Corte costituzionale

Sentenza n. 164/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/04/1993 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5legge 953/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi

ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo, del decreto-legge 30

dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53

(Misure in materia tributaria), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 marzo 1992 dalla Corte d'appello di

Torino nel procedimento civile vertente tra Sciutto Stelvio ed il

Ministero delle Finanze, iscritta al n. 479 del registro ordinanze

1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39,

prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) n. 5 ordinanze emesse il 6 giugno 1992 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Chiavari sui ricorsi proposti da

Foderari Alberto e Lanzoni Pierluigi, iscritte ai nn. 531, 532, 533,

534 e 535 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno

1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte di appello di Torino, nel giudizio tra Sciutto

Stelvio e il Ministero delle Finanze, avente ad oggetto opposizione

al pagamento della tassa automobilistica per l'anno 1984 per un'auto

che l'opponente assumeva avere venduta nel 1980, con ordinanza del 20

marzo 1992 (R.O. n. 479 del 1992), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, comma trentaduesimo, del

decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28

febbraio 1983, n. 53.

A parere della remittente sarebbero violati in via generica l'art.

3 della Costituzione e specificamente l'art. 53, primo comma, in

quanto, obbligandosi al pagamento della tassa automobilistica coloro

che al pubblico registro automobilistico risultano intestatari del

veicolo senza possibilità di dare la prova dell'avvenuto

trasferimento della proprietà dell'autoveicolo con documenti di data

certa, in epoca anteriore all'anno di riferimento della tassa ed in

tal modo, collegando l'obbligo del pagamento al solo dato formale

della intestazione dell'autoveicolo risultante dal suddetto registro,

non si terrebbe conto della capacità contributiva dell'obbligato, il

che, invece, è richiesto dal precetto costituzionale posto in

riferimento (art. 53 della Costituzione).

2. - L'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha

rilevato che è affidata alla diligenza degli interessati la

realizzazione della corrispondenza delle risultanze del pubblico

registro automobilistico alla situazione reale, per cui non impinge

sulla legittimità della previsione normativa il mancato adempimento

di tale onere, e che, comunque, non è pertinente il riferimento

all'art. 53 della Costituzione. Ha, quindi, concluso per la

infondatezza della questione.

3. - La Commissione tributaria di primo grado di Chiavari, in vari

giudizi di impugnazione dei ruoli di riscossione di tasse

automobilistiche, con ordinanze del 6 giugno 1992 sui ricorsi

rispettivamente proposti da Foderaro Alberto (R.O.nn. 531 e 532 del

1992), da Lanzoni Pierluigi (R.O. nn. 533, 534, 535 del 1992), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi

ventiseiesimo, trentaduesimo, trentatreesimo, della suddetta legge n.

53 del 1983, in riferimento agli artt. 3, 53, primo e secondo comma,

della Costituzione in quanto, considerandosi dal legislatore per

l'imposizione della tassa automobilistica la proprietà

dell'autoveicolo, peraltro non distinta dal possesso, e la sola

potenza fiscale dello stesso come criterio determinatore dell'entità

della tassa, non si utilizzerebbero indici certi rivelatori di

ricchezza e non si terrebbe conto della capacità contributiva degli

obbligati.

4. - L'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha

eccepito la inammissibilità della questione per difetto di

giurisdizione delle Commissioni tributarie perché la materia è di

competenza del giudice ordinario e perché si chiede in sostanza una

sentenza additiva che ponga a fondamento dell'obbligo tributario

altri criteri la cui scelta, invece, è rimessa alla discrezionalità

del legislatore. Nel merito ha concluso per l'infondatezza della

questione in quanto nella fattispecie è irrilevante il difetto di

coincidenza tra le risultanze del pubblico registro automobilistico e

la situazione reale. Considerato in diritto

1. - I giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico

provvedimento in quanto prospettano questioni sostanzialmente

identiche.

2. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 5, commi

ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo, del decreto-legge 30

dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53,

obbligando al pagamento della tassa automobilistica i soggetti che

dal P.R.A. risultino intestatari del veicolo e commisurandone

l'entità alla potenza fiscale di questo, violi gli artt. 3 e 53

della Costituzione, in quanto crea situazioni di disuguaglianza a

cagione dell'applicazione del tributo senza una sua correlazione

all'effettiva capacità contributiva dell'obbligato, stante la

possibilità che i dati del detto registro non corrispondano alla reale situazione di proprietà o possesso e l'inidoneità, quale indice

rilevatore di ricchezza, del criterio dei cavalli fiscali, non

accompagnato da opportuni correttivi, quali la valutazione della

vetustà, delle tecniche costruttive, dello stato di manutenzione e

simili.

3. - La questione sollevata dalla Commissione tributaria di

Chiavari è inammissibile. Secondo il consolidato indirizzo

giurisprudenziale sia dei giudici di merito che della Cassazione la

controversia avente ad oggetto il pagamento di tasse automobilistiche

disciplinato dalla norma impugnata configura una controversia

tributaria appartenente alla competenza per materia del tribunale e

non risulta tra quelle devolute alla competenza delle Commissioni

tributarie ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. n. 636 del 1972 e successive modificazioni.

Il difetto di giurisdizione delle Commissioni tributarie è

rilevabile ictu oculi.

4. - La questione sollevata dalla Corte di Appello di Torino è

infondata per quanto si dirà.

Anzitutto, non è del tutto pertinente il riferimento all'art. 53

della Costituzione.

L'invocato precetto costituzionale di cui si denuncia la

violazione non è in diretto rapporto con la natura della tassa di

cui trattasi, che colpisce la proprietà o il possesso

dell'autoveicolo in sé e non quale indice rivelatore di ricchezza in

quanto determina, invece, la capacità contributiva alla quale a sua

volta è collegata l'obbligazione di imposta e la relativa

prestazione.

4.1. - Inoltre, è del tutto ragionevole il riferimento alle

risultanze del pubblico registro automobilistico per agevolare

l'accertamento da parte dell'amministrazione delle situazioni di

proprietà o di possesso dell'autoveicolo, attesa la normale

corrispondenza tra le indicazioni del pubblico registro e

l'effettività delle dette situazioni.

È previsto (artt. 2683 e segg.) l'obbligo della trascrizione nel

pubblico registro automobilistico degli atti di trasferimento o,

comunque, di modificazione della proprietà, di costituzione e di

modificazione dell'usufrutto, degli atti di rinuncia, delle

transazioni, degli atti di espropriazione e delle sentenze che

operano i suddetti mutamenti del soggetto titolare del diritto.

L'art. 59 del codice della strada di cui al d.P.R. n. 359 del

1959, ormai abrogato, disponeva che il proprietario dell'autoveicolo

doveva comunicare entro 10 giorni al pubblico registro, tra l'altro,

il trasferimento della proprietà dell'autoveicolo, mentre l'ufficio

doveva effettuare tempestivamente le relative annotazioni nel

registro.

L'art. 94 del nuovo codice stradale di cui al decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285, obbliga la parte interessata, in caso di

trasferimento della proprietà dell'autoveicolo, di costituzione di

usufrutto, di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, di

richiedere la trascrizione dell'atto al pubblico registro

automobilistico entro sessanta giorni dalla data della sottoscrizione

dell'atto autenticata o giudizialmente accertata; l'ufficio provvede

alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati

nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di

proprietà, al rinnovo e all'aggiornamento della carta di

circolazione. È posta a carico degli inadempienti una sanzione

amministrativa.

È anche prevista la possibilità di fare annotare nel pubblico

registro la perdita della proprietà o del possesso per causa di

forza maggiore, per fatto del terzo, per provvedimento dell'autorità

nonché la sospensione del pagamento in caso di affidamento

dell'autoveicoloper la vendita ad imprese autorizzate e, comunque,

abilitate al commercio di beni della specie.

5. - L'obbligo di diligenza dell'interessato, diretto a far sì

che sussista corrispondenza tra le risultanze del registro e la

situazione reale, non fa venir meno, però, l'applicabilità dei

principi regolatori della materia.

Non è requisito di validità o di efficacia degli atti di

trasferimento dell'autoveicolo (il termine è comprensivo di tutti i

negozi o atti che importano il mutamento del titolare del suddetto

bene).

Così, anche l'annotazione nel pubblico registro ha finalità

fiscale; ed è diretta ad agevolare per l'amministrazione

l'individuazione dell'obbligato al pagamento della tassa.

Sicché si deve ritenere che sia la trascrizione che l'annotazione

non pongono una presunzione assoluta ma solo una presunzione relativa

che può essere vinta dalla prova contraria con documenti di data

certa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, commi ventiseiesimo, trentaduesimo e

trentatreesimo, del decreto-legge n. 953 del 1982 (Misure in materia

tributaria), convertito in legge n. 53 del 1983, in riferimento agli

artt. 3 e 53, primo e secondo comma, della Costituzione, sollevata

dalla Commissione tributaria di primo grado di Chiavari, con le

ordinanze nn. 531, 532, 533, 534, 535 del 1992;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, trentaduesimo

comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia

tributaria), convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53, in

riferimento all'art. 53, primo comma, della Costituzione, sollevata

dalla Corte di appello di Torino, con l'ordinanza n. 479 del 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:164 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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