Corte costituzionale

Sentenza n. 162/1975

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/06/1975 · relatore Paolo Rossi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 401 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28

settembre 1973 dal tribunale di Mantova nel procedimento penale a

carico di Giberti Furio, iscritta al n. 38 del registro ordinanze 1974

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13

marzo 1974.

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1975 il Giudice

relatore Paolo Rossi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Giberti Furio, il

tribunale di Mantova ha sollevato, in riferimento al principio

d'eguaglianza e al diritto di difesa, questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 401 c.p.p., nella parte in cui

limita la deducibilità delle nullità incorse nell'istruzione sommaria

al termine di soli 5 giorni dalla notifica del decreto di citazione a

giudizio, anziché consentirla nei 5 giorni dalla notifica al difensore

dell'avviso della data fissata per il dibattimento (art. 410 c.p.p.).

Osserva il giudice a quo che, mentre per i procedimenti istruiti in

via formale la difesa ha diritto di dedurre le nullità nel termine di

5 giorni dall'avviso di deposito degli atti, che è notificato al

difensore, nel caso di procedimenti esperiti con il rito sommario il

termine decorre dalla notifica del decreto di citazione a giudizio

all'imputato il quale può essere privo, quantomeno in fatto, di

assistenza tecnica nel breve termine concessogli.

Tale brevità, congiunta alla possibilità che il difensore riceva

la notifica dell'avviso previsto dall'art. 410 c.p.p. dopo la scadenza

dei 5 giorni, violerebbe il diritto di difesa, garantito dall'art. 24

della Costituzione. La minore tutela che ne deriva per colui nei cui

confronti si sia proceduto con istruzione sommaria sarebbe inoltre in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Nessuna parte si è costituita o è intervenuta in questa sede. Considerato in diritto :

La Corte deve decidere se contrasti o meno con gli artt. 3 e 24,

secondo comma, della Costituzione, l'art. 401 del codice di procedura

penale, nella parte in cui fa decorrere il termine di cinque giorni per

la deduzione delle nullità relative intercorse nell'istruzione

sommaria dalla notifica all'imputato del decreto di citazione a

giudizio, anziché dalla notificazione al difensore dell'avviso della

data fissata per il dibattimento.

La questione è fondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte il diritto di difesa, pur

potendo atteggiarsi in funzione delle peculiari caratteristiche dei

diversi tipi di procedimenti e dei superiori interessi di giustizia,

deve essere garantito in modo effettivo e adeguato alle circostanze,

con modalità che a queste si adattino.

Il diritto di difesa, inoltre, va inteso come effettiva potestà di

assistenza tecnica e professionale, ed il compito del difensore è di

importanza essenziale, tanto che esso deve considerarsi esercizio di

funzione pubblica.

L'art. 401 c.p.p. disciplina le modalità formali e temporali

secondo cui far valere le nullità relative intercorse nel procedimento

con istruzione sommaria, concedendo all'imputato un breve termine per

denunciarle, a pena di decadenza. Tale termine, tuttavia, decorre dalla

conoscibilità dell'atto da parte del diretto interessato, e non del

suo difensore, benché la cognizione di elementi tecnici rientranti

nella specifica competenza professionale del difensore sia

indispensabile per rendersi conto delle nullità e far rilevare i vizi

invalidanti.

La norma impugnata risulta quindi contrastante con l'invocato

principio costituzionale, garantito dall'art. 24 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 401 del codice

di procedura penale, nella parte in cui fa decorrere il termine di

cinque giorni per la deduzione delle nullità relative intercorse

nell'istruzione sommaria, dalla notifica all'imputato del decreto di

citazione a giudizio anziché dalla notificazione al difensore

dell'avviso della data fissata per il dibattimento.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:162 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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