Corte costituzionale

Sentenza n. 161/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/2000 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 8

e 9, della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e

norme sulla condizione dello straniero), ora trasfuso nell'art. 13

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero), dell'art. 13, comma 10, del

decreto legislativo n. 286 del 1998, nonché del combinato disposto

degli articoli 7, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 269

(Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per

la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio

nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione

europea), e 1 della legge 9 dicembre 1996, n. 617 (Salvaguardia degli

effetti prodotti dal decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, e

successivi decreti adottati in materia di politica dell'immigrazione

e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio

nazionale dei cittadini dei paesi non appartenenti all'Unione

europea), promossi con le seguenti ordinanze emesse il 27 aprile 1998

dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Senigallia, l'11 giugno

1998 dal pretore di Padova, il 17 ottobre 1998 dal pretore di Palermo

e il 13 febbraio 1998 (con quattro ordinanze) dal Tribunale

amministrativo regionale della Toscana, rispettivamente iscritte ai

numeri 554, 687 e 870 del registro ordinanze 1998 e ai numeri 185,

186, 187 e 188 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 34, 40 e 49, prima serie

speciale, dell'anno 1998 e n. 14, prima serie speciale, dell'anno

1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2000 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Un cittadino extracomunitario, espulso in via amministrativa

con decreto del Prefetto, proponeva opposizione dinanzi al pretore di

Ancona, sezione di Senigallia, ai sensi dell'art. 11, comma 8, della

legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla

condizione dello straniero), successivamente confluito nel decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero).

Riservata la decisione, il pretore ha sollevato, in riferimento

all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale della norma sopra indicata, rilevando che essa non

prevede l'instaurazione del contraddittorio nei confronti

dell'autorità amministrativa che ha emanato il provvedimento. Il

comma 9 del citato articolo 11 rinvia infatti, per le norme

procedurali, agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura

civile, i quali prevedono, come obbligatoria, l'audizione del solo

interessato, sì che la decisione sul ricorso dovrebbe essere presa -

osserva il rimettente - senza la partecipazione della pubblica

amministrazione al processo, con lesione del diritto di difesa.

2. - Chiamato a provvedere sul reclamo, presentato da una

cittadina extracomunitaria, avverso un decreto di espulsione emesso

dal Prefetto di Pordenone ai sensi della citata norma, il pretore di

Padova ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,

commi 8 e 9, della legge n. 40 del 1998 (ora art. 13 del decreto

legislativo n. 286 dello stesso anno), individuando tre distinti

profili di illegittimità costituzionale.

In primo luogo, sostiene il giudice a quo il ricorso doveva

ritenersi, nel caso di specie, proposto dinanzi a un giudice

incompetente per territorio, risultando dal decreto di espulsione che

la ricorrente era domiciliata a Firenze o, più probabilmente, senza

fissa dimora. La norma in esame stabilisce che il Pretore, anche

quando sia incompetente per territorio, possa soltanto rigettare il

ricorso, non prevedendo alcun meccanismo di translatio iudicii con

conseguente riassunzione della causa dinanzi al giudice competente.

Sistema, questo, che inciderebbe sull'esercizio del diritto di

difesa, in quanto - ove la declaratoria di incompetenza sia

pronunciata dopo la scadenza del termine - il successivo ricorso

dinanzi al giudice competente dovrebbe essere dichiarato

inammissibile. Al contrario, la disciplina della riassunzione, ai

sensi dell'art. 50 del codice di procedura civile, garantendo la

conservazione dell'efficacia degli atti compiuti, consentirebbe la

prosecuzione del processo dinanzi al giudice competente.

In secondo luogo, l'obbligo di rigettare il ricorso anche nei

casi di incompetenza del giudice adito è tanto più grave - ad

avviso del pretore - in quanto la legge prevede termini brevissimi

sia per la proposizione che per la decisione (rispettivamente cinque

giorni dalla comunicazione del decreto e dieci giorni dal deposito

del ricorso). Tale disciplina priverebbe di fatto il ricorrente

dell'esercizio del diritto di difesa e di quello alla trun 923

"permanenza nel territorio dello Stato", anche perché la

disposizione in esame non permetterebbe di sospendere l'efficacia del

provvedimento impugnato.

Subordinatamente, il pretore indica un ulteriore profilo di

illegittimità, sostenendo che il procedimento di cui all'art. 11,

comma 9, avrebbe natura contenziosa e sarebbe quindi assimilabile a

quello di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni, di cui alla legge

n. 689 del 1981. Secondo la giurisprudenza di legittimità nei

procedimenti camerali a carattere contenzioso il giudice competente

andrebbe individuato in base al criterio generale di cui all'articolo

18 del codice di procedura civile, sì che l'omessa previsione d'uno

specifico criterio per la individuazione del giudice competente -

nell'ipotesi in cui il ricorrente non abbia fissa dimora - creerebbe

una ingiustificata disparità di trattamento, con violazione degli

articoli 3 e 24 della Costituzione.

Con riguardo alla rilevanza, conclude il rimettente, si sarebbe

dovuto rigettare il ricorso, ai sensi dell'art. 11, comma 9, con la

conseguente impossibilità di riproposizione dinanzi al giudice

competente, data l'esiguità del termine di cinque giorni.

3. - Il pretore di Palermo, chiamato a decidere del reclamo

presentato da un cittadino extracomunitario avverso un provvedimento

di espulsione, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, sotto tre distinti profili, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 13, commi 8, 9 e 10, del decreto legislativo

n. 286 del 1998. La violazione dell'art. 24 sarebbe determinata dalla

eccessiva brevità di entrambi i termini: quello per l'impugnativa,

che - sebbene rispettato nel caso di specie - non consentirebbe

l'articolazione di una più ampia e completa difesa, e quello per la

decisione, che impedirebbe al giudice di svolgere un'adeguata

istruttoria.

Anche il pretore di Palermo lamenta la mancata previsione della

possibilità di sospendere l'efficacia del decreto di espulsione; e

in proposito osserva che esso è eseguito coattivamente qualora

l'espulso non abbandoni volontariamente l'Italia entro quindici

giorni dalla comunicazione, sì che l'esecuzione coattiva del

provvedimento potrebbe anche precedere la pronuncia sul reclamo.

Aspetto di particolare evidenza nel giudizio a quo, essendo stato

sospeso il procedimento pretorile a causa dell'incidente di

costituzionalità, mentre analoga sospensione non si sarebbe potuta

disporre con riferimento al decreto di espulsione.

4. - Nel maggio del 1996 quattro cittadini extracomunitari erano

espulsi con decreto prefettizio, ai sensi dell'allora vigente art. 7,

comma 3, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 269 (Disposizioni

urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la

regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale

dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea), che

aveva introdotto un articolo aggiuntivo, l'art. 7-quinquies nella

legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo

politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di

regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già

presenti nel territorio dello Stato). Gli interessati, con distinti

ricorsi, secondo quanto previsto dalla citata normativa, impugnavano

il provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della

Toscana, competente per territorio.

Il giudice adito rilevava, preliminarmente, che i ricorsi erano

stati presentati fuori termine; nondimeno, sospesa in via cautelare

l'efficacia dei provvedimenti impugnati, sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, del decreto-legge

17 maggio 1996, n. 269, che aveva introdotto il menzionato

art. 7-quinquies. Nella prospettazione del rimettente, il termine di

sette giorni per l'impugnativa era ritenuto eccessivamente breve,

tale da pregiudicare il corretto esercizio di difesa.

Questa Corte, con ordinanza n. 252 del 1997, restituiva gli atti

al giudice a quo con l'invito a verificare la perdurante rilevanza

della questione, essendo decaduto, nelle more, il decreto che

conteneva la norma censurata. Ma nel maggio del 1998 il TAR ha

sollevato nuovamente, in riferimento agli articoli 10, 24 e 113 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale con quattro

ordinanze di identico contenuto. Nel dispositivo di queste si invoca,

senza però alcun cenno in motivazione, anche l'art. 3 della

Costituzione.

Con riguardo alla rilevanza il rimettente osserva che l'art. 1

della legge n. 617 del 1996 fa salvi gli effetti che si sono prodotti

sulla base di una serie di decreti-legge (tutti conformi e reiterati)

decaduti per mancata conversione; e fra questi effetti rientrerebbe

la "irricevibilità" del ricorso per essere stato presentato oltre il

termine di sette giorni previsto dal decreto-legge n. 269 del 1996.

Con riferimento alla non manifesta infondatezza il Collegio

ribadisce la lesione del diritto di difesa arrecato dalla brevità

del termine, aggiungendo che esso potrebbe risultare ulteriormente

pregiudicato dalla facoltà attribuita all'amministrazione di

notificare i provvedimenti di espulsione, alternativamente, in una

lingua conosciuta dal destinatario, oppure in inglese, francese o

spagnolo.

La norma impugnata sarebbe inoltre in contrasto, ad avviso del

rimettente, sia con l'art. 10 della Costituzione, il quale riconosce

allo straniero i diritti civili, ivi compreso quello alla tutela

giurisdizionale delle situazioni giuridico-soggettive; sia con

l'art. 113, il quale garantisce la tutela giurisdizionale nei

confronti degli atti della pubblica amministrazione, senza

distinguere tra cittadini e stranieri.

In relazione ai medesimi parametri sopra indicati il TAR

denuncia, inoltre, la norma di sanatoria degli effetti del decreto

non convertito, l'art. 1 della legge 9 dicembre 1996, n. 617

(Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 18 novembre

1995, n. 489, e successivi decreti adottati in materia di politica

dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno

nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti

all'Unione europea), dalla quale discenderebbe "la perdurante

rilevanza della questione".

5. - Nel giudizio promosso dal pretore di Palermo è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura dello Stato, nel senso della infondatezza della

questione, perché il breve termine posto dall'art. 13 del decreto

legislativo n. 286, citato, non violerebbe il diritto di difesa,

tant'è che termini altrettanto brevi sono previsti dagli

articoli 386 e seguenti del codice di procedura penale per la

convalida dell'arresto. I presupposti dell'espulsione amministrativa

sono inoltre predeterminati, ciò che rende agevole (e celere) il

controllo sulla regolarità del provvedimento; e, infine, andrebbe

infine considerato che l'espulso è informato, in una lingua a lui

nota, delle modalità di impugnazione.

Il legislatore ha imposto termini contenuti - conclude

l'Avvocatura - per far sì che la decisione sul reclamo intervenga

prima che l'espulsione amministrativa divenga esecutiva; sarebbe

quindi infondata la doglianza mossa dal giudice a quo in ordine alla

impossibilità di sospendere l'efficacia della misura espulsiva,

giacché il meccanismo in esame risulterebbe conforme al protocollo

n. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Considerato in diritto

1. - Le questioni sollevate dalle sette ordinanze di cui in

epigrafe possono, in ragione della parziale coincidenza, essere

esaminate e decise congiuntamente.

2. - Il pretore di Ancona, sezione di Senigallia, denuncia, per

violazione dell'art. 24 della Costituzione, l'art. 11 della legge

n. 40 del 1998, nella parte in cui non prevede l'instaurazione del

contraddittorio nei confronti della pubblica amministrazione che ha

emesso il provvedimento impugnato.

Preliminarmente bisogna prendere atto che tale articolo, in

attuazione della delega contenuta nell'art. 47 della legge n. 40 del

1998, è stato recepito nell'art. 13 del decreto legislativo n. 286

del 1998, sì che la questione di legittimità costituzionale deve

intendersi riferita a quest'ultimo. E sempre in via preliminare si

deve rilevare che la disposizione oggetto di censura è stata

modificata - successivamente al deposito dell'ordinanza di rimessione

- dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999,

n. 113, che ha introdotto nel testo unico il nuovo art. 13-bis ai

sensi del quale il ricorso avverso il provvedimento di espulsione,

unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, va notificato, a

cura della cancelleria del giudice adìto, all'autorità che ha

emesso il provvedimento.

Il mutamento del quadro normativo impone, dunque, la restituzione

degli atti al giudice a quo il quale soltanto potrà valutare, da un

lato, se il ius superveniens possa applicarsi al giudizio in corso e,

dall'altro, se il nuovo art. 13-bis del menzionato decreto

legislativo n. 286 costituisca effettivamente ius superveniens ovvero

non rappresenti esplicazione di un principio, quello del

contraddittorio, da reputarsi già in precedenza immanente nel nostro

ordinamento processuale.

3. - Il pretore di Padova dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 11, commi 8 e 9, della legge n. 40 del 1998

(ora art. 13, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 286 del 1998),

per lesione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in

cui non prevede l'applicabilità dell'art. 50 del codice di procedura

civile al procedimento di impugnazione del decreto prefettizio di

espulsione, e quindi non impedisce la decadenza ove il reclamo sia

proposto dinanzi al giudice incompetente.

Tale questione è inammissibile per difetto di rilevanza.

Il rimettente si dichiara incompetente a decidere, giacché il

reclamante risultava risiedere a Firenze. Una volta ritenuta dal

giudice la propria incompetenza, la questione risulta però

prematura, poiché - quand'anche la norma fosse dichiarata

illegittima - il rimettente non potrebbe comunque assumere un

provvedimento diverso dalla pronuncia di incompetenza. Come

prospettata, la questione sarebbe stata rilevante se sollevata, in

seguito alla pronuncia di incompetenza per territorio, dal giudice

successivamente adìto. Solo in quella sede, infatti, si sarebbe

potuto stabilire se il ricorso, tempestivamente presentato dinanzi al

giudice incompetente, aveva prodotto l'effetto di impedire la

decadenza, non estinguendosi l'azione. Sì che, in caso affermativo,

il secondo giudice avrebbe dovuto provvedere nel merito o rigettare

la domanda perché intervenuta la decadenza, a meno che la norma non

fosse stata dichiarata costituzionalmente illegittima.

4. - Sia il pretore di Padova che quello di Palermo dubitano,

poi, della legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 8 e 9

della legge n. 40 del 1998 (trasfuso nell'art. 13, commi 8 e 9, del

decreto legislativo n. 286 del 1998), nella parte in cui stabilisce

termini ritenuti eccessivamente brevi sia per l'impugnativa del

provvedimento di espulsione, sia per la definizione del procedimento

(rispettivamente, cinque e dieci giorni).

Entrambe le questioni sono inammissibili.

Con riguardo alla prima censura, si deve osservare che nei due

giudizi a quibus il suddetto termine è stato rispettato. La

questione è dunque priva di rilevanza, giacché l'asserita brevità

non ha impedito l'esercizio del diritto, e l'eventuale declaratoria

di illegittimità non modificherebbe l'esito del giudizio. Né tale

difetto è sanato dal rilievo svolto dal pretore di Palermo, secondo

il quale un termine più lungo avrebbe consentito la preparazione di

una più efficace difesa; e ciò perché egli non indica quali atti

(o attività) avrebbe consentito al reclamante un termine più lungo,

né sotto quale aspetto la difesa doveva ritenersi carente.

Considerazioni analoghe valgono per l'altra doglianza (in

relazione alla brevità del termine stabilito per la definizione del

procedimento), poiché nelle ordinanze dei pretori di Palermo e di

Padova non si segnalano le attività istruttorie, il cui espletamento

sarebbe stato precluso dalla necessità di decidere entro dieci

giorni dal reclamo.

5. - I pretori di Padova e Palermo dubitano altresì -

rispettivamente - dell'art. 11, commi 8 e 9, della legge n. 40 del

1998 (ora art. 13 del decreto legislativo n. 286), e 13, commi 8, 9 e

10, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui non

consentono di sospendere, in via cautelare, l'efficacia del

provvedimento impugnato.

La questione non è fondata.

Il procedimento avverso il decreto prefettizio di espulsione,

come disciplinato dalla normativa censurata, è caratterizzato da

particolare speditezza. Esso si inizia infatti sul ricorso

dell'interessato, da proporsi entro cinque giorni dalla notifica del

provvedimento, e deve essere deciso - come si è già fatto cenno -

entro dieci giorni dal deposito. Orbene, posto che la sospensione

costituisce una forma di tutela cautelare, anticipatoria dell'esito

della decisione, la necessità di essa viene meno - è il caso di

specie - quando sia la stessa legge a imporre che la pronuncia

definitiva intervenga entro un termine breve dalla formulazione della

domanda. Non vi è quindi lesione dell'art. 24 della Costituzione, in

quanto si garantisce comunque all'interessato di ottenere entro un

certo giorno un provvedimento definitivo senza far ricorso

all'anticipazione, in via cautelare, degli effetti della pronuncia di

merito (sentenza n. 427 del 1999). La norma censurata, altrimenti

detto, non è "mutila" nella parte in cui non prevede strumenti di

sospensione cautelare: semplicemente, non li prevede, essendo

superflui, se e in quanto il procedimento segua il suo iter normale.

Quanto sin qui esposto induce a ritenere che, non essendo

necessaria la tutela cautelare anticipatoria, là dove per il

procedimento siano stabiliti tempi talmente rapidi da far sì che la

decisione sia temporalmente contigua alla introduzione del

procedimento stesso, essa è possibile allorché, patologicamente

deviando dallo schema normativo astratto, il procedimento non possa

concludersi nei dieci giorni fissati: ciò che potrebbe accadere ad

esempio nelle ipotesi di legittimo impedimento del giudice, o di sua

astensione o ricusazione, o per interruzione necessitata del

procedimento.

D'altra parte, non va dimenticato che il procedimento di

opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero, il

quale versi in condizioni di irregolarità, è strutturato in modo

tale che la mera proposizione del reclamo non impedisce il decorso

del termine di quindici giorni stabilito dall'art. 13, comma 6, del

menzionato decreto legislativo n. 286, scaduto il quale l'espulsione

è eseguita, ai sensi dell'art. 13, comma 4, lettera a) coattivamente

dal questore. Sì che, contrariamente a quanto disposto in tema di

impugnazione delle misure cautelari de libertate nel procedimento

penale, il ritardo o l'impedimento da parte del giudice nella

definizione del procedimento non comporta la caducazione del

provvedimento impugnato, bensì la sua esecutività. In questi casi

particolari ed eccezionali, venendo meno la contiguità temporale fra

l'introduzione del giudizio e la sua definizione, la tutela cautelare

non sarebbe superflua, per cui non è inibito al giudice

dell'opposizione di individuare lo strumento più idoneo, nell'ambito

dell'ordinamento, per sospendere l'efficacia del decreto prefettizio

impugnato.

6. - In subordine, il pretore di Padova dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 11, comma 9, della legge n. 40 (ora art. 13,

comma 9, del decreto legislativo n. 286), nella parte in cui non

individua il giudice competente, qualora il reclamante sia senza

fissa dimora.

La questione è inammissibile, per difetto di rilevanza, in

ragione degli stessi motivi esposti, retro 1/2 3. E infatti, prima

ancora di prendere in esame le conseguenze che si sono prodotte in

seguito alla modifica dell'art. 13, comma 9, del decreto legislativo

n. 286 del 1998 (disposta dall'art. 3 del decreto legislativo n. 113

del 1999), per effetto della quale la competenza per territorio è

attribuita al giudice ove ha sede l'autorità che ha emesso il

provvedimento di espulsione, si deve osservare che il rimettente,

dichiarando preliminarmente la propria incompetenza, ha reso con ciò

irrilevante nel giudizio a quo la pronuncia additiva sollecitata.

7. - Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, infine,

chiamato a provvedere sui reclami avverso vari provvedimenti di

espulsione, ai sensi dell'art. 7-quinquies della legge n. 39 del

1990, introdotto dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge n. 269 del

1996, non convertito, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3,

10, 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale del suddetto art. 7, comma 3, unitamente all'art. 1

della legge n. 617 del 1996, che ha fatto salvi gli effetti del

decreto non convertito.

Preliminarmente si deve rilevare che l'erronea indicazione degli

estremi della norma oggetto di censura (individuata

nell'art. 7-quinquies comma 5, del citato decreto-legge n. 269), non

lascia dubbi che oggetto del presente giudizio è il comma 3: ciò

sia alla luce della motivazione dell'ordinanza di rimessione, sia

perché l'equivoco appare spiegabile ove si consideri che l'art. 7,

comma 3, del decreto-legge intendeva inserire nella legge n. 39 del

1990 un articolo 7-quinquies che disciplinava, al comma 5, il reclamo

avverso il provvedimento di espulsione.

Sempre in via preliminare, si deve segnalare come nelle

fattispecie sottoposte all'esame del TAR la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, comma 3, del decreto-legge n. 269 è

rilevante, nonostante la mancata conversione, poiché i ricorrenti

avevano impugnato il provvedimento di espulsione quando era già

decorso il termine di sette giorni stabilito a pena di decadenza per

il deposito, sì che un'eventuale pronuncia di illegittimità -

rimuovendo la causa di decadenza - inciderebbe sul contenuto della

decisione demandata al rimettente.

Tuttavia la questione è inammissibile, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, e infondata in relazione agli altri parametri

invocati.

7.1. - Con riguardo alla lesione dell'art. 3, è sufficiente

osservare che il giudice a quo, senza previa motivazione, richiama

tale parametro soltanto nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione.

Sussiste, quindi, un difetto di motivazione, nell'atto di

promovimento del giudizio di legittimità costituzionale, sul

requisito della non manifesta infondatezza, onde la inammissibilità

della questione (cfr. da ultimo l'ordinanza n. 317 del 1999).

7.2. - Con riferimento a tutti gli altri parametri invocati, la

questione non è fondata.

Per quanto attiene all'articolo 10 della Costituzione, la norma

censurata non appare in contrasto né con le norme del diritto

internazionale generalmente riconosciute, né con quelle imposte da

trattati. Tanto meno, poi, essa derogava alla Convenzione di Ginevra

del 28 luglio 1951 sullo status di rifugiato (ratificata e resa

esecutiva con la legge n. 722 del 1954), e al Protocollo sullo

statuto dei rifugiati adottato a New York il 31 gennaio 1967 (reso

esecutivo con la legge n. 95 del 1970). Sia la Convenzione sia il

Protocollo costituiscono, infatti, corpi normativi in rapporto di

specialità con la legge n. 39 del 1990 e, quindi, con il

decreto-legge n. 269 del 1996 che mirava a modificarla: con la

conseguenza che l'accertamento sullo status di rifugiato avrebbe reso

non applicabile la disciplina di cui alla suddetta legge n. 39.

Con riferimento all'art. 113 della Costituzione è agevole

osservare, altresì, che la norma oggetto di censura - lungi

dall'escludere la tutela giurisdizionale - era proprio quella che

l'assicurava, prevedendo la facoltà di impugnare il provvedimento di

espulsione. Né ha pregio il rilievo secondo cui l'art. 113 "non

consente di distinguere tra italiani e stranieri", dal momento che il

cittadino italiano non può essere raggiunto da un provvedimento di

espulsione, sì che l'ordinario termine per l'impugnazione degli atti

amministrativi non può costituire, nel caso di specie, un valido

tertium comparationis.

7.3. - Con riguardo, infine, all'art. 24 della Costituzione, si

ricorda che, ad avviso del rimettente, il termine di sette giorni

sarebbe talmente breve da impedire il pieno esercizio del diritto di

difesa, trattandosi di straniero presumibilmente non inserito nel

contesto sociale del Paese ospitante e non padrone della lingua. Tale

assunto non può essere condiviso.

In proposito è opportuno premettere che, per valutare la

congruità di un termine in relazione al principio sancito

dall'art. 24, occorre comparare non soltanto l'interesse di chi è

onerato dal rispetto di esso, ma anche il generale interesse

dell'ordinamento al celere compimento dell'attività processuale

soggetta al termine di decadenza (sentenze numeri 138 del 1975, 10

del 1970, 93 del 1962). E nel caso di specie la necessità di una

sollecita definizione del procedimento di impugnazione risponde senza

dubbio all'interesse generale di un razionale ed efficiente controllo

dell'immigrazione da Paesi extracomunitari.

Ciò posto, va osservato che le determinazioni circa la

fissazione dei termini processuali rientrano nella piena

discrezionalità del legislatore, con il solo limite della

ragionevolezza (sentenze numeri 134 del 1985 e 121 del 1984). Né

l'intrinseca irrazionalità di un termine ritenuto eccessivamente

breve può essere stabilita in astratto, fissando una "soglia minima

generale", valida per tutti i procedimenti contenziosi, ma deve

essere valutata caso per caso, considerando le speciali

caratteristiche di ogni singolo procedimento (sentenza n. 126 del

1971).

Orbene, il procedimento di impugnazione già previsto dal citato

art. 7-quinquies comma 5, di natura contenziosa, aveva a oggetto la

legittimità del provvedimento di espulsione, cioè un atto che

poteva essere emesso nelle tassative ipotesi di cui al comma 2.

L'impugnazione e il successivo contenzioso non avrebbero comportato

lo svolgimento di indagini particolari, accertamenti complessi,

istruzioni copiose, escussioni testimoniali, richiedendo soltanto

l'individuazione della corrispondenza del provvedimento espulsivo

allo schema astratto prefigurato dalla legge.

Questa caratteristica induce a escludere che il termine di sette

giorni, allora previsto per l'impugnazione del provvedimento, fosse

irragionevolmente breve.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 11, commi 8 e 9, della legge 6 marzo 1998,

n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero), ora trasfuso nell'art. 13 del decreto legislativo 25

luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero), e dell'art. 13, comma 10, del decreto legislativo n. 286

del 1998, sollevate, con riferimento agli articoli 3 e 24 della

Costituzione, dai Pretori di Padova e Palermo, con le ordinanze

indicate in epigrafe;, dichiara inammissibile la questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 7,

comma 3, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 269 (Disposizioni

urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la

regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale

dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea), nella

parte in cui introduceva l'art. 7-quinquies nella legge 28 febbraio

1990, n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso

e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei

cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio

dello Stato), e 1 della legge 9 dicembre 1996, n. 617 (Salvaguardia

degli effetti prodotti dal decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, e

successivi decreti adottati in materia di politica dell'immigrazione

e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio

nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione

europea), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana con l'ordinanza

in epigrafe;, dichiara non fondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 11, commi 8 e 9, della legge 6 marzo 1998,

n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero), ora trasfuso nell'art. 13 del decreto legislativo 25

luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero), e dell'art. 13, comma 10, del decreto legislativo n. 286

del 1998, nella parte in cui non consentono di sospendere in via

cautelare l'efficacia del provvedimento impugnato, sollevate, con

riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dai Pretori di

Padova e Palermo, con le ordinanze indicate in epigrafe;, dichiara

non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato

disposto dei citati articoli 7, comma 3, del decreto-legge n. 269 del

1996, e 1 della legge n. 617 del 1996, sollevata, in riferimento agli

articoli 10, 24 e 113 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale della Toscana con l'ordinanza in epigrafe;,

ordina la restituzione degli atti al pretore di Ancona, sezione di

Senigallia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.

Il presidente e redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:161 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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