Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Non si è creduto di escludere dall'obbligo della registrazione di cui all'art. 34, la istituzione di nuove sedi e la indicazione degli amministratori a cui spetta la rappresentanza, come era stato proposto. Trattasi invero di fatti che interessano direttamente i terzi che vengono in rapporto con l'ente, e che perciò occorre rendere di pubblica ragione. Si è pure ritenuto conveniente specificare che debbono essere soggetti a pubblicità il trasferimento della sede principale e la istituzione di sedi secondarie, per render chiaro, in relazione al successivo art. 46 che definisce la sede delle persone giuridiche, il concetto che la persona giuridica, pur potendo avere più sedi, ha solo una sede principale, la quale risulta dall'atto costitutivo o dallo statuto, mentre le rimanenti sedi devono considerarsi come secondarie. Le disposizioni del secondo comma dell'art. 39 del progetto, riguardando semplicemente una modalità dell'obbligo della registrazione, vengono rinviate alle norme di attuazione. Riguardo, infine, alle sanzioni penali fissate dall'art. 35, è stata accolta la proposta di estenderle anche al caso previsto dall'art. 33, e per più compiutamente regolarle, si è fatto cenno del termine e delle modalità secondo cui gli amministratori devono chiedere le iscrizioni per non incorrere nelle sanzioni stesse. DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E DEI COMITATI.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 59

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 22 dicembre 2000. 87 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorita' governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.

tolto: Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art34 · fonte del testo

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