Corte costituzionale

Sentenza n. 164/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1971 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 7

della legge 4 aprile 1964, n. 171, sulla disciplina della vendita delle

carni fresche e congelate, promossi con sei ordinanze emesse il 22

dicembre 1969 dal pretore di Seneghe in altrettanti procedimenti penali

rispettivamente a carico di Carta Angelo, Zocheddu Serafino, Fara

Franceschino, Pes Giuseppe Maria, Sanna Pietro e Pinna Antonio,

iscritte ai nn. 91, 92, 93, 94, 95 e 96 del registro ordinanze 1970 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1 aprile

1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1971 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco

Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di sei procedimenti penali a carico di macellai imputati,

fra l'altro, di violazione dell'art. 5 della legge 4 aprile 1964, n.

171, per aver omesso di esporre nei loro negozi le tabelle indicanti lo

stato - fresco o congelato - della carne posta in vendita, il pretore

di Seneghe, prima di emettere i decreti penali di condanna a carico dei

prevenuti, si poneva il quesito se fosse legittimo l'art. 7 della legge

suddetta, il quale è così formulato:

"I contravventori alle norme del precedente articolo" (che riguarda

l'obbligo, per gli importatori di carni congelate, di tenere un

registro di carico e scarico) "sono puniti con ammenda da lire 500.000

a lire 10.000.000.

In caso di recidiva, il contravventore è cancellato dall'elenco

degli importatori di carni.

Chiunque contravviene alle altre disposizioni della presente legge

è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 10.000.000. Pendendo

provvedimento penale può essere disposta la sospensione della licenza

sino all'esito del giudizio penale.

In caso di recidiva la licenza di vendita è revocata".

Secondo il pretore, non è tanto la misura della pena, per altro di

per sé elevata, a far sorgere dubbi di natura costituzionale, quanto

il fatto che essa è identica per ipotesi diverse, ossia per quelle

indicate, rispettivamente, nel primo e nel terzo comma dell'articolo:

omissione del registro di carico e scarico, da parte degli importatori

di carni congelate, e mancata apposizione della tabella o insegna con

indicazione dello stato (fresco o congelato) della carne, da parte

dell'esercente. Non sarebbe giusto, insomma, prevedere reati diversi e

sanzionarli in modo identico, tanto più che l'uno appare più grave

rispetto all'altro, potendo consistere, il primo, nell'importazione

clandestina e fraudolenta di carne congelata, il secondo, nella omessa

collocazione, anche solo per distrazione, di un cartello.

Dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni, si è costituita

dinanzi alla Corte solo la Presidenza del Consiglio dei ministri, con

atto del 15 aprile 1970, nel quale si sostiene che la questione è

infondata poiché :

a) l'apposizione di cartelli o tabelle di contraddistinzione

nell'esercizio commerciale e la tenuta dei registri di carico e scarico

di carni congelate importate attengono entrambe a prescrizioni di

polizia: l'"importazione clandestina e fraudolenta", cui allude il

pretore, è ipotesi diversa, del tutto estranea alla legge del 1964 e

da ascrivere ai reati di contrabbando, nel duplice aspetto doganale e

sanitario;

b) stante l'identità ontologica delle ipotesi previste nell'art. 7

denunziato, l'identità della pena non è irrazionale;

c) comunque, non compete alla Corte sindacare la congruità o meno

della sanzione, né eventuali imperfezioni di tecnica legislativa.

Con memoria in data 3 giugno 1971, l'Avvocatura ha confermato le

proprie tesi ed insistito nelle conclusioni prese. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Seneghe, con sei ordinanze di identico

contenuto, emesse in altrettanti procedimenti penali, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma,

della legge 4 aprile 1964, n. 171 ("Modificazioni al r.d.l. 26

settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita delle carni

fresche e congelate"), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in

quanto punisce con la stessa pena (ammenda da lire 500.000 a lire

10.000.000) chi, anche per mera distrazione, ometta di apporre nel suo

locale il cartello o la tabella indicante lo stato della carne in

vendita - fresca o congelata - (art. 5 della citata legge) e chi la

carne congelata importa, magari clandestinamente e fraudolentemente

(art. 7, primo comma, in relazione all'art. 6 della stessa legge).

2. - La questione non è fondata.

È da premettere che le rigorose norme penali sono contenute in una

legge volta alla liberalizzazione della distribuzione e all'incremento

della vendita di tutte le carni negli spacci di macelleria, secondo un

indirizzo opposto a quello seguito dal r.d.l. 26 settembre 1930, n.

1458: e sono, tali norme, dirette ad ovviare agli inconvenienti che la

nuova disciplina potrebbe determinare.

Non rileva l'imperfetta tecnica legislativa dell'art. 7, che tiene

distinta e situa in commi diversi la previsione di sanzioni penali

principali qualitativamente e quantitativamente identiche e, per il

caso di recidiva, di analoghe sanzioni penali accessorie (cancellazione

dall'elenco degli importatori e revoca della licenza di vendita).

Qualcuno può criticare il trattamento giuridico-penale indiscriminato

per fatti che gli appaiono oggettivamente e, magari, subiettivamente

diversi (è facile ipotizzare una semplice dimenticanza nella mancata

apposizione dell'insegna o tabella di cui all'art. 5, primo comma,

mentre è difficilmente concepibile la non intenzionale trasgressione

dell'obbligo, che incombe sull'importatore, di tenere il registro di

carico e scarico e di effettuarvi le regolari annotazioni cronologiche,

richieste dall'art. 6); ma ciò non basta a che la legge sia dichiarata

illegittima; infatti la parità di trattamento di condotte diseguali

può non contrastare con quei principi di razionalità oltre i quali

non è ammesso il controllo della Corte.

E se è pur vero che la libertà di scelta da parte del legislatore

sulla congruità della pena per il fatto di reato trova il suo limite

nella ragionevolezza (cfr. sentenze di questa Corte n. 21 del 1957, n.

46 del 1959, n. 67 del 1963, n. 109 del 1968), è altrettanto vero che

il giudizio su quest'ultima non può dipendere da astratte simmetrie

né da valutazioni tecnico-politiche su quella congruità, bensì va

ricondotto in modo unitario allo scopo che la legge si prefigge di

raggiungere. E lo scopo, qui, si raggiunge con la imposizione di talune

formalità che sono state rese più rigorose, rispetto al disegno di

legge governativo originario (Atti della Camera, IV Leg., doc. n. 589)

- il quale si limitava a richiamare la pena della ammenda sino a lire

500.000 prevista dall'art. 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283 -

durante l'iter parlamentare (Atti del Senato, IV Leg., doc. n. 307 A;

Res. della IX Comm., 18 marzo 1964); formalità la cui inosservanza

realizza contravvenzioni di polizia di sicurezza, in quanto concernono

la prevenzione di certi delitti contro la sanità pubblica, l'economia

pubblica e, in ispecie, il commercio; contro la regolamentazione delle

licenze di importazione; contro gli interessi finanziari dello Stato e

di enti pubblici minori.

Sotto l'aspetto della prevenzione, tanto la mancata apposizione del

cartello, quanto l'importazione irregolare di carni congelate non

appaiono, necessariamente, infrazioni di diversa gravità: infatti, sia

l'uno che l'altro comportamento può essere doloso (vedi art. 42,

ultimo comma, cod. pen.) e, a parte ciò, favorisce la perpetrazione

dei delitti cui sopra si è accennato, rispetto ai quali, dunque, fatti

che in sé appaiono assai diversi fra loro possono essere idonei a

determinare analoghe situazioni di turbativa o di pericolo, che non è

arbitrario reprimere con pena che vada da un minimo a un massimo

indifferenziati.

La legge n. 171 del 1964 pone sullo stesso livello non soltanto la

mancata o irregolare tenuta del libro di carico e scarico relativo

all'importazione di carni congelate (art. 6) e la mancata collocazione

di insegne o tabelle di distinzione delle carni (fresche o congelate),

ma incrimina tutta una serie di altri fatti, diversi l'uno dall'altro,

come la mancata collocazione di insegne o tabelle di distinzione delle

specie animali per cui è autorizzata la vendita (art. 5, primo comma,

ultima parte); la vendita promiscua nello stesso locale di carni

fresche e congelate senza autorizzazione del Consiglio comunale (art.

4); la vendita in giorni diversi da quelli prestabiliti, in accordo con

l'autorità comunale competente, di carni congelate negli spacci di

carni fresche, che per la loro attrezzatura e dimensione non consentono

una netta separazione (art. 5, secondo comma); la vendita di carni

congelate a prezzo diverso da quello fissato dal C.I.P. (art. 5, quarto

comma), ecc.

Del resto, soccorre il prudente arbitrio del magistrato, nella

valutazione del fatto e nell'applicazione in concreto della pena. Nei

casi più lievi (indipendentemente dall'accertamento della buona fede,

che è scriminante anche in materia contravvenzionale) egli ben può

riconoscere la presenza delle circostanze attenuanti generiche (art. 62

bis cod. pen.), che importano la diminuzione della pena in misura non

eccedente un terzo (art. 65, n. 3, cod. pen.); mentre, nei casi più

gravi, può applicare la pena nel massimo e, allorquando, per le

condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge è da

presumersi inefficace, pur se applicata nel massimo, ha facoltà di

aumentarla sino al triplo (art. 26, secondo comma, cod. pen.).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7, terzo comma, della legge 4 aprile 1964, n. 171

("Modificazioni al r.d.l. 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina

della vendita delle carni fresche e congelate"), sollevata dal pretore

di Seneghe, con le ordinanze in epigrafe, con riferimento all'art. 3

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:164 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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