Corte costituzionale

Sentenza n. 164/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/2000 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionalità dell'art. 20, comma

2-bis della legge della regione Umbria 17 maggio 1994, n. 14 (Norme

per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo

venatorio) come modificato dall'art. 2 della legge regionale 19

luglio 1996, n. 18 (Norme per la protezione della fauna selvatica

omeoterma e per il prelievo venatorio), promosso con ordinanza emessa

il 30 settembre 1998 dal tribunale amministrativo regionale

dell'Umbria sul ricorso proposto dal Consorzio "Azienda

faunistico-venatoria Pietramelina" contro l'amministrazione

provinciale di Perugia ed altre, iscritta al n. 895 del registro

ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 52 - prima serie speciale - dell'anno 1998;

Visto l'atto di costituzione della regione Umbria;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 aprile 2000 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Udito l'avvocato Giovanni Tarantini per la regione Umbria.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio diretto all'annullamento del

provvedimento di rinnovo della concessione per la gestione di una

azienda faunistico-venatoria, limitatamente all'importo

dell'indennità dovuta dal concessionario ai proprietari dei terreni

inclusi coattivamente nel territorio dell'azienda, il tribunale

amministrativo regionale dell'Umbria, con ordinanza del 30 settembre

1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 20, comma 2-bis, della legge della regione Umbria 17 maggio

1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma

e per il prelievo venatorio) come modificato dall'art. 2 della legge

regionale 19 luglio 1996, n. 18 (Norme per la protezione della fauna

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) in riferimento agli

articoli 3, 42, secondo comma, e 44, primo comma, della Costituzione.

Premette il rimettente che le aziende faunistico-venatorie sono

previste dall'art. 16 della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157

(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il

prelievo venatorio) che consente alle regioni di autorizzarne

l'istituzione per "prevalenti finalità naturalistiche".

L'art. 20 della legge regionale umbra n. 14 del 1994 prevede che

le province hanno il potere di rilasciare le concessioni per aziende

faunistico-venatorie la cui estensione non può essere inferiore a

trecento ettari; che in esse possono esservi inclusi anche i terreni

dei proprietari e conduttori che non vi abbiano aderito, purché la

superficie relativa non superi il massimo del cinque per cento di

quella totale dell'azienda. Nei territori inclusi vige il divieto

assoluto di caccia ed operano le garanzie e le procedure di rimborso

dei danneggiamenti arrecati dalla fauna selvatica alla produzione

agricola, con oneri derivanti a carico dell'azienda. Inoltre ai

proprietari o conduttori dei terreni inclusi va riconosciuta una

indennità pari a quattro volte il reddito dominicale, che deve

essere corrisposta dal titolare della concessione entro il 31 gennaio

di ciascun anno. Osserva il rimettente che la misura dell'indennità

sarebbe sproporzionata rispetto alla esiguità del vincolo imposto ai

proprietari e ai conduttori dei terreni inclusi, tenuto conto che in

tali ambiti la legge regionale non consente l'attività venatoria e

riconosce il diritto del proprietario o del conduttore al

risarcimento dei danni causati dalla selvaggina. Di contro, in capo

ai soggetti da ultimo indicati, incomberebbero soltanto i vincoli

(particolarmente lievi) inerenti alla protezione della fauna

selvatica. Ora, l'inclusione di un terreno nell'azienda

faunisticovenatoria non ne diminuirebbe la redditività e anzi

potrebbe essere vantaggiosa, per cui l'indennità si configurerebbe

come un arricchimento esente da imposte.

Ciò premesso, la disposizione censurata violerebbe l'art. 3

della Costituzione, sia sotto il profilo dell'uguaglianza, sia per

quello del ragionevole equilibrio negli aspetti patrimoniali che

ispira le disposizioni civilistiche in materia di rapporti di

vicinato, di servitù coattive e di acquisto della proprietà per

accessione.

Sarebbero altresì violati gli artt. 42, secondo comma, e 44,

primo comma, della Costituzione con specifico riferimento al

principio della funzione sociale della proprietà che comporterebbe

la necessità di mantenere entro i limiti dell'equità e della

ragionevolezza l'indennizzo dovuto al titolare di una proprietà

parzialmente incisa.

Quanto alla rilevanza, il rimettente osserva che la disposizione

impugnata non lascia margini alla discrezionalità nel trattamento

del caso di specie.

2. - Si è costituita in giudizio la regione dell'Umbria, in

persona del presidente della giunta regionale pro-tempore chiedendo

che la questione sia dichiarata infondata.

Si rileva che l'inclusione dei terreni per i quali non sia stato

prestato il consenso dai proprietari risponde all'esigenza di

garantire la continuità dei territori dell'azienda

faunistico-venatoria. Ciò avviene sia per il perseguimento delle

finalità naturalistiche e faunistiche sia perché, ove non fosse

possibile ricorrere all'inclusione coattiva, sorgerebbero gravi

difficoltà per la costituzione ed il rinnovo delle aziende in aree

dove la proprietà fondiaria è molto frammentata ed il consenso

volontario di tutti i proprietari dei fondi è di difficile

conseguimento. Va anche considerato in proposito che la costituzione

di un'azienda faunistico-venatoria può avvenire nei ristretti limiti

territoriali previsti dalle leggi statali e regionali e, nella

specie, l'ambito territoriale utilizzabile non può superare il 12%

di tutto il territorio regionale.

Al vantaggio del concessionario corrisponde lo svantaggio del

proprietario o del conduttore del fondo incluso che deve tollerare la

presenza, lo stanziamento ed il passaggio della fauna selvatica

immessa dal primo che, a parte gli eventuali danni, creano una

servitù, spesso duratura, che diminuisce il valore commerciale del

bene.

Secondo la regione, quindi, sarebbe stato individuato un criterio

di calcolo dell'indennità che, oltre ad eliminare passate

incertezze, non sarebbe irragionevole, bensì conforme al criterio di

proporzionalità.

3. - In prossimità dell'udienza, la regione umbra ha depositato

memorie insistendo nelle conclusioni precisate nell'atto di

costituzione. Considerato in diritto

1. - Il tribunale amministrativo regionale dell'Umbria ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, e 44,

primo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 20, comma 2-bis, della legge regionale umbra

17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica

omeoterma e per il prelievo venatorio) come modificato dall'art. 2

della legge regionale 19 luglio 1996, n. 18 (Norme per la protezione

della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) nella

parte in cui riconosce una indennità pari a quattro volte il reddito

dominicale da corrispondere dal titolare della concessione ai

proprietari o conduttori dei terreni inclusi, senza il consenso di

costoro, nel territorio dell'azienda faunistico-venatoria atteso che,

in tale ambito, l'attività venatoria non è consentita ed è

riconosciuto altresì il diritto del proprietario o del conduttore

dei fondi predetti al risarcimento dei danni causati dalla

selvaggina.

Osserva il rimettente che la disposizione censurata violerebbe il

principio di uguaglianza sotto il profilo del ragionevole equilibrio

nei rapporti patrimoniali che ispira le disposizioni civilistiche in

materia di rapporti di vicinato, di servitù coattive e di acquisto

della proprietà per accessione. Sarebbero inoltre violati i principi

costituzionali sulla funzione sociale della proprietà privata.

2. - La questione non è fondata.

Giova premettere che le aziende faunistico-venatorie, già note

al legislatore statale in quanto previste dall'art. 36 della legge

n. 968 del 1977, sono state ridisciplinate dalla nuova legge quadro

sulla caccia dell'11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione

della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che,

all'art. 16, demanda alle regioni l'autorizzazione e la

regolamentazione delle stesse, dirette a perseguire "prevalenti

finalità naturalistiche e faunistiche" e sempre che siano correlate

all'adozione di precisi "programmi di conservazione e di ripristino

ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e

faunistico".

L'art. 20 della legge regionale dell'Umbria n. 14 del 1994

attribuisce alle province il potere di rilasciare le concessioni

quinquennali per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, la

cui estensione non può essere inferiore a trecento ettari.

Stabilisce inoltre che possono esservi inclusi anche i terreni dei

proprietari e conduttori che non vi abbiano aderito, purché la

superficie relativa non superi il massimo del cinque per cento di

quella totale dell'azienda. Nei territori inclusi vige "il divieto

assoluto di caccia" ed "operano le garanzie e le procedure di

rimborso dei danneggiamenti arrecati dalla fauna selvatica alla

produzione agricola", il cui onere è a carico dell'azienda.

La legge umbra riconosce inoltre ai proprietari o conduttori dei

territori inclusi una indennità e fissa l'ammontare della stessa in

quattro volte il reddito dominicale, che il titolare della

concessione deve corrispondere "entro il 31 gennaio di ciascun anno".

Dall'esame dei lavori preparatori alla legislazione regionale

umbra (deliberazione della giunta regionale del 27 febbraio 1996,

n. 1077 e atti allegati) si ricava la ratio sia dell'istituto

dell'inclusione coattiva dei fondi sia della determinazione del

quantum dell'indennità in contestazione. La prima consiste

nell'agevolare la costituzione delle aziende faunistico-venatorie "in

aree dove la proprietà è molto frammentata e il consenso volontario

di tutti i proprietari o conduttori dei fondi è di difficile

conseguimento"; la seconda risiede nell'individuare "con precisione

la determinazione dell'indennità" onde "evitare l'incertezza

verificatasi in passato e il relativo contenzioso".

3. - Orbene, dall'esame delle fonti normative sopra citate, si

evince che il proprietario o il conduttore del fondo incluso se da un

lato è tenuto a subire un vincolo al suo diritto (nel dover

tollerare la presenza, lo stanziamento ed il passaggio della fauna

dell'azienda nel suo territorio) in nome del superiore interesse

pubblico alla tutela ambientale e faunistica, che comporta una

diminuzione del valore commerciale del bene, dall'altro riceve, a

compenso di detto sacrificio, a parte il disposto divieto di caccia

in deroga a quanto previsto dall'art. 842 cod. civ. un indennizzo a

carico del concessionario e l'eventuale risarcimento dei danni ai

suoi fondi a causa della fauna selvatica.

Come risulta dai lavori preparatori sopra citati e come è

esattamente osservato dalla regione costituita, la previsione

dell'indennità si pone quale prestazione sinallagmatica al

sacrificio imposto al proprietario o al conduttore del fondo, tenendo

conto dei vantaggi che la previsione dell'istituto dell'inclusione

coattiva offre ai soggetti interessati alla costituzione dell'azienda

faunistico-venatoria. Senza i territori inclusi, infatti, non sarebbe

possibile costituire l'azienda, e così rimarrebbero frustrate le

finalità ambientali perseguite dal legislatore statale e regionale,

nonché l'interesse venatorio. L'insieme delle proposizioni che

precedono, quindi, porta a ritenere che il criterio indicato dalla

disposizione censurata non sia in contrasto con i principi di

ragionevolezza e di proporzionalità insiti nell'art. 3 della

Costituzione.

4. - La norma denunciata è ritenuta dal giudice a quo

contrastante altresì con gli artt. 42, secondo comma e 44, primo

comma, della Costituzione perché il principio della funzione sociale

della proprietà previsto in tali articoli comporterebbe che fosse

contenuto entro i limiti dell'equo e del ragionevole il corrispettivo

o l'indennizzo dovuto al titolare di una proprietà parzialmente

incisa per il soddisfacimento di interessi ritenuti prevalenti dal

legislatore.

La censura, limitata alla misura dell'indennità per i vincoli di

cui non si contesta la legittimità, non è fondata.

Ed invero, come ha già affermato questa Corte (sentenza n. 391

del 1989), la funzione sociale della proprietà può giustificare per

l'interesse pubblico anche ragionevoli limiti ablatori di certe

utilità economiche, purché non assumano carattere espropriativo

(nel qual caso, peraltro, la questione di legittimità si porrebbe in

relazione al terzo comma dell'art. 42 della Costituzione, non

richiamato nell'ordinanza di rimessione).

In ogni caso, poiché l'interesse faunistico non è estraneo alla

presente fattispecie né al principio della funzione sociale della

proprietà, può richiamarsi quanto affermato nella sentenza ora

citata, secondo cui "per quanto attiene (...) alla normazione

conformativa del contenuto dei diritti di proprietà allo scopo di

assicurarne la funzione sociale, la riserva di legge stabilita

dall'art. 42 della Costituzione può trovare attuazione anche in

leggi regionali, nell'ambito, si intende, delle materie indicate

dall'art. 117".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 20, comma 2-bis della legge della regione Umbria 17 maggio

1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma

e per il prelievo venatorio) come modificato dall'art. 2 della legge

regionale 19 luglio 1996, n. 18 (Norme per la protezione della fauna

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sollevata dal

tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, in riferimento agli

artt. 3, 42, secondo comma, e 44, primo comma, della Costituzione,

con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:164 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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