Corte costituzionale

Sentenza n. 164/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/06/1983 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), promosso

con ordinanza emessa il 10 novembre 1976 dal Tribunale di Larino nel

procedimento penale a carico di Gallina Enrico, iscritta al n. 732 del

registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 25 del 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella pubblica udienza del 26 aprile 1983 il Giudice

relatore Francesco Saja;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Gallina Enrico,

imputato del reato di cui agli artt. 12 e 14 della legge 14 ottobre

1974 n. 497 per porto illegale di arma da guerra, il Tribunale di

Larino, con ordinanza del 10 novembre 1976 (in G. U. n. 25 del 26

gennaio 1977, reg. ord. n. 732 del 1976), sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 della stessa legge che, in

deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 502 del codice di

procedura penale, per determinati reati, tra cui quello suddetto,

impone al Procuratore della Repubblica di procedere "in ogni caso" con

giudizio direttissimo "sempre che non siano necessarie speciali

indagini".

Sembrava al tribunale che questa disposizione fosse in contrasto

anzitutto con l'art. 3 della Costituzione in quanto, a differenza che

nel giudizio penale ordinario, l'imputato deve sopportare la

pubblicità e le spese del dibattimento senza essersi potuto difendere

in istruttoria e senza che ciò possa giustificarsi con l'esigenza di

speditezza processuale, posto che la norma impugnata non prevede alcun

termine per l'inizio del dibattimento (nella specie non v'era stato

arresto dell'imputato).

L'assenza della fase istruttoria, ed il conseguente sacrificio

dell'interesse dell'imputato ad ottenere il proscioglimento prima del

dibattimento, sembravano comportare anche il contrasto della norma

denunciata con l'art. 24 secondo comma della Costituzione.

L'art. 2 1. cit. appariva infine in contrasto con l'art. 25 primo

comma Cost., ossia col principio del giudice naturale, potendo il

pubblico ministero scegliere secondo il suo mero arbitrio il collegio

giudicante davanti al quale far comparire l'imputato.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva che

fosse dichiarata la non fondatezza delle questioni, osservando che la

norma impugnata non escludeva il dovere del pubblico ministero di

osservare i termini solleciti, di cui all'art. 502 cod. proc. pen.,

per la presentazione dell'imputato in udienza, e che peraltro la Corte

costituzionale aveva più volte negato ogni contrasto tra i poteri del

pubblico ministero nel giudizio direttissimo ed il principio del

giudice naturale. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Larino denuncia

l'art. 2 l. 14 ottobre 1974 n. 497, relativa a nuove norme sulla

criminalità, il quale per alcuni delitti, tra cui quelli concernenti

le armi e gli esplosivi, prevede in ogni caso il giudizio direttissimo

in deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 502 cod. proc.

penale.

Sembra al giudice a quo che la norma suddetta contrasti: a) con

l'art. 3 Cost. per irrazionale disparità di trattamento, in quanto gli

imputati dei reati suddetti - a differenza di coloro che debbono

rispondere di altri delitti - non possono usufruire della fase

istruttoria, nella quale potrebbero ottenere il proscioglimento, ma

hanno l'onere di presentarsi al dibattimento; la norma risulterebbe poi

irrazionale anche intrinsecamente perché da un lato prescrive il

procedimento direttissimo e, dall'altro, non fissa alcun termine per

l'esercizio del relativo potere - dovere da parte del pubblico

ministero, il quale pertanto potrebbe ritardare illimitatamente il

giudizio; b) con l'art. 24 secondo comma Cost. perché limita il

diritto di difesa, il quale, per effetto della soppressione della fase

istruttoria, può essere esercitato soltanto nel dibattimento; c) con

l'art. 25 primo comma Cost. perché in violazione del principio del

giudice naturale, il pubblico ministero, peraltro non vincolato

dall'osservanza di un termine, può stabilire con illimitata

discrezionalità la data dell'udienza e quindi ha la possibilità di

scegliere la sezione ovvero la specifica composizione dell'organo

giudicante.

2. - Va osservato anzitutto che non ha alcuna incidenza rispetto

alla sollevata questione quanto disposto dall'art. 10 d.l. 21 marzo

1978 n. 59 (Norme penali e processuali per la prevenzione e la

repressione di gravi reati), convertito con modificazione nella l. 18

maggio 1978 n. 191 (articolo unico, nono comma); invero, l'innovazione

apportata non ha alcuna attinenza con i profili denunciati e perciò la

questione stessa rimane immutata nei termini nei quali è stata posta

dal giudice a quo.

Ciò chiarito, rileva la Corte che essa concerne, come già si è

accennato, la disposizione del cit. art. 2 l. 497/1974 il quale prevede

un caso atipico di giudizio direttissimo, prescritto come obbligatorio

a meno che non siano necessarie "speciali indagini" ; secondo la

giurisprudenza della Corte di cassazione, la non necessità di

"speciali indagini" è l'unica condizione richiesta dalla legge, mentre

per tutto il resto il procedimento deve considerarsi svincolato dalle

condizioni previste dall'art. 502 cod. proc. penale, sicché il

giudizio direttissimo, deve, in particolare, ritenersi obbligatorio

anche se l'imputato, come nella specie, non è detenuto.

3. - Ciò posto, rileva la Corte che la prima censura non può

essere condivisa sotto nessuno dei due profili dedotti.

Invero, non può ritenersi irrazionale una norma la quale, rispetto

ad alcuni delitti considerati particolarmente idonei a destare grave

allarme sociale in un determinato momento storico (rapina, estorsione,

sequestro di persona, delitti concernenti le armi e gli esplosivi)

prescriva un giudizio più rapido di quello ordinario. Si tratta,

invero, di una scelta di politica criminale, rimessa alla valutazione

discrezionale del legislatore, la quale non merita la critica, che

peraltro è stata mossa senza un adeguato approfondimento,

dell'ordinanza di rimessione. E ciò tanto più è da ritenere se si

rileva che si tratta di una norma temporanea, in base al chiaro

disposto dell'art. 16 della stessa legge, che ne limita l'efficacia nel

tempo.

4. - Più consistente sembra l'altro profilo, con cui si denuncia

l'intrinseca irrazionalità della norma perché prescrive il giudizio

direttissimo, ma non pone al riguardo alcun termine, sicché il

pubblico ministero - secondo quanto si deduce - potrebbe vanificare il

fine perseguito dalla legge ritardando a suo arbitrio il dibattimento.

Ma ritiene la Corte che, in realtà, neppure tale rilievo possa

essere condiviso.

È vero che, secondo la ricordata giurisprudenza ordinaria, non è

dato trarre dalla norma in esame una specifica previsione di carattere

temporale, ma ciò non significa che in subiecta materia non sussista

alcun termine e il pubblico ministero possa conseguentemente agire con

una discrezionalità talmente illimitata da sconfinare nell'arbitrio.

Anzitutto, se l'imputato è detenuto soccorre il prevalente

orientamento giurisprudenziale, secondo cui, anche nel caso di giudizio

direttissimo atipico obbligatorio previsto dalla norma denunciata, deve

essere osservato il termine di quaranta giorni stabilito dall'art. 272

secondo comma cod. proc. penale.

Peraltro, in via generale, non può dubitarsi che sussista sempre

il dovere del pubblico ministero, desumibile dalla stessa natura del

giudizio direttissimo, di investire il giudice del dibattimento con la

massima rapidità possibile (cfr. in tali sensi la sentenza di questa

Corte 12 dicembre 1972 n. 170). E va osservato che, se è vero che la

violazione di tale dovere non produce nullità, non è men vero che

sussiste pur sempre l'obbligo di osservarlo (art. 154 primo comma cod.

proc. pen.), con la conseguenza che, in caso di colposa omissione, il

magistrato è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dalla legge

sull'ordinamento giudiziario. Inoltre, anche in via preventiva non è

che manchi qualsiasi controllo, essendo tenuto il Procuratore generale

della corte d'appello ad esercitare la vigilanza sul Procuratore della

Repubblica (a cui spetta di promuovere il giudizio direttissimo) per la

rigorosa osservanza delle norme processuali (cit. art. 154 ultimo

comma), tra le quali rientra sicuramente anche quella concernente il

ricordato dovere di tempestività.

Le precedenti considerazioni escludono che possa riscontrarsi il

denunciato vizio di irrazionalità, ma la Corte non può non constatare

la indifferibilità - relativamente non solo al giudizio direttissimo

in esame, ma anche agli altri analoghi casi di giudizio direttissimo

atipico obbligatorio - di una disciplina più incisiva, puntuale e

organica.

Su questa linea, del resto, si muove il Testo unificato della

Commissione Giustizia della Camera dei deputati approvato il 15 luglio

1982, in relazione al disegno di legge n. 845 e alla proposta di legge

n. 112 dell'VIII legislatura, il quale ha fissato all'art. 2 n. 40 dei

termini precisi applicabili nel giudizio "immediato" (nel cui ambito è

compreso il giudizio direttissimo), variandoli a seconda che l'imputato

sia detenuto (dieci giorni) ovvero libero (sessanta giorni).

5. - Relativamente alla seconda censura, osserva preliminarmente la

Corte che essa investe non solo l'ipotesi a cui espressamente è

riferita dal giudice a quo, ma il giudizio direttissimo nel suo

complesso, sia esso tipico ovvero atipico, facoltativo o obbligatorio,

in quanto concerne la insussistenza di una fase istruttoria, la quale

costituisce la nota essenziale e caratteristica di quel giudizio. In

proposito però già questa Corte ha avvertito come non possa ritenersi

sussistente un interesse dell'imputato, costituzionalmente protetto, a

che il riconoscimento della sua innocenza avvenga in un'autonoma fase

anteriore al dibattimento (cfr. in tali sensi la dec. 12 dicembre 1972

n. 172).

E tale orientamento va confermato e ribadito in quanto la scelta

della struttura del processo si risolve in un problema di politica

legislativa, come tale rimesso al legislatore ordinario, il quale può

razionalmente prescindere dallo schema tradizionale e provvedere in

base a specifiche valutazioni di politica criminale, senza che ciò

incida affatto sul diritto di difesa che ben potrà essere esercitato

nel dibattimento in tutta la sua pienezza.

Il che trova riscontro nel già cit. art. 2 n. 40 dell'indicato

Testo unificato, il quale ha reintrodotto il giudizio direttissimo

(l'istituto, pur essendo egualmente denominato, non coincide tuttavia

col giudizio immediato di cui all'art. 2, n. 39, l. 3 aprile 1974 n.

108, contenente la delega per il nuovo codice di procedura penale)

nella piena consapevolezza che esso non offende affatto il diritto di

difesa.

Anzi non può tacersi di una notevole tendenza, chiaramente

espressa dalla legge ora indicata, verso il giudizio accusatorio,

diretto ad attenuare grandemente la funzione dell'istruzione e spostare

il fulcro del giudizio alla fase dibattimentale.

Peraltro, anche de jure condito va rilevato che il giudizio

direttissimo non si risolve necessariamente in un danno per l'imputato

il quale anzi potrà evitare le lungaggini, purtroppo normali,

dell'istruzione e ottenere prontamente il riconoscimento della sua

innocenza con una decisione idonea a diventare irrevocabile:

caratteristica questa esclusiva delle sentenze emesse nel dibattimento,

mentre il proscioglimento pronunziato in istruttoria non è mai

definitivo, essendo sempre possibile la riapertura dell'istruzione

secondo la disciplina prevista dagli artt. 402 e segg. cod. proc.

penale.

6. - Anche la terza censura non può essere condivisa e già questa

Corte ripetute volte ha ritenuto infondata la relativa questione (cfr.

sent. nn. 170 e 172 del 1974; n. 146 del 1969). Invero il potere del

pubblico ministero di fare comparire l'imputato per il giudizio

direttissimo avanti alla sezione ovvero al collegio scelti nell'ambito

dell'ufficio competente non sembra offendere il principio del giudice

naturale, il quale, secondo il comune orientamento, si identifica in un

giudice imparziale precostituito secondo le norme dell'ordinamento

giudiziario.

Si tratta, in realtà, della possibilità di una scelta che trova

fondamento nell'intento di assicurare la necessaria efficienza del

giudizio direttissimo mediante forme semplici e rapide dirette alla

realizzazione della tipica funzione dell'istituto.

Comunque, la Corte non può non auspicare che anche su tal punto la

disciplina venga adeguatamente migliorata e l'udienza per il giudizio

direttissimo sia fissata mediante il normale meccanismo dalla legge

predisposto per gli altri processi, pur con i necessari adeguamenti

alla rapidità che è propria di detto giudizio.

7. - Non potendosi condividere nessuna delle tre censure formulate,

la sollevata questione va dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 l. 14 ottobre 1974 n. 497 (Nuove norme contro la

criminalità) sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 secondo comma e

25 primo comma Cost. dal Tribunale di Larino con la ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:164 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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