Corte costituzionale

Sentenza n. 162/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1977 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 429,

comma terzo, del codice di procedura civile, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 novembre 1974 dal tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra l'INPS e Rossetti Bassano, iscritta al

n. 63 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 95 del 9 aprile 1975;

2) ordinanza emessa l'11 novembre 1975 dal pretore di Torino nel

procedimento civile vertente tra Zaia Aldo e l'INPS, iscritta al n. 43

del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 72 del 17 marzo 1976;

3) ordinanza emessa il 24 febbraio 1977 dal pretore di Orvieto nel

procedimento civile vertente tra Montagnolo Maria e l'INPS, iscritta al

n. 149 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 120 del 4 maggio 1977.

Visti gli atti di costituzione di Zaia Aldo e dell'INPS, nonché

gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 novembre 1977 il Giudice relatore

Oronzo Reale;

uditi l'avv. Luigi Maresca, per l'INPS e il sostituto avvocato

generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con tre ordinanze emesse rispettivamente dal tribunale di

Milano in data 12-27 novembre 1974 (n. 63 reg. ord. 1975), dal pretore

di Torino in data 11 novembre 1975 (n. 43 reg. ord. 1976) e dal pretore

di Orvieto in data 24 febbraio 1977 (n. 149 reg. ord. 1977), veniva

sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma

terzo, del codice di procedura civile, nella parte in cui detta norma

escluderebbe dalla rivalutazione monetaria di cui all'art. 150 disp.

att. c.p.c. i crediti di pensione di invalidità a carico della

assicurazione generale obbligatoria di I.V.S. gestita dall'INPS, per

preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione; il pretore di

Orvieto adduceva a sospetto di incostituzionalità la norma citata

anche per contrasto con l'art. 38, comma secondo, della Costituzione.

2. - Il tribunale di Milano, premesso che la giurisprudenza

affermatasi costantemente presso lo stesso tribunale era nel senso che

non fosse dovuto il maggior danno eventualmente scaturito a seguito

della diminuzione di valore del credito vantato dal soggetto assistito,

rilevava che tale interpretazione non sottrarrebbe ad un sospetto di

illegittimità costituzionale la norma di cui all'art. 429 c.p.c. in

ragione della sostanziale analogia riscontrabile tra i crediti di

lavoro (per i quali espressamente lo stesso art. 429 impone che il

giudice proceda alla rivalutazione, sulla scorta dei criteri dettati

dall'art. 150, pure citato) e quelli derivanti da pensione. Infatti

entrambi i detti crediti attengono, sia pure in maniera diversa, ad una

attività lavorativa e sono del pari caratterizzati da una precipua

funzione di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia; e che

anzi una funzione di sostentamento ancor più marcata sembra potersi

cogliere proprio nei crediti derivanti da prestazioni previdenziali.

3. - Il pretore di Torino, premesso che, a suo avviso, i crediti di

lavoro cui si riferisce il testo dell'art. 429 c.p.c. non comprendono i

crediti derivanti da pensione a carico dell'INPS; che peraltro il

richiamo contenuto nell'art. 442 c.p.c. concerne esclusivamente le

norme di carattere processuale; e che tale non può essere considerata

quella portata dal citato art. 429, in quanto la stessa avrebbe

immutato la natura dei crediti ivi previsti, trasformandoli da crediti

di valuta in crediti di valore; che, peraltro, va riconosciuta

l'analogia tra la funzione alimentare spiegata sia dai crediti di

lavoro che da quelli previdenziali, entrambi poi scaturenti, sia pure

in modo diverso, dalla attività lavorativa; sollevava questione di

legittimità costituzionale in termini analoghi rispetto a quelli del

tribunale di Milano.

4. - Ragioni sostanzialmente identiche venivano svolte dal pretore

di Orvieto, il quale peraltro, oltre alle già accennate questioni

attinenti alla non ragionevole disparità di trattamento che la legge

riserverebbe ai crediti pensionistici rispetto a quelli di lavoro,

sollevava altresì la questione di legittimità costituzionale della

più volte citata disposizione di cui all'articolo 429, con riferimento

al secondo comma dell'art. 38 della Costituzione, ponendo l'accento sul

ritardo spesso considerevole con cui l'istituto previdenziale

corrisponde le rendite sicché i lavoratori "non ricevono certo mezzi

adeguati alle loro esigenze di vita in un momento di progressiva

accentuazione del fenomeno inflazionistico".

5. - Le predette ordinanze venivano tutte notificate, comunicate e

pubblicate; spiegava intervento in tutti e tre i giudizi il Presidente

del Consiglio dei ministri, sostenendo che la norma impugnata trova la

sua ragione in un dato di comune esperienza, ravvisabile nel fatto che

la stragrande maggioranza delle cause di lavoro vengono iniziate

davanti alla autorità giudiziaria solo al momento della cessazione del

rapporto di lavoro e ciò perché in costanza di rapporto i lavoratori

si troverebbero esposti a rappresaglie da parte del datore di lavoro.

Ciò comporta che solo a distanza di anni rispetto al suo maturare il

diritto vantato dal lavoratore trova riconoscimento; a tale stato di

fatto ha voluto ovviare il legislatore con la norma di cui all'art. 429

c.p.c.. Tali ragioni non valgono ovviamente, sempre ad avviso

dell'Avvocatura dello Stato, nel caso di crediti previdenziali, in

ordine ai quali non può dirsi esistente alcun metus reverentialis,

inconcepibile nei confronti dell'istituto assicuratore; ogni ritardo

nel procedimento amministrativo che deve precedere l'inizio della

controversia giudiziaria deve ritenersi comunque contenuto ed

inquadrato nell'ambito del dovere di imparzialità della pubblica

amministrazione oltre che delle precise norme vigenti che tali

procedimenti regolano, anche nel loro iter temporale.

Per ciò che attiene al preteso contrasto denunziato dal pretore di

Orvieto in relazione al secondo comma dell'art. 38 della Costituzione,

si osserva che la adeguatezza dei mezzi previsti a favore dei

lavoratori in caso di infortunio o di invalidità non può certo

dipendere né essere assicurata dalla rivalutazione dei crediti

pensionistici.

6. - Nel solo giudizio derivante dall'ordinanza del tribunale di

Milano si costituiva altresì l'INPS, sostenendo che la interpretazione

da dare all'art. 429 c.p.c. era stata esattamente indicata dal giudice

a quo e che, sotto il profilo della legittimità costituzionale, non

poteva sussistere alcun dubbio circa la perfetta aderenza della norma,

così interpretata, al dettato costituzionale. L'identità di

situazioni supposta nell'ordinanza di rinvio non sussisterebbe né

sotto il profilo della posizione dei soggetti passivi dell'azione

(nell'un caso si ha un privato teso alla tutela del proprio personale

interesse, nell'altro un ente pubblico, tendente soltanto

all'attuazione della legge), né sotto quello oggettivo, atteso che nel

rapporto di lavoro si ha una contrapposizione sinallagmatica, in cui

l'inadempienza del datore di lavoro costituisce presupposto di una

legittima pretesa, mentre il credito per prestazioni assicurative

deriva da un rapporto di natura pubblicistica avente caratteristiche di

assoluta autonomia per quanto riguarda la relazione tra lavoratore

assicurato ed istituto assicuratore. Anche per ciò che attiene alla

natura alimentare dei due crediti, supposta come comune, l'INPS osserva

che la stessa è meramente teorica; comunque, tale comune funzionalità

non sembra atta a determinare di per sé sola quella uguaglianza di

situazioni che comporterebbe uguaglianza di trattamento. Anche dai

lavori preparatori - aggiunge - sembra potersi desumere che la ratio

della legge sia da ravvisare nel comportamento dei datori di lavoro che

tendono a ritardare, ingiustamente, l'assolvimento delle loro

obbligazioni.

Per ultimo viene ricordato che la vigente normativa prevede presidi

di diversa natura, ma comunque tesi tutti al soddisfacimento rapido e

completo dei crediti pensionistici, sia concedendo la possibilità del

pagamento di anticipazioni sulle prestazioni spettanti, sia riducendo

in termini ragionevoli i tempi entro cui il procedimento amministrativo

deve essere completato.

7. - Nel solo giudizio promosso dal pretore di Torino si costituiva

la parte Aldo Zaia. Premesso che a suo avviso l'art. 429 c.p.c. doveva

essere letto nel senso che la rivalutazione fosse applicabile anche ai

crediti pensionistici, e ciò in virtù della interpretazione

ricavabile dalla portata estensiva dell'art. 442 c.p.c., sosteneva, in

caso di mancato accoglimento di tale tesi, la fondatezza della

questione, avuto riguardo agli stessi motivi esposti a base

dell'ordinanza di rimessione. Considerato in diritto :

1. - Le tre ordinanze di cui in narrativa propongono la stessa

questione; e pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e

decisi con unica sentenza. Le ordinanze sottopongono alla Corte il

dubbio di costituzionalità, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della

Costituzione, dell'art. 429, comma terzo, del codice di procedura

civile (nel testo modificato dalla legge n. 533 del 1973) nella parte

in cui limita ai crediti di lavoro e non estende ai crediti da pensione

di invalidità a carico della assicurazione generale obbligatoria

gestita dall'INPS e, in generale, ai crediti per prestazioni

previdenziali, la rivalutazione monetaria calcolata nei modi prescritti

dall'art. 150 delle disp. att. del c.p.c. (sempre nel testo modificato

dalla legge n. 533 del 1973). I tre giudici a quibus, interpretando il

detto art. 429, comma terzo, c.p.c., nel senso che esso non estende la

rivalutazione ai crediti di pensione, hanno infatti ritenuto che la

disparità di trattamento tra crediti di lavoro e crediti di pensione

non sia giustificata e inoltre (secondo la sola ordinanza del pretore

di Orvieto) contrasti con l'art. 38 della Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

La Corte esaminando nella sentenza n. 13 del 1977 le ragioni che

stanno a fondamento dell'introduzione, operata con la legge n. 533 del

1973, del dovere del giudice, "quando pronuncia sentenza di condanna al

pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro", di "determinare

oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente

subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito"

(art. 429, comma terzo, c.p.c.), ebbe a rilevare che esse consistono

precipuamente nella necessità di protezione del potere di acquisto del

lavoratore, senza conseguente depauperamento del patrimonio del datore

di lavoro, e nella necessità di porre una remora alla resistenza ed

agli ingiustificati ritardi dei datori di lavoro stessi

nell'adempimento delle loro obbligazioni: ragioni che, sussistendo per

i crediti di lavoro e non per gli altri crediti di pecunia,

giustificavano il diverso trattamento di essi ed escludevano quindi una

violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Del pari, con la sentenza n. 43 del 1977, la Corte escluse che

fosse costituzionalmente ingiustificata la inapplicabilità della

rivalutazione stabilita nell'art. 429, terzo comma, c.p.c. ai crediti

dei dipendenti degli enti pubblici non economici che, proprio ed anche

per la specie dei debitori, legittimamente potevano essere sottratti

alla generale disciplina di cui alla norma predetta.

Ora, le tre ordinanze sopra ricordate pongono l'accento sulla

natura definita alimentare dei crediti di pensione, siccome derivanti,

sia pure mediatamente, da attività di lavoro e negano, pertanto, che

possa giustificarsi costituzionalmente il diverso trattamento fatto dal

legislatore a tali crediti rispetto a quelli del lavoratore verso il

datore di lavoro.

Ma se è pur vero che le pensioni, al pari dei crediti di lavoro,

hanno funzione di sostentamento, e quindi il ritardo, a volte

rilevante, nella loro liquidazione e corresponsione, costituisce un

danno ed un disagio per il creditore e per la sua famiglia (danno e

disagio peraltro limitati dalle disposizioni della legge 16 aprile

1974, n. 114 che autorizzano l'INPS a corrispondere un trattamento

pensionistico di prima liquidazione a titolo di anticipazione), ad

escludere che sia incostituzionale non aver preveduto la rivalutazione

dei crediti da pensione valgono tre considerazioni. In primo luogo,

come osserva la difesa dell'INPS, il credito da pensione, anche se può

avere il suo antecedente in un rapporto di lavoro dipendente, ha,

rispetto all'Istituto erogante, caratteristica autonoma di natura

pubblicistica. In secondo luogo, il fatto che le pensioni non vengano

rapidamente liquidate (ciò che deve giudicarsi deplorevole e degno

della massima attenzione del legislatore e dell'autorità

amministrativa), non può essere certamente ascritto al proposito degli

Istituti debitori di lucrare sulla probabile svalutazione monetaria. In

terzo luogo, poiché il ritardo nel pagamento in un certo senso non è

volontario (ma sostanzialmente derivante dalla procedura di

liquidazione e da complicazioni burocratiche), è da escludersi che la

sanzione della rivalutazione avrebbe effetto di remora e per così dire

funzione dissuasiva, come nel caso di crediti di lavoratori verso il

datore di lavoro privato.

Queste diversità escludono che l'art. 3 della Costituzione

imponesse al legislatore una parificazione, quanto al diritto alla

rivalutazione, tra i crediti di lavoro e i crediti da pensione dei

quali si tratta.

3. - Né ha fondamento il richiamo all'art. 38, comma secondo,

della Costituzione, fatto dal pretore di Orvieto.

Tale precetto è stato interpretato dalla giurisprudenza della

Corte come principio da seguirsi dal legislatore, la cui osservanza va

costituzionalmente valutata in rapporto alle diverse situazioni, ai

mezzi disponibili e nell'ambito del generale contesto sociale.

Ora, il problema della adeguatezza dei mezzi che il legislatore

deve prevedere rispetto alle esigenze di vita dei lavoratori in caso di

infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione

involontaria, ha ben altra natura e dimensione da quello del

risarcimento del danno derivante dalla non immediata corresponsione

delle pensioni. Di quest'ultimo, peraltro, come si è già ricordato,

il legislatore si è fatto carico per limitarlo, prevedendo rapide

anticipazioni sulle prestazioni pensionistiche spettanti. Ed è

auspicabile che non solo vengano ridotti alla minore misura possibile i

tempi del procedimento amministrativo di concessione, ma che sia

generalizzata ed accentuata la prassi di rapide liquidazioni

provvisorie quando la contestazione non cada sul diritto alla pensione,

ma sulla entità di questa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 429, comma terzo, del codice di procedura civile, sollevata

con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 38,

comma secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari