217

(Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti),

nella parte in cui impone di tener conto, al fine del riscontro del

requisito reddituale quale presupposto di ammissibilità al

patrocinio a spese dello Stato, dei redditi dei familiari conviventi

con chi fa istanza per ottenere tale beneficio, per sospetta

violazione sia del principio di parità di trattamento (perché per

conseguire il beneficio del gratuito patrocinio, di cui al R.D. 30

dicembre 1923 n. 3282, nei giudizi civili è sufficiente lo stato di

povertà dell'istante senza che rilevino i redditi dei familiari

conviventi), sia del diritto di difesa (perché - essendo precluso il

beneficio del patrocinio a spese dello Stato - è di fatto impedito

l'accesso alla tutela giurisdizionale a chi versa in stato di

povertà, ma convive con familiari percettori di redditi superiori

alla soglia prevista dall'art. 3 legge n. 217/90 cit.).

2. - La questione non è fondata.

Il secondo comma dell'art. 1 della citata legge n. 217 del 1990 ha

esteso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche ai

procedimenti civili per il risarcimento del danno e le restituzioni

derivanti da reato (sempre che ricorra l'ulteriore presupposto che le

ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate).

Pertanto il presupposto reddituale per l'accesso al beneficio è lo

stesso sia che il danneggiato intenda costituirsi parte civile nel

processo penale, sia che preferisca agire autonomamente nel giudizio

civile; sicché, ove questo sia il tertium comparationis invocato dal

giudice rimettente, non sussiste, all'evidenza, alcuna disciplina

differenziata che possa far sospettare la violazione del principio di

eguaglianza.

3. - Ma, se il confronto è istituito in genere rispetto a

qualsivoglia azione esperibile nel giudizio civile (così intendendo

in termini più ampi la censura del giudice rimettente), altre

considerazioni soccorrono per ritenere egualmente non fondata la

questione di costituzionalità.

Il precetto costituzionale del terzo comma dell'art. 24 della

Costituzione, che prescrive che ai non abbienti siano assicurati i

mezzi per agire e difendersi in giudizio, ha trovato attuazione "con

varia gradualità ed intensità secondo scelte discrezionali del

legislatore" (sent. n. 194 del 1992); scelte di cui una recente

testimonianza è l'art. 13 d.l.vo 31 dicembre 1992 n. 546 che -

nell'istituire l'assistenza tecnica gratuita nel nuovo processo

tributario - fa riferimento all'istituto del R.D. n. 3282 del 1923 e

non già a quello della legge n. 217 del 1990. Va quindi ribadito che

la garanzia costituzionale non implica un'assoluta uniformità di

disciplina davanti ad ogni giurisdizione, anche se indubbiamente vi

è "una linea di tendenza - maggiormente aderente al citato precetto

costituzionale - che privilegia l'anticipazione delle spese afferenti

al patrocinio dei non abbienti rispetto alla mera gratuità delle

prestazioni ad esso connesse" (sent. n. 194/92 cit.). Pertanto non

offende il principio di eguaglianza la diversità della disciplina

vigente per il processo penale e per i giudizi civili, sempre che

tale diversità sia compatibile con la evidenziata tendenziale

unificazione dei presupposti e della regolamentazione del beneficio

in questione. Nella specie sia il R.D. n. 3282 del 1923 (per il

giudizio civile) che la legge n. 217 del 1990 (per il processo

penale) prevedono un presupposto reddituale per l'accesso al

beneficio (rispettivamente lo stato di povertà e la percezione di un

reddito non superiore ad un determinato limite massimo), ma solo

questa seconda normativa contempla che la percezione di un reddito da

parte del familiare convivente incida, sempre e comunque, e quindi

con una valutazione legale tipicizzata, al fine del riscontro del

requisito reddituale per l'accesso al beneficio. Però tale

omogeneità del requisito (reddituale) rende la diversità della

disciplina di dettaglio compatibile con il precetto costituzionale

del terzo comma dell'art. 24 della Costituzione e trova

giustificazione nella diversità delle situazioni comparate (da una

parte gli interessi civili, dall'altra le situazioni tutelate che

sorgono per effetto dell'esercizio dell'azione penale), che non

illegittimamente il legislatore ha apprezzato in modo differenziato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, primo e secondo comma, legge 30 luglio 1990 n. 217

(Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti)

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

Tribunale di Savona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:165 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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